Articolo 1 della Legge 16 agosto 1962, n. 1344
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27 settembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713 , e' prorogata al 31 dicembre 1962.

Entrata in vigore il 27 settembre 1962