Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 22655/2023 su ATP n. RG 1131/2023, R.G.L. promossa
DA
( ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla via Vicinale Campanile n.75, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Migliaccio tutti elettivamente domiciliati, in Cesa (CE) c/o lo Studio Legale Migliaccio & Simonelli, sito alla via Salvatore di Giacomo n.4 come in atti;
- ricorrente –
Contro
, in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 23.05.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.12.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile).
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la SI. ra di anni 49 era affetta da: Severa Parte_1 depressione endoreattiva;
Neuropatia del nervo mediano e del nervo ulnare sinistro in esiti ampia ferita da taglio all'avambraccio sinistro in destrimane. Tali affezioni incidono in misura del 67 % (Sessantasette percento) sulla capacità lavorativa della SI.ra secondo le tabelle vigenti approvate Parte_1 con D.M. 5/2/92.>>
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Riteneva la ricorrente, che le conclusioni del primo CTU non rispecchiavano nella realtà le condizioni di salute della stessa e che il lavoro svolto dal dott.
, appariva di tutta evidenza insufficiente ,oltre che frettoloso e non Per_1 risolutivo. Deduceva, inoltre, la superficialità del giudizio medico, il mancato inquadramento delle patologie, errata valutazione, sviamento e contraddittorietà, nullità della perizia. Eccepiva, nel merito, che l'elaborato peritale risultava viziato dal punto di vista delle considerazioni mediche espresse dal CTU in quanto le patologie riscontrate non erano state classificate in modo adeguato e secondo i corretti criteri dettati dall . Controparte_3
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
, il quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la SI. ra SI.ra ha un'invalidità complessiva nella misura del 78% Parte_1
In particolare, il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti ulteriori patologie:
<<dall dei dati clinico-anamnestici e dagli accertamenti agli atti relativi>
al periziando, si perviene alla seguente valutazione diagnostica circa le infermità di cui è affetta la IG.ra : Esiti di ampia ferita da taglio Parte_2 all'avambraccio sinistro con lesione tendinea e nervosa trattata chirurgicamente realizzante severa neuropatia del nervo mediano e del nervo ulnare sinistro con mano ad artiglio e completo deficit funzionale, spondilo artrosi: COD 7312 + COD 7325 + COD 7008=56%. Severo stato ansioso depressivo associato a severo deficit dell'attenzione e della concentrazione e ridotta capacità relazionale: COD PA 2203= 51%. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in discreto equilibrio emodinamico.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, (certificato ortopedico ASL NA1 D.S. 32 del 06.11.2023, certificato psichiatrico ASL NA1 Centro D.S. 25/26 del22.11.2023, certificato fisiatrico ASL NA1 Centro del 29.07.2024, certificato fisiatrico ASL NA1 Centro D.S. 25 del02.08.2024) che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetto parte ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a CP_2 corrispondere alla parte ricorrente l'assegno di invalidità civile dal mese di Ottobre 2021 riconoscendo alla SI.ra un'invalidità complessiva nella Parte_1 misura del 78%. Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a CP_2
l'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'Ottobre 2021; Parte_1
b) condanna altresì l alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_2
1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 23.05.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.