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6 febbraio 2018
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27 febbraio 2020
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Art. 22.
Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile ( Articolo 11, decreto-legge 39/2009 , conv. legge 77/2009 )
1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall' articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 .
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con ((direttive)) da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio ((...)) delle azioni di previsione e prevenzione ((e dei loro effetti)) , per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile ( Articolo 11, decreto-legge 39/2009 , conv. legge 77/2009 )
1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall' articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 .
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con ((direttive)) da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio ((...)) delle azioni di previsione e prevenzione ((e dei loro effetti)) , per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
Commentari • 17
- 1. Annamaria Villafrate, Autore presso ilDirittoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 26 aprile 2025 · 1
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