Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 911/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRUMELLI EMIDIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l Parte_1 CP_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare, per le motivazioni
2) in subordine, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il t.f.r. maturato alle dipendenza della società Primavera 2017 s.r.l. nella misura di € 3.521,94
e per l'effetto condannare il predetto Ente al pagamento in favore dello stesso della predetta somma oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo ovvero, in subordine, la diversa somma che risulterà di Giustizia. 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Deduceva il ricorrente: di aver lavorato, in qualità di aiuto gelataio con inquadramento nel livello 6° del CCNL “Pubblici Esercizi” dal 22.03.2014 al 4.06.2021, senza soluzione di continuità, prima per la e, poi, in virtù di cessione di ramo d'azienda, dal CP_2
1°.08.2017 in favore della Primavera 2017 s.r.l.; che detta ultima società veniva dichiarata fallita con sentenza n. 82/2022 del 31.01.2022 del Tribunale di Roma;
di aver presentato in data 10.05.2022 domanda di insinuazione al passivo per il pagamento dell'importo di €
3.521,94 a titolo di TFR;
che il G.D. con decreto del 22.06.2022 disponeva non procedersi all'esame delle domande di ammissione al passivo ex art. 102 L.F. stante la riscontrata insufficienza dell'attivo; che, negativamente esperita la fase amministrativa dinanzi all CP_1
al fine di conseguire il pagamento di detto credito da parte del Fondo di Garanzia, si era trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti;
che, infatti, destituita di fondamento doveva ritenersi la motivazione addotta dall a diniego della pretesa CP_1 costituita dall'assenza di un accertamento giudiziale del credito e dal non aver il lavoratore tentato il recupero coattivo mediante procedura esecutiva individuale rivelatasi infruttuosa.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale contestava integralmente tutto CP_1
quanto dedotto e prodotto da controparte chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Sosteneva, infatti, parte resistente che, nel caso di specie, non vi era un provvedimento giudiziale di accertamento del credito vantato a titolo di TFR e che, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di apertura della procedura concorsuale, il ben avrebbe potuto agire nei confronti Pt_1
del datore di lavoro quantomeno per procurarsi un titolo esecutivo. Dunque, difettavano i presupposti dalla legge richiesti per poter agire nei confronti dell soggetto, comunque, CP_1
estraneo al rapporto di lavoro. La causa, di natura prettamente documentale e vertente su mera questione di diritto, veniva decisa all'udienza del 26.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
L'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo CP_1
scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR
a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di
Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
Presupposto per l'intervento del Fondo di Garanzia è che il credito vantato dal lavoratore sia stato consacrato in un titolo esecutivo giudiziale o che esso sia stato accertato nell'ambito dell'accertamento del passivo ove il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura concorsuale e che, altresì, nel primo caso sia stata provata l'insolvenza del datore di lavoro attraverso l'esperimento con esito infruttuoso di una procedura esecutiva individuale.
Rappresenta l' che, nel caso in esame, difetta sia l'accertamento del credito vantato dal CP_1
a titolo di TFR mediante provvedimento giudiziale che la prova – che era Pt_1
chiaramente onere del lavoratore fornire – di essere stato impossibilitato a recuperare il quantum debeatur per aver tentato invano un'azione esecutiva.
Di contro, parte ricorrente sottolinea che l'insolvenza datoriale sarebbe provata dalla chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo e che, a causa del mancato accertamento del passivo, esso ricorrente è stato impossibilitato a procurarsi un titolo giudiziale di accertamento del proprio credito.
Tale tesi, però, non può essere condivisa posto che, come correttamente asserito dall , il CP_1
ben avrebbe potuto procurarsi un titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo) Pt_1
prima della dichiarazione di fallimento della società Primavera 2017 s.r.l. in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione di fallimento;
e ciò potrebbe ancora fare oggi agendo nei confronti dei soci tornati in bonis nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ex art. 2495 c.c. e, soltanto successivamente, in caso di persistente inadempimento, rivolgersi all'Istituto previdenziale. Tali principi sono oramai ripetutamente ribaditi dalla Corte di legittimità la quale in più occasioni ha affermato che “risulta da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l , ai sensi dell'art. 2, I. n. 297/1982, ha CP_1
l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, I. n. 297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del
2007). I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda
(tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, I. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell'art. 2, comma 5, I.
n. 297/1982, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell'odierno ricorrente prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5 può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2 dell'art. 2, I. n.
297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso. Il ricorso, pertanto, va rigettato…” (Cass. nn. 11945 e
13305 del 2007 conforme Cass. n. 1886/2020).
Come chiarito dal Supremo Consesso “comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione” (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013)
Dunque, sempre secondo quanto affermato dal Supremo Consesso “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l , ai sensi CP_1
dell'art. 2 della l. 297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass. 22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n. 13305; Cass. 17 aprile 2015, n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell'esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo;
ultimamente ribadito da: Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
In particolare, è stato ritenuto che la previsione dell'art. 2, quinto comma l. 297/1982 debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del
2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio 2021, n.
4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
È, pertanto, necessario, al fine di valutare l'ordinaria diligenza del lavoratore, che vi sia stata l'effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa e ragionevole nei confronti dei soci (vedi Cass.
7 luglio 2020, n. 14020) non potendosi genericamente ritenere che, in tali casi, non sussistano i presupposti per agire nei confronti dei singoli soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. (vedi Cass. N.
6220/2022)
È necessario, infatti, che venga provata l'insolvenza del datore di lavoro o attraverso la dichiarazione di fallimento oppure attraverso l'esperimento con esito infruttuoso dell'esecuzione forzata essendo, altresì, necessario che l'entità del credito vantato venga accertata mediante un provvedimento di ammissione al passivo o un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n.
12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643)
Dunque, affinchè il lavoratore – il quale insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo - possa azionare le sue pretese nei confronti del Fondo di Garanzia, è necessario che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass., 16 marzo 2021, n.
7350).
Fermi ed impregiudicati i principi, oramai consolidati, sin qui richiamati, con particolare riguardo al caso che occupa, chi scrive non può non rilevare che, pur volendosi aderire alla tesi che ritiene superfluo acquisire un titolo esecutivo da azionare nei confronti di un datore di lavoro comunque risultato insolvente (stante la chiusura della procedura fallimentare per insufficienza dell'attivo che lascia presumere che alcunchè sia stato ripartito tra i soci in sede di liquidazione), nel caso oggetto di disamina, il , comunque, avrebbe potuto agire in Pt_1
sede giudiziale prima della dichiarazione di fallimento avendone sicuramente tutto il tempo;
e ciò lo stesso non ha fatto.
Invero, l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è, dunque, invocabile se e in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass., n. 28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando il TFR, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale.
Ne consegue che, difettando nella specie, tanto il titolo esecutivo giudiziale che la prova dell'insolvenza del datore di lavoro (oramai tornato in bonis), mancano entrambi i presupposti per poter invocare l'intervento del Fondo di Garanzia.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite, in ragione dell'esistenza di precedenti di segno contrario nella giurisprudenza di merito, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 911/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Pescara in data 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista