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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 24/06/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia in persona del gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 492 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Somministrazioni
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...]41, (CF : C.F._1
) , elett.te dom.to in Ischia, via Fondo Bosso nr. 22, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Pasquale Pacifico , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
pec: it Email_1 Email_2
ATTORE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Liquidatore Unico, Dott. ( P.IVA: Controparte_2
,) elettivamente dom.ta in Afragola (NA) alla Via G. P.IVA_1
Giolitti n. 31 , presso lo studio dell'Avv. Angela Bassolino, dalla
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quale è rapp.ta e difesa , in virtù di conferimento incarico prot. 170 del
13.01.2021 e procura in atti . pec :
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CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusive depositate in atti
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.25, con i termini di cui all'art. 190 cpc .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,.
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2020 per l'udienza del
24.03.2021 il sig. conveniva innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, sezione Ischia, la Controparte_1
, chiedendo dichiararsi la stessa non tenuta alla richiesta
[...]
di pagamento dell'importo di euro 11.995,55 per consumi relativi al periodo ottobre dicembre 2002, gennaio-marzo 2003 e gennaio-marzo
2008 (ottobre-dicembre), perché non dovuti ed in ogni caso prescritti .
Esponeva l'attore di essere proprietario dell' immobile sito in
Ischia, via Michele Mazzella, asservito da fornitura di acqua da parte
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del gestore , con codice di utenza n. 17637 e Controparte_1
di aver ricevuto in data 20.10.2020, da parte della società fornitrice del servizio richiesta di pagamento dell'importo di euro 11.995,55 per presunti consumi relativi al periodo ottobre dicembre 2002, gennaio-marzo 2003 e gennaio-marzo 2008 precisando che tali importi erano stati già da lui contestati con comunicazione del
10.03.2005 (prot. 1290).
Eccepiva la difesa dell'attore che le richieste di pagamento dovevano ritenersi illegittime ed infondate e frutto del mal funzionamento del contatore che dopo una serie di segnalazioni veniva sostituito all'insaputa di quest'ultimo.
Ferme tali contestazioni in via preliminare l'attore eccepiva ai sensi dell'art. 2948 cc l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto dell' a richiedere il pagamento di eventuali Controparte_1
forniture risalenti all'anno 2002/2003 ed all'anno 2008,per l'assenza di validi ed efficaci atti interruttivi. La difesa dell'attore, pertanto concludeva chiedendo in via preliminare accogliersi l'eccezione di prescrizione e nel merito l'infondatezza della richiesta creditoria Contr dell on vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva proponendo domanda riconvenzionale la convenuta Contr
mezzo della sua procuratrice che contestava ed impugnava in toto l'avverso dedotto
In particolare la difesa della Società convenuta sulla prescrizione dei crediti eccepiva che contrariamente a quanto esposto dall'attore Contr l aveva puntualmente interrotto i termini previsti dall'art. 2948,
n. 4, mediante una serie di atti notificati a mezzo raccomandata a/r: ( cfr. prot. n. 897 del 18/02/2005, notificato il 01/03/2005; prot. n.
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53389 del 09/11/2006, notificato l'11/01/2007 ; prot. n. 2311 del
26/05/2010, notificato il 29/05/2010; prot. n. 3131 del 30/08/2012, notificato per compiuta NZ;
l'08/10/2012; prot. n. 1738 del
20/04/2016, notificato per compiuta NZ l'08/06/2016 ; prot. n.
1354 del 21/04/2017, notificato per compiuta NZ il 07/06/2017; prot. n. 3543 del 24/07/2018, notificato per compiuta NZ il
12/09/2018• costituzione in mora prot. n. 2387 del 09/10/2020, notificata il 29/10/2020 , allegati al fascicolo di parte)
Sulla infondatezza ed inammissibilità della domanda sui consumi ritenuti eccessivi la difesa della convenuta in riconvenzionale precisava tra il 16/07/2002 ed l'01/02/2003 il consumo risulta essere di mc. 8.987, con una media giornaliera di consumo (che si ottiene dividendo i mc. “consumati” per il numero dei giorni intercorsi tra una lettura e l'altra e, dunque 8.987 mc :201 giorni) di mc. 44,71.
precisava la difesa della convenuta in riconvenzionale, che Per_1
poteva considerarsi attendibile, poiché la media giornaliera calcolata
( mc 44,71) ,risultava inferiore alla massima capacità di erogazione in quanto il misuratore applicato all'utenza del CO , del diametro di mezzo pollice ha una portata di mc. 3 all'ora che, moltiplicati per 24 ore, indicano in mc. 72 , quale capacità massima di erogazione giornaliera.
Esponeva , poi , la convenuta in riconvenzionale che la lettura di mc
9110, effettuata in data 01.02.2003 trovava conferma nel verbale di Contr constatazione redatto il 31/01/2003 degli operatori della nel quale era stato riportato che “La lettura precedente è 123 mc.
l'attuale è di mc. 9110 e il contatore gira vorticosamente ed è sprovvisto di piombi e sigilli. Avvisare utente eventuale perdita”.
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In seguito a tale verifica la società idrica, precisava la sua difesa si era attivata in una serie di attività al fine di risolvere il problema. Contr Infatti, in data 07/02/2003 gli operatori dell onde evitare ulteriore consumo dovuto a perdite nella parte privata dell'impianto, avevano provveduto a chiudere la valvola del misuratore , e sul verbale di verifica e rilievo consumo del 7.2.2003 così riportavano;
“lettura rilevata mc. 9650 - data lettura 7.02.03 – esito della verifica: effettuata chiusura valvola e posto il piombo n. 5”,
In data 04/03/2003, a tutela dell'utente e su iniziativa dell'ufficio, , essendo privo dei piombi e del sigillo, veniva sostituito il contatore e rilevata una lettura di mc. 9.715, con consumo dall'ultimo rilevamento del 07/02/2003 (cioè in 25 gg.) di mc. 65, per un consumo medio giornaliero di mc. 2,60, pertanto ancora nella media dei consumi e stante l'assenza dell'utente, il relativo verbale veniva inviato a mezzo posta all'attore con nota prot. n. 1817 del 07/03/2003,.
L'attore, precisava ancora la difesa della convenuta, alla notifica del verbale di sostituzione, in data 24/03/2003, chiedeva al gestore la verifica e l'eventuale rettifica della fattura e con successiva nota recepita al protocollo della il 15/04/2003 contestava gli CP_1
importi addebitati, la sostituzione del misuratore in mancanza di contraddittorio chiedendo il ricalcolo dei consumi sulla scorta di quelli medi del periodo. Contr La iscontrava tale ultima nota a mezzo raccomandata prot. n.
4647 del 09/07/2003 comunicando di aver disposto, d'ufficio, la verifica di funzionalità del misuratore sostituito e vista la sua irreperibilità presso l'abitazione servita lo invitava a presenziare alle operazioni di verifica per il giorno 21/07/2003, dalle ore 17:00 alle ore
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18:00, presso la sede distaccata della in Casamicciola CP_1
Terme. Il CO però, se pur invitato, non presenziò alle operazioni di verifica, dalle quali risultò la funzionalità dell'apparecchio con matricola 8411AA, che dall'esame risultava riportare uno scostamento pari all'1% rispetto all' apparecchio di precisione e quindi nei limiti di tolleranza del 5%.
Il verbale delle operazioni venne trasmesso all'attore con nota nota Contr prot. . 5850 del 19/09/2003 nella quale veniva altresì precisato che, stante la verificata funzionalità del misuratore idrico, le fatture emesse erano regolari e quindi andavano pagate .
La sostituzione d'ufficio del misuratore, precisava infine la difesa Contr dell ra legittima in quanto lo stesso risultava privo di sigilli e dei piombi, per responsabilità dell'utente ai sensi dall'art. 29 del
Regolamento Idrico rubricato “Responsabilità” che così recita: “Il
Cliente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto...” e Contr risponde nei confronti della per la manomissione della conduttura, fino all'apparecchio misuratore compreso….”.
In merito alla perdita idrica verificata sull'utenza in questione, la difesa della Società eccepiva che nulla poteva ad essa essere imputato poiché laddove la perdita si manifesta nella parte privata dell'impianto, circostanza comprovata dal fatto che il misuratore risultava, nel caso di specie girare in modo veloce e costante il consumo idrico ricade sull'utente quale unico responsabile di quella parte dell'impianto che dal misuratore arriva nella proprietà privata Contr
La difesa dell ertanto proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 11.993,55, da parte dell'attore e
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concludeva per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale , con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario
La causa venuta sul ruolo veniva inizialmente assegnata al Dott. per essere poi scardinata alla Dott.ssa Controparte_3 [...]
che alla prima udienza del 11.10.21, concedeva i termini ex CP_4
art 183 VI comma cpc .
Le parti depositavano ritualmente le memorie istruttorie e all'udienza del 4.4.22, svolta secondo le modalità della trattazione scritta il giudice assegnatario “ritenuto pertinente decidere in ordine alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, impregiudicato all'esito di decidere in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle rispettive parti “, fissava la discussione orale per l'udienza del 30 maggio 2022 con termine fino a dieci giorni prima di tale data di note illustrative.
L'udienza del 30.5.22, veniva rinviata per astensione al 12.12.22, rinviata d'ufficio al 10.5.23, scardinata all'udienza del 15.10.23, per la prima volta dinanzi alla sottoscritta gop estensore che rinviava per la discussione all'udienza del 10.7.23 ( sostituita ex art 127 ter da note scritte) . In data 27.7.23, veniva pronunziata sentenza non definitiva relativamente all'eccezione preliminare di prescrizione e la causa proseguiva per il merito.
Nella fase successiva veniva completata l'istruttoria con l'audizione dei testi di entrambe le parti e la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.25, con i termini di cui all'art. 190 cpc . veniva depositata comparsa conclusionale dal entrambe le parti e di replica da parte attorea
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MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE sull' eccezione di prescrizione,
Sull'eccezione di prescrizione ci si riporta integralmente alla sentenza non definitiva depositata in data 27.7.23 i cui motivi della decisione qui di seguito si trascrivono: << L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore non può essere accolta e va pertanto rigettata .
Come pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza
“L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. E questa corte ha chiarito che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. ( cfr Cass. 15346/2016 ; .11843/07;
Cass.Sez. lav. n. 16326/09 e Cass .n. 3465/2013.)
L'attore ha formulato la sua eccezione di intervenuta prescrizione sul fondamento che alcun atto interruttivo valido fosse stato posto in Contr atto dalla Società relativamente agli anni 2010-2020, limitandosi esclusivamente ad allegare un certificato di residenza storico dal quale emergeva che la sua residenza era in CC
ME in via Dell'Amicizia, prima 76 e poi 70. Va, però, precisato che nell'atto introduttivo del ricorso è la stessa sua difesa che indica come residenza dell'attore “Via Ca' Tavola 5/41”, per cui , ai fini della presente decisione è giusto presumere che tale indirizzo debba essere almeno quello di domicilio dello stesso.
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La convenuta, relativamente all'eccezione di prescrizione ha allegato copia dei seguenti atti interruttivi:
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 897 del 18/02/2005, notificato il 01/03/2005, ( indirizzo di spedizione via dell'Amicizia 56, ritirato a mani post avviso di NZ) ;
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 53389 del 09/11/2006, notificato l'11/01/2007 ( indirizzo di spedizione Via dell'Amicizia n.
76, notificato a mani)
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 2311 del 26/05/2010, notificato il 29/05/2010 ( Via Catavola 5/41 notificato a mani)
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 3131 del 30/08/2012, notificato l'08/10/2012 ( Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 1738 del 20/04/2016 notificato , l'08/06/2016 (Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 1354 del 21/04/2017, notificato il 07/06/2017 (Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 3543 del 24/07/2018, notificato il 12/09/2018 ( Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• costituzione in mora prot. n. 2387 del 09/10/2020, notificata il
29/10/2020 ( Via Catavola 5/41 a mani di “impiegata” ).
Il ritiro degli atti da parte dell'attore, così come dimostrato dalla convenuta in riconvenzionale, dimostra chiaramente che gli atti Cont interruttivi posti in essere dalla società creditrice essendo venuti a conoscenza del debitore Climato sono del tutto validi .
In particolare è importante sottolineare che l' atto di diffida del
26.5.10 essendo stato ricevuto a mano dal destinatario ne legittima anche l'invio ad indirizzo diverso dalla residenza. indirizzo per
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altro al quale, l'attore continua a ricevere le successive fatture, tutte regolarmente saldate
Alcun dubbio pertanto sorge sull'interruzione della prescrizione dal
2005 al 2010, resta pertanto da chiarire a far data dal 2010 alla notifica del 29.10.20 questa possa essersi maturata , in considerazione degli atti interruttivi tornati i indietro “per compiuta NZ”
La suprema corte con Ordinanza n. 34212 depositata in data novembre 2021 chiarisce, con conferma di precedente orientamento, la portata interruttiva della raccomandata non ricevuta dal destinatario e riconsegnata per compita NZ precisando che “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali… L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non
è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari… la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario e ciò si verifica anche quando vi sia un ritorno per compiuta NZ” .
Alla luce di ciò, pertanto devono considerati validi anche gli atti interruttivi posti in essere dalla società convenuta in riconvenzionale dal 2010 al 2020, pertanto nessuna prescrizione si
è
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maturata >>
NEL MERITO
La domanda attorea può essere accolta per quanto di ragione con conseguenziale rigetto della domanda riconvenzionale
La presente fattispecie va inquadrata come azione di accertamento negativo in merito alla richiesta di pagamento da parte dell'
[...]
dell'importo di € 11.995,55 per consumi relativi al Controparte_1
periodo ottobre- dicembre 2002 ; gennaio –marzo 2003; gennaio marzo 2008.
In diritto, la suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv.
656455 - 01).
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in
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giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 -
02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).
Ai fini della decisione del presente giudizio è quindi necessario analizzare la fattispecie seguendo la strada maestra offerta dalla
Suprema Corte.
L'attore, pur dichiarando di avere contestato l'eccessivo consumo imputatogli in fattura e contestato il malfunzionamento del contatore, ha principalmente concentrato la sua difesa sulla sostituzione del contatore in assenza di contradittorio , non depositando in atti alcuna documentazione attestante i consumi prima e dopo la sostituzione del contatore al fine di dimostrare statisticamente la media dei suoi consumi, ne ha fornito alcuna prova che l'eccessività dei consumi possa essere dovuta a fattori esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 -
02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01;
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Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01). Alla luce di tali valutazioni va pertanto affermato che l'attore (utente), almeno dal punto di vista documentale non ha adempiuto all'onere di prova a lui richiesto . Ne tale prova può dirsi completamente fornita in via istruttoria dove il teste da lui citato Signor Tes_1
, indifferente alle parti, ha così dichiarato :<< ADR sono a
[...]
conoscenza dei fatti di causa perché faccio l'idraulico e il signor
mi chiamò per verificare se l'impianto presentasse delle Pt_1
perdite, ricordo che il periodo dovrebbe essere ottobre 2002, io sono andato sul posto a fine ottobre , ricordo con precisione l'anno perché qualche mese prima avevo fatto dei bagni a casa sua;
ADR sull'unico capo delle note ex art. 183 6 comma risponde: ho già risposto rispondendo alla domanda precedente ADR dell'Avv. Pacifico lei ha dichiarato di essere andato due volte sul posto può indicarmi il periodo e la motivazione? Risponde: la prima volta sono andato a fine ottobre, la seconda verso gennaio- febbraio sempre per verificare se ci fosse una perdita. Non ho riscontrato perdite >>. Dalle dichiarazioni del teste, infatti, se pur viene dichiarata la mancanza di perdite all'interno dell'impianto del CO nulla aggiunge o prova sulla corretta custodia del contatore ed in particolare alla circostanza che il contatore fosse integro minuto di regolari piombi.
Analizziamo ora alla luce delle indicazioni della Suprema Corte se il gestore abbia adempiuto all'onere della prova ad esso richiesto
A differenza di parte attorea, parte convenuta in riconvenzionale ha allegato una copiosa documentazione , utile alla ricostruzione temporale della vicenda integrando in parte anche alcune carenze di parte attorea.
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- al n. 15 della produzione è stata depositata copia del “ verbale di costatazione sull'utenza 17637 del Parte_1
31.1.2003” che così riporta: “E' emerso che la lettura precedente è 123 mc, l'attuale 9110 e il contatore gira vorticosamente è sprovvisto di piombi e di sigilli. Avvisare utente eventuali perdite. Ripassati il giorno 5 febbraio la lettura è di mc 9513”
- al n. 16 è stato depositato il “tagliando di verifica” con esito di verifica “ effettuata chiusura valvola e posto il piombo n.5”
- al n. 17 “ Verbale di sostituzione” da cui risulta che in data
4.3.2003 è stata effettuata la sostituzione del contatore 1/2 tipo
L contraddistinto dalla matricola 8411 AA segna mc 15 e viene sostituito con contatore ½ tipo L lec matricola n.
02/91061 che segna Mc 0.
A fronte di questi indicati documenti non vi è però alcuna prova che degli stessi in qualche modo sia stato messo al corrente l'utente, pur riportando, il n. 15 la dicitura “ avvisare l'utente” .
In particolare il verbale di sostituzione redatto come regolamento da due incaricati, essendo stato svolto in assenza di contradittorio doveva essere trasmesso ai sensi dell'art. 33 del “ Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile” all'utente non presente . La convenuta ha allegato al n. 18 della propria produzione copia di una comunicazione recante il n. prot.
7.3.03 n. 1817 con oggetto : “ sostituzione contatore” indirizzata a Viale Parte_1
dell'Amicizia 76 nella quale veniva comunicata l'avvenuta sostituzione del contatore. Tale documento però è privo di qualsiasi
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prova di ricezione da parte dell'utente, non essendo chiara neanche la modalità di trasmissione e/o di notifica allo stesso.
I documenti depositati ai n. 19. e 20 di parte convenuta integrano la carente documentazione di parte attorea
Al n. 19 parte convenuta ha depositato una istanza a firma del Contr
del 24.3.03, dove lo stesso richiedeva all la verifica Pt_1
della bolletta relativa al periodo luglio- dicembre 2002 perché il consumo è eccessivo. Al margine di tale istanza vi è una annotazione, presumibilmente a mano dell'impiegato che ha ricevuto l'istanza del primo che letteralmente così riporta” avvertito il cliente della situazione ( segue una parola non chiara) mi ha riferito che spesso non è a casa perché padre accudire in ospedale”. Tale annotazione è però priva di sottoscrizione da parte di colui che l'ha redatta come priva della sottoscrizione del CO a prova dell'effettiva ricezione di tali notizie.
Al n. 20 parte convenuta ha depositato copia della contestazione del
CO depositata in data 15.4.03 con prot. 2777 , nella quale eccepiva sia la sostituzione del contatore in difetto di contradittorio che la fatturazione eccessiva. A margine di tale documento ritroviamo un appunto del 15.4.03 con il quale veniva disposto il controllo del contatore in contradittorio
Al n. 21 della sua produzione, l'Ente erogatore ha depositato copia del documento recante la dicitura “racc” con protocollo 4647 del
9.7.2003, co oggetto: “codice cliente 17637, fattura 2002/2020117558 istanza 2777 del 15.4.2004 per la convocazione della verifica del contatore per i giorno 21.7.2003 presso la sede distaccata dell'Evi in
Via S. Girardi del Comune di Casamicciola Terme, con avviso che in
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assenza si sarebbe proceduto in ogni caso alla stessa con comunicazione del verbale agli uffici commerciali.
Tale documento pur recando la dicitura “racc” è privo di qualsiasi prova della trasmissione dello stesso, non risultando agli atti alcuna ricevuta di spedizione e di ricezione o di avvenuta spedizione con compiuta NZ.
Al n. 22 parte convenuta ha depositato copia del verbale di verifica del 21.7.2003 sul contatore 00811AA, che segna mc 71 , da cui risulta che lo stesso è perfettamente funzionante.
Agli atti di controparte non risulta però allegata alcuna prova che copia del verbale di tale verifica, svolto senza la presenza dell'utente o di suoi incaricati, sia stato comunicato a quest'ultimo, come pure non risulta prova della corretta comunicazione degli atti successivi.
Pertanto ricostruendo la fattispecie, dall'esame della documentazione in atti risulta che : in data 31.1.2003 in seguito ad una verifica viene riscontrato che il contatore in capo all'utenza idrica dell'attore risulta privo dei sigilli e girare vorticosamente, in data 17.3.03 lo stesso viene sostituito con una lettura al momento della sostituzione di mc 15 , che con istanze depositate
Cont direttamente all'ufficio in data 24.3.03 e 15.4.2003 il ha Pt_1
contestato gli importi richiestigli in fattura e la sostituzione avvenuta in difetto di contradittorio, e che infine in data 21.7. 2003
l'ente somministratore ha proceduto alla verifica del contatore , certificandone il corretto funzionamento con una lettura però diversa, se pur per poco da quella indicata nel verbale di sostituzione
(71 a fronte di 15 indicato alla sostituzione ) . Relativamente all'attività di sostituzione e controllo del corretto funzionamento del
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contatore, non vi è alcuna prova dell'effettiva comunicazione all'utente.
I testi di parte convenuti escussi, tutti dipendenti dell , hanno di Pt_2
fatto confermato quanto dichiarato nella comparsa di costituzione, ma nulla hanno aggiunto o provato relativamente all'effettiva comunicazione degli atti relativi alla sostituzione all'utente.
A questo punto quindi, al fine dell'esame della fattispecie concreta bisogna capire se le parti abbiano assolto l'onere della prova ad esse richieste così come pacificamente indicato in giurisprudenza.
Parte attrice, come detto non ha allegato alcuna documentazione, ma l'allegazione delle istanze di contestazione del 24.3. e 15.4.003 , da parte convenuta e dalla stessa non contestate possono essere assunte in ogni caso come prova dell'avvenuta contestazione da parte dell'utente, e gli estratti conto sulla situazione debitoria dell'utente, pur esse depositate da parte convenuta e non contestate, come valutazione del dato statistico dei consumi
Resta però da parte di quest'ultimo completamente sfornita la prova sulla esatta conservazione dell'impianto ( la mancanza di piombi) e della sua esclusione di colpa.
Parte convenuta ha allegato una serie di documenti finalizzati a provare l'esatto funzionamento del contatore, ma va detto che, a differenza della rigorosa prova fornita in merito alla eccezione di prescrizione, questi sono tutti privi di documentazione relativa all'effettiva comunicazione o ricezione degli stessi all'utente, cosa di non poco conto in considerazione della circostanza che sia la sostituzione del contatore che la verifica della funzionalità dello stesso sono stati svolti in difetto di contradittorio tra le parti, ragion
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per cui bisogna valutare la loro validità ai fini dell'utilizzazione degli stessi in giudizio
La suprema Corte, in un caso analogo, in una recentissima decisione
( Ord. 3 sez. civile n. 34927/23) , ha ritenuto inutilizzabile e non raggiunta la completa prova dell'esatto funzionamento de contatore l'esibizione del solo verbale di accertamento li dove svolto in difetto di contradittorio, osservando che : << il verbale proveniente dallo stesso somministrante (che è una società per azioni) non può costituire prova di quanto lo stesso è un accertamento, una dichiarazione di scienza (“il contatore funziona”) che proviene dalla parte che ha l'onere di dimostrare che quella dichiarazione di scienza
è, per l'appunto, vera. La Corte in un precedente (Cass. 23699 /
2016) ha affermato che <<laddove la prova tecnica di funzionamento pur richiesta dal somministrato non possa essere esperita a causa del comportamento somministrante ha provveduto alla sostituzione contatore al fuori contraddittorio e lo eliminato impedendo ogni verifica pu addebitarsi mancata dell dei calcoli eseguiti dall>>
Nella fattispecie per cui è causa ci troviamo di fronte a due questioni di non poco conto relativamente alla documentazione fornita dall'Ente a prova dell'esatto funzionamento del contatore e quindi della correttezza delle somme richieste:
- la documentazione fornita, di cui non risulta fatta comunicazione all'utente è come indicato dalla Cassazione
“dichiarazione di scienza” che proviene dalla parte che deve fornire la prova e quindi non valida;
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- nel verbale di verifica non viene fatta alcun riferimento alla sostituzione del contatore per cui non è assolutamente possibile comprendere se la certificazione dei consumi per la perfetta funzionalità del contatore sia stata fatta su quello sostituito ( a cui teoricamente attribuire i consumi eccessivi) o su quello nuovo, rendendo tale accertamento assolutamente lacunoso, e pertanto non sufficiente a raggiungere la prova richiesta al somministrante.
Alla luce di tali valutazione non essendo stato adempiuto l'onere di prova richiesto al somministrante va dichiarata l'illegittimità della richiesta di pagamento della a CP_1 Parte_1
relativamente alle forniture di cui ai consumi ottobre-dicembre 2002, gennaio- marzo 2003 e gennaio-marzo 2008,ler l'utenza n. 17637, con rigetto conseguenziale della domanda riconvenzionale.
La mancata allegazione di documentazione probatoria e il non completo raggiungimento della prova relativamente alla custodia del contatore impongono la reciproca condanna alle spese, che per motivi di opportunità può concretizzarsi nella compensazione delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia in persona del giudice monocratico Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da Pt_3
[...]
1) IN VIA PRELIMINARE , conferma la decisione di cui alla sentenza parziale del 27.7.23 e rigetta l'eccezione di prescrizione così come formulata
2) NEL MERITO:
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1. dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento della CP_1
a relativamente alle forniture di cui ai
[...] Parte_1
consumi ottobre-dicembre 2002, gennaio- marzo 2003 e gennaio-marzo 2008,ler l'utenza n. 17637
2. Rigetta la domanda riconvenzionale
3. Spese compensate
Così deciso in Napoli li, 22.6.2025
Il Gop Maria Pia De Riso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia in persona del gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 492 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Somministrazioni
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...]41, (CF : C.F._1
) , elett.te dom.to in Ischia, via Fondo Bosso nr. 22, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Pasquale Pacifico , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
pec: it Email_1 Email_2
ATTORE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Liquidatore Unico, Dott. ( P.IVA: Controparte_2
,) elettivamente dom.ta in Afragola (NA) alla Via G. P.IVA_1
Giolitti n. 31 , presso lo studio dell'Avv. Angela Bassolino, dalla
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quale è rapp.ta e difesa , in virtù di conferimento incarico prot. 170 del
13.01.2021 e procura in atti . pec :
Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusive depositate in atti
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.25, con i termini di cui all'art. 190 cpc .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,.
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2020 per l'udienza del
24.03.2021 il sig. conveniva innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, sezione Ischia, la Controparte_1
, chiedendo dichiararsi la stessa non tenuta alla richiesta
[...]
di pagamento dell'importo di euro 11.995,55 per consumi relativi al periodo ottobre dicembre 2002, gennaio-marzo 2003 e gennaio-marzo
2008 (ottobre-dicembre), perché non dovuti ed in ogni caso prescritti .
Esponeva l'attore di essere proprietario dell' immobile sito in
Ischia, via Michele Mazzella, asservito da fornitura di acqua da parte
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del gestore , con codice di utenza n. 17637 e Controparte_1
di aver ricevuto in data 20.10.2020, da parte della società fornitrice del servizio richiesta di pagamento dell'importo di euro 11.995,55 per presunti consumi relativi al periodo ottobre dicembre 2002, gennaio-marzo 2003 e gennaio-marzo 2008 precisando che tali importi erano stati già da lui contestati con comunicazione del
10.03.2005 (prot. 1290).
Eccepiva la difesa dell'attore che le richieste di pagamento dovevano ritenersi illegittime ed infondate e frutto del mal funzionamento del contatore che dopo una serie di segnalazioni veniva sostituito all'insaputa di quest'ultimo.
Ferme tali contestazioni in via preliminare l'attore eccepiva ai sensi dell'art. 2948 cc l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto dell' a richiedere il pagamento di eventuali Controparte_1
forniture risalenti all'anno 2002/2003 ed all'anno 2008,per l'assenza di validi ed efficaci atti interruttivi. La difesa dell'attore, pertanto concludeva chiedendo in via preliminare accogliersi l'eccezione di prescrizione e nel merito l'infondatezza della richiesta creditoria Contr dell on vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva proponendo domanda riconvenzionale la convenuta Contr
mezzo della sua procuratrice che contestava ed impugnava in toto l'avverso dedotto
In particolare la difesa della Società convenuta sulla prescrizione dei crediti eccepiva che contrariamente a quanto esposto dall'attore Contr l aveva puntualmente interrotto i termini previsti dall'art. 2948,
n. 4, mediante una serie di atti notificati a mezzo raccomandata a/r: ( cfr. prot. n. 897 del 18/02/2005, notificato il 01/03/2005; prot. n.
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53389 del 09/11/2006, notificato l'11/01/2007 ; prot. n. 2311 del
26/05/2010, notificato il 29/05/2010; prot. n. 3131 del 30/08/2012, notificato per compiuta NZ;
l'08/10/2012; prot. n. 1738 del
20/04/2016, notificato per compiuta NZ l'08/06/2016 ; prot. n.
1354 del 21/04/2017, notificato per compiuta NZ il 07/06/2017; prot. n. 3543 del 24/07/2018, notificato per compiuta NZ il
12/09/2018• costituzione in mora prot. n. 2387 del 09/10/2020, notificata il 29/10/2020 , allegati al fascicolo di parte)
Sulla infondatezza ed inammissibilità della domanda sui consumi ritenuti eccessivi la difesa della convenuta in riconvenzionale precisava tra il 16/07/2002 ed l'01/02/2003 il consumo risulta essere di mc. 8.987, con una media giornaliera di consumo (che si ottiene dividendo i mc. “consumati” per il numero dei giorni intercorsi tra una lettura e l'altra e, dunque 8.987 mc :201 giorni) di mc. 44,71.
precisava la difesa della convenuta in riconvenzionale, che Per_1
poteva considerarsi attendibile, poiché la media giornaliera calcolata
( mc 44,71) ,risultava inferiore alla massima capacità di erogazione in quanto il misuratore applicato all'utenza del CO , del diametro di mezzo pollice ha una portata di mc. 3 all'ora che, moltiplicati per 24 ore, indicano in mc. 72 , quale capacità massima di erogazione giornaliera.
Esponeva , poi , la convenuta in riconvenzionale che la lettura di mc
9110, effettuata in data 01.02.2003 trovava conferma nel verbale di Contr constatazione redatto il 31/01/2003 degli operatori della nel quale era stato riportato che “La lettura precedente è 123 mc.
l'attuale è di mc. 9110 e il contatore gira vorticosamente ed è sprovvisto di piombi e sigilli. Avvisare utente eventuale perdita”.
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In seguito a tale verifica la società idrica, precisava la sua difesa si era attivata in una serie di attività al fine di risolvere il problema. Contr Infatti, in data 07/02/2003 gli operatori dell onde evitare ulteriore consumo dovuto a perdite nella parte privata dell'impianto, avevano provveduto a chiudere la valvola del misuratore , e sul verbale di verifica e rilievo consumo del 7.2.2003 così riportavano;
“lettura rilevata mc. 9650 - data lettura 7.02.03 – esito della verifica: effettuata chiusura valvola e posto il piombo n. 5”,
In data 04/03/2003, a tutela dell'utente e su iniziativa dell'ufficio, , essendo privo dei piombi e del sigillo, veniva sostituito il contatore e rilevata una lettura di mc. 9.715, con consumo dall'ultimo rilevamento del 07/02/2003 (cioè in 25 gg.) di mc. 65, per un consumo medio giornaliero di mc. 2,60, pertanto ancora nella media dei consumi e stante l'assenza dell'utente, il relativo verbale veniva inviato a mezzo posta all'attore con nota prot. n. 1817 del 07/03/2003,.
L'attore, precisava ancora la difesa della convenuta, alla notifica del verbale di sostituzione, in data 24/03/2003, chiedeva al gestore la verifica e l'eventuale rettifica della fattura e con successiva nota recepita al protocollo della il 15/04/2003 contestava gli CP_1
importi addebitati, la sostituzione del misuratore in mancanza di contraddittorio chiedendo il ricalcolo dei consumi sulla scorta di quelli medi del periodo. Contr La iscontrava tale ultima nota a mezzo raccomandata prot. n.
4647 del 09/07/2003 comunicando di aver disposto, d'ufficio, la verifica di funzionalità del misuratore sostituito e vista la sua irreperibilità presso l'abitazione servita lo invitava a presenziare alle operazioni di verifica per il giorno 21/07/2003, dalle ore 17:00 alle ore
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18:00, presso la sede distaccata della in Casamicciola CP_1
Terme. Il CO però, se pur invitato, non presenziò alle operazioni di verifica, dalle quali risultò la funzionalità dell'apparecchio con matricola 8411AA, che dall'esame risultava riportare uno scostamento pari all'1% rispetto all' apparecchio di precisione e quindi nei limiti di tolleranza del 5%.
Il verbale delle operazioni venne trasmesso all'attore con nota nota Contr prot. . 5850 del 19/09/2003 nella quale veniva altresì precisato che, stante la verificata funzionalità del misuratore idrico, le fatture emesse erano regolari e quindi andavano pagate .
La sostituzione d'ufficio del misuratore, precisava infine la difesa Contr dell ra legittima in quanto lo stesso risultava privo di sigilli e dei piombi, per responsabilità dell'utente ai sensi dall'art. 29 del
Regolamento Idrico rubricato “Responsabilità” che così recita: “Il
Cliente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto...” e Contr risponde nei confronti della per la manomissione della conduttura, fino all'apparecchio misuratore compreso….”.
In merito alla perdita idrica verificata sull'utenza in questione, la difesa della Società eccepiva che nulla poteva ad essa essere imputato poiché laddove la perdita si manifesta nella parte privata dell'impianto, circostanza comprovata dal fatto che il misuratore risultava, nel caso di specie girare in modo veloce e costante il consumo idrico ricade sull'utente quale unico responsabile di quella parte dell'impianto che dal misuratore arriva nella proprietà privata Contr
La difesa dell ertanto proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 11.993,55, da parte dell'attore e
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concludeva per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale , con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario
La causa venuta sul ruolo veniva inizialmente assegnata al Dott. per essere poi scardinata alla Dott.ssa Controparte_3 [...]
che alla prima udienza del 11.10.21, concedeva i termini ex CP_4
art 183 VI comma cpc .
Le parti depositavano ritualmente le memorie istruttorie e all'udienza del 4.4.22, svolta secondo le modalità della trattazione scritta il giudice assegnatario “ritenuto pertinente decidere in ordine alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, impregiudicato all'esito di decidere in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle rispettive parti “, fissava la discussione orale per l'udienza del 30 maggio 2022 con termine fino a dieci giorni prima di tale data di note illustrative.
L'udienza del 30.5.22, veniva rinviata per astensione al 12.12.22, rinviata d'ufficio al 10.5.23, scardinata all'udienza del 15.10.23, per la prima volta dinanzi alla sottoscritta gop estensore che rinviava per la discussione all'udienza del 10.7.23 ( sostituita ex art 127 ter da note scritte) . In data 27.7.23, veniva pronunziata sentenza non definitiva relativamente all'eccezione preliminare di prescrizione e la causa proseguiva per il merito.
Nella fase successiva veniva completata l'istruttoria con l'audizione dei testi di entrambe le parti e la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.25, con i termini di cui all'art. 190 cpc . veniva depositata comparsa conclusionale dal entrambe le parti e di replica da parte attorea
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MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE sull' eccezione di prescrizione,
Sull'eccezione di prescrizione ci si riporta integralmente alla sentenza non definitiva depositata in data 27.7.23 i cui motivi della decisione qui di seguito si trascrivono: << L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore non può essere accolta e va pertanto rigettata .
Come pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza
“L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. E questa corte ha chiarito che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. ( cfr Cass. 15346/2016 ; .11843/07;
Cass.Sez. lav. n. 16326/09 e Cass .n. 3465/2013.)
L'attore ha formulato la sua eccezione di intervenuta prescrizione sul fondamento che alcun atto interruttivo valido fosse stato posto in Contr atto dalla Società relativamente agli anni 2010-2020, limitandosi esclusivamente ad allegare un certificato di residenza storico dal quale emergeva che la sua residenza era in CC
ME in via Dell'Amicizia, prima 76 e poi 70. Va, però, precisato che nell'atto introduttivo del ricorso è la stessa sua difesa che indica come residenza dell'attore “Via Ca' Tavola 5/41”, per cui , ai fini della presente decisione è giusto presumere che tale indirizzo debba essere almeno quello di domicilio dello stesso.
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La convenuta, relativamente all'eccezione di prescrizione ha allegato copia dei seguenti atti interruttivi:
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 897 del 18/02/2005, notificato il 01/03/2005, ( indirizzo di spedizione via dell'Amicizia 56, ritirato a mani post avviso di NZ) ;
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 53389 del 09/11/2006, notificato l'11/01/2007 ( indirizzo di spedizione Via dell'Amicizia n.
76, notificato a mani)
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 2311 del 26/05/2010, notificato il 29/05/2010 ( Via Catavola 5/41 notificato a mani)
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 3131 del 30/08/2012, notificato l'08/10/2012 ( Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 1738 del 20/04/2016 notificato , l'08/06/2016 (Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 1354 del 21/04/2017, notificato il 07/06/2017 (Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• atto di diffida e messa in mora prot. n. 3543 del 24/07/2018, notificato il 12/09/2018 ( Via Catavola 5/41 compiuta NZ );
• costituzione in mora prot. n. 2387 del 09/10/2020, notificata il
29/10/2020 ( Via Catavola 5/41 a mani di “impiegata” ).
Il ritiro degli atti da parte dell'attore, così come dimostrato dalla convenuta in riconvenzionale, dimostra chiaramente che gli atti Cont interruttivi posti in essere dalla società creditrice essendo venuti a conoscenza del debitore Climato sono del tutto validi .
In particolare è importante sottolineare che l' atto di diffida del
26.5.10 essendo stato ricevuto a mano dal destinatario ne legittima anche l'invio ad indirizzo diverso dalla residenza. indirizzo per
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altro al quale, l'attore continua a ricevere le successive fatture, tutte regolarmente saldate
Alcun dubbio pertanto sorge sull'interruzione della prescrizione dal
2005 al 2010, resta pertanto da chiarire a far data dal 2010 alla notifica del 29.10.20 questa possa essersi maturata , in considerazione degli atti interruttivi tornati i indietro “per compiuta NZ”
La suprema corte con Ordinanza n. 34212 depositata in data novembre 2021 chiarisce, con conferma di precedente orientamento, la portata interruttiva della raccomandata non ricevuta dal destinatario e riconsegnata per compita NZ precisando che “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali… L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non
è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari… la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario e ciò si verifica anche quando vi sia un ritorno per compiuta NZ” .
Alla luce di ciò, pertanto devono considerati validi anche gli atti interruttivi posti in essere dalla società convenuta in riconvenzionale dal 2010 al 2020, pertanto nessuna prescrizione si
è
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maturata >>
NEL MERITO
La domanda attorea può essere accolta per quanto di ragione con conseguenziale rigetto della domanda riconvenzionale
La presente fattispecie va inquadrata come azione di accertamento negativo in merito alla richiesta di pagamento da parte dell'
[...]
dell'importo di € 11.995,55 per consumi relativi al Controparte_1
periodo ottobre- dicembre 2002 ; gennaio –marzo 2003; gennaio marzo 2008.
In diritto, la suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv.
656455 - 01).
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in
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giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 -
02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).
Ai fini della decisione del presente giudizio è quindi necessario analizzare la fattispecie seguendo la strada maestra offerta dalla
Suprema Corte.
L'attore, pur dichiarando di avere contestato l'eccessivo consumo imputatogli in fattura e contestato il malfunzionamento del contatore, ha principalmente concentrato la sua difesa sulla sostituzione del contatore in assenza di contradittorio , non depositando in atti alcuna documentazione attestante i consumi prima e dopo la sostituzione del contatore al fine di dimostrare statisticamente la media dei suoi consumi, ne ha fornito alcuna prova che l'eccessività dei consumi possa essere dovuta a fattori esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 -
02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01;
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Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01). Alla luce di tali valutazioni va pertanto affermato che l'attore (utente), almeno dal punto di vista documentale non ha adempiuto all'onere di prova a lui richiesto . Ne tale prova può dirsi completamente fornita in via istruttoria dove il teste da lui citato Signor Tes_1
, indifferente alle parti, ha così dichiarato :<< ADR sono a
[...]
conoscenza dei fatti di causa perché faccio l'idraulico e il signor
mi chiamò per verificare se l'impianto presentasse delle Pt_1
perdite, ricordo che il periodo dovrebbe essere ottobre 2002, io sono andato sul posto a fine ottobre , ricordo con precisione l'anno perché qualche mese prima avevo fatto dei bagni a casa sua;
ADR sull'unico capo delle note ex art. 183 6 comma risponde: ho già risposto rispondendo alla domanda precedente ADR dell'Avv. Pacifico lei ha dichiarato di essere andato due volte sul posto può indicarmi il periodo e la motivazione? Risponde: la prima volta sono andato a fine ottobre, la seconda verso gennaio- febbraio sempre per verificare se ci fosse una perdita. Non ho riscontrato perdite >>. Dalle dichiarazioni del teste, infatti, se pur viene dichiarata la mancanza di perdite all'interno dell'impianto del CO nulla aggiunge o prova sulla corretta custodia del contatore ed in particolare alla circostanza che il contatore fosse integro minuto di regolari piombi.
Analizziamo ora alla luce delle indicazioni della Suprema Corte se il gestore abbia adempiuto all'onere della prova ad esso richiesto
A differenza di parte attorea, parte convenuta in riconvenzionale ha allegato una copiosa documentazione , utile alla ricostruzione temporale della vicenda integrando in parte anche alcune carenze di parte attorea.
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- al n. 15 della produzione è stata depositata copia del “ verbale di costatazione sull'utenza 17637 del Parte_1
31.1.2003” che così riporta: “E' emerso che la lettura precedente è 123 mc, l'attuale 9110 e il contatore gira vorticosamente è sprovvisto di piombi e di sigilli. Avvisare utente eventuali perdite. Ripassati il giorno 5 febbraio la lettura è di mc 9513”
- al n. 16 è stato depositato il “tagliando di verifica” con esito di verifica “ effettuata chiusura valvola e posto il piombo n.5”
- al n. 17 “ Verbale di sostituzione” da cui risulta che in data
4.3.2003 è stata effettuata la sostituzione del contatore 1/2 tipo
L contraddistinto dalla matricola 8411 AA segna mc 15 e viene sostituito con contatore ½ tipo L lec matricola n.
02/91061 che segna Mc 0.
A fronte di questi indicati documenti non vi è però alcuna prova che degli stessi in qualche modo sia stato messo al corrente l'utente, pur riportando, il n. 15 la dicitura “ avvisare l'utente” .
In particolare il verbale di sostituzione redatto come regolamento da due incaricati, essendo stato svolto in assenza di contradittorio doveva essere trasmesso ai sensi dell'art. 33 del “ Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile” all'utente non presente . La convenuta ha allegato al n. 18 della propria produzione copia di una comunicazione recante il n. prot.
7.3.03 n. 1817 con oggetto : “ sostituzione contatore” indirizzata a Viale Parte_1
dell'Amicizia 76 nella quale veniva comunicata l'avvenuta sostituzione del contatore. Tale documento però è privo di qualsiasi
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prova di ricezione da parte dell'utente, non essendo chiara neanche la modalità di trasmissione e/o di notifica allo stesso.
I documenti depositati ai n. 19. e 20 di parte convenuta integrano la carente documentazione di parte attorea
Al n. 19 parte convenuta ha depositato una istanza a firma del Contr
del 24.3.03, dove lo stesso richiedeva all la verifica Pt_1
della bolletta relativa al periodo luglio- dicembre 2002 perché il consumo è eccessivo. Al margine di tale istanza vi è una annotazione, presumibilmente a mano dell'impiegato che ha ricevuto l'istanza del primo che letteralmente così riporta” avvertito il cliente della situazione ( segue una parola non chiara) mi ha riferito che spesso non è a casa perché padre accudire in ospedale”. Tale annotazione è però priva di sottoscrizione da parte di colui che l'ha redatta come priva della sottoscrizione del CO a prova dell'effettiva ricezione di tali notizie.
Al n. 20 parte convenuta ha depositato copia della contestazione del
CO depositata in data 15.4.03 con prot. 2777 , nella quale eccepiva sia la sostituzione del contatore in difetto di contradittorio che la fatturazione eccessiva. A margine di tale documento ritroviamo un appunto del 15.4.03 con il quale veniva disposto il controllo del contatore in contradittorio
Al n. 21 della sua produzione, l'Ente erogatore ha depositato copia del documento recante la dicitura “racc” con protocollo 4647 del
9.7.2003, co oggetto: “codice cliente 17637, fattura 2002/2020117558 istanza 2777 del 15.4.2004 per la convocazione della verifica del contatore per i giorno 21.7.2003 presso la sede distaccata dell'Evi in
Via S. Girardi del Comune di Casamicciola Terme, con avviso che in
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assenza si sarebbe proceduto in ogni caso alla stessa con comunicazione del verbale agli uffici commerciali.
Tale documento pur recando la dicitura “racc” è privo di qualsiasi prova della trasmissione dello stesso, non risultando agli atti alcuna ricevuta di spedizione e di ricezione o di avvenuta spedizione con compiuta NZ.
Al n. 22 parte convenuta ha depositato copia del verbale di verifica del 21.7.2003 sul contatore 00811AA, che segna mc 71 , da cui risulta che lo stesso è perfettamente funzionante.
Agli atti di controparte non risulta però allegata alcuna prova che copia del verbale di tale verifica, svolto senza la presenza dell'utente o di suoi incaricati, sia stato comunicato a quest'ultimo, come pure non risulta prova della corretta comunicazione degli atti successivi.
Pertanto ricostruendo la fattispecie, dall'esame della documentazione in atti risulta che : in data 31.1.2003 in seguito ad una verifica viene riscontrato che il contatore in capo all'utenza idrica dell'attore risulta privo dei sigilli e girare vorticosamente, in data 17.3.03 lo stesso viene sostituito con una lettura al momento della sostituzione di mc 15 , che con istanze depositate
Cont direttamente all'ufficio in data 24.3.03 e 15.4.2003 il ha Pt_1
contestato gli importi richiestigli in fattura e la sostituzione avvenuta in difetto di contradittorio, e che infine in data 21.7. 2003
l'ente somministratore ha proceduto alla verifica del contatore , certificandone il corretto funzionamento con una lettura però diversa, se pur per poco da quella indicata nel verbale di sostituzione
(71 a fronte di 15 indicato alla sostituzione ) . Relativamente all'attività di sostituzione e controllo del corretto funzionamento del
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contatore, non vi è alcuna prova dell'effettiva comunicazione all'utente.
I testi di parte convenuti escussi, tutti dipendenti dell , hanno di Pt_2
fatto confermato quanto dichiarato nella comparsa di costituzione, ma nulla hanno aggiunto o provato relativamente all'effettiva comunicazione degli atti relativi alla sostituzione all'utente.
A questo punto quindi, al fine dell'esame della fattispecie concreta bisogna capire se le parti abbiano assolto l'onere della prova ad esse richieste così come pacificamente indicato in giurisprudenza.
Parte attrice, come detto non ha allegato alcuna documentazione, ma l'allegazione delle istanze di contestazione del 24.3. e 15.4.003 , da parte convenuta e dalla stessa non contestate possono essere assunte in ogni caso come prova dell'avvenuta contestazione da parte dell'utente, e gli estratti conto sulla situazione debitoria dell'utente, pur esse depositate da parte convenuta e non contestate, come valutazione del dato statistico dei consumi
Resta però da parte di quest'ultimo completamente sfornita la prova sulla esatta conservazione dell'impianto ( la mancanza di piombi) e della sua esclusione di colpa.
Parte convenuta ha allegato una serie di documenti finalizzati a provare l'esatto funzionamento del contatore, ma va detto che, a differenza della rigorosa prova fornita in merito alla eccezione di prescrizione, questi sono tutti privi di documentazione relativa all'effettiva comunicazione o ricezione degli stessi all'utente, cosa di non poco conto in considerazione della circostanza che sia la sostituzione del contatore che la verifica della funzionalità dello stesso sono stati svolti in difetto di contradittorio tra le parti, ragion
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per cui bisogna valutare la loro validità ai fini dell'utilizzazione degli stessi in giudizio
La suprema Corte, in un caso analogo, in una recentissima decisione
( Ord. 3 sez. civile n. 34927/23) , ha ritenuto inutilizzabile e non raggiunta la completa prova dell'esatto funzionamento de contatore l'esibizione del solo verbale di accertamento li dove svolto in difetto di contradittorio, osservando che : << il verbale proveniente dallo stesso somministrante (che è una società per azioni) non può costituire prova di quanto lo stesso è un accertamento, una dichiarazione di scienza (“il contatore funziona”) che proviene dalla parte che ha l'onere di dimostrare che quella dichiarazione di scienza
è, per l'appunto, vera. La Corte in un precedente (Cass. 23699 /
2016) ha affermato che <<laddove la prova tecnica di funzionamento pur richiesta dal somministrato non possa essere esperita a causa del comportamento somministrante ha provveduto alla sostituzione contatore al fuori contraddittorio e lo eliminato impedendo ogni verifica pu addebitarsi mancata dell dei calcoli eseguiti dall>>
Nella fattispecie per cui è causa ci troviamo di fronte a due questioni di non poco conto relativamente alla documentazione fornita dall'Ente a prova dell'esatto funzionamento del contatore e quindi della correttezza delle somme richieste:
- la documentazione fornita, di cui non risulta fatta comunicazione all'utente è come indicato dalla Cassazione
“dichiarazione di scienza” che proviene dalla parte che deve fornire la prova e quindi non valida;
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- nel verbale di verifica non viene fatta alcun riferimento alla sostituzione del contatore per cui non è assolutamente possibile comprendere se la certificazione dei consumi per la perfetta funzionalità del contatore sia stata fatta su quello sostituito ( a cui teoricamente attribuire i consumi eccessivi) o su quello nuovo, rendendo tale accertamento assolutamente lacunoso, e pertanto non sufficiente a raggiungere la prova richiesta al somministrante.
Alla luce di tali valutazione non essendo stato adempiuto l'onere di prova richiesto al somministrante va dichiarata l'illegittimità della richiesta di pagamento della a CP_1 Parte_1
relativamente alle forniture di cui ai consumi ottobre-dicembre 2002, gennaio- marzo 2003 e gennaio-marzo 2008,ler l'utenza n. 17637, con rigetto conseguenziale della domanda riconvenzionale.
La mancata allegazione di documentazione probatoria e il non completo raggiungimento della prova relativamente alla custodia del contatore impongono la reciproca condanna alle spese, che per motivi di opportunità può concretizzarsi nella compensazione delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia in persona del giudice monocratico Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da Pt_3
[...]
1) IN VIA PRELIMINARE , conferma la decisione di cui alla sentenza parziale del 27.7.23 e rigetta l'eccezione di prescrizione così come formulata
2) NEL MERITO:
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1. dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento della CP_1
a relativamente alle forniture di cui ai
[...] Parte_1
consumi ottobre-dicembre 2002, gennaio- marzo 2003 e gennaio-marzo 2008,ler l'utenza n. 17637
2. Rigetta la domanda riconvenzionale
3. Spese compensate
Così deciso in Napoli li, 22.6.2025
Il Gop Maria Pia De Riso
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