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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti ZURLO AGOSTINO E FLORE RENATO
Ricorrente
Contro
CP_1 con gli avv.ti BONETTI PAOLO e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ammissione dell'assegno di invalidità (ex art. 13 L. n. 118/1971) assumendo di essere invalida nella misura almeno pari o superiore al 74%.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo al 60%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_3 fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta assumendo la genericità della contestazione delle conclusioni peritali.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** CP_ In via preliminare, va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni della ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_1 civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658). Ed ancora secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (Cass. n. 18657/2020,
n. 28114/2019, n. 14880/2018; Cass. 31/10/2019, n. 28114, in motivazione). Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep.
08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma
6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi. Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio. CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. Per_1
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle
[...] condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'74% a decorrere dal mese di ottobre 2024, così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale in atti, al quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “La signora , di anni 61, Parte_1
è attualmente affetta da 'Spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare a più discreta incidenza funzionale con associata steno-instabilità lombo-sacrale per antero-listesi di L4 su L5; osteoporosi post-menopausale. Significativa disabilità della stazione eretta e della deambulazione prolungate in relazione a diagnosi neurochirurgica di claudicatio neurogena (200 – 300 metri), confermata da esame strumentale di moderata – grave radicolopatia periferica degli arti inferiori;
piede piatto e fascite plantare bilaterale. Moderato deficit funzionale della spalla destra in periartrite calcifica;
rizartrosi e deformità artrosica delle dita delle mani con deficit della forza di presa e della pinza pollice – dita lunghe, specie a destra;
sindrome del tunnel carpale bilaterale di moderata entità, più accentuato a destra'; tale complesso patologico, in sede amministrativa, aveva determinato il riconoscimento di un'invalidità del 60% (sessanta per cento) da parte della competente Commissione dell'ASL BR di Brindisi;
la percentuale invalidante del 60% è stata confermata in sede di procedura di Accertamento Tecnico Preventivo.
Considerato che
la domanda amministrativa risale al novembre
2021, che la nuova documentazione sanitaria è stata eseguita negli ultimi mesi del 2024 con
l'evidenza di un aggravamento di patologie precedentemente riscontrate e di comparsa di nuove menomazioni, si ritiene che la valutazione del 74% (settantaquattro per cento) possa essere fatta risalire alla data del mese di ottobre 2024.”
Avverso tale consulenza tecnica, trasmessa pure in bozza alle parti in data 02.03.2025, pervenivano CP_ le sole osservazioni dei sanitari dell' che esprimevano parere concorde, nulla osservava invece la ricorrente, sicché il Ctu rendeva la sua relazione definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 13 l 118/1971), con decorrenza da ottobre 2024. Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio, considerata la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida nella misura del 74% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza da ottobre 2024;
b)- spese di lite compensate CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 08.07.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)