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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2090/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante e procuratore speciale sig. con sede in Bolzano (BZ) alla via Roma 96 CP_2
ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio del difensore avv. Vincenzo De Nisco;
- parte appellata -
e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
- ulteriori parti appellate contumaci -
in punto: appello avverso la sentenza n. 19/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6/9/2023, pubblicata il giorno 18/1/2024;
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 23/12/2024 sulle seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 19/2024, depositata in data 18.01.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella Controparte_1
esattoriale n. 02120210001867122/000 emessa dall' ; Controparte_6
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I Parte_1
grado (doc. 1- 58 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per Parte_1
tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello, si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 19/2024 resa nel giudizio sub RG 4768/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione dd. 28/7/2022 proposta da Controparte_7
avverso la cartella di pagamento nr. 02120210001867122/000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - riscossione: “accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per pagina 2 di 6 l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 021 2021 0001867122 000, emessa dall
[...]
, capi da n. 1 a n. 208, per i ruoli iscritti dagli enti Controparte_8
convenuti relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di citazione in appello dd. 15/7/2024 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
- I Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c.. - Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
- II Error in iudicando . Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
- III Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 26/11/2024 la sola
[...] sostenendo l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 Controparte_1
c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il secondo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il secondo motivo di appello appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado senza neanche approfondire l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante in primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs. 150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
pagina 3 di 6 all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il secondo motivo di appello risulta fondato per i seguenti motivi.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (e così dal canto suo Avis: “la società di noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace”, così pag. 8 della costituzione di in appello), ma ciononostante, tale eccezione (di inammissibilità) non CP_1
risulta essere stata espressamente esaminata nella sentenza di primo grado, che ha accolto l'opposizione.
2.3.2. Peraltro, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, pagina 4 di 6 sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.3.3. I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello—se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla possa determinare Controparte_1
l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in parziale riforma della sentenza impugnata
(stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli Controparte_1
importi dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, Parte_1
n. 02120210001867122/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 19/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6/9/2023, pubblicata il giorno
18/1/2024, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi Controparte_7
dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. Parte_1
02120210001867122/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e
[...] Controparte_7
4) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 2/1/2025 pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2090/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante e procuratore speciale sig. con sede in Bolzano (BZ) alla via Roma 96 CP_2
ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio del difensore avv. Vincenzo De Nisco;
- parte appellata -
e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_5
- ulteriori parti appellate contumaci -
in punto: appello avverso la sentenza n. 19/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6/9/2023, pubblicata il giorno 18/1/2024;
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 23/12/2024 sulle seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 19/2024, depositata in data 18.01.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella Controparte_1
esattoriale n. 02120210001867122/000 emessa dall' ; Controparte_6
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I Parte_1
grado (doc. 1- 58 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per Parte_1
tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello, si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 19/2024 resa nel giudizio sub RG 4768/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione dd. 28/7/2022 proposta da Controparte_7
avverso la cartella di pagamento nr. 02120210001867122/000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - riscossione: “accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per pagina 2 di 6 l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 021 2021 0001867122 000, emessa dall
[...]
, capi da n. 1 a n. 208, per i ruoli iscritti dagli enti Controparte_8
convenuti relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di citazione in appello dd. 15/7/2024 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
- I Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c.. - Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
- II Error in iudicando . Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
- III Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 26/11/2024 la sola
[...] sostenendo l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 Controparte_1
c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il secondo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il secondo motivo di appello appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado senza neanche approfondire l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante in primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs. 150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
pagina 3 di 6 all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il secondo motivo di appello risulta fondato per i seguenti motivi.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (e così dal canto suo Avis: “la società di noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace”, così pag. 8 della costituzione di in appello), ma ciononostante, tale eccezione (di inammissibilità) non CP_1
risulta essere stata espressamente esaminata nella sentenza di primo grado, che ha accolto l'opposizione.
2.3.2. Peraltro, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, pagina 4 di 6 sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.3.3. I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello—se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla possa determinare Controparte_1
l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in parziale riforma della sentenza impugnata
(stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli Controparte_1
importi dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, Parte_1
n. 02120210001867122/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 19/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6/9/2023, pubblicata il giorno
18/1/2024, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi Controparte_7
dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. Parte_1
02120210001867122/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e
[...] Controparte_7
4) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 2/1/2025 pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 6 di 6