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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
BE GIORDANO, Relatore
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1. Ricorrente_2 - P.Iva_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Difensore_2, 4 62080 Difensore_3 EE
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 9 - Sede Tirano - Via Internazionale Per Il Maloja 23029 Villa Di
IA SO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 11507 ACCISE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso
Resistente/Appellato: respingere il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il “Provvedimento di diniego parziale”, prot. n. 11507/RU del 3.7.2025, come rettificato dal successivo “Provvedimento di diniego parziale - rettifica”, prot. n. 11652 /RU del 4.7.2025 reso a seguito della presentazione della dichiarazione di “Riduzione dell'Aliquota d'accisa” sul gasolio per autotrazione relativa al periodo II trimestre 2023 per un importo di €159545,16, equivalente al consumo dichiarato di gasolio autotrazione pari a litri 744912.
L'Ufficio disponeva il diniego parziale per €49847,81 rispetto al riconoscimento totale della riduzione dell'aliquota accisa sul gasolio per autotrazione.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva come il ricorso, nella parte in “diritto”, contenga una pluralità di doglianze, tra loro eterogenee, che non rendono agevole e comprensibile l'individuazione delle specifiche censure dedotte avverso l'atto impugnato, incorrendo pertanto nella violazione dell'art. 18 del D. Lgs 546/92 per cui “il ricorso deve contenere l'indicazione: …e) dei motivi”, da cui l'inammissibilità dello stesso ricorso.
A prescindere dall'aspetto innanzi rilevato, per di per sé dirimente, e per quel che è dato comprendere nonostante l'anomalia innanzi rilevata, la prospettazione di parte ricorrente appare altresì infondata.
Sotto il profilo formale emerge invero la non immediata intellegibilità della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza. L'Ufficio ha, tra l'altro, rappresentato che dall'analisi dei contratti di noleggio (riferiti al rilievo della Nome_ bank) stipulati fra la prima cessionaria e l'istante si evince che: la prima parte è redatta in due idiomi (lituano/Inglese) in termini generali;
…la terza parte si presume essere il protocollo di consegna dei veicoli, redatto in sola lingua lituana.
Tale aspetto si riflette sulla prova della spettanza del beneficio che per la giurisprudenza incombe sul richiedente, il quale deve mettere in condizione l'Ufficio di verificare quanto dallo stesso dichiarato (Corte
Cass. n. 9562/2013: vertendosi in tema di fruizione di benefici agevolativi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del relativo diritto non può infatti che spettare al soggetto contribuente che tale diritto vanta e fa valere in giudizio).
Non risultano inoltre superati i rilievi 5 e 7, relativi agli automezzi (venti) per cui l'Ufficio ha motivato il rifiuto del beneficio nei seguenti termini «per tutti gli automezzi in trattazione i documenti di leasing presentati
(peraltro, ad eccezione del n.2018-040026 tutti privi di sottoscrizione) sarebbero stipulati fra la proprietaria dei mezzi e la Soc. Società_1 codice azienda Numero_ – P. Iva P.IVA_1 con sede in Lituania e che, i successivi noleggi sono stipulati fra la società istante e la Società 2_ P.IVA P.IVA_2, si evince una sub locazione non ammessa dalle normative vigenti, pertanto non è possibile ammettere i veicoli sopra elencati al beneficio richiesto», invero la normativa italiana non ammette la sublocazione, così come indicato nella Circolare n. 4/D 2016 al punto IV.
Al riguardo, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la società noleggiatrice Società 2_ P.IVA_2 eroga servizi di noleggio e leasing e non già di autotrasporto;
inoltre, è emerso che il Gruppo Nominativo_1 non possiede i requisiti per effettuare servizio di autotrasporto in suo nome e pertanto si avvale delle società appartenenti al gruppo, che dispongono di tutti i permessi, certificati, licenze ecc. per poter effettuare i trasporti di merci su strada.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Sondrio 19 gennaio 2026
Il Presidente F. La Salvia
Il Giudice rel G. Lamberti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
BE GIORDANO, Relatore
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1. Ricorrente_2 - P.Iva_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Difensore_2, 4 62080 Difensore_3 EE
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 9 - Sede Tirano - Via Internazionale Per Il Maloja 23029 Villa Di
IA SO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 11507 ACCISE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso
Resistente/Appellato: respingere il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il “Provvedimento di diniego parziale”, prot. n. 11507/RU del 3.7.2025, come rettificato dal successivo “Provvedimento di diniego parziale - rettifica”, prot. n. 11652 /RU del 4.7.2025 reso a seguito della presentazione della dichiarazione di “Riduzione dell'Aliquota d'accisa” sul gasolio per autotrazione relativa al periodo II trimestre 2023 per un importo di €159545,16, equivalente al consumo dichiarato di gasolio autotrazione pari a litri 744912.
L'Ufficio disponeva il diniego parziale per €49847,81 rispetto al riconoscimento totale della riduzione dell'aliquota accisa sul gasolio per autotrazione.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva come il ricorso, nella parte in “diritto”, contenga una pluralità di doglianze, tra loro eterogenee, che non rendono agevole e comprensibile l'individuazione delle specifiche censure dedotte avverso l'atto impugnato, incorrendo pertanto nella violazione dell'art. 18 del D. Lgs 546/92 per cui “il ricorso deve contenere l'indicazione: …e) dei motivi”, da cui l'inammissibilità dello stesso ricorso.
A prescindere dall'aspetto innanzi rilevato, per di per sé dirimente, e per quel che è dato comprendere nonostante l'anomalia innanzi rilevata, la prospettazione di parte ricorrente appare altresì infondata.
Sotto il profilo formale emerge invero la non immediata intellegibilità della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza. L'Ufficio ha, tra l'altro, rappresentato che dall'analisi dei contratti di noleggio (riferiti al rilievo della Nome_ bank) stipulati fra la prima cessionaria e l'istante si evince che: la prima parte è redatta in due idiomi (lituano/Inglese) in termini generali;
…la terza parte si presume essere il protocollo di consegna dei veicoli, redatto in sola lingua lituana.
Tale aspetto si riflette sulla prova della spettanza del beneficio che per la giurisprudenza incombe sul richiedente, il quale deve mettere in condizione l'Ufficio di verificare quanto dallo stesso dichiarato (Corte
Cass. n. 9562/2013: vertendosi in tema di fruizione di benefici agevolativi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del relativo diritto non può infatti che spettare al soggetto contribuente che tale diritto vanta e fa valere in giudizio).
Non risultano inoltre superati i rilievi 5 e 7, relativi agli automezzi (venti) per cui l'Ufficio ha motivato il rifiuto del beneficio nei seguenti termini «per tutti gli automezzi in trattazione i documenti di leasing presentati
(peraltro, ad eccezione del n.2018-040026 tutti privi di sottoscrizione) sarebbero stipulati fra la proprietaria dei mezzi e la Soc. Società_1 codice azienda Numero_ – P. Iva P.IVA_1 con sede in Lituania e che, i successivi noleggi sono stipulati fra la società istante e la Società 2_ P.IVA P.IVA_2, si evince una sub locazione non ammessa dalle normative vigenti, pertanto non è possibile ammettere i veicoli sopra elencati al beneficio richiesto», invero la normativa italiana non ammette la sublocazione, così come indicato nella Circolare n. 4/D 2016 al punto IV.
Al riguardo, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la società noleggiatrice Società 2_ P.IVA_2 eroga servizi di noleggio e leasing e non già di autotrasporto;
inoltre, è emerso che il Gruppo Nominativo_1 non possiede i requisiti per effettuare servizio di autotrasporto in suo nome e pertanto si avvale delle società appartenenti al gruppo, che dispongono di tutti i permessi, certificati, licenze ecc. per poter effettuare i trasporti di merci su strada.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Sondrio 19 gennaio 2026
Il Presidente F. La Salvia
Il Giudice rel G. Lamberti