Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 391/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], il [...] (Avv. MARANO Parte_1
ENRICO MARIA);
E
, nata a [...], il [...](Avv. LOMBARDO Controparte_1
FRANCESCO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto).
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27/01/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale di Palermo con con decreto del 28/10/2019, alle condizioni che integralmente si richiamano:
“Il figlio minore della coppia, rimane affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno, Per_1 congiuntamente, la potestà sullo stesso provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica e seguendone le naturali inclinazioni e aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno mantenere un costante confronto concordando le migliori scelte per il
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la potestà sul minore, non dimenticando mai l'impostazione generale da ambedue concordata in merito a tutto quanto sopra.
I genitori concordano, sin d'ora, che avranno cura di essere entrambi presenti allorquando particolari circostanze lo renderanno necessario e\o avrà a richiederlo espressamente (incontri con i Per_1 professori, saggi scolastici, recite, particolari ricorrenze quali compleanni, onomastici, visite mediche specialistiche, etc.).
I genitori concordano che il minore mantenga la propria residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre SI.ra presso la casa coniugale, allo stato di proprietà esclusiva del SI. Controparte_1 sita in via Vincenzo Barbera n.
2. In ordine al tempo di permanenza del minore salvo Parte_1 diverso accordo tra le parti concordano che starà con il padre nei giorni di lunedì e martedì nella Per_1 settimana in cui lo avrà nel suo fine settimana e mercoledì e il giovedì dall'uscita della scuola della scuola sino al venerdì mattina nelle settimane in cui non terrà con sé durante il weekend.
quindi, trascorrerà a settimane alterne un fine settimana continuativo con il padre dal venerdì Per_1 al lunedì mattina allorquando verrà riaccompagnato o presso la casa della madre nei giorni di vacanza scolastica o presso l'istituto frequentato nei giorni di scuola.
Per quanto attiene, invece, alla calendatura dei giorni festivi, salvo diverso accordo tra le parti, le vacanze di Natale saranno trascorse dal figlio con entrambi i genitori alternativamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 5 gennaio con il padre, e viceversa nei successivi anni.
Pasqua sarà trascorsa un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, in alternanza con la
Pasquetta, salvo diversi accordi.
Le altre festività calendate da trascorrere con il minore seguiranno un regime di alternanza per entrambi i genitori, i quali, salvo diversi accordi, avranno facoltà di restare con il figlio minorenne dalle ore 10.00 del giorno festivo sino alle ore 21.30 del medesimo giorno.
I tempi ed i modi di permanenza del figlio presso ciascun genitore durante l'arco del periodo feriale estivo saranno oggetto di preventivo accordo tra i coniugi (da concordare entro il mese di giugno di ogni anno); in ogni caso ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé il minore per quindici giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio e altri quindici giorni, anche non consecutivi durante il mese di agosto.
Durante detto periodo continuativo le parti assumono l'obbligo di comunicare, con congruo anticipo, all'altro genitore il luogo prescelto di vacanza e dimora, nonché di consentire i contatti telefonici tra l'altro genitore e il figlio almeno due volte al giorno.
In caso di viaggi intercontinentali le parti si onerano di condividere l'itinerario di viaggio fornendo il numero del volo, e gli eventuali scali, oltre che i numeri di telefono che possano permettere quotidiani contatti telefonici con il genitore rimasto a casa. La presente calendatura di incontri genitori-figlio potrà variare in relazione ai diversi accordi intercorsi tra le parti, in relazione ai bisogni, impegni scolastici, ludici e sportivi del minore stesso. Le predette variazioni, dovranno essere concordate tra i coniugi con congruo anticipo.
I coniugi riconoscono la necessità che il figlio mantenga rapporti anche con le rispettive famiglie di origine e si impegnano quindi ad operarsi affinché ciò avvenga.
I coniugi, nel superiore interesse del figlio, dovranno sempre comunicare preventivamente ogni loro cambio di domicilio e residenza, nonché comunicare e concordare la destinazione di ogni loro viaggio o spostamento fuori Palermo effettuati con il figlio, e ciò sempre con congruo anticipo rispetto alla data prevista per ogni viaggio.
I genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale alla propria Per_1 capacità reddituale, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e alla cura da ciascun genitore prestata, cercando di far mantenere al minore lo stesso tenore di vita goduto dalla famiglia durante l'unione coniugale.
Tenuto quanto sopra, il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento del figlio entro i primi 5 giorni di ogni mese e per 12 mensilità, Per_1 la somma di € 707,00 (somma già aggiornata alle variazioni ISTAT intervenute dopo la modifica). Detto contributo verrà annualmente rivalutato in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'omologazione del presente atto.
Le spese straordinarie saranno a carico esclusivo del il SI. e seguiranno lo schema previsto Parte_1 dal Protocollo del Tribunale di Palermo di seguito riportato, al quale le parti hanno apportato minime variazioni al fine di evitare di far nascere il rischio di incomprensioni e contrasti:
“Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese: le spese mediche relative a: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quando non erogati dal SSN;
d ) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto. In questo caso le parti acquisteranno lenti e montatura indicate dall'ottico scelto dal SI. Parte_1
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo, r.c. per mezzo di trasporto della prole (motociclo, autovettura), laddove acquistato con consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola nel limite di € 15,00 per regalo;
d) quota di frequentazione del circolo Country al sopraggiungere dell'obbligo di pagamento per i minori;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
(nel caso si dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo della tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (lingue straniere, disegno, tecnologia ecc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuola-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO – ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onore dell'altro genitore di comunicare entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alla spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
°°°
- Nell'ambito della sistemazione degli ulteriori rapporti personali e patrimoniali, i coniugi concordano che: il SI. è proprietario dell'immobile sito in Palermo, via Vincenzo Barbera n. 2, Parte_1 censito nel N.C.E.U. alla partita n. 1075769, foglio 32, particella 66/3 z.c.2 cat. AQ/2 cl. 6 vani 7.5, con
R.C. di euro 484,18. Detto immobile è stato conferito in fondo patrimoniale con atto del Notaio
[...]
del 26.06.2013, trascritto a Palermo il 01.07.2013, Reg. Gen. 31237, Reg. Part. 24021. Per_2
Con il presente accordo il SI. conferma l'obbligo a trasferire la nuda proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Palermo, via Vincenzo Barbera n. 2, censito nel N.C.E.U. alla partita n. 1075769, foglio 32, particella 66/3 z.c.2 cat. AQ/2 cl. 6 vani 7.5, con R.C. di euro 484,18 al figlio minore
Persona_3
Tenuto contro che durante gli anni della separazione il SI. non ha provveduto a erogare il Parte_1 contributo in denaro al mantenimento della SI.ra e del figlio minore, dall'omologa della CP_1 separazione 28 ottobre 2019 al mese novembre 2022, e che questi ha nei confronti della moglie un debito, lo stesso si obbliga a cedere alla stessa, a tacitazione di ogni credito vantato nei suoi confronti in ragione dei pregressi accordi di separazione sottoscritti e ratificati, il 70% del diritto di usufrutto dell'immobile di esclusiva proprietà dello stesso sito via Vincenzo Barbera n. 2, censito nel N.C.E.U. alla partita n.
1075769, foglio 32, particella 661, sub.3, z.c.2 cat. A/2, classe 6, vani 7.5, con R.C. di euro 484,18.
Riservando a se stesso il restante 30%.
Il sig. si obbliga altresì a garantire il diritto della sig.ra ad abitare nel predetto Parte_1 CP_1 immobile, anche successivamente al venir meno delle esigenze di mantenimento e abitative del figlio senza alcun obbligo di corresponsione canoni di locazione in favore dello stesso in ragione del Per_1 predetto 30% di usufrutto. Nell'ipotesi di rilascio dell'immobile da parte della sig.ra gli CP_1 aventi diritto godranno dei frutti in relazione alle rispettive quote.
Nel caso in cui il SI. non provvedesse alla cessione del diritto di usufrutto la sig.ra Parte_1 [...] nel termine concordato del 31 maggio 2025, in alternativa al predetto diritto di usufrutto, CP_1 potrà azionare il credito vantato nei confronti del marito e pari ad € 78.195,00 somma pari all'omesso versamento del contributo di mantenimento comprensivo di interessi.
Una volta perfezionato il passaggio del diritto di usufrutto la SI.ra nulla avrà a pretendere CP_1 nei confronti del marito il quale con la cessione del diritto di usufrutto avrà estinto ogni possibile pretesa creditoria vantata dalla moglie. L'atto di trasferimento dell'usufrutto costituirà ampia e liberatoria quietanza di corretto e pieno assolvimento di tutti gli obblighi assunti dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra e del figlio in ragione dei precedenti accordi di separazione sottoscritti CP_1 Per_1 dalle parti e per gli effetti nulla avrà a pretendere la sig.ra per ogni eventuale diritto o CP_1 ragione derivante dai precedenti accordi delle condizioni della separazione.
Si precisa, altresì, che sull'immobile pende la definizione di una pratica edilizia relativa a piccole difformità per cui le parti stabiliscono che la data per il passaggio al figlio della nuda proprietà e alla moglie del diritto di usufrutto dovrà avvenire entro la data del 31 maggio 2025. Gli atti pubblici di trasferimento saranno tempestivamente stipulati all'esito positivo delle pratiche amministrative già avviate per la regolarizzazione delle difformità edilizie che hanno precluso ad oggi l'adempimento al superiore obbligo e saranno a totale carico del SI. Parte_1
Quando il SI. avrà trasferito la nuda proprietà dell'immobile al figlio minore sarà Parte_1 Per_1 il padre a farsi carico di tutte le spese straordinarie, nonché tutti gli oneri e le tasse relative l'immobile.
Le spese ordinarie e la Tari saranno a totale carico della SI.ra CP_1
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Premesso che la sig.ra è stata assunta dalla società Central Parking srl, di cui il SI. CP_1
è socio, dal quale percepisce regolare stipendio come da busta paga che si allega, le Parte_1 parti stabiliscono che il rapporto di lavoro mantiene la previsione di alternativa alla contribuzione al mantenimento del SI. per la SI.ra Parte_1 CP_1
Le parti, concordemente dichiarano di volere mantenere la superiore modalità di adempimento dell'obbligo al mantenimento, e per gli effetti si stabilisce che, in alternativa al contributo al mantenimento, la sig.ra sarà dipendente della società Central Parking srl con contratto a CP_1 tempo indeterminato per 25 ore settimanali, e con accordo di svolgimento nella modalità del c.c. lavoro agile, come da variazione del contratto di lavoro di cui si allega copia. Per gli effetti le parti concordano nel confermare che il suddetto rapporto di lavoro subordinato è alternativo all'onere del sig. Parte_1 di contribuire al mantenimento della moglie, pertanto, sino a quando rimarrà in essere detto lavoro il
SI. non dovrà dare alcuna somma alla SI.ra . Parte_1 CP_1
Nell'ipotesi in cui dovesse venire meno il rapporto di lavoro tra la SI.ra e la società Central CP_1
Parking srl, per volontà e/o necessità della predetta società il sig. verserà nelle mani della Parte_1 moglie, a titolo di contributo al mantenimento una somma mensile pari ad € 1.300,00, e ciò anche in caso di chiusura della predetta senza che sia stata offerta dal sig. altra soluzione lavorativa Parte_1 equivalente.
In questa ultima ipotesi l'importo verrà erogato dal sig. ntro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e sarà soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge.
Nell'ipotesi di licenziamento per inadempimento della dipendente, riconducibile alla violazione degli obblighi di esecuzione delle mansioni di lavoro assegnate, il contributo al mantenimento come sopra previsto in €. 1.300,00, sarà ridotto nella minor somma di €. 1.000,00, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in caso di opposizione o dalla scadenza del termine per impugnare il provvedimento disciplinare non opposto, che il sig. dovrà erogare entro e non oltre il giorno Parte_1
5 di ogni mese, che sarà soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge.
Il SI. avrà diritto a recuperare la maggior somma versata dalla data del licenziamento. Parte_1
Nel caso in cui la SI.ra dovesse dimettersi senza addurre giustificato motivo dal lavoro il CP_1
SI. arà tenuto a versare, nelle mani della moglie sig.ra un contributo mensile Parte_1 CP_1 di €. 1.000,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento, somma che sarà soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge.
Nella specifica ipotesi di dimissioni per giusta causa della sig.ra il sig. verserà CP_1 Parte_1 nelle mani della moglie, a titolo di contributo al mantenimento una somma mensile pari ad € 1.300,00 da erogare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, che sarà soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge. Le parti espressamente prevedono che nel caso di contestazione della sussistenza della giusta causa e successivo accertamento giudiziale, con autorità di passaggio in giudicato, della insussistenza delle ragioni giustificative delle dimissioni, a acquiescenza alla contestazione, il sig. sarà tenuto Parte_1
a versare la minor somma di €. 1.000,00 da erogare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, che sarà soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge. In questo caso il SI. avrà inoltre diritto Parte_1
a recuperare le maggior somme versate dalla data del licenziamento.
Nel corso del rapporto di lavoro in più di un'occasione entrambi i coniugi hanno confuso i piani di interazione mettendo in atto comportamenti lesivi della dignità e della reputazione di entrambi per cui i coniugi, con il presente atto si impegnano a mantenere un rapporto professionale ed evitare che le questioni personali influenzino il normale rapporto di lavoro.
Proprio in considerazione dei tesi rapporti personali tra le parti il SI. nella qualità di Parte_1 datore di lavoro della SI.ra ha dato mandato al proprio consulente del lavoro di rimodulare CP_1 il contratto in essere tra le parti, prevedendo la modalità di lavoro agile, accettata dalla sig.ra
[...]
Detto contratto, già efficace dal 23 dicembre u.s., e già comunicato all viene versato in CP_1 CP_2 atti facendo parte integrante dell'accordo per le condizioni in esso indicate.
I coniugi dichiarano di essere iscritti al circolo Country di Palermo e il SI. si onera di Parte_1 continuare e farsi carico del pagamento della quota annua che viene pagata mensilmente oltre al rateo della somma dovuta per l'iscrizione al circolo (63 rate). Il SI. avrà diritto di usufruire in Parte_1 via prevalente alle 6 settimane previste per l'acquisto dell'immobile con catena Viva Wyndham e catena
RCI, mentre la SI.ra avrà diritto ad usufruire a 2 settimane di vacanza da effettuare CP_1 unitamente al figlio previo congruo preavviso al fine di consentire ad entrambi di programmarne Per_1
l'uso.
Le parti convengono altresì che è rimessa alla decisione discrezionale del sig. la sua futura Parte_1 eventuale alienazione, e la SI.ra ha prelazione sull'acquisto della quota del marito. La CP_1
SI.ra nel caso in cui il SI. avesse l'occasione di vendere il proprio diritto CP_1 Parte_1 che, comunque, permarrà per un tempo determinato, si obbliga espressamente a prestare il consenso ed a partecipare all'atto, a semplice richiesta del sig. Parte_1
I coniugi si obbligano a prestare il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti turistici e la presente dichiarazione potrà valere per qualunque autorità competente per il rilascio od il rinnovo;
i coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Le spese della presente separazione rimangono integralmente compensate fra le parti” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 27/1/2025).
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in dat 05/02/2025.
Ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, e che tutelano adeguatamente la prole, la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...], il
[...] Controparte_1
21/06/1972 - delle condizioni della separazione consensuale tra le stesse pronunciata con decreto di omologa del 28/10/2019.
Così deciso in Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.