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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott. Anna Maria Pizzi Presidente
Dott. Anna Ferrari Consigliere
Dott. Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 23.01.2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 26.06.2024 da:
(C.F. , nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lissone (MB) via Dante 16/B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Paola Sassano
e Mariangela Rossini, sito in Monza, via Italia n. 44, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 1228/2024 del Tribunale di Monza emessa in data 11.04.2024, depositata il 16.04.2024 e comunicata il 19.04.2024, nel procedimento N.
R.G. 6108/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Luisa Russo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per parte appellante:
“Nel merito ed in via principale:
1. Disporre la riduzione del mantenimento in favore della minore nella minor somma di € Per_1
500,00 o quella che vorrà stabilire l'Ecc.ma Corte anche in base a tutte le argomentazioni sopra svolte, stabilendone la decorrenza alla data del deposito del presente ricorso.
In via istruttoria si chiede, ex art. 210 c.p.c., che la Corte d'Appello di Milano ordini alla sig.ra
la produzione in giudizio dei movimenti bancari dell'anno 2023 sino al maggio Controparte_1 del 2024.
Con vittoria di spese di ambedue i gradi di giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ed hanno contratto matrimonio in data 30.4.1999 ad Elbasan Parte_1 Controparte_1
(Albania), trascritto nell'anno 2019 nell'ufficio di stato civile del comune di Lissone, al n. 30, p II, serie C. Dall'unione sono nate (15.7.2001) ed (8.11.2014). Per_2 Per_1
2. Con la sentenza n. 1228/2024, emessa in data 11.04.2024, depositata il 16.04.2024 e comunicata alle parti il 19.04.2024, il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo il collocamento prevalente della Per_1 minore presso la madre e una regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione di un importo mensile di euro 750,00, con decorrenza dal mese di luglio 2022, oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche, e riconoscendo alla madre il 100% dell'assegno unico per la figlia.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 26.06.2024 chiedendo, in Parte_1 via principale, la riduzione del contributo al mantenimento della figlia nella minor somma di Per_1 euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in appello e, in via istruttoria, di ordinare ad la produzione in giudizio dei suoi movimenti bancari dell'anno 2023 Controparte_1 sino al maggio del 2024; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la prospettazione dell'appellante il Tribunale non ha tenuto conto nella determinazione del reddito del per l'anno 2023 che i versamenti in conto corrente per “distribuzione utili soci”, CP_1 pari a complessivi euro 64.300,00, sono stati impiegati dall'appellante per il pagamento delle tasse societarie alla voce “delega F24 Agenzia Entrate”, come si evince dai movimenti bancari e come peraltro già evidenziato nella nota di deposito autorizzata, depositata il 29.12.2023. Pertanto, tenuto conto dei redditi percepiti dal pari ad euro 2.000,00 circa, l'assegno di mantenimento CP_1 determinato in euro 750,00 risulta, secondo la difesa, oltre che eccessivo, sproporzionato per una bambina di 9 anni.
Il ha altresì dedotto che nella determinazione del mantenimento della figlia non si è tenuto CP_1 conto del finanziamento da lui contratto per l'acquisto di un veicolo, con rata mensile di euro 669,00 e con scadenza agosto 2026. Se si aggiunge a tale onere il contributo dato dall'odierno appellante ai propri genitori per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette, allo stesso rimane una pagina 2 di 4 disponibilità mensile di euro 741,00 circa, somma che oggi viene interamente versata per il mantenimento di . Per_1
L'appellante ha, inoltre, lamentato l'erronea determinazione dei redditi di , che può Controparte_1 beneficiare della somma mensile di euro 2.020,00, oltre alle entrate relative all'attività lavorativa, che la portano - dedotte le spese per il canone di locazione e per il proprio sostentamento - ad avere una disponibilità mensile pari ad euro 770,00, a cui si deve aggiungere l'importo di euro 750,00 stabilito a titolo di mantenimento, per un reddito totale di euro 1.520,00.
4. Con decreto presidenziale del 27.06.2024 è stata fissata l'udienza del 29.10.2024 e disposta la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ex art.127ter c.p.c., prescrivendo all'appellante di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata entro il 10.07.2024.
5. In data 25.09.2024 l'appellante ha depositato un'istanza di rimessione in termini per la notifica a controparte, dando atto di aver portato l'atto in notifica a mezzo del servizio postale in data 08.07.2024, sia presso la residenza che presso il nuovo indirizzo conosciuto della sig.ra , ma che Controparte_1 entrambi gli atti notificati erano tornati al mittente con la dicitura “irreperibile”.
6. Con provvedimento presidenziale del 26.09.2024 è stato quindi disposto il rinvio dell'udienza originariamente fissata all'udienza del 23.01.2025, è stato prescritto all'appellante di notificare il ricorso ed il decreto a controparte entro il 22.10.2024 ed è stato dato termine alla parte appellata per costituirsi fino a trenta giorni prima dell'udienza.
7. All'udienza del giorno 23.01.2025 la Corte, viste le note depositate dall'appellante il 16.01.2025 e il parere del Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Osserva la Corte che il reclamo è improcedibile in quanto non risulta correttamente effettuata la notifica dell'impugnazione. Preliminarmente si rileva che benché l'appello sia stato introdotto con ricorso ex art. 473.bis30 cpc, il presente giudizio non debba svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 18.07.2022, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
pagina 3 di 4 9.Tanto premesso giova rammentare che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n.26267 del 16/10/2019, Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n.5700 del 12/03/2014,
Rv.629676).
10. Nel caso in esame risulta che l'appellante, nonostante la concessione anche di un nuovo termine- perentorio- per la notificazione a controparte ha effettuato le notifiche a mezzo del servizio postale presso la residenza e l'asserito nuovo indirizzo conosciuto della Sig.ra sebbene Controparte_1 quest'ultima fosse assistita nel giudizio di primo grado da un difensore, l'Avv. Francesco Mandaradoni
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Lainate (MI), Piazza Vittorio Emanuele II n.
6. Non consta che il difensore della convenuta sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato fermo restando che, comunque, anche in simili casi troverebbe applicazione l'istituto della perpetuatio iurisdictionis del difensore ex art 85 c.p.c. Ne consegue l'improcedibilità dell'appello atteso che, l'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con conseguente insanabilità(Sez. 2, Sentenza n. 24506 del 21/11/2011). A ciò si aggiunga, per completezza, che le relate ex art 143 c.p.c. versate in atti non contengono alcuna indicazione relativa alle effettive ricerche espletate dall'ufficiale giudiziario per accertare la residenza del destinatario (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 4339 del
26/03/2001).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello proposto da . Parte_1
Così deciso in Milano, in data 23.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Vicidomini
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott. Anna Maria Pizzi Presidente
Dott. Anna Ferrari Consigliere
Dott. Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 23.01.2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 26.06.2024 da:
(C.F. , nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lissone (MB) via Dante 16/B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Paola Sassano
e Mariangela Rossini, sito in Monza, via Italia n. 44, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 1228/2024 del Tribunale di Monza emessa in data 11.04.2024, depositata il 16.04.2024 e comunicata il 19.04.2024, nel procedimento N.
R.G. 6108/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Luisa Russo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per parte appellante:
“Nel merito ed in via principale:
1. Disporre la riduzione del mantenimento in favore della minore nella minor somma di € Per_1
500,00 o quella che vorrà stabilire l'Ecc.ma Corte anche in base a tutte le argomentazioni sopra svolte, stabilendone la decorrenza alla data del deposito del presente ricorso.
In via istruttoria si chiede, ex art. 210 c.p.c., che la Corte d'Appello di Milano ordini alla sig.ra
la produzione in giudizio dei movimenti bancari dell'anno 2023 sino al maggio Controparte_1 del 2024.
Con vittoria di spese di ambedue i gradi di giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ed hanno contratto matrimonio in data 30.4.1999 ad Elbasan Parte_1 Controparte_1
(Albania), trascritto nell'anno 2019 nell'ufficio di stato civile del comune di Lissone, al n. 30, p II, serie C. Dall'unione sono nate (15.7.2001) ed (8.11.2014). Per_2 Per_1
2. Con la sentenza n. 1228/2024, emessa in data 11.04.2024, depositata il 16.04.2024 e comunicata alle parti il 19.04.2024, il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo il collocamento prevalente della Per_1 minore presso la madre e una regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione di un importo mensile di euro 750,00, con decorrenza dal mese di luglio 2022, oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche, e riconoscendo alla madre il 100% dell'assegno unico per la figlia.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 26.06.2024 chiedendo, in Parte_1 via principale, la riduzione del contributo al mantenimento della figlia nella minor somma di Per_1 euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in appello e, in via istruttoria, di ordinare ad la produzione in giudizio dei suoi movimenti bancari dell'anno 2023 Controparte_1 sino al maggio del 2024; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la prospettazione dell'appellante il Tribunale non ha tenuto conto nella determinazione del reddito del per l'anno 2023 che i versamenti in conto corrente per “distribuzione utili soci”, CP_1 pari a complessivi euro 64.300,00, sono stati impiegati dall'appellante per il pagamento delle tasse societarie alla voce “delega F24 Agenzia Entrate”, come si evince dai movimenti bancari e come peraltro già evidenziato nella nota di deposito autorizzata, depositata il 29.12.2023. Pertanto, tenuto conto dei redditi percepiti dal pari ad euro 2.000,00 circa, l'assegno di mantenimento CP_1 determinato in euro 750,00 risulta, secondo la difesa, oltre che eccessivo, sproporzionato per una bambina di 9 anni.
Il ha altresì dedotto che nella determinazione del mantenimento della figlia non si è tenuto CP_1 conto del finanziamento da lui contratto per l'acquisto di un veicolo, con rata mensile di euro 669,00 e con scadenza agosto 2026. Se si aggiunge a tale onere il contributo dato dall'odierno appellante ai propri genitori per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette, allo stesso rimane una pagina 2 di 4 disponibilità mensile di euro 741,00 circa, somma che oggi viene interamente versata per il mantenimento di . Per_1
L'appellante ha, inoltre, lamentato l'erronea determinazione dei redditi di , che può Controparte_1 beneficiare della somma mensile di euro 2.020,00, oltre alle entrate relative all'attività lavorativa, che la portano - dedotte le spese per il canone di locazione e per il proprio sostentamento - ad avere una disponibilità mensile pari ad euro 770,00, a cui si deve aggiungere l'importo di euro 750,00 stabilito a titolo di mantenimento, per un reddito totale di euro 1.520,00.
4. Con decreto presidenziale del 27.06.2024 è stata fissata l'udienza del 29.10.2024 e disposta la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ex art.127ter c.p.c., prescrivendo all'appellante di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata entro il 10.07.2024.
5. In data 25.09.2024 l'appellante ha depositato un'istanza di rimessione in termini per la notifica a controparte, dando atto di aver portato l'atto in notifica a mezzo del servizio postale in data 08.07.2024, sia presso la residenza che presso il nuovo indirizzo conosciuto della sig.ra , ma che Controparte_1 entrambi gli atti notificati erano tornati al mittente con la dicitura “irreperibile”.
6. Con provvedimento presidenziale del 26.09.2024 è stato quindi disposto il rinvio dell'udienza originariamente fissata all'udienza del 23.01.2025, è stato prescritto all'appellante di notificare il ricorso ed il decreto a controparte entro il 22.10.2024 ed è stato dato termine alla parte appellata per costituirsi fino a trenta giorni prima dell'udienza.
7. All'udienza del giorno 23.01.2025 la Corte, viste le note depositate dall'appellante il 16.01.2025 e il parere del Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Osserva la Corte che il reclamo è improcedibile in quanto non risulta correttamente effettuata la notifica dell'impugnazione. Preliminarmente si rileva che benché l'appello sia stato introdotto con ricorso ex art. 473.bis30 cpc, il presente giudizio non debba svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 18.07.2022, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
pagina 3 di 4 9.Tanto premesso giova rammentare che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n.26267 del 16/10/2019, Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n.5700 del 12/03/2014,
Rv.629676).
10. Nel caso in esame risulta che l'appellante, nonostante la concessione anche di un nuovo termine- perentorio- per la notificazione a controparte ha effettuato le notifiche a mezzo del servizio postale presso la residenza e l'asserito nuovo indirizzo conosciuto della Sig.ra sebbene Controparte_1 quest'ultima fosse assistita nel giudizio di primo grado da un difensore, l'Avv. Francesco Mandaradoni
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Lainate (MI), Piazza Vittorio Emanuele II n.
6. Non consta che il difensore della convenuta sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato fermo restando che, comunque, anche in simili casi troverebbe applicazione l'istituto della perpetuatio iurisdictionis del difensore ex art 85 c.p.c. Ne consegue l'improcedibilità dell'appello atteso che, l'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con conseguente insanabilità(Sez. 2, Sentenza n. 24506 del 21/11/2011). A ciò si aggiunga, per completezza, che le relate ex art 143 c.p.c. versate in atti non contengono alcuna indicazione relativa alle effettive ricerche espletate dall'ufficiale giudiziario per accertare la residenza del destinatario (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 4339 del
26/03/2001).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello proposto da . Parte_1
Così deciso in Milano, in data 23.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Vicidomini
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi
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