Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
La Corte, riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti ConSIlieri:
Dott. Giuseppe Ondei - Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri - ConSIliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni - ConSIliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3246/2023 promossa da:
(P.I. ), n Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , elettivamente Parte_1
domiciliata in Como, in via Morazzone n. 21, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Melchiorre (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._1
in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente AR C.F._2
domiciliata in Lecco, via F.lli Cairoli n. 9, presso lo studio dell'avv. Anna Aldi
( ) che la rappresenta e difense come procura in atti C.F._3
APPELLATA
pag. 1
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1. accertare che la SInora ha utilizzato il conto corrente della CP_1 [...]
per il pagamento dei modelli F24 relativi alle Parte_1
proprie imposte e tasse personali per un importo di € 48.319,01 dal 2011 al 2018 e, per l'effetto, condannare la SInora alla restituzione del AR
medesimo importo nei confronti della Parte_1
oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino alla presentazione della domanda ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c. dalla presentazione del ricorso al saldo, nonché alle spese e competenze professionali del presente procedimento ai sensi del D.M. 55/14.
2. Rigettare la domanda riconvenzionale condizionata formulata da controparte;
3. Rigettare tutte le eccezioni e le domande formulate da controparte in sede di gravame, ivi compreso l'appello incidentale;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
4. accertare che la SInora ha utilizzato il conto corrente della CP_1 [...]
per il pagamento dei modelli F24 relativi alle Parte_1
proprie imposte e tasse personali per un importo di € 48.319,01 dal 2011 al 2018 e, per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione del medesimo importo nei confronti della titolo di arricchimento senza Controparte_2
causa in conseguenza della locupletazione subita dalla ricorrente, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino alla presentazione della domanda ed interessi ex art. 1284, IV comma dalla domanda al saldo;
pag. 2 5. in via ulteriormente subordinata, accertare che la SInora , per gli anni CP_1
2011 e 2012 si è appropriata indebitamente dell'importo di € 4.660,26, mentre per gli anni 2015 e 2018 ha percepito somme eccedenti il dovuto a titolo di utili per almeno €
6.892,00 e, per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione del complessivo importo di € 11.552,26 nei confronti della Parte_1
a titolo di arricchimento senza causa in conseguenza della locupletazione subita
[...]
dalla ricorrente, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino alla presentazione della domanda ed interessi ex art. 1284, IV comma dalla domanda al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA
6. si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi: Parte_ 1. Vero che, a far data dalla costituzione di e sino al 2018 (compreso), le somme Parte_ presenti sul conto corrente intestato alla n. 5842166 presso Banca Intesa
Sanpaolo, venivano mensilmente trasferite per intero sul conto corrente cointestato alla SInora e al SI. n. 5513149 acceso presso la stessa CP_1 Parte_1
Banca;
2. Vero che i trasferimenti delle somme dal conto corrente intestato alla Drc n.
5842166 a quello cointestato alla SInora e al SI. n. CP_1 Parte_1
5513149, venivano effettuati dalla SInora sin dalla data di costituzione CP_1
della comunque dal 2011- fino al 2018; Pt_2
Parte_ 3. Vero che, a far data dalla costituzione della e sino al 2018 (compreso), sul conto corrente n. 5513149 cointestato al SI. e alla SInora Parte_1
quest'ultima eseguiva tutte le operazioni in home banking ed aveva la CP_1
disponibilità sia della carta di credito che del bancomat. Parte_ 4. Vero che, a far data dalla costituzione di e sino al 2018 (compreso), le somme Parte_ presenti sul conto corrente intestato alla n. 5842166 presso Banca Intesa
Sanpaolo, venivano utilizzate dalla SInora per pagare i modelli F24 per CP_1
le proprie tasse personali.
pag. 3 5. Vero che la SInora si è sempre occupata personalmente della CP_1
contabilità della dalla sua costituzione Parte_1
sino alla sopravvenuta inattività della stessa intervenuta nel 2019;
6. Vero che la SInora si è sempre occupata personalmente dei rapporti CP_1
con i professionisti consulenti che prestavano assistenza alla Parte_1
dalla sua costituzione sino alla sopravvenuta inattività della
[...]
stessa intervenuta nel 2019;
7. Vero che la SInora , al fine di adempiere alla gestione degli aspetti CP_1
contabili e amministrativi della società , intratteneva quotidiani rapporti Parte_1
telefonici e di corrispondenza con lo Studio AN D'CQ & Associati, come dimostrato dalla corrispondenza da questo inviata alla SInora e prodotta CP_1
sub doc. 9, pag. 2, 3 e 4 (che si rammostra al teste), allegato alle note autorizzate per l'udienza del 24 novembre 2021;
8. Vero che a far data dalla costituzione della comunque dal 2011- sino al Pt_2
2018 il SInor si occupava unicamente della progettazione e dei rapporti con Pt_1
i clienti relativamente agli incarichi che riceveva mentre la moglie si occupava della gestione contabile e finanziaria della società. Parte_ 9. Vero che la SInora dalla data di costituzione della -e comunque CP_1
dal 2011- sino al 2018 si rivolgeva personalmente al Dott. , Parte_3
Parte commercialista della ed ai collaboratori di quest'ultimo per la gestione dell'azienda relativa al pagamento di tasse e tributi;
Parte_ 10. Vero che la SInora dalla data di costituzione della -e comunque CP_1
dal 2011- sino al 2018 si rivolgeva personalmente al Dott. , Parte_3
Parte commercialista della ed ai collaboratori di quest'ultimo chiedendo di ricevere personalmente i modelli F24 compilati per il pagamento delle tasse personali;
11. Vero che la SInora , al fine di adempiere alla gestione degli aspetti CP_1
contabili e amministrativi della società -dalla data della costituzione e Parte_1
sino al 2018-, intratteneva continuativi rapporti di corrispondenza con i clienti di quest'ultima, tra i quali la Team3d S.r.L. con sede in Lecco, che alla SInora
pag. 4 inviava la corrispondenza sub doc. 9, pag. 1 (che si rammostra al teste), CP_1
allegato alle note autorizzate per l'udienza del 24 novembre 2021;
12. Vero che le somme presenti sul conto corrente cointestato alla SInora CP_1
e al SI. n. 5513149 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo venivano Parte_1
utilizzate promiscuamente per il pagamento delle eSIenze personali e familiari dei cointestatari, sempre con operazioni svolte dalla SInora;
CP_1
13. Vero che il conto corrente cointestato alla SInora e al SI. CP_1 Pt_1
n. 5513149 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo è stato chiuso
[...]
definitivamente il 24.12.2018 dalla SInora che ha firmato la modulistica CP_1
necessaria personalmente presso l'istituto di credito riconsegnando contestualmente carta di credito e bancomat, come da documento n. 11 che si rammostra. Parte_ 14. Vero che, a far data dalla costituzione della sino al 2018 -compreso- l'attività di gestione amministrativa svolta dalla SInora nell'ambito della società CP_1
è consistita nella predisposizione delle fatture, nella tenuta della Parte_1
contabilità su un quaderno compilato a mano, oltre che nell'accesso al conto corrente societario per la verifica dei pagamenti e l'effettuazione delle operazioni di giroconto da tale conto a quello cointestato alla SInora e al SI. CP_1 Parte_1
n. 5513149 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo;
Parte_ 15. Vero che i soci della , dalla sua costituzione e sino alla fine del 2018, hanno distribuito annualmente acconti sui dividendi;
16. vero che nel 2021 il SInor ha domandato al Dott. come Pt_1 Parte_3
Parte_ procedere al fine di effettuare un finanziamento soci in favore della per consentire alla società di effettuare il pagamento degli utili e dei canoni di locazione richiesti dalla SInora;
CP_1
Si indicano a testi i seguenti nominativi:
• Sui tutti i capitoli: Dott. , o persona all'uopo delegata. domiciliato Parte_3
in Lecco (Lc), via A. Visconti n. 56/60;
• Sui capitoli 8 e 11: , o altra persona addetta all'amministrazione Testimone_1
della Team3d S.r.L. con sede in Lecco, largo Caleotto n. 30.
pag. 5 IN PUNTO SPESE
7. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Con appello incidentale, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata n. 1149/2023, emessa dal Tribunale di Como, in data 16.10.2023,
Voglia accogliere l'eccezione, formulata in via preliminare, in primo grado, dalla SI.ra , di inammissibilità di tutte le domande svolte dalla società AR
in quanto le stesse risultano precluse dal giudicato formatosi sul Parte_1
decreto ingiuntivo n. 512/20 - R.G. 1147/2020, emesso dal Tribunale di Lecco;
1. in via preliminare: si eccepisce l'inammissibilità e/o tardività del deposito, non autorizzato, della sentenza impugnata e della memoria di controparte datata
1.03.2024, di cui si chiede, pertanto, l'espunzione dal fascicolo di causa;
2. In via preliminare: si eccepisce la inammissibilità / improcedibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza appellata;
3. In via preliminare: si eccepisce la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc;
4. Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda ulteriormente subordinata svolta da nei confronti di Controparte_3
, con le note del 19.11.2021, confermando sul punto la sentenza AR
impugnata;
5. in via preliminare: si eccepisce l'inammissibilità delle argomentazioni in fatto nuove, non dedotte in primo grado (vedasi da pag. 38 a 45);
6. In via preliminare: si eccepisce la decadenza e l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte appellante in quanto le stesse non risultano reiterate in sede di precisazione della conclusioni. pag. 6 7. Sempre in via preliminare: si eccepisce la prescrizione della richiesta di pagamento delle tasse ed imposte precedenti al 27.10.2015;
8. in via principale e di merito: rigettare l'appello proposto dalla società Parte_1
perché completamente infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto
[...]
confermare la sentenza n. 1149/2023, emessa dal Tribunale di Como, in data
16.10.2023, rigettando, comunque, ogni e qualsiasi domanda formulata dalla società
nei confronti dell'odierna appellata, in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando, peraltro, l'inammissibilità della domanda subordinata svolta da nei Controparte_3
confronti di , con le note del 19.11.2021, e la condanna alle spese AR
di causa;
9. in via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di pagamento formulata dalla condannare la stessa società Parte_1
appellante a restituire alla SI.ra l'importi di €. 48.319,01 o quel AR
diverso importo che risulterà in corso di causa, in quanto tali importi sono stati già sottratti dalle somme alla stessa spettanti a titolo di utili societari, oltre interessi e rivalutazione. Onorari e spese di causa rifusi.
10. in via istruttoria: senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, parte convenuta chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della SI. , nonché prova per testi Parte_1 Parte_1
sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, in data 5 Novembre 2018, il commercialista Dott. , su Persona_1
richiesta dall'Avv. Anna Aldi, veniva incaricato di predisporre un prospetto riepilogativo degli utili spettanti alla SI.ra , nella sua qualità di AR
socia accomandante, al 30% della società dal Parte_1
2013 al 2017?”;
2) “Vero che per la predisposizione del prospetto riepilogativo degli utili spettanti alla SI.ra , dal 2013 al 2017, il Dott. richiedeva, alla AR Persona_1 pag. 7 convenuta, nel mese di novembre 2018, i bilanci della i modelli Unici Parte_1
della suddetta società, gli estratti del conto corrente intestato alla e Parte_1
le dichiarazioni personali dei redditi della SI.ra , relativa agli AR
anni 2013 – 2017?”;
3) “Vero che sulla base della documentazione fiscale fornita ed indicata al punto precedente, il commercialista Dott. agli inizi di Dicembre 2018, Persona_1
quantificava gli utili spettanti alla SI.ra , pari alla quota del AR
30% dell'utile conseguito dalla di anno in anno, dal 2013 al 2017 Parte_1
?”;
4) “Vero che il commercialista Dott. , per quantificare gli acconti Persona_1
percepiti dalla SI.ra , sugli utili spettanti, considerava sia le AR
tasse pagate, in favore della convenuta, dal conto corrente n. 5842166, intestato alla sia il 30% dei versamenti effettuati, dal suddetto conto societario, Parte_1
sul conto corrente n. 5513149, cointestato ai SInori e AR Pt_1
?”:
[...]
5) “Vero che, per il conteggio delle tasse pagate, anno per anno, in favore della SI.ra
, dal conto corrente n. 5842166, intestato alla AR Parte_1
veniva utilizzato, dal Dott. , il “principio di cassa”, e quindi considerata Persona_1
la data del pagamento effettivo dell'imposta, così come emerge anche dal prospetto riepilogativo redatto da controporte e prodotto quale doc. 2, in allegato al ricorso introduttivo?”;
6) “Vero che, sempre verso gli inizi di Dicembre 2018, il Dott. Persona_1
quantificava gli acconti percepiti, dalla SI.ra , sugli utili, AR
relativi agli anni 2013- 2017, sommando, alle imposte pagate, anno per anno, in favore della stessa e risultanti dagli F24 addebitati sul conto corrente n. 5842166, intestato alla la quota del 30% dei versamenti effettuati, dal suddetto conto Parte_1
societario, sul conto corrente n. 5513149, cointestato ai SInori AR
e ?”; Parte_1
pag. 8 7) “Vero che, in data 17.12.2018, il Dott. quantificava l'importo degli Persona_1
utili spettanti a saldo, alla SI.ra , sottraendo, dalla quota del AR
30% degli utili societari conseguiti, dal 2013 al 2017, l'importo degli acconti percepiti dalla SI.ra , e quindi sia le tasse pagate, ogni anno, in favore AR
della convenuta, con il conto societario n. 5842166, sia la quota del 30% dei versamenti confluiti sul conto cointestato con il SI. ?”; Parte_1
8) “Vero che con mail del 17.12.2018, il commercialista Dott. Persona_1
comunicava, all'Avv. Anna Aldi, di aver predisposto il “prospetto riepilogativo aggiornato del saldo utili” spettanti alla SI.ra , specificando di AR
aver considerato, quale acconto utili già pagato, sia le imposte pagate dalla società in favore della convenuta, anno per anno, che i versamenti effettuati dalla società, sul conto corrente cointestato con il SI. , per la quota del 30%, (doc. 22 Parte_1
allegato alla comparsa di costituzione) ?”;
9) “Vero che nel prospetto redatto dal Dott. , nel mese di dicembre Persona_1
2018, e prodotto quale doc. 23 allegato alla comparsa di costituzione, risulta indicato il saldo utili spettante alla convenuta, ottenuto sottraendo, dal totale degli utili spettanti alla SI.ra , dal 2013 al 2017, quale socia al 30%, della AR
Parte_ società gli F24 pagati dalla anno per anno, ed il Parte_1 Parte_1
30% dei versamenti effettuati dal conto corrente della società, sul conto corrente cointestato n. 5513149?”;
10) “Vero che, alla fine del mese di novembre 2019, il Dott. effettuava Persona_1
il conteggio degli utili spettanti alla SI.ra , relativi al 2018, dopo AR
aver ricevuto copia della dichiarazione dei redditi ed il bilancio della società
[...]
relativi all'anno 2018?”; Parte_1
11) “Vero che, anche per l'anno 2018, il Dott. quantificava l'importo Persona_1
degli utili da percepire da parte della SI.ra , sottraendo, dagli AR
utili spettanti alla convenuta, gli acconti percepiti, ivi compresi sia i versamenti
Parte_ effettuati, per la quota del 30%, dal conto corrente della al conto Parte_1
pag. 9 cointestato n. 5513149, sia le tasse pagate in favore della SI.ra , AR
dalla società nell'anno 2018 (doc. 31 memoria ex art. 183 VI n. 2)?”; Parte_1
12) “Vero che, sulla base dei conteggi effettuati dal Dott. l'Avv. Anna Persona_1
Aldi, nell'interesse della SI.ra , predisponeva il ricorso AR
monitorio, depositato in data 23.06.2020, avanti il Tribunale di Lecco n. 1147/2020
R.G. (doc. 1 comparsa di costituzione)?”;
13) “Vero che nel suddetto ricorso monitorio n.1147/2020 R.G. (doc. 1 comparsa di costituzione), la SI.ra , dava atto, anno per anno, dal 2013 al AR
2018, degli acconti ricevuti, da parte della sugli utili?”; Parte_1
14) “Vero che gli acconti percepiti sugli utili, dal 2013 al 2018, ed indicati nel ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), ricomprendevano sia le tasse pagate in favore della convenuta, che la quota del 30% dei versamenti effettuati sul conto corrente cointestato con il SI. , Parte_1
come si evince dai prospetti riepilogativi prodotti (docc. 23 comparsa di costituzione e 31 memoria ex art. 183 VI n. 2)?”;
15) “Vero che dal conto corrente n. 5842166, intestato alla venivano Parte_1
pagate le tasse personali del SI. , della SI.ra Parte_1 AR
e della come emerge dall'archivio pagamenti F24 prodotto quale Parte_1
doc. 3 ex adverso ed quale doc. 21 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta?”;
16) “Vero che le tasse personali del SI. e della SI.ra Parte_1 CP_1
venivano pagate dal conto corrente n. 5842166, intestato alla
[...] Parte_1
utilizzando le somme agli stessi spettanti a titolo di utili, nell'anno in cui avveniva
[...]
il pagamento?”;
17) “Vero che nel 2013, la quota di utili spettante alla SI.ra , AR
quale socia al 30% della società ammontava ad €. 14.214,90 (30% Parte_1
del totale utile conseguito dalla società, pari €. 47.383,00), come si evince dai bilanci pag. 10 e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 9 e 10 comparsa di costituzione)?”;
18) “Vero che, nel 2013, la SI.ra ha percepito acconti sugli AR
utili pari ad €. 9.248,31, di cui €. 3.398,21 per F24 pagati nel suo interesse ed €.
5.850,00, quali versamenti, ricevuti dalla per la quota del 30%, sul Parte_1
conto corrente cointestato ai SInori e ?”; AR Parte_1
19) “Vero che, con ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), per l'anno 2013, la SI.ra richiedeva, alla AR [...]
il pagamento del saldo utili, pari ad €. 4.966,59 (14.214,90 – 9.248,31), Parte_1
come indicato anche nel prospetto riepilogativo prodotto quale documento 23 della comparsa di costituzione?”;
20) “Vero che nel 2014, la quota di utili spettante alla SI.ra , AR
quale socia al 30% della società ammontava ad €. 15.978,90 (30% Parte_1
del totale utile conseguito dalla società, pari €. 53.263,00), come si evince dai bilanci e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 11 e 12 comparsa di costituzione)?”;
21) “Vero che nel 2014, la SI.ra ha percepito acconti sugli utili AR
pari ad €. 10.422,70, di cui €. 6.132,70 per F24 pagati nel suo interesse ed €. 4.290,00, quali versamenti, ricevuti dalla per la quota del 30%, sul conto Parte_1
corrente cointestato ai SInori e ?”; AR Parte_1
22) “Vero che, con ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), per l'anno 2014, la SI.ra richiedeva, alla AR [...]
il pagamento del saldo utili, pari ad €. 5.556,20 (15.978,90 – 10.422,70), Parte_1
come indicato nel prospetto riepilogativo prodotto quale documento n. 23 della comparsa di costituzione e risposta?”;
23) “Vero che nel 2015, la quota di utili spettante alla SI.ra , AR
quale socia al 30% della società ammontava ad €. 12.544,20 (30% Parte_1
pag. 11 del totale utile conseguito dalla società, pari €. 41.814,00), come si evince dai bilanci e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 13 e 14 comparsa di costituzione)?”;
24) “Vero che nel 2015, la SI.ra ha percepito acconti sugli utili AR
pari ad €. 11.991,86, di cui €. 8.121,86 per F24 pagati nel suo interesse ed €. 3.870,00, quali versamenti, ricevuti dalla per la quota del 30%, sul conto Parte_1
corrente cointestato ai SInori e ?”; AR Parte_1
25) “Vero che, con ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), per l'anno 2015, la SI.ra richiedeva, alla AR [...]
il pagamento del saldo utili, pari ad €. 552,34 (12.544,20 – 11.991,86), Parte_1
come indicato anche nel prospetto riepilogativo prodotto quale documento n. 23 della comparsa di costituzione e risposta?”;
26) “Vero che nel 2016, la quota di utili spettante alla SI.ra , AR
quale socia al 30% della società ammontava ad €. 20.214,00 (30% Parte_1
del totale utile conseguito dalla società, pari €. 67.380,00), come si evince dai bilanci e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 15 e 16 comparsa di costituzione)?”;
27) “Vero che nel 2016, la SI.ra ha percepito acconti sugli utili AR
pari ad €. 11.728,00, di cui €. 6.328,00 per F24 pagati nel suo interesse ed €. 5.400,00, quali versamenti, ricevuti dalla per la quota del 30%, sul conto Parte_1
corrente cointestato ai SInori e ?”; AR Parte_1
28) “Vero che, con ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), per l'anno 2016, la SI.ra richiedeva, alla AR [...]
il pagamento del saldo utili, pari ad €. 8.486,00 (20.214,00 – 11.728,00), Parte_1
come indicato anche nel prospetto riepilogativo prodotto quale documento n. 23 della comparsa di costituzione e risposta?”;
pag. 12 29) “Vero che nel 2017, la quota di utili spettante alla SI.ra , AR
quale socia al 30% della società ammontava ad €. 21.075,00 (30% Parte_1
del totale utile conseguito dalla società, pari €. 70.250,00), come si evince dai bilanci e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 17 e 18 comparsa di costituzione)?”;
30) “Vero che nel 2017, la SI.ra ha percepito acconti sugli utili AR
pari ad €. 20.655,48, di cui €. 14.055,48 per F24 pagati nel suo interesse ed €.
6.600,00, quali versamenti, ricevuti dalla per la quota del 30%, sul Parte_1
conto corrente cointestato ai SInori e ?”; AR Parte_1
31) “Vero che, con ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), per l'anno 2017, la SI.ra richiedeva, alla AR [...]
il pagamento del saldo utili, pari ad €. 419,52 (21.075,00 – 20.655,48), Parte_1
come indicato anche nel prospetto riepilogativo prodotto quale documento n. 23 della comparsa di costituzione e risposta?”;
32) “Vero che nel 2018, la quota di utili spettante alla SI.ra , AR
quale socia al 30% della società ammontava ad €. 19.707,60 (30% Parte_1
del totale utile conseguito dalla società, pari €. 65.692,00), come si evince dai bilanci e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 19 e 20 comparsa di costituzione)?”;
33) “Vero che nel 2018, la SI.ra ha percepito acconti sugli utili AR
pari ad €. 11.403,40, di cui €. 5.622,40 per F24 pagati nel suo interesse ed €. 5.781,00, quali versamenti, ricevuti dalla per la quota del 30%, sul conto Parte_1
corrente cointestato ai SInori e ?”; AR Parte_1
34) “Vero che, con ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), per l'anno 2018, la SI.ra richiedeva, alla AR [...]
il pagamento del saldo utili, pari ad €. 8.304,20 (19.707,60 – 11.403,40), Parte_1
come indicato anche nel prospetto riepilogativo prodotto quale documento n. 23 della comparsa di costituzione e risposta?”; pag. 13 35) “Vero che, con ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (documento 1 comparsa di costituzione), depositato avanti al Tribunale di Lecco, la SI.ra AR
richiedeva, quindi, l'ingiunzione di pagamento, a carico della Parte_1
dell'importo complessivo di €. 28.284,85 (€.4.966,59+€. 5.556,20 + €. 552,34 +€.
8.486,00 +€. 419,52 +€. 8.304,20), a titolo di utili residui non corrisposti, dal 2013 al
2018?”;
36) “Vero che nel 2011, la quota di utili spettante alla SI.ra , AR
quale socia al 30% della società ammontava ad €. 11.147,10 (30% Parte_1
del totale utile conseguito dalla società, pari €. 37.157,39), come si evince dai bilanci e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 24 e 25 comparsa di costituzione)?”;
37) “Vero che nel 2011, la SI.ra ha percepito l'importo AR
spettante a titolo di utili, pari ad €. 11.147,21, di cui €. 2.165,63, con F24 pagati nel suo interesse ed €. 8.981,58, quali versamenti, ricevuti dalla per la Parte_1
quota del 30%, sul conto corrente cointestato ai SInori e AR
?”; 38) “Vero che nel 2012, la quota di utili spettante alla SI.ra Parte_1
Parte_
, quale socia al 30% della società ammontava AR Parte_1
ad €. 10.379,20 (30% del totale utile conseguito dalla società, pari €. 34.597,35), come si evince dai bilanci e dalla dichiarazione dei redditi della società (docc. 26 e 27 comparsa di costituzione)?”;
39) “Vero che nel 2012, la SI.ra ha percepito l'importo AR
spettante a titolo di utili, pari ad €. 10.379,20, di cui €. 2.494,63, con F24 pagati nel suo interesse, dal conto della ed €. 7.884,57 quali versamenti, Parte_1
ricevuti dalla per la quota del 30%, sul conto corrente cointestato ai Parte_1
SInori e ?”; AR Parte_1
40) “Vero che la tasse pagate, in favore della SI.ra , dal conto AR
Parte_ corrente n. 5842166, intestato alla dal 2011 al 2018 sono state Parte_1
conteggiate, dalla convenuta, quali acconti percepiti sugli utili alla stessa spettanti, in pag. 14 qualità di socia della come si evince dai prospetti riepilogativi degli Parte_1
utili prodotti (docc. 23 e 31 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc) e dal contenuto del ricorso monitorio n. 1147/2020 R.G. (doc. 1 comparsa di costituzione)?”;
41) “Vero che, in data 28.12.2015, dal conto corrente cointestato ai SInori
e n. 5513149, venivano pagate le tasse della AR Parte_1
per l'importo di €. 270,51 (doc. 61 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)? Parte_1
42) “Vero che nel 2015, dal conto corrente cointestato ai SInori AR
e n. 5513149, venivano pagate le tasse personali del SI. Parte_1 Pt_1
, in data 18.12.2015 per l'importo di €. 1.424,00 (doc. 62 memoria ex art. 183
[...]
VI n. 2 cpc); in data 20.08.2015 per l'importo di €. 885,75 (doc. 63 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc); in data 07.05.2015 per l'importo di €. 99,00 (doc. 64); in data
16.12.2015 per l'importo di €. 92,00 (doc. 65 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc); in data
31.12.2015 per l'importo di €. 1.137,14 (doc. 66) e in data 16.06.2015 per l'importo di €. 93,00 (doc. 67 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)?”;
43) “Vero che, in data 30.11.2012, dal conto corrente n. 5513149, cointestato ai SInori e , venivano pagate le tasse della AR Parte_1 [...]
per l'importo di €. 671,22 (doc. 68 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)?”; Parte_1
44) “Vero che nel 2012, dal conto corrente n. 5513149, cointestato ai SInori
e , venivano pagate le tasse personali del SI. AR Parte_1
, per l'importo di €. 3.465,83 in data 30.11.2012 (doc. 69 memoria Parte_1
ex art. 183 VI n. 2 cpc), di €. 574,00 in data 17.12.2012 (doc. 70), per un totale di €.
4.039,83?”
45) “Vero che nel 2015, i SInori e AR Parte_1
restituivano alla società l'importo di €. 4.500,00, in data 20.08.2015; Parte_1
l'importo di €. 500,00, 11.12.2015; l'importo di €. 500,00, in data 28.12.2015, con bonifici effettuati dal conto corrente cointestato n. 5513149, al conto corrente n.
5842166, intestato alla come si evince dall'estratto del conto Parte_1
corrente n. 5513149 (docc. 42 e 43 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)?”; pag. 15 46) “Vero che, in data 30.01.2015, il SI. provvedeva a pagare dal Parte_1
conto corrente intestato alla la polizza assicurativa dell'autovettura targata Pt_1
BV352 WA intestata alla per l'importo di €. 906,00 (docc. 71 e 72 Parte_1
memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)?”
47) “Vero che nel 2016, i SInori e AR Parte_1
restituivano alla società l'importo di €. 1.200,00, in data 11.03.2016 Parte_1
e l'importo di €. 5.000,00, 11.03.2016, con bonifici effettuati dal conto corrente cointestato n. 5513149, al conto corrente n. 5842166, intestato alla Parte_1
come si evince dall'estratto del conto corrente n. 5513149 (doc. 44 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)?”;
48) “Vero che con mail del 4.06.2018 (doc. 30 comparsa di costituzione), l'Avv.
Massimo Giordano, legale del SI. nella causa per separazione Parte_1
personale dei coniugi, comunicava all'avv. Anna Aldi, che il SI. , Parte_1
dal mese di giugno 2018, avrebbe contribuito al mantenimento familiare versando l'importo di €. 1.200,00 mensile?”;
49) “Vero che, nello specifico, il SI. , per la contribuzione al Parte_1
mantenimento familiare, sul conto corrente cointestato n. 5513149, versava i seguenti importi: €. 1.200,00, in data 16.6.2018; €. 800,00 in data 16.07.2021 e €. 400,00 in data 17.07.2021; €. 1.200,00 in data 7.08.2018; €. 1.000,00 in data 19.09.2018; €.
1.000,00 in data 29.10.2018 (docc. 53, 54 e 55 memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)?”;
50) “Vero che, dal conto corrente intestato alla in data 19.11.2013 Parte_1
veniva pagata la polizza infortuni personale del SI. , per l'importo Parte_1
di €. 559,00, con bonifico in favore dell'agenzia (doc. 73 Controparte_4
memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc)?”;
51) “Vero che dal 2002 i SInori e AR Parte_1
trasferivano la propria residenza e la sede effettiva delle società in Parte_1
Malgrate (LC), via Fabusa, 4?”;
pag. 16 52) “Vero che dal 2002, a seguito del trasferimento della residenza e della sede effettiva della società sin Malgrate (LC), anche i rapporti bancari Parte_1
relativi alla società venivano trasferiti presso l'agenza di Parte_1
Valmadrera (LC), via A. Manzoni, 6, della Banca Intesa San Paolo spa?”.
Si indica quale testimone: - Dott. , con studio in Lecco, via F.lli Cairoli, Persona_1
50/D.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – depositato in data 22 luglio 2021 (e debitamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) - Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como,
[...]
, al fine di sentirla condannare alla restituzione di somme AR
illegittimamente addebitate sul conto corrente della società attrice per il pagamento dei modelli F24 relativi alle proprie imposte e tasse personali, per un importo di euro
48.319,01, nel periodo intercorrente dal 2011 e fino al 2018, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino alla proposizione della domanda, ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c. dal deposito del ricorso al saldo, nonché, in via subordinata, di ottenere la restituzione di tali somme a titolo di arricchimento senza causa (2041 c.c.).
In particolare, ha dedotto che:
- nell'anno 2001 e , allora coniugati, avevano AR Parte_1
costituito la società di cui la prima Parte_1
risultava socia accomandante per la quota del 30% e il secondo socio accomandatario, proprietario della quota del 70%;
- nel corso degli anni dal 2011 al 2018, aveva utilizzato il conto AR
corrente della società (n. 5842166, acceso presso la filiale di Asso della Banca Intesa
pag. 17 SanPaolo) per il pagamento dei modelli F24 relativi alle imposte e alle tasse dovute per il proprio reddito personale, così sottraendo alla società ricorrente complessivi €
48.319,01;
- aveva agito in via monitoria avanti il Tribunale di Lecco (R.G. AR
n. 1147/2020) contro e Parte_1 Pt_1
per ottenere il pagamento dell'importo di € 28.284,85, a titolo di somma
[...]
residua della quota degli utili societari a lei spettanti per gli anni dal 2013 al 2018, riconoscendo in quella sede di aver percepito acconti sugli utili per complessivi €
75.449,75;
- il decreto ingiuntivo n. 512/2020 del 1° luglio 2020, emesso in accoglimento della domanda, era divenuto definitivo in seguito all'estinzione del giudizio di opposizione proposto dagli ingiunti e, pertanto, avrebbe esaurito ogni diritto AR
di pretesa economica nei confronti delle;
Parte_1
- le somme che la resistente aveva prelevato dal conto societario sarebbero state, infatti, estranee sia agli utili a lei spettanti prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, sia a quelli residui, fatti oggetto del provvedimento monitorio e, pertanto, avrebbero dovuto essere restituite alla società, in quanto prelevate senza titolo.
Pertanto la società attrice ha chiesto, nel procedimento così radicato, di condannare a restituire la somma di € 48.319,01, utilizzata dalla convenuta, AR
in assenza di titolo, per il pagamento delle imposte e tasse personali, nonché, in via subordinata, chiedendone la restituzione a titolo di arricchimento senza causa.
1.2. Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, AR
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Lecco, nonché l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e di tutte le domande svolte da controparte, in quanto le stesse sarebbero state precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 512/20 emesso dal Tribunale di Lecco;
ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione delle somme per il periodo antecedente al 27.10.2015 (considerata la notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eseguita in data 27.10.2020) .
pag. 18 Nel merito, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande avverse in quanto infondate;
nel caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la società ricorrente a pagare ad essa resistente la somma di € 48.319,01, a titolo di utili dovutile, in quanto tali importi erano già stati conteggiati al momento della domanda monitoria, e dunque sulla loro debenza vi era stata acquiescenza degli ingiunti, che non avevano coltivato il giudizio di opposizione, con conseguente formazione di giudicato circa la spettanza delle predette somme alla per il titolo dedotto (e dunque, la correttezza del prelevamento che la CP_1
ne aveva effettuato), e, ancora in via riconvenzionale, ha avanzato domanda CP_1
di condanna della società ricorrente al risarcimento dei danno ex art. 96 c.p.c. , oltre che alla refusione delle spese di lite.
1.3. All'udienza del 24 novembre 2021 il giudice ha disposto la conversione del rito, concedendo, all'udienza del 18 gennaio 2022, i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
1.4. Depositate le memorie istruttorie, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 giugno 2023 all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sentenza di primo grado
All'esito del giudizio, il Tribunale di Como, con sentenza n. 1149, resa e pubblicata in data 16 ottobre 2023, ha rigettato le domande di parte attrice, dichiarando inammissibile la domanda subordinata proposta con le note depositate in data 19 novembre 2021, e ha rigettato altresì la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. svolta da parte convenuta. Ha infine condannato la società attrice al pagamento delle spese di lite che ha liquidato “in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge”.
In sintesi, il giudice di primo grado:
pag. 19 - ha dichiarato inammissibile l'eccezione di di incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Como, poiché la convenuta aveva omesso di contestare esplicitamente la competenza territoriale di questo giudice in relazione al criterio di collegamento del luogo in cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, previsto dall'art. 20 c.p.c., non essendo possibile rilevarla d'ufficio al di fuori dei casi di cui all'art. 28 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n. 13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005); sostenendo invero che fosse pacifico che “anche nell'azione di ripetizione di indebito il foro generale di cui all'art 18 c.p.c. concorresse (n.d.r.) con quelli alternativamente previsti dall'art 20
c.p.c., poiché, anche in ordine alla obbligazione basata sulla conditio indebiti sussiste, accanto al luogo dove la restituzione deve essere eseguita, il luogo dove l'obbligazione
è sorta. Conseguentemente, anche nel caso in cui fosse stata (n.d.r.) dedotta in giudizio quell'obbligazione, sarebbe stato (n.d.r.) onere di chi eccepisce l'incompetenza territoriale di contestarla sotto entrambi i profili dell'art 20 c.p.c., oltre che sotto il profilo degli artt. 18 e 19 c.p.c. (cfr., Cass. n. 4289/1978)”;
- ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta con riferimento all'asserito giudicato formatosi sulle domande attoree, affermando che
“non poteva (n.d.r.) dirsi coperta da giudicato la questione dell'esistenza o meno di spostamenti patrimoniali senza causa in favore della convenuta, diversi dagli
“acconti” di cui la convenuta aveva dato atto nel ricorso monitorio”. Invero, secondo la ricostruzione del Tribunale da un lato, il giudice monitorio non aveva escluso l'esistenza di crediti della società da far valere in autonomo giudizio nei confronti della convenuta e, dall'altro, la società aveva agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme non ricomprese negli acconti conteggiati dalla convenuta nel giudizio monitorio, bensì percepite – a detta della stessa - senza titolo;
- ha rigettato, comunque, la domanda di ripetizione dell'indebito di parte attrice, non ritenendo assolto l'onere probatorio in ordine sia all'avvenuto pagamento, che alla mancanza di causa idonea a giustificarlo. In particolare, il Tribunale ha rilevato che le allegazioni specifiche di parte convenuta avevano dimostrato che i pagamenti F24, provenienti dal conto societario, in favore della convenuta, erano stati eseguiti,
pag. 20 mediante delegazione pagamento (delegante la socia avente diritto agli utili, delegata la società attrice e delegataria l'Agenzia delle Entrate), a titolo di acconti sugli utili;
e che le argomentazioni e gli atti difensivi della società attrice non erano riusciti a confutare tali allegazioni, né erano stati ritenuti idonei a provare l'assenza di causa o una locupletazione indebita. In definitiva, ha ritenuto che parte attrice, “anche alla luce dell'incauta gestione del conto corrente societario per far fronte alle spese personali dei soci e, conseguentemente, della insuperabile confusione nella ricostruzione dei rapporti tra soci e società, non ha dimostrato che, in effetti, detto spostamento patrimoniale non fosse sorretto da causa giustificativa”;
- ha, inoltre, dichiarato inammissibile la domanda subordinata di condanna della convenuta alla restituzione di € 11.552,26 a titolo di “utili percepiti in eccedenza” per gli anni 2015 e 2018, formulata dall'attore, con le note depositate in data 19 novembre
2021, ritenendo che il diritto della convenuta agli utili per gli anni 2015 e 2018 fosse da considerarsi coperto dal giudicato esterno costituito dal decreto ingiuntivo del
Tribunale di Lecco, divenuto definitivo a causa dell'estinzione del giudizio di opposizione;
- ha rigettato infine la domanda “riconvenzionale” della convenuta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in assenza di specifica allegazione (quantomeno) del danno subito in conseguenza della condotta processuale della controparte, in base al principio per cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr., Cass. n. 21798/2015)”;
- ha condannato parte attrice, quale soccombente, alla rifusione delle spese di lite – quantificate “in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge”.
3. L'appello principale di Parte_1
pag. 21 3.1. Avverso tale decisione, ha Parte_1
proposto appello, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, adducendo n. 4 motivi, così sinteticamente rubricati:
- I motivo di appello - Somme utilizzate dalla SInora per il pagamento di CP_1
debiti personali: errata e omessa valutazione dei fatti esposti e dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado: parte appellante sostiene come non siano condivisibili le affermazioni del giudice di primo grado circa la mancanza di prova dell'eccedenza delle somme prelevate dalla rispetto a quanto sarebbe a lei spettato quale CP_1
quota di sua pertinenza sugli utili prodotti dalla società, sostenendo che, all'opposto, i documenti prodotti comproverebbero tale eccedenza, e ciò sarebbe altresì confermato anche dalle ammissioni compiute dalla nel proporre ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo; Parte_
- II motivo di appello - Della ripartizione dei ruoli all'interno della : errata e omessa valutazione dei fatti esposti e dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado: parte appellante sostiene che il giudice di primo grado ha omesso di considerare come fosse solo e soltanto la SInora ad occuparsi della gestione del conto CP_1
della società di cui era socia accomandante, e pertanto, era imputabile a lei, e non alla società, la serie di prelevamenti di cui il aveva lamentato l'indebita Pt_1
effettuazione; Parte_
- III motivo di appello - Inammissibilità della domanda proposta da in via ulteriormente subordinata: errata e contraddittoria valutazione nel giudizio di primo grado: parte appellante lamentava ancora come il giudice di primo grado avesse espresso una motivazione contraddittoria, ritenendo dapprima non formato il giudicato in ordine alla natura indebita dei prelevamenti imputati alla , per poi CP_1
affermare, invece, che tale giudicato si era formato in relazione alle somme che costei sosteneva di aver prelevato a titolo di acconto utili. In particolare, sarebbe sfuggito al giudice come la domanda proposta in via “ulteriormente subordinata” dal Pt_1
altro non rappresentasse se non legittima replica a quella proposta dalla in CP_1
sede di comparsa di costituzione e risposta.
pag. 22 Parte_
- IV motivo di appello - Condanna alle spese del giudizio in danno della : omessa valutazione della parziale soccombenza della SInora nel giudizio di primo CP_1
grado: parte appellante lamenta come il giudice di primo grado non abbia considerato la parziale soccombenza della SInora , onerandolo del pagamento delle CP_1
spese di lite in via integrale.
3.2. Parte appellante ha quindi concluso chiedendo, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'utilizzo indebito del conto societario da parte dell'odierna appellata per il pagamento di modelli F24, per un importo di euro
48.319,01 dal 2011 al 2018, e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione di tale importo in favore dell'appellante; ovvero, in via subordinata, di ottenere l'accertamento e la condanna alla restituzione di tali somme a titolo di locupletazione senza causa;
in via ulteriormente subordinata, di accertare che la SI.ra , per CP_1
gli anni 2011 e 2012, si era appropriata indebitamente dell'importo di € 4.660,26, mentre per gli anni 2015 e 2018 aveva percepito somme eccedenti a titolo di utili per almeno € 6.892,00 e, per l'effetto, di condannarla alla restituzione del complessivo importo di € 11.552,26 nei confronti della Ha avanzato altresì richiesta Parte_1
istruttoria di interrogatorio formale e di prova testimoniale, chiedendo infine la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio.
4. La costituzione di e l'appello incidentale AR
4.1. Si è costituita in giudizio , eccependo, preliminarmente AR
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza appellata e per violazione dell'art. 342 c.p.c., la decadenza di controparte dalle istanze istruttorie, poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, la prescrizione quinquennale e decennale del diritto alla restituzione di somme, rispettivamente per il periodo anteriore al 27.10.2015 e per quello anteriore al
28.09.2011; nel merito contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
pag. 23 L'appellata ha avanzato infine, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di pagamento formulata dalla Parte_1
domanda di condanna della stessa società appellante a restituire all'odierna
[...]
appellata l'importo di €. 48.319,01, ritenendo che tale importo fosse stato già sottratto dalle somme alla stessa spettanti a titolo di utili societari.
4.2. Ha interposto, inoltre, appello incidentale attraverso un articolato motivo rubricato come segue e che si espone in sintesi: motivo incidentale: Rigetto della eccezione di inammissibilità delle domande formulate dalla società appellante, con ricorso ex art. 702 bis cpc, in quanto precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 512/20 - R.G. 1147/2020, emesso dal
Tribunale di Lecco (docc. 1 – 2 comparsa di costituzione) per errata e contraddittoria valutazione dei fatti e dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado e per violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In particolare, l'appellata ha censurato il punto di decisione del Tribunale di Como che ha ritenuto, rigettando l'eccezione di inammissibilità svolta da , AR
non coperta da giudicato sul decreto ingiuntivo citato, la domanda restitutoria proposta da , poiché riguardante somme che, in narrativa di parte appellante, Parte_1
non erano ricomprese “negli acconti conteggiati dalla convenuta al momento della proposizione della domanda in via monitoria” (pag. 25 della comparsa di costituzione di in fase di appello). All'opposto, invece, di quanto ritenuto dal AR
giudicante, il giudizio radicato dinanzi al Tribunale di Lecco riguardava esattamente gli stessi rapporti societari venuti in contestazione nel giudizio poi radicato dinanzi al
Tribunale di Como, senza tener conto che, secondo la prospettazione effettuata dalla in sede monitoria, l'iniziativa di ottenere la corresponsione dei residui utili CP_1
non pagati per il tramite di pagamento F24 da parte della società era fondata Pt_1
proprio sull'assunto che, per gli anni 2013 -2018, la predetta società avesse versato già, per il medesimo titolo, € 48.319,01 in favore della , rimanendo debitrice CP_1
dell'importo di € 28.284,85. Sulla questione, pertanto, si era formato giudicato, atteso che aveva consapevolmente scelto di non coltivare più Parte_1
pag. 24 l'opposizione, facendo calare il giudicato non soltanto sulla pretesa monitoria finale, ma anche sui conteggi che ne rappresentavano il necessario presupposto (si cita la massima di Cass. N. 25745 del 2017, pag. 27 comparsa costituzione della CP_1
in appello).
4.3. L'appellata ha concluso chiedendo, dunque, di respingere integralmente l'appello di , in quanto inammissibile e infondato in fatto Parte_1
e in diritto, e per l'effetto, di confermare la sentenza appellata nelle parti oggetto di impugnazione da parte dell'appellante, nonché, in parziale riforma della medesima sentenza, di accogliere il motivo di appello incidentale. Inoltre, ha reiterato le istanze istruttorie svolte in primo grado.
5. All'udienza del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, in esito al deposito, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nei termini di legge, della memoria di precisazione delle conclusioni, nonché delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
5. Sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa di : AR
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza appellata, in quanto il deposito successivo del duplicato informatico della sentenza impugnata (in data 1.03.2024) da parte dell'appellante ha sanato il vizio eccepito, anche se avvenuto oltre 20 giorni dalla notifica dell'appello (369 co. 2 c.p.c.)1. Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della Suprema Corte che esclude l'improcedibilità del ricorso nel caso in cui parte ricorrente abbia depositato la sentenza in formato digitale, anche in assenza di attestazione di conformità all'originale2.
Va esaminata altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata sul rilievo che l'appellante “non abbia (n.d.r.) formulato le AR
censure e le argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata”.
Tale eccezione deve essere rigettata. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”3.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una SInificativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto dalla società Parte_1
risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni
[...]
contestate della sentenza impugnata, così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di decadenza delle richieste istruttorie svolte dal in primo grado, che non apparivano inequivocamente rinunziate in Pt_1 sede di precisazione delle conclusioni, dove anzi, l'attore si era riservato di “meglio” argomentarle.
Infine, parte appellata ha eccepito la prescrizione quinquennale e decennale del diritto alla restituzione delle somme nel periodo antecedente al 27.10.2015, nonché decennale, per quelle anteriori al 28.09.2011.
La Corte, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass. 7897/2014), rileva a tal fine come debba essere qualificata come domanda di ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale;
pertanto, il diritto alla restituzione delle somme, per la parte che la società appellante assume che l'appellata abbia ricevuto indebitamente rispetto a quanto dovuto, e non in forza di rapporti societari intercorsi tra le parti, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all'art. 2949 cod. civ., in quanto scaturente dall'indebito e non dal rapporto societario (2946 c.c.). Tanto premesso, si osserva che la suddetta eccezione non è comunque rilevante nel caso di specie, atteso che la domanda attorea concerne pagamenti indebiti asseritamente effettuati dagli anni 2011 e fino all'anno 2018, in relazione ai quali, pertanto, il suddetto termine non sarebbe maturato.
6. Sull'appello principale di Parte_1 Parte_1
1 motivo di appello: Somme utilizzate dalla SInora per il pagamento di CP_1
debiti personali: errata e omessa valutazione dei fatti esposti e dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado.
Con tale motivo, parte appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto l'onere probatorio sui fatti posti a fondamento della domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate in favore dell'appellata.
pag. 27 Parte appellante lamenta la mancata valutazione delle allegazioni e dei documenti prodotti a supporto della sua domanda, oltre che dei calcoli indicati negli atti.
In replica al primo motivo, parte appellata eccepisce l'inammissibilità delle contestazioni contenute nell'atto di appello relative agli anni 2011 e 2012 stante la loro novità, in quanto mai allegate nel corso del giudizio di primo grado, oltre alla loro infondatezza nel merito. Deduce, altresì, che anche le tasse e le imposte personali del SI. , legale rappresentante della società appellante, venivano pagate Parte_1
dal conto societario (cfr. doc. 21 convenuta). Infine, contesta specificatamente i conteggi effettuati dall'appellante, producendo allegazioni specifiche per ogni anno contestato.
Con l'appello incidentale, inoltre, di cui in séguito, la lamenta altresì come CP_1
il giudice di primo grado non abbia considerato le istanze restitutorie svolte dalla parte appellante coperte dal giudicato formatosi sul citato decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali deduzioni, e dei documenti di causa, ritiene in ogni caso la Corte che il motivo di appello non meriti accoglimento, alla luce di quanto emergente dagli atti e dai documenti di causa, nonché in considerazione dei principi giuridici applicabili alla fattispecie.
Parte appellante espone dei calcoli, peraltro incompleti e lacunosi, avendo specificamente contestato, peraltro, con l'atto di appello, solo le somme di cui lamenta l'indebito prelevamento negli anni 2011, 2012, 2015 e 2018, senza tuttavia dimostrare, con il rigore che sarebbe stato eSIibile in una situazione contabile tanto confusa tra conto della società e conto cointestato tra le parti, ancora coniugate al tempo, nel quale ultimo, per stessa ammissione di parte appellante, le somme del conto societario venivano sistematicamente dirottate, che le somme complessivamente prelevate dalla fossero senz'altro eccedenti rispetto a quelle dovute all'appellata a titolo di CP_1
utili maturati per quegli esercizi, o siano state, per altro verso, prelevate indebitamente, atteso anche che, per stessa ammissione dell'odierno appellante, il conto della società veniva utilizzato per pagamenti di necessità familiari che nulla avevano a che vedere con i costi imputabili alla società.
pag. 28 Tanto basterebbe per decretare il rigetto del motivo, posto che, alla luce delle stesse rappresentazioni pacifiche tra le parti, la commistione creatasi tra prelevamenti relativi a rapporti societari e prelevamenti effettuate sull'accordo tra le parti per le necessità familiari più disparate appare realmente inestricabile.
Aggiuntivamente, valga rilevare che, come correttamente controdedotto dalla convenuta, sulle annualità per le quali la aveva richiesto decreto ingiuntivo CP_1
quanto al credito utili residuo, sul presupposto degli importi già correttamente percepiti, ed il aveva proposto opposizione, è calato il giudicato, in quanto, Pt_1
pacificamente, l'opposizione è stata rinunziata.
Possono richiamarsi, al proposito, le pronunce della Cassazione n. 19113 del 18 luglio
2018 e n. 22465 del 24 settembre 2018 , CRISTIANO Pres. – – sul CP_5
ricorso proposto dagli eredi di avverso la sentenza n. 2104/2014 emessa dalla Per_2
Corte d'appello di Milano, depositata il 06.06.2014, che massima: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”.
Il principio è stato più di recente ribadito anche da Cass. Ord. 4 aprile 2024, n. 8937.
Quanto, infine, alla domanda subordinata di condanna di tali somme a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., la stessa deve essere parimenti rigettata, considerato il carattere sussidiario di tale azione ex art. 2042 c.c. in base alla quale “la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per pag. 29 carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”4. Parte_
- II motivo di appello - Della ripartizione dei ruoli all'interno della : errata e omessa valutazione dei fatti esposti e dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado.
Con tale motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i versamenti degli F24 sarebbero stati effettuati dal socio accomandatario ( ) in qualità di legale rappresentante, anziché dalla Parte_1
convenuta , e che gli stessi sarebbero stati corrisposti in favore della CP_1
convenuta, sostanzialmente, mediante una delegazione di pagamento (con delegante la socia avente diritto agli utili, delegata la società attrice e delegataria l'Agenzia delle Entrate).
La società appellante contesta l'erroneità della decisione del primo giudice in ordine alla ripartizione dei ruoli rivestiti dalle parti all'interno della società, adducendo che la convenuta avesse il controllo e la gestione della contabilità aziendale, tanto da potervi autonomamente operare per effettuarvi prelievi indebitamente, dirottando le relative somme a proprio favore.
Tale motivo è irrilevante ai fini dell'accoglimento delle domande avanzate dall'appellante, posto che, come è rilevato, sulla correttezza dei prelievi effettuati dalla sul conto corrente della società e dalla stessa giustificati in termini di quota CP_1
parte di utili di sua pertinenza si è in parte ritenuta la preclusione del giudicato, ed in parte, in ogni caso, non raggiunta la prova in ragione della genericità delle prospettazioni di parte attrice (peraltro, relative alle sole annualità 2011, 2012, 2015 e
2018, per quanto qui rileva), relative a conto che pacificamente veniva utilizzato promiscuamente e con grave confusione contabile, per motivazioni che in ogni caso non pertengono alla materia del contendere in questo giudizio, in cui non si discute né di immistione dell'accomandante nella gestione sociale, né di AR
azione di responsabilità nei di lei confronti per mala gestio. 4 Cass Sez. 3 , ord. n. 27008 del 18/10/2024, in senso conforme Cass. n. 33954/2023. pag. 30 Parte_
- III motivo di appello - Inammissibilità della domanda proposta da in via ulteriormente subordinata: errata e contraddittoria valutazione nel giudizio di primo grado.
Con la tale motivo, parte appellante si duole della dichiarata inammissibilità da parte del primo giudice della domanda subordinata, svolta con le note del 19.11.2021, perché ritenuta coperta dal giudicato esterno costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di
Lecco.
Parte appellante si duole della contraddittorietà della decisione del Tribunale che, da un alto, dichiara inammissibile la domanda subordinata per i motivi sopra esposti e, dall'altro, ritiene ammissibile quella principale, avente il medesimo oggetto.
In replica al terzo motivo, parte appellata eccepisce nuovamente la sua inammissibilità, costituendo una domanda nuova, non proposta con il primo atto introduttivo.
Orbene, è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellata stante la novità di tale domanda, avanzata solo con le note del 19 novembre 2021 e non con il primo atto introduttivo del giudizio, relativa a presunti acconti utili percepiti in eccesso, e non a somme ulteriori e diverse, come reclamato in via principale dalla società attrice, che ha lamentato genericamente la distrazione di somme appartenenti alla società per il pagamento di debiti personali.
In ogni caso, anche volendo da ciò prescindere, la domanda in oggetto sarebbe in ogni caso infondata, atteso il disordine contabile di cui anche il giudice di primo grado ha giustamente tenuto conto, e la conseguente impossibilità di ricostruire con esattezza e precisione la causale dei prelievi effettuati e la loro destinazione ad eSIenze riferibili, in via esclusiva, alla SInora piuttosto che a quelle del nucleo familiare, CP_1
allora ancora coeso, tanto che sul medesimo conto venivano addebitati i costi per il mutuo gravante sull'abitazione familiare, e varie altre spese relative al ménage domestico.
Va non di meno reputata inammissibile la domanda svolta, in via subordinata, per le medesime annualità a titolo di arricchimento senza causa, sia perché non supportata pag. 31 da prove sulla base di quanto rilevato sopra, sia per il carattere prettamente secondario della domanda di cui si discute.
Correttamente, infine, il Tribunale di Como ha osservato come in ogni caso la pretesa attorea, inequivocabilmente riferibile ad utili percepiti in eccesso, incontri la preclusione rappresentata sul giudicato formatosi sulle somme prelevate dalla a titolo di utili per le annualità considerate dal decreto ingiuntivo citato. CP_1
Parte_
- IV motivo di appello - Condanna alle spese del giudizio in danno della : omessa valutazione della parziale soccombenza della SInora nel giudizio di primo CP_1
grado.
Con tale motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, senza tener conto dell'esito complessivo della lite che imponeva, al contrario, la loro compensazione.
Tale motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale ha rigettato tutte le domande di parte attrice;
pertanto, ha correttamente statuito sulle spese sulla base del principio di soccombenza
(art. 91 c.p.c.), applicabile anche nel caso di soccombenza prevalente, che si verifica nel caso in cui la parte vittoriosa veda non accolte istanze ed eccezioni che non rivestono importanza rilevante ai fini dell'esito complessivo della vertenza.
7. Sull'appello incidentale sollevato dalla difesa di AR
unico motivo incidentale:.
Con tale motivo l'appellata censura la sentenza di prime cure per non aver rilevato l'inammissibilità delle domande attoree, in quanto coperte dal giudicato costituito dal decreto ingiunto n. 512/2020, emesso dal Tribunale di Lecco.
Il motivo risulta assorbito per effetto del rigetto del gravame proposto da Pt_1
pag. 32 8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio, e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del valore di causa e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per la debenza del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
e dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da
[...] CP_1
avverso la sentenza n. 1149/2023 del Tribunale di Como, pubblicata in
[...]
data 16.10.2023, che conferma in ogni sua parte;
- condanna a rifondere Parte_1
all'appellata le spese del presente grado di appello, AR
liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Milano, 7 maggio 2025
Il conSIliere est
Alessandra Arceri Il Presidente
Giuseppe Ondei
pag. 33 pag. 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. ord. 8 novembre 2024 n. 28781(fine pag. 7-8). 2In particolare, relativamente al giudizio di appello, Cass. Sez. 3, ord. n. 24461 del 03/11/2020; Cass. n. 20849/2021; Cass. Sez. 3, sent. n. 23713 del 22/11/2016 pag. 25 3 ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017.
pag. 26