Art. 1. Articolo unico.
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713 , e' prorogata al 31 dicembre 1962.
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713 , e' prorogata al 31 dicembre 1962.