Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 8979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8979 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI DA OGNI ALTRA TASSA LICA ITALIANA BOLLO, DI REGISTRO E (Art.19 Legge marzo 1987 p.74). 01 IN NOME DEL POPOLO 178979 LA CORTE SUPREM ASSAZIONE Oggetto 6 L (ASSEGNO DIVORZI SEZIONE PRIMA CIVILE LE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18068/99 REALE Presidente Dott. Pasquale Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron. 20510 Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere Rep. Ud. 09/03/2001Dott. UI MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANDRO GIOVANNINI 35, presso l'avvocato MICHELE DE CILLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2001 controricorrente 640 avverso la sentenza n. 1538/99 della Corte d'Appello di 1 ROMA, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Martuccelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato De Cilla, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 23.12.1996 il Tribunale di Ro- ma dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma, il 31.8.1972, da UI RA e ID Domini- ci, respingendo la domanda riconvenzionale proposta dalla CI, con la quale aveva richiesto la liqui- dazione di un assegno divorzile in proprio favore. fylda Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello ID CI lamentando la superficallità con la quale il giudice di primo grado aveva esaminato la situazione personale ed economica delle parti, omettendo altresì qualsiasi esame comparativo della posizione patrimonia- 2 le e reddituale dei coniugi. Chiedeva quindi il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile dell'importo di £ 5.000.000. Costituitosi in giudizio il RA si opponeva alle richieste dell'appellante rilevando che questa, an- che grazie alle elargizioni da lui effettuate in CO- stanza di matrimonio, godeva di una situazione reddi- tuale che le consentiva di avere un dignitoso tenore di vita. Con sentenza in data 19.5.1999 la Corte di appello di Roma respingeva il gravame. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- Balda illustrati pello propone ricorso fondato su due motivi, con memoria, ID CI. Resiste con controricorso UI RA. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 10 L. n 74/1987, non- un punto de- chè contraddittorietà della motivazione su cisivo della controversia. Rileva che il giudice di merito, dopo avere corret- tamente affermato in diritto che il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile presup- poneva l'accertamento della mancanza in capo alla ri- chiedente di mezzi adeguati a consentirle il manteni- 3 mento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, si è poi limitato ad accertare solo se la CI disponesse di meri mezzi di sosten- tamento, senza accertare quale fosse il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e senza fare quindi riferimento a tale tenore di vita. Tale motivazione oltre a violare espressa norma di legge è altresì contraddittoria in sè. Il motivo è fondato e va quindi accolto. Al riguardo si Osserva che più volte questa Corte suprema ha precisato che al fine di stabilire il dirit- L o to del coniuge più debole alla percezione dell'asegno g g divorzile, è necessario che il giudice di merito accer- e t ti che il richiedente non abbia mezzi adeguati e sia nell'impossibilità oggettiva di procurarseli, in rife- rimento al tenore di vita goduto dalla coppia in CO- stanza di matrimonio. ( ex plurimis Cass. civ. sez. I 28.1.2000 n 958; Cass. civ. sez. I 8.2.2000 n 1379 ) Tale principio è stato in effetti enunciato anche dalla Corte territoriale che ha poi limitato la propria indagine esclusivamente alla valutazione della sola si- tuazione reddituale della Domici, senza raffrontarla con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, il cui accertamento risulta totalmente pre- termesso. 4 Manca quindi nell'impugnata sentenza ogni riferi- mento ad uno dei due elementi che devono necessariamen- te essere valutati al fine di stabilire il diritto meno alla percezione dell'assegno divorzile da parte del richiedente. L'impugnata sentenza va quindi cassata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Roma, diversa se- zione, che attenendosi al punto di diritto su indicato, provvederà, in base alla documentazione già prodotta dalla CI, ad accertare quale fosse l'effettivo te- nore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio e a stabilire se la ricorrente disponga dei mezzi necessari per mantenere tale tenore di vita e nell'ipotesi nega- меле tiva se non possa procurarseli per ragioni oggettive Il primo motivo va quindi accolto. Con il secondo motivo la ricorrente cesura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione de- gli artt. 112 e 116 I comma c.p.c., nonchè per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Asserva la CI che la Corte territoriale ha desunto la pretesa agiatezza di essa ricorrente : a) dalla percezione della pensione INAIL;
b) dal godimento dell'usufrutto di un appartamento nel quale abita;
5 senza considerare che per l'acquisto dell'usufrutto ha dovuto accendere un mutuo e senza essere in grado di stabilire da ove derivassero le pretese ed inesistenti ulteriori entrate. Il motivo testè sintetizzato va dichiarato assorbi- to posto che la Corte in sede di rinvio dovrà rivaluta- re la situazione reddituale della CI in riferimen- to anche al tenore di vita goduto dai coniugi, esami- nando nuovamente, in unico contesto, gli elementi ri- chiesti dalla legge per l'eventuale riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al- le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione. E T I S D - O 0 A 1 A R T Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- o T T z S r S A a I O R M G P T la prima sezione civile, in data 9.marzo.2001 E M L I R ' A L o I I g L e D Il Presidente A Il Consigliere relatore N L D , G 9 1 O O . |м power E t L r T Pasqual A L Mario Adamo A N Monie IDnie O D E B S E IL CANT NUZZOMan zo Juoza JERE DEPOSITALA -3100.2001 Oggi. IL CANCE RE