CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2023, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18116-2021 proposto da: AG DR, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE AGOSTINI e ROBERTO VASAPOLLI;
- ricorrente -
contro AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI (A.G.E.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N.22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FR AL e CA NA;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 474/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 790/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Visonà visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, Oggetto Dirigente azienda speciale Licenziamento R.G.N.18116/2021 Cron. Rep. Ud. 13/12/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4355 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 13/02/2023 2 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha rigettato tutte le domande proposte da ND TA il quale, nel convenire in giudizio l’A.G.E.C. - Azienda Gestione Edifici Comunali -, aveva chiesto l’accertamento dell’inesistenza, dell’inefficacia e, comunque, dell’ingiustificatezza del licenziamento intimato dall’Azienda il 21 gennaio 2015 e la conseguente condanna dell’A.G.E.C. alla reintegrazione nella posizione dirigenziale in precedenza occupata ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso. 2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha ritenuto, in via preliminare, infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata sul rilievo che la procura era stata conferita ai difensori da soggetto privo del potere di rappresentare l’Azienda, perché l’assunzione del Direttore Generale era avvenuta sulla base di contratto affetto da nullità e, in quanto tale, improduttivo di effetti. Il giudice d’appello ha premesso che l’ente aveva ratificato il conferimento della procura con atto del 3 gennaio 2018 ed in tal modo aveva sanato ogni vizio dell’attività posta in essere dal falsus procurator. Ha aggiunto che il rapporto organico con il direttore generale, rilevante ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, era rimasto insensibile all’invalidità del rapporto di servizio. Ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di conservazione dell’efficacia degli atti posti in essere dal funzionario di fatto ed infine ha sottolineato che, anche ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., doveva ritenersi sanato il difetto di rappresentanza eccepito dall’appellato. 3. Quanto al merito la Corte distrettuale ha premesso che ND TA, direttore generale di A.G.E.C. e dirigente dell’ente dall’anno 1990, il 24 ottobre 2013 era stato tratto in arresto insieme ad altri dipendenti di grado apicale per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni. Il procedimento disciplinare, avviato con la contestazione del 27 novembre 2013, inizialmente era stato sospeso, su sollecitazione 3 dello stesso TA, ed era stato riattivato dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai delitti ,contestati ai capi B, D e G dell’imputazione. All’esito del procedimento l’Azienda aveva intimato il licenziamento per giusta causa, rilevando che le condotte, a prescindere dalla loro rilevanza penale, erano di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto in ragione dell’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. 4. Il giudice d’appello non ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto quanto all’applicazione dell’art. 26 del CCNL Dirigenti Confservizi ed ha evidenziato che la disciplina dettata dalle parti collettive si riferisce ai rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale e non trova applicazione qualora, come nella fattispecie, il licenziamento venga intimato per giusta causa, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte addebitate. Ha richiamato il principio dell’autonomia dell’azione civile rispetto a quella penale ed ha rilevato che la sospensione del procedimento era stata disposta dall’Azienda, non già in applicazione dell’art. 26 del CCNL citato, bensì perché lo stato di detenzione domiciliare impediva al dirigente di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. 5. La Corte distrettuale ha escluso che l’obbligo della sospensione sino alla formazione del giudicato penale discendesse dalla clausola 6.6. del contratto individuale del 22 maggio 2009 ed ha ritenuto che anche detta clausola, al pari della disciplina collettiva, fosse applicabile alla sola ipotesi di licenziamento intimato in ragione dell’intervenuta condanna penale e non nel caso di condotte integranti comunque giusta causa di recesso. 6. Il giudice d’appello ha disatteso la tesi del ricorrente, fatta propria dal Tribunale, secondo cui la clausola 6.7 del contratto individuale avrebbe subordinato l’efficacia del licenziamento al pagamento dell’indennità suppletiva di € 500.000,00, poi elevata ad € 750.000,00, da corrispondere contestualmente all’intimazione del recesso. Ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell’A.G.E.C. e, facendo leva sulla particolare natura dell’Azienda Speciale, ha rilevato che viola l’art. 97 Cost. nonché i principi di ordine pubblico e buon costume di cui all’art. 1343 cod. civ. una disciplina contrattuale con la quale il datore di lavoro pubblico condiziona la validità del recesso, 4 anche se intimato in ragione di comportamenti illeciti di rilevanza penale, al pagamento di un’ingente somma di denaro, la cui dazione risulta essere del tutto ingiustificata e priva di causale. 7. Ha aggiunto che, a prescindere dalla validità o meno della clausola, la stessa non poteva essere invocata nella fattispecie, perché le limitazioni poste al potere di recesso non si riferivano al licenziamento per giusta causa, validamente intimato dall’Azienda. 8. Infine il giudice d’appello ha ritenuto infondato l’appello incidentale condizionato proposto dal TA ed ha rilevato che: a) il licenziamento intimato dal Direttore Generale dell’epoca, in realtà privo di poteri perché assunto sulla base di contratto affetto da nullità, era stato ratificato dall’Azienda; b) la contestazione era specifica, seppure motivata per relationem, ed era stata integralmente richiamata al momento della ripresa del procedimento;
c) l’Azienda aveva assolto anche all’obbligo di motivazione imposto dall’art. 34 del CCNL di settore, perché nell’intimare il licenziamento aveva richiamato i fatti contestati e precisato che gli stessi, storicamente avvenuti, erano tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte;
d) anche a voler considerare i soli addebiti per i quali era stata definitivamente accertata la responsabilità penale con sentenza passata in giudicato (aggiustamenti di punteggi operata al solo fine di aggiudicare l’appalto ad uno dei partecipanti alla gara), non poteva essere posta in dubbio la legittimità del licenziamento, in ragione della posizione apicale ricoperta dal TA e della violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza. 8. Per la cassazione della sentenza ND TA ha proposto ricorso sulla base di undici motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Azienda Gestione Edifici Comunali. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per il rigetto del ricorso. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è denunciata nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 182 cod. proc. civ. ed il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’appello. La procura, infatti, era stata rilasciata solo apparentemente dal Direttore Generale pro tempore il quale, in realtà, era privo del potere di rappresentanza, perché assunto sulla base di contratto stipulato in violazione di norma imperativa, la cui nullità era stata rilevata dalla stessa Azienda con deliberazione del 12 gennaio 2018. Sostiene che la ratifica era stata depositata solo nel mese di giugno 2019, quando era già ampiamente spirato il termine per l’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che non poteva il giudice d’appello fare leva sull’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di disposizione non applicabile in caso di inesistenza della procura. 2. La seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita al giudice d’appello di avere erroneamente richiamato l’art. 1399 cod. civ.. Deduce il ricorrente che la norma mira a tutelare il terzo di buona fede e non è applicabile nel caso in cui sia quest’ultimo ad eccepire il difetto di rappresentanza. Aggiunge che nella fattispecie si era in presenza di licenziamento intimato da soggetto che non rivestiva la qualità di datore di lavoro e, quindi, di atto totalmente privo di effetti ed insuscettibile di ratifica. 3. Con la terza critica, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è dedotta la violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza amministrativa formatasi in tema di attività posta in essere dal «funzionario di fatto» non può essere applicata all’attività privatistica ed imprenditoriale dell’azienda speciale, ente pubblico economico con il quale si instaura un rapporto di diritto privato e non di pubblico impiego. 4. Il quarto motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la «violazione dell’art. 26, commi 7 e 9, CCNL Dirigenti Confservizi e dell’art. 1367 c.c.» e ripropone la tesi, disattesa dalla Corte distrettuale, secondo cui in caso di fatti di rilevanza penale attinenti all’esercizio delle funzioni, il dirigente non può essere licenziato per effetto del solo rinvio a giudizio ed è necessario che il dolo o la colpa grave vengano accertati con 6 sentenza passata in giudicato. Sostiene che la diversa interpretazione, prospettata dal giudice d’appello, del potere esercitabile a prescindere dalla definitività dell’accertamento giudiziale qualora i fatti integrino giusta causa di licenziamento, finirebbe per rendere la clausola priva di logica e di effetti, in contrasto con il criterio di ermeneutica indicato dall’art. 1367 cod. civ.. 5. Con la quinta critica si addebita alla sentenza impugnata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione della clausola di cui al punto 6 del contratto integrativo individuale sottoscritto in data 22.05.2009 e dell’art. 1367 c.c.». Il ricorrente premette che il contratto individuale prevedeva: a) la rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro anche in presenza di giustificati motivi oggettivi e/o soggettivi (clausola 6.1); b) la possibilità di procedere al licenziamento solo per giusta causa (clausola 6.4.); c) l’integrazione della giusta causa di licenziamento in caso di condanna penale definitiva, esclusi i patteggiamenti, comminata per gravi reati dolosi commessi nello svolgimento di attività lavorative aziendali (clausola 6.6.); d) l’obbligo per l’azienda di erogare, in difetto delle condizioni sopra richiamate, un’indennità suppletiva, a titolo risarcitorio e/o incentivante all’esodo, dell’importo di € 500.000 netti (clausola 6.7). Sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che detta disciplina non trovasse applicazione in presenza di una giusta causa di licenziamento perché, al contrario, l’unica deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità suppletiva, condizionante l’efficacia del recesso, era stata limitata alla condanna penale definitiva per gravi fatti di reato commessi nell’esercizio delle funzioni. 6. Con la sesta critica è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1343 cod. civ. ed il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto affetto da nullità il regolamento contrattuale richiamato nel quinto motivo. Premette che le aziende speciali operano con carattere di economicità e imprenditorialità e, conseguentemente, nella gestione dei rapporti di lavoro non applicano i principi che valgono per l’impiego pubblico e, al pari dei datori di lavoro privati, sono libere di prevedere nella 7 contrattazione individuale trattamenti economici e normativi di miglior favore per il prestatore, perché l’unico limite è rappresentato dall’inderogabilità in peius delle disposizioni di legge e collettive. La nullità della clausola del contratto individuale andava, quindi, esclusa, essendo improprio il richiamo all’art. 97 Cost. e non ricorrendo nella fattispecie né la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento né, tantomeno, il contrasto con il buon costume, ossia con l’insieme dei principi e delle esigenze tecniche costituenti la morale sociale del contesto storico e ambientale. 7. Il settimo motivo torna a denunciare, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione del contratto integrativo individuale sottoscritto in data 22 maggio 2009 ed in particolare della clausola 6.7. Il ricorrente sostiene che ha errato la Corte veneziana nel ritenere inapplicabile il regolamento contrattuale in presenza di una giusta causa, perché solo a fronte di condanna definitiva l’azienda poteva sottrarsi all’obbligo di corrispondere l’indennità suppletiva. 8. Con l’ottavo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione dell’art. 1399 cod. civ. ed il ricorrente, riprendendo argomenti già sviluppati nel secondo motivo, addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto passibile di ratifica il licenziamento intimato da soggetto che non aveva alcun rapporto con l’Azienda perché nominato Direttore Generale sulla base di contratto affetto da nullità e, come tale, improduttivo di effetti. Rileva che anche la costituzione in giudizio presentava il medesimo vizio e, di conseguenza, non era idonea a sanare l’assenza del potere rappresentativo. 9. Con la nona critica, formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e sostiene che il licenziamento doveva essere ritenuto illegittimo, perché intimato tardivamente, all’esito di procedimento disciplinare avviato sulla base di contestazione generica e non specifica. Deduce che la ratifica doveva intervenire nell’immediatezza della rilevata nullità della nomina del direttore generale. Precisa, poi, che la lettera di riattivazione del procedimento disciplinare sospeso si limitava a richiamare la sentenza penale e a rilevare che era intervenuta condanna per «alcuni dei fatti oggetto della contestazione disciplinare de quo». Richiama la motivazione della sentenza del Tribunale, sostanzialmente condivisa 8 dalla Corte d’appello, e sostiene che i giudici del merito erroneamente non hanno colto l’assoluta indeterminatezza della contestazione disciplinare, tale da impedire di comprendere per quali fatti l’azione disciplinare fosse stata esercitata. 10. Il decimo motivo denuncia la violazione dell’art. 34 del CCNL applicabile al rapporto, nella parte in cui impone al datore di lavoro di motivare il licenziamento. Il ricorrente rileva che nella lettera di recesso l’Azienda si era limitata ad affermare che i fatti, a prescindere dalla loro qualificazione in sede penale, erano storicamente avvenuti e non aveva in alcun modo chiarito quali fossero le condotte in relazione alle quali il potere disciplinare veniva esercitato. 11. Infine l’undicesimo motivo denuncia ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. «nullità della sentenza o del procedimento: violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 420, comma 5, c.p.c.» e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente valorizzato la non contestazione degli addebiti e l’acquiescenza prestata al rigetto delle istanze istruttorie. Il ricorrente rileva che l’onere di provare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare grava sul datore di lavoro, che nella specie non l’aveva assolto. Aggiunge che solo a seguito delle deduzioni istruttorie formulate dall’Azienda il dirigente era stato messo in condizione di comprendere gli addebiti che gli venivano mossi. Rileva, infine, che le circostanze in relazione alle quali la prova era stata richiesta erano state puntualmente contestate ed era stata richiesta l’ammissione alla prova contraria. 12. Il capo della sentenza impugnata che ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello è censurato con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione logica e giuridica. È infondato il primo motivo, perché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’efficacia sanante dell’avvenuta costituzione in giudizio del Direttore Generale, nominato successivamente alla dichiarazione di nullità del contratto a suo tempo stipulato dall’A.G.E.C. con la dott. IN TA, la quale aveva rilasciato la procura spesa in sede di impugnazione. Nell’interpretare l’art. 182 cod. proc. civ., nel testo, risultante all’esito della modifica operata dalla legge n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la norma contempla due diverse situazioni «non assimilabili 9 e tantomeno sovrapponibili», perché si riferisce, da un lato, alla rappresentanza sostanziale del soggetto che sta in giudizio, che implica il potere di disporre del diritto in contestazione, dall’altro alla rappresentanza tecnica, che postula il rilascio della procura, nelle forme imposte dal codice di rito, a soggetto munito di ius postulandi. Muovendo da detta premessa hanno evidenziato che la riforma del 2009 ha avuto portata innovativa solo sulla rappresentanza tecnica perché, quanto a quella sostanziale, anche nella vigenza dell’originario testo dell’art. 182 cod. proc. civ., era consolidata l’opinione secondo cui «il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell’azione, si sana, in ogni stato e grado, mediante la costituzione del soggetto legittimato, il quale così ratifica l’operato del “falso rappresentante”» ( Cass. S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434). Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che nei casi di difetto della rappresentanza sostanziale, «la sanatoria “ex tunc” costituisce un effetto connaturato alla costituzione in giudizio della persona legittimata o al deposito in atti di autorizzazioni o ratifica, come del pari l’intervento dell’assistenza imposta dalla legge». Il richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, qui ribadito, è sufficiente per respingere il motivo di ricorso, che sovrappone e confonde, anche nei richiami giurisprudenziali invocati, la rappresentanza sostanziale con quella tecnica e infondatamente argomenta su una supposta inesistenza della procura, in una fattispecie in cui l’asserita nullità dell’atto, sul quale si fondava il potere di rappresentanza speso nel conferimento del mandato difensivo, potrebbe incidere solo su detto potere e rendere la procura non inesistente, bensì rilasciata da soggetto non legittimato sul piano sostanziale, soggetto il cui operato può essere in ogni momento sanato dal titolare del diritto controverso. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto non rilevante la circostanza, sulla quale insiste il ricorrente, dell’avvenuta sanatoria del difetto di rappresentanza a termine di impugnazione ormai spirato. L’art. 182 cod. proc. civ., infatti, è applicabile anche al giudizio di appello ( Cass. n. 13597/2021; Cass. n. 6041/2018) ed è chiaro nel far retroagire gli effetti della sanatoria al «momento della prima notificazione». 10 12.1. Dalla ritenuta infondatezza del primo motivo discende l’inammissibilità della terza e della seconda censura, nella parte in cui quest’ultima sembra essere riferita anche al rilascio della procura al difensore. Nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale, quanto alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della impugnazione, ha fondato la decisione su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il decisum. Il rigetto del motivo di ricorso formulato avverso una di dette distinte rationes della pronuncia determina la formazione di giudicato interno sulla stessa e ciò rende inammissibili le ulteriori censure, giacché la loro eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della sentenza impugnata ( cfr. fra le tante Cass. n. 13880/2020). 13. Il secondo motivo fa riferimento, nello sviluppo argomentativo, anche al difetto di rappresentanza dell’organo che aveva intimato il licenziamento ed anticipa considerazioni, poi riprese e sviluppate nell’ottavo motivo, inerenti all’asserita inapplicabilità dell’art. 1399 cod. civ.. Le censure sono infondate, alla luce del principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere (Cass. n. 17999/2019 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione). E’ stato ribadito dalla pronuncia citata che la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all’impugnazione del recesso implica l’accettazione degli effetti dell’atto impugnato posto in essere dal falsus procurator. Si è aggiunto, infine, che l’efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l’art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi 11 solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato. Dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente, il quale erroneamente richiama il diverso orientamento espresso in relazione al licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro. Va ribadito, infatti, che l’asserita nullità del contratto stipulato da A.G.E.C. con il Direttore Generale dell’epoca, nullità ancora sub iudice, potrebbe, in ipotesi, incidere sul potere di rappresentanza speso dalla TA, ma giammai rendere l’atto inesistente o riferibile a soggetto diverso da quello del quale il nome è stato speso. 14. Infondato è anche il quarto motivo, che censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 26, commi 7 e 9, del CCNL 22 dicembre 2009 per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità. La disposizione contrattuale disciplina la «responsabilità civile e penale connessa alla prestazione» e, come risulta evidente dalla lettura dell’intero articolato, imposta dall’art. 1363 cod. civ., è applicabile nei soli casi in cui la responsabilità del dirigente sorga per fatti «direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli» dal datore di lavoro. Si tratta di quei casi nei quali le funzioni, che devono essere quelle conferite dal datore e non altre, sono esse stesse fonte della responsabilità (come accade in tutte le fattispecie nelle quali il dirigente è chiamato a rispondere di illeciti riferibili al soggetto collettivo rappresentato) e non costituiscono una mera occasione alla quale si ricollega il comportamento deviante posto in essere dal dirigente. Ciò è reso evidente dall’apprezzamento dell’intera disciplina dettata dalle parti collettive, che hanno previsto in dette ipotesi: la facoltà del dirigente di dimettersi con diritto a percepire un’indennità pari al doppio di quella prevista per il mancato preavviso (comma 5); l’obbligo del datore di assicurare la difesa legale e di sopportarne i costi;
il diritto del dirigente a conservare la posizione dirigenziale anche nei casi di privazione della libertà personale. Se si interpreta l’inciso «fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite» alla luce dell’intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative 12 giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del citato CCNL i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell’esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l’interesse del datore e di assicurare a quest’ultimo lealtà e fedeltà. E’ utile rammentare, e ne dà atto la sentenza impugnata (pag. 4 della motivazione), che nel procedimento penale l’Azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa Corte ha rilevato in relazione all’analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest’ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l’ipotesi del dolo o della colpa grave. Non ha, quindi, errato la Corte territoriale nel ritenere che nella fattispecie le disposizioni della contrattazione collettiva non impedivano all’Azienda di risolvere il rapporto per giusta causa, a prescindere dagli esiti del processo penale ancora in corso all’epoca dell’intimazione del licenziamento. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, perché è sufficiente integrarne la motivazione, nei termini sopra indicati, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. 15. Il quinto ed il settimo motivo, che addebitano alla Corte territoriale di avere reso una pronuncia contrastante con il contenuto delle pattuizioni individuali, sono inammissibili. Nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello ha basato la pronuncia su una duplice ratio decidendi perché, da un lato, ha ritenuto affetta da nullità la clausola del contratto che, secondo l’assunto del ricorrente, imponeva all’Azienda di attendere il giudicato penale anche in presenza di una giusta causa di licenziamento e, in alternativa, di corrispondere un’indennità suppletiva a titolo risarcitorio o di incentivo 13 all’esodo pari ad € 500.000,00 (somma poi elevata ad € 750.000,00); dall’altro ha ritenuto che il regolamento contrattuale, anche a supporne la validità, non impedisse il recesso immediato per giusta causa ( senza attendere, dunque, il giudicato penale) né ne condizionasse l’efficacia al pagamento della somma aggiuntiva. Quanto a quest’ultimo capo della decisione i motivi si risolvono in un’inammissibile critica dell’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello e sollecitano questa Corte a fornire una diversa interpretazione del regolamento negoziale, senza tener conto dei limiti e della funzione del giudizio di legittimità. L’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito (cfr. fra le più recenti Cass. n. 9461/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata), è stato precisato evidenziando che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014), sicché il ricorrente per cassazione non si può limitare a denunciare l’erroneità di detto giudizio, sul rilievo che il dato letterale sarebbe privo di equivocità ed idoneo a manifestare la volontà dei contraenti, né può solo contrapporre a quella della sentenza impugnata l’interpretazione disattesa dalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 995/2021; Cass. n. 27136/2017), perché la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alla violazione delle regole che presiedono all’attività interpretativa e, pertanto, le censure non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un’interpretazione diretta della clausola ad opera del giudice di legittimità. È stato affermato anche che, qualora il giudice, in presenza di espressioni non del tutto univoche e chiare, abbia ricostruito la volontà delle parti valorizzando il tenore letterale di una parte del testo e verificandone la coerenza con l’intero regolamento contrattuale, il risultato dell’attività interpretativa non può essere censurato in sede di legittimità prospettando una diversa ermeneusi, pur possibile, incentrata su altri termini utilizzati nel testo «in quanto la diversa interpretazione (scartata dal giudice) non si dimostra più vera di quella 14 prevalsa, in ragione sia del tenore testuale che della lettura sistematica delle clausole compiuta dal giudicante» ( Cass. n. 15471/2017). Sulla base del richiamato orientamento, qui ribadito, i motivi devono essere ritenuti entrambi inammissibili perché il ricorrente, oltre a ricondurre al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione della clausola del contratto individuale, quanto ai canoni di ermeneutica, si limita a richiamare (solo nel quinto motivo) l’art. 1367 cod. civ. sul presupposto, erroneo, che l’interpretazione data dalla Corte territoriale al regolamento contrattuale renderebbe quest’ultimo inutiliter dato nella parte in cui richiede il passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui il recesso venga intimato in relazione a gravi reati dolosi commessi nello svolgimento di attività lavorative aziendali. In realtà la Corte territoriale ha chiarito che in un caso ciò che rileva è la sola condanna penale, con la conseguenza che l’onere della prova gravante sul datore è limitato alla produzione di quest’ultima; nell’altro si prescinde dalla rilevanza penale delle condotte ed assume rilievo il solo disvalore intrinsico delle stesse rispetto agli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro dirigenziale. 16. La ritenuta inammissibilità del quinto e del settimo motivo consolida l’autonoma ratio decidendi sull’inapplicabilità alla fattispecie della clausola contrattuale di cui il ricorrente invoca l’applicazione, sicché, per il principio già ricordato al punto 12.1., diviene inammissibile anche la sesta censura, con la quale è impugnato il capo della decisione inerente alla ritenuta nullità della disciplina negoziale. E’ vano, infatti, interrogarsi sulla validità in parte qua del regolamento contrattuale, una volta che quel regolamento è stato ritenuto inapplicabile alla fattispecie dedotta in causa. 17. Il nono motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 7 della legge n. 300/1970 nel respingere l’eccezione di tardività e di genericità della contestazione disciplinare. Quanto al primo aspetto infondatamente il ricorrente assume che la tempestività doveva essere valutata apprezzando, non l’originaria contestazione formulata dalla dott. TA, bensì il momento temporale al quale risaliva la ratifica dell’operato di quest’ultima da parte dell’Azienda. Al riguardo basterà richiamare le considerazioni già espresse al punto 13, dalle quali discende l’infondatezza del rilievo. 15 Corretto, poi, è il riferimento, che si legge nella motivazione della sentenza impugnata, alla validità della contestazione per relationem. Il giudice d’appello non si è discostato dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, poiché la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, ciò che rileva è l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo al quale è finalizzato, ossia quello di soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. n. 23771/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata). Se ne è tratta la conseguenza dell'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio ogniqualvolta gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. n. 448/2019; Cass. n. 29240/2017; Cass. n. 1062/2014). Soddisfa, pertanto, il requisito della specificità il rinvio all’imputazione formulata negli atti del processo penale (fra le tante Cass. n. 20749 e Cass. n. 20562 del 2018). Per il resto il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finisce per censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte veneziana. Occorre ribadire al riguardo che l’esame del contenuto dell’atto e l’interpretazione della contestazione sono riservati al giudice del merito (Cass. n. 8293/2019 e Cass. n. 13667/2018) e sono insindacabili in sede di legittimità ove il giudizio di fatto non sia stato viziato da un error in iudicando, che va escluso nella fattispecie per quanto sopra indicato. 18. Analoghe considerazioni vanno espresse quanto al decimo motivo. La Corte distrettuale ha interpretato la lettera di recesso ed è giunta alla conclusione che il licenziamento era stato intimato dall’Azienda in relazione a tutte le condotte descritte nella contestazione, a prescindere dalla loro qualificazione in sede penale, in quanto storicamente avvenute e nella sostanza non contestate dal dirigente. Ancora attuale è l’orientamento, affermatosi nella vigenza del testo originario dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento 16 di garanzia è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben si può limitare a fare riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione «penetrante», analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle ( Cass. n. 1026/2015). È, quindi, «sufficiente che nella lettera di licenziamento siano richiamati gli addebiti formulati nella contestazione disciplinare, senza necessità di descriverli nuovamente, per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati.» ( Cass. n. 28471/2018). 19. Infine l’undicesimo motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti. La censura, nella parte in cui sostiene che solo all’esito della costituzione in giudizio dell’Azienda era stato possibile comprendere per quali fatti il recesso era stato intimato, si fonda su un presupposto erroneo, perché, come si è visto, la Corte territoriale ha escluso la supposta genericità della contestazione e della motivazione del licenziamento. Si deve aggiungere che il motivo è assolutamente privo del requisito imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché, nell’assumere che le circostanze di fatto erano state contestate nelle note a verbale del 15 settembre 2015 e nelle note conclusive del 2 maggio 2016, non riporta neppure per riassunto il contenuto di detti atti processuali e non fornisce alcuna indicazione in merito alla loro localizzazione nel fascicolo processuale. Infine va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). 20. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 17 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022
- ricorrente -
contro AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI (A.G.E.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N.22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FR AL e CA NA;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 474/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 790/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Visonà visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, Oggetto Dirigente azienda speciale Licenziamento R.G.N.18116/2021 Cron. Rep. Ud. 13/12/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4355 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 13/02/2023 2 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha rigettato tutte le domande proposte da ND TA il quale, nel convenire in giudizio l’A.G.E.C. - Azienda Gestione Edifici Comunali -, aveva chiesto l’accertamento dell’inesistenza, dell’inefficacia e, comunque, dell’ingiustificatezza del licenziamento intimato dall’Azienda il 21 gennaio 2015 e la conseguente condanna dell’A.G.E.C. alla reintegrazione nella posizione dirigenziale in precedenza occupata ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso. 2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha ritenuto, in via preliminare, infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata sul rilievo che la procura era stata conferita ai difensori da soggetto privo del potere di rappresentare l’Azienda, perché l’assunzione del Direttore Generale era avvenuta sulla base di contratto affetto da nullità e, in quanto tale, improduttivo di effetti. Il giudice d’appello ha premesso che l’ente aveva ratificato il conferimento della procura con atto del 3 gennaio 2018 ed in tal modo aveva sanato ogni vizio dell’attività posta in essere dal falsus procurator. Ha aggiunto che il rapporto organico con il direttore generale, rilevante ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, era rimasto insensibile all’invalidità del rapporto di servizio. Ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di conservazione dell’efficacia degli atti posti in essere dal funzionario di fatto ed infine ha sottolineato che, anche ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., doveva ritenersi sanato il difetto di rappresentanza eccepito dall’appellato. 3. Quanto al merito la Corte distrettuale ha premesso che ND TA, direttore generale di A.G.E.C. e dirigente dell’ente dall’anno 1990, il 24 ottobre 2013 era stato tratto in arresto insieme ad altri dipendenti di grado apicale per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni. Il procedimento disciplinare, avviato con la contestazione del 27 novembre 2013, inizialmente era stato sospeso, su sollecitazione 3 dello stesso TA, ed era stato riattivato dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai delitti ,contestati ai capi B, D e G dell’imputazione. All’esito del procedimento l’Azienda aveva intimato il licenziamento per giusta causa, rilevando che le condotte, a prescindere dalla loro rilevanza penale, erano di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto in ragione dell’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. 4. Il giudice d’appello non ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto quanto all’applicazione dell’art. 26 del CCNL Dirigenti Confservizi ed ha evidenziato che la disciplina dettata dalle parti collettive si riferisce ai rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale e non trova applicazione qualora, come nella fattispecie, il licenziamento venga intimato per giusta causa, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte addebitate. Ha richiamato il principio dell’autonomia dell’azione civile rispetto a quella penale ed ha rilevato che la sospensione del procedimento era stata disposta dall’Azienda, non già in applicazione dell’art. 26 del CCNL citato, bensì perché lo stato di detenzione domiciliare impediva al dirigente di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. 5. La Corte distrettuale ha escluso che l’obbligo della sospensione sino alla formazione del giudicato penale discendesse dalla clausola 6.6. del contratto individuale del 22 maggio 2009 ed ha ritenuto che anche detta clausola, al pari della disciplina collettiva, fosse applicabile alla sola ipotesi di licenziamento intimato in ragione dell’intervenuta condanna penale e non nel caso di condotte integranti comunque giusta causa di recesso. 6. Il giudice d’appello ha disatteso la tesi del ricorrente, fatta propria dal Tribunale, secondo cui la clausola 6.7 del contratto individuale avrebbe subordinato l’efficacia del licenziamento al pagamento dell’indennità suppletiva di € 500.000,00, poi elevata ad € 750.000,00, da corrispondere contestualmente all’intimazione del recesso. Ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell’A.G.E.C. e, facendo leva sulla particolare natura dell’Azienda Speciale, ha rilevato che viola l’art. 97 Cost. nonché i principi di ordine pubblico e buon costume di cui all’art. 1343 cod. civ. una disciplina contrattuale con la quale il datore di lavoro pubblico condiziona la validità del recesso, 4 anche se intimato in ragione di comportamenti illeciti di rilevanza penale, al pagamento di un’ingente somma di denaro, la cui dazione risulta essere del tutto ingiustificata e priva di causale. 7. Ha aggiunto che, a prescindere dalla validità o meno della clausola, la stessa non poteva essere invocata nella fattispecie, perché le limitazioni poste al potere di recesso non si riferivano al licenziamento per giusta causa, validamente intimato dall’Azienda. 8. Infine il giudice d’appello ha ritenuto infondato l’appello incidentale condizionato proposto dal TA ed ha rilevato che: a) il licenziamento intimato dal Direttore Generale dell’epoca, in realtà privo di poteri perché assunto sulla base di contratto affetto da nullità, era stato ratificato dall’Azienda; b) la contestazione era specifica, seppure motivata per relationem, ed era stata integralmente richiamata al momento della ripresa del procedimento;
c) l’Azienda aveva assolto anche all’obbligo di motivazione imposto dall’art. 34 del CCNL di settore, perché nell’intimare il licenziamento aveva richiamato i fatti contestati e precisato che gli stessi, storicamente avvenuti, erano tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte;
d) anche a voler considerare i soli addebiti per i quali era stata definitivamente accertata la responsabilità penale con sentenza passata in giudicato (aggiustamenti di punteggi operata al solo fine di aggiudicare l’appalto ad uno dei partecipanti alla gara), non poteva essere posta in dubbio la legittimità del licenziamento, in ragione della posizione apicale ricoperta dal TA e della violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza. 8. Per la cassazione della sentenza ND TA ha proposto ricorso sulla base di undici motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Azienda Gestione Edifici Comunali. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per il rigetto del ricorso. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è denunciata nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 182 cod. proc. civ. ed il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’appello. La procura, infatti, era stata rilasciata solo apparentemente dal Direttore Generale pro tempore il quale, in realtà, era privo del potere di rappresentanza, perché assunto sulla base di contratto stipulato in violazione di norma imperativa, la cui nullità era stata rilevata dalla stessa Azienda con deliberazione del 12 gennaio 2018. Sostiene che la ratifica era stata depositata solo nel mese di giugno 2019, quando era già ampiamente spirato il termine per l’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che non poteva il giudice d’appello fare leva sull’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di disposizione non applicabile in caso di inesistenza della procura. 2. La seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita al giudice d’appello di avere erroneamente richiamato l’art. 1399 cod. civ.. Deduce il ricorrente che la norma mira a tutelare il terzo di buona fede e non è applicabile nel caso in cui sia quest’ultimo ad eccepire il difetto di rappresentanza. Aggiunge che nella fattispecie si era in presenza di licenziamento intimato da soggetto che non rivestiva la qualità di datore di lavoro e, quindi, di atto totalmente privo di effetti ed insuscettibile di ratifica. 3. Con la terza critica, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è dedotta la violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza amministrativa formatasi in tema di attività posta in essere dal «funzionario di fatto» non può essere applicata all’attività privatistica ed imprenditoriale dell’azienda speciale, ente pubblico economico con il quale si instaura un rapporto di diritto privato e non di pubblico impiego. 4. Il quarto motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la «violazione dell’art. 26, commi 7 e 9, CCNL Dirigenti Confservizi e dell’art. 1367 c.c.» e ripropone la tesi, disattesa dalla Corte distrettuale, secondo cui in caso di fatti di rilevanza penale attinenti all’esercizio delle funzioni, il dirigente non può essere licenziato per effetto del solo rinvio a giudizio ed è necessario che il dolo o la colpa grave vengano accertati con 6 sentenza passata in giudicato. Sostiene che la diversa interpretazione, prospettata dal giudice d’appello, del potere esercitabile a prescindere dalla definitività dell’accertamento giudiziale qualora i fatti integrino giusta causa di licenziamento, finirebbe per rendere la clausola priva di logica e di effetti, in contrasto con il criterio di ermeneutica indicato dall’art. 1367 cod. civ.. 5. Con la quinta critica si addebita alla sentenza impugnata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione della clausola di cui al punto 6 del contratto integrativo individuale sottoscritto in data 22.05.2009 e dell’art. 1367 c.c.». Il ricorrente premette che il contratto individuale prevedeva: a) la rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro anche in presenza di giustificati motivi oggettivi e/o soggettivi (clausola 6.1); b) la possibilità di procedere al licenziamento solo per giusta causa (clausola 6.4.); c) l’integrazione della giusta causa di licenziamento in caso di condanna penale definitiva, esclusi i patteggiamenti, comminata per gravi reati dolosi commessi nello svolgimento di attività lavorative aziendali (clausola 6.6.); d) l’obbligo per l’azienda di erogare, in difetto delle condizioni sopra richiamate, un’indennità suppletiva, a titolo risarcitorio e/o incentivante all’esodo, dell’importo di € 500.000 netti (clausola 6.7). Sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che detta disciplina non trovasse applicazione in presenza di una giusta causa di licenziamento perché, al contrario, l’unica deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità suppletiva, condizionante l’efficacia del recesso, era stata limitata alla condanna penale definitiva per gravi fatti di reato commessi nell’esercizio delle funzioni. 6. Con la sesta critica è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1343 cod. civ. ed il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto affetto da nullità il regolamento contrattuale richiamato nel quinto motivo. Premette che le aziende speciali operano con carattere di economicità e imprenditorialità e, conseguentemente, nella gestione dei rapporti di lavoro non applicano i principi che valgono per l’impiego pubblico e, al pari dei datori di lavoro privati, sono libere di prevedere nella 7 contrattazione individuale trattamenti economici e normativi di miglior favore per il prestatore, perché l’unico limite è rappresentato dall’inderogabilità in peius delle disposizioni di legge e collettive. La nullità della clausola del contratto individuale andava, quindi, esclusa, essendo improprio il richiamo all’art. 97 Cost. e non ricorrendo nella fattispecie né la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento né, tantomeno, il contrasto con il buon costume, ossia con l’insieme dei principi e delle esigenze tecniche costituenti la morale sociale del contesto storico e ambientale. 7. Il settimo motivo torna a denunciare, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione del contratto integrativo individuale sottoscritto in data 22 maggio 2009 ed in particolare della clausola 6.7. Il ricorrente sostiene che ha errato la Corte veneziana nel ritenere inapplicabile il regolamento contrattuale in presenza di una giusta causa, perché solo a fronte di condanna definitiva l’azienda poteva sottrarsi all’obbligo di corrispondere l’indennità suppletiva. 8. Con l’ottavo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione dell’art. 1399 cod. civ. ed il ricorrente, riprendendo argomenti già sviluppati nel secondo motivo, addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto passibile di ratifica il licenziamento intimato da soggetto che non aveva alcun rapporto con l’Azienda perché nominato Direttore Generale sulla base di contratto affetto da nullità e, come tale, improduttivo di effetti. Rileva che anche la costituzione in giudizio presentava il medesimo vizio e, di conseguenza, non era idonea a sanare l’assenza del potere rappresentativo. 9. Con la nona critica, formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e sostiene che il licenziamento doveva essere ritenuto illegittimo, perché intimato tardivamente, all’esito di procedimento disciplinare avviato sulla base di contestazione generica e non specifica. Deduce che la ratifica doveva intervenire nell’immediatezza della rilevata nullità della nomina del direttore generale. Precisa, poi, che la lettera di riattivazione del procedimento disciplinare sospeso si limitava a richiamare la sentenza penale e a rilevare che era intervenuta condanna per «alcuni dei fatti oggetto della contestazione disciplinare de quo». Richiama la motivazione della sentenza del Tribunale, sostanzialmente condivisa 8 dalla Corte d’appello, e sostiene che i giudici del merito erroneamente non hanno colto l’assoluta indeterminatezza della contestazione disciplinare, tale da impedire di comprendere per quali fatti l’azione disciplinare fosse stata esercitata. 10. Il decimo motivo denuncia la violazione dell’art. 34 del CCNL applicabile al rapporto, nella parte in cui impone al datore di lavoro di motivare il licenziamento. Il ricorrente rileva che nella lettera di recesso l’Azienda si era limitata ad affermare che i fatti, a prescindere dalla loro qualificazione in sede penale, erano storicamente avvenuti e non aveva in alcun modo chiarito quali fossero le condotte in relazione alle quali il potere disciplinare veniva esercitato. 11. Infine l’undicesimo motivo denuncia ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. «nullità della sentenza o del procedimento: violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 420, comma 5, c.p.c.» e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente valorizzato la non contestazione degli addebiti e l’acquiescenza prestata al rigetto delle istanze istruttorie. Il ricorrente rileva che l’onere di provare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare grava sul datore di lavoro, che nella specie non l’aveva assolto. Aggiunge che solo a seguito delle deduzioni istruttorie formulate dall’Azienda il dirigente era stato messo in condizione di comprendere gli addebiti che gli venivano mossi. Rileva, infine, che le circostanze in relazione alle quali la prova era stata richiesta erano state puntualmente contestate ed era stata richiesta l’ammissione alla prova contraria. 12. Il capo della sentenza impugnata che ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello è censurato con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione logica e giuridica. È infondato il primo motivo, perché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’efficacia sanante dell’avvenuta costituzione in giudizio del Direttore Generale, nominato successivamente alla dichiarazione di nullità del contratto a suo tempo stipulato dall’A.G.E.C. con la dott. IN TA, la quale aveva rilasciato la procura spesa in sede di impugnazione. Nell’interpretare l’art. 182 cod. proc. civ., nel testo, risultante all’esito della modifica operata dalla legge n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la norma contempla due diverse situazioni «non assimilabili 9 e tantomeno sovrapponibili», perché si riferisce, da un lato, alla rappresentanza sostanziale del soggetto che sta in giudizio, che implica il potere di disporre del diritto in contestazione, dall’altro alla rappresentanza tecnica, che postula il rilascio della procura, nelle forme imposte dal codice di rito, a soggetto munito di ius postulandi. Muovendo da detta premessa hanno evidenziato che la riforma del 2009 ha avuto portata innovativa solo sulla rappresentanza tecnica perché, quanto a quella sostanziale, anche nella vigenza dell’originario testo dell’art. 182 cod. proc. civ., era consolidata l’opinione secondo cui «il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell’azione, si sana, in ogni stato e grado, mediante la costituzione del soggetto legittimato, il quale così ratifica l’operato del “falso rappresentante”» ( Cass. S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434). Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che nei casi di difetto della rappresentanza sostanziale, «la sanatoria “ex tunc” costituisce un effetto connaturato alla costituzione in giudizio della persona legittimata o al deposito in atti di autorizzazioni o ratifica, come del pari l’intervento dell’assistenza imposta dalla legge». Il richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, qui ribadito, è sufficiente per respingere il motivo di ricorso, che sovrappone e confonde, anche nei richiami giurisprudenziali invocati, la rappresentanza sostanziale con quella tecnica e infondatamente argomenta su una supposta inesistenza della procura, in una fattispecie in cui l’asserita nullità dell’atto, sul quale si fondava il potere di rappresentanza speso nel conferimento del mandato difensivo, potrebbe incidere solo su detto potere e rendere la procura non inesistente, bensì rilasciata da soggetto non legittimato sul piano sostanziale, soggetto il cui operato può essere in ogni momento sanato dal titolare del diritto controverso. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto non rilevante la circostanza, sulla quale insiste il ricorrente, dell’avvenuta sanatoria del difetto di rappresentanza a termine di impugnazione ormai spirato. L’art. 182 cod. proc. civ., infatti, è applicabile anche al giudizio di appello ( Cass. n. 13597/2021; Cass. n. 6041/2018) ed è chiaro nel far retroagire gli effetti della sanatoria al «momento della prima notificazione». 10 12.1. Dalla ritenuta infondatezza del primo motivo discende l’inammissibilità della terza e della seconda censura, nella parte in cui quest’ultima sembra essere riferita anche al rilascio della procura al difensore. Nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale, quanto alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della impugnazione, ha fondato la decisione su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il decisum. Il rigetto del motivo di ricorso formulato avverso una di dette distinte rationes della pronuncia determina la formazione di giudicato interno sulla stessa e ciò rende inammissibili le ulteriori censure, giacché la loro eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della sentenza impugnata ( cfr. fra le tante Cass. n. 13880/2020). 13. Il secondo motivo fa riferimento, nello sviluppo argomentativo, anche al difetto di rappresentanza dell’organo che aveva intimato il licenziamento ed anticipa considerazioni, poi riprese e sviluppate nell’ottavo motivo, inerenti all’asserita inapplicabilità dell’art. 1399 cod. civ.. Le censure sono infondate, alla luce del principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere (Cass. n. 17999/2019 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione). E’ stato ribadito dalla pronuncia citata che la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all’impugnazione del recesso implica l’accettazione degli effetti dell’atto impugnato posto in essere dal falsus procurator. Si è aggiunto, infine, che l’efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l’art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi 11 solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato. Dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente, il quale erroneamente richiama il diverso orientamento espresso in relazione al licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro. Va ribadito, infatti, che l’asserita nullità del contratto stipulato da A.G.E.C. con il Direttore Generale dell’epoca, nullità ancora sub iudice, potrebbe, in ipotesi, incidere sul potere di rappresentanza speso dalla TA, ma giammai rendere l’atto inesistente o riferibile a soggetto diverso da quello del quale il nome è stato speso. 14. Infondato è anche il quarto motivo, che censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 26, commi 7 e 9, del CCNL 22 dicembre 2009 per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità. La disposizione contrattuale disciplina la «responsabilità civile e penale connessa alla prestazione» e, come risulta evidente dalla lettura dell’intero articolato, imposta dall’art. 1363 cod. civ., è applicabile nei soli casi in cui la responsabilità del dirigente sorga per fatti «direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli» dal datore di lavoro. Si tratta di quei casi nei quali le funzioni, che devono essere quelle conferite dal datore e non altre, sono esse stesse fonte della responsabilità (come accade in tutte le fattispecie nelle quali il dirigente è chiamato a rispondere di illeciti riferibili al soggetto collettivo rappresentato) e non costituiscono una mera occasione alla quale si ricollega il comportamento deviante posto in essere dal dirigente. Ciò è reso evidente dall’apprezzamento dell’intera disciplina dettata dalle parti collettive, che hanno previsto in dette ipotesi: la facoltà del dirigente di dimettersi con diritto a percepire un’indennità pari al doppio di quella prevista per il mancato preavviso (comma 5); l’obbligo del datore di assicurare la difesa legale e di sopportarne i costi;
il diritto del dirigente a conservare la posizione dirigenziale anche nei casi di privazione della libertà personale. Se si interpreta l’inciso «fatti direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite» alla luce dell’intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative 12 giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del citato CCNL i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell’esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l’interesse del datore e di assicurare a quest’ultimo lealtà e fedeltà. E’ utile rammentare, e ne dà atto la sentenza impugnata (pag. 4 della motivazione), che nel procedimento penale l’Azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa Corte ha rilevato in relazione all’analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest’ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l’ipotesi del dolo o della colpa grave. Non ha, quindi, errato la Corte territoriale nel ritenere che nella fattispecie le disposizioni della contrattazione collettiva non impedivano all’Azienda di risolvere il rapporto per giusta causa, a prescindere dagli esiti del processo penale ancora in corso all’epoca dell’intimazione del licenziamento. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, perché è sufficiente integrarne la motivazione, nei termini sopra indicati, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. 15. Il quinto ed il settimo motivo, che addebitano alla Corte territoriale di avere reso una pronuncia contrastante con il contenuto delle pattuizioni individuali, sono inammissibili. Nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello ha basato la pronuncia su una duplice ratio decidendi perché, da un lato, ha ritenuto affetta da nullità la clausola del contratto che, secondo l’assunto del ricorrente, imponeva all’Azienda di attendere il giudicato penale anche in presenza di una giusta causa di licenziamento e, in alternativa, di corrispondere un’indennità suppletiva a titolo risarcitorio o di incentivo 13 all’esodo pari ad € 500.000,00 (somma poi elevata ad € 750.000,00); dall’altro ha ritenuto che il regolamento contrattuale, anche a supporne la validità, non impedisse il recesso immediato per giusta causa ( senza attendere, dunque, il giudicato penale) né ne condizionasse l’efficacia al pagamento della somma aggiuntiva. Quanto a quest’ultimo capo della decisione i motivi si risolvono in un’inammissibile critica dell’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello e sollecitano questa Corte a fornire una diversa interpretazione del regolamento negoziale, senza tener conto dei limiti e della funzione del giudizio di legittimità. L’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito (cfr. fra le più recenti Cass. n. 9461/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata), è stato precisato evidenziando che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014), sicché il ricorrente per cassazione non si può limitare a denunciare l’erroneità di detto giudizio, sul rilievo che il dato letterale sarebbe privo di equivocità ed idoneo a manifestare la volontà dei contraenti, né può solo contrapporre a quella della sentenza impugnata l’interpretazione disattesa dalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 995/2021; Cass. n. 27136/2017), perché la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alla violazione delle regole che presiedono all’attività interpretativa e, pertanto, le censure non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un’interpretazione diretta della clausola ad opera del giudice di legittimità. È stato affermato anche che, qualora il giudice, in presenza di espressioni non del tutto univoche e chiare, abbia ricostruito la volontà delle parti valorizzando il tenore letterale di una parte del testo e verificandone la coerenza con l’intero regolamento contrattuale, il risultato dell’attività interpretativa non può essere censurato in sede di legittimità prospettando una diversa ermeneusi, pur possibile, incentrata su altri termini utilizzati nel testo «in quanto la diversa interpretazione (scartata dal giudice) non si dimostra più vera di quella 14 prevalsa, in ragione sia del tenore testuale che della lettura sistematica delle clausole compiuta dal giudicante» ( Cass. n. 15471/2017). Sulla base del richiamato orientamento, qui ribadito, i motivi devono essere ritenuti entrambi inammissibili perché il ricorrente, oltre a ricondurre al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione della clausola del contratto individuale, quanto ai canoni di ermeneutica, si limita a richiamare (solo nel quinto motivo) l’art. 1367 cod. civ. sul presupposto, erroneo, che l’interpretazione data dalla Corte territoriale al regolamento contrattuale renderebbe quest’ultimo inutiliter dato nella parte in cui richiede il passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui il recesso venga intimato in relazione a gravi reati dolosi commessi nello svolgimento di attività lavorative aziendali. In realtà la Corte territoriale ha chiarito che in un caso ciò che rileva è la sola condanna penale, con la conseguenza che l’onere della prova gravante sul datore è limitato alla produzione di quest’ultima; nell’altro si prescinde dalla rilevanza penale delle condotte ed assume rilievo il solo disvalore intrinsico delle stesse rispetto agli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro dirigenziale. 16. La ritenuta inammissibilità del quinto e del settimo motivo consolida l’autonoma ratio decidendi sull’inapplicabilità alla fattispecie della clausola contrattuale di cui il ricorrente invoca l’applicazione, sicché, per il principio già ricordato al punto 12.1., diviene inammissibile anche la sesta censura, con la quale è impugnato il capo della decisione inerente alla ritenuta nullità della disciplina negoziale. E’ vano, infatti, interrogarsi sulla validità in parte qua del regolamento contrattuale, una volta che quel regolamento è stato ritenuto inapplicabile alla fattispecie dedotta in causa. 17. Il nono motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 7 della legge n. 300/1970 nel respingere l’eccezione di tardività e di genericità della contestazione disciplinare. Quanto al primo aspetto infondatamente il ricorrente assume che la tempestività doveva essere valutata apprezzando, non l’originaria contestazione formulata dalla dott. TA, bensì il momento temporale al quale risaliva la ratifica dell’operato di quest’ultima da parte dell’Azienda. Al riguardo basterà richiamare le considerazioni già espresse al punto 13, dalle quali discende l’infondatezza del rilievo. 15 Corretto, poi, è il riferimento, che si legge nella motivazione della sentenza impugnata, alla validità della contestazione per relationem. Il giudice d’appello non si è discostato dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, poiché la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, ciò che rileva è l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo al quale è finalizzato, ossia quello di soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. n. 23771/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata). Se ne è tratta la conseguenza dell'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio ogniqualvolta gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. n. 448/2019; Cass. n. 29240/2017; Cass. n. 1062/2014). Soddisfa, pertanto, il requisito della specificità il rinvio all’imputazione formulata negli atti del processo penale (fra le tante Cass. n. 20749 e Cass. n. 20562 del 2018). Per il resto il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finisce per censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte veneziana. Occorre ribadire al riguardo che l’esame del contenuto dell’atto e l’interpretazione della contestazione sono riservati al giudice del merito (Cass. n. 8293/2019 e Cass. n. 13667/2018) e sono insindacabili in sede di legittimità ove il giudizio di fatto non sia stato viziato da un error in iudicando, che va escluso nella fattispecie per quanto sopra indicato. 18. Analoghe considerazioni vanno espresse quanto al decimo motivo. La Corte distrettuale ha interpretato la lettera di recesso ed è giunta alla conclusione che il licenziamento era stato intimato dall’Azienda in relazione a tutte le condotte descritte nella contestazione, a prescindere dalla loro qualificazione in sede penale, in quanto storicamente avvenute e nella sostanza non contestate dal dirigente. Ancora attuale è l’orientamento, affermatosi nella vigenza del testo originario dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento 16 di garanzia è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben si può limitare a fare riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione «penetrante», analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle ( Cass. n. 1026/2015). È, quindi, «sufficiente che nella lettera di licenziamento siano richiamati gli addebiti formulati nella contestazione disciplinare, senza necessità di descriverli nuovamente, per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati.» ( Cass. n. 28471/2018). 19. Infine l’undicesimo motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti. La censura, nella parte in cui sostiene che solo all’esito della costituzione in giudizio dell’Azienda era stato possibile comprendere per quali fatti il recesso era stato intimato, si fonda su un presupposto erroneo, perché, come si è visto, la Corte territoriale ha escluso la supposta genericità della contestazione e della motivazione del licenziamento. Si deve aggiungere che il motivo è assolutamente privo del requisito imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché, nell’assumere che le circostanze di fatto erano state contestate nelle note a verbale del 15 settembre 2015 e nelle note conclusive del 2 maggio 2016, non riporta neppure per riassunto il contenuto di detti atti processuali e non fornisce alcuna indicazione in merito alla loro localizzazione nel fascicolo processuale. Infine va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). 20. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 17 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022