Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1952, n. 57
Articolo 2
Versione
5 marzo 1952
Art. 1.
E' concesso un contributo straordinario di lire quattro milioni a favore della Scuola archeologica italiana di Atene per la pubblicazione delle opere relative alle scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso.
Entrata in vigore il 5 marzo 1952