Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.