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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 418 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 418 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi dichiarazione di divorzio
TRA
, ), NATO IN REPUBBLICA Parte_1 C.F._1
CON L VV R RICORRENTE E
) NATA A CUBA IL 01/03/1984 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti , ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale in relazione al matrimonio contratto con a Santiago de Controparte_1
Cuba il 15 ottobre 2010, matrimonio non trascritto i o Civile. A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
All'esito della prima udienza di comparizione, non sussistendo prove da assumere, dopo la discussione la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio. Va preliminarmente rilevato che, come per il caso in esame, pur non risultando la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio tra le parti, la domanda è ammissibile in quanto “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. n. 17620 del 18/07/2013). Inoltre, l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile potrà essere eseguita a cura delle parti (non potendo la Cancelleria provvedere a tanto in assenza della individuazione del Comune competente ad effettuare la relativa operazione) dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti (ai fini della pubblicità verso terzi) del matrimonio celebrato all'estero;
Quanto al merito della vicenda, la domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da parte ricorrente in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalla parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio celebrato tra
[...]
, NATO NELLA REPUBBLICA DOMINICANA IL 10/02/1990 E Parte_1 CP_1
NATA A CUBA IL 01/03/1984 , matrimonio celebrato Santiago de Cuba il 15 ottobre
[...] non trascritto in Italia.
2. L'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile potrà essere eseguita a cura delle parti dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti del matrimonio celebrato all'estero;
3.nulla sulle spese;
4. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09.06.2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 07.10.2026 ore 9,30 davanti al dr. Eugenio M. Turco . dispone la sostituzione con lo scambio di note scritte da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 09.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 418 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi dichiarazione di divorzio
TRA
, ), NATO IN REPUBBLICA Parte_1 C.F._1
CON L VV R RICORRENTE E
) NATA A CUBA IL 01/03/1984 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti , ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale in relazione al matrimonio contratto con a Santiago de Controparte_1
Cuba il 15 ottobre 2010, matrimonio non trascritto i o Civile. A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
All'esito della prima udienza di comparizione, non sussistendo prove da assumere, dopo la discussione la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio. Va preliminarmente rilevato che, come per il caso in esame, pur non risultando la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio tra le parti, la domanda è ammissibile in quanto “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. n. 17620 del 18/07/2013). Inoltre, l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile potrà essere eseguita a cura delle parti (non potendo la Cancelleria provvedere a tanto in assenza della individuazione del Comune competente ad effettuare la relativa operazione) dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti (ai fini della pubblicità verso terzi) del matrimonio celebrato all'estero;
Quanto al merito della vicenda, la domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da parte ricorrente in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalla parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio celebrato tra
[...]
, NATO NELLA REPUBBLICA DOMINICANA IL 10/02/1990 E Parte_1 CP_1
NATA A CUBA IL 01/03/1984 , matrimonio celebrato Santiago de Cuba il 15 ottobre
[...] non trascritto in Italia.
2. L'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile potrà essere eseguita a cura delle parti dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti del matrimonio celebrato all'estero;
3.nulla sulle spese;
4. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09.06.2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 07.10.2026 ore 9,30 davanti al dr. Eugenio M. Turco . dispone la sostituzione con lo scambio di note scritte da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 09.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco