Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7586/2022 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 7586/2022 RG promossa da
(CF ), con l'avv. QUADRI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con gli avv.ti CAPISSI Controparte_1 C.F._2
AIDA e CARDINI MARCO del foro di Monza
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni delle parti assunte con note depositate per l'udienza cartolare del
17.12.25, che sui si intendono trascritte pagina 1 di 12
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione giudiziale nella quale vi era stata la comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 10.7.2013 e la pronuncia della successiva sentenza , assunte a pc congiunte, n. 2697/2013 del 23.12.2013. Dopo aver ricordato la condizione della separazione per cui egli era onerato del versamento dell'assegno di mantenimento per la moglie di € 1000,00 mensile oltre all'integrale pagamento delle utenze e della manutenzione del grande giardino , ricordando altresì come nelle condizioni della sentenza vi erano state numerose cessioni immobiliari tra i coniugi. Asseriva di essere ingegnere in pensione e di avere anche aiutato il figlio
(maggiorenne ed autonomo) ad acquistare la casa con un versamento Persona_1
di € 40.000,00. Sottolineava come la moglie avesse migliorato la propria posizione economica divenendo appunto proprietaria degli immobili e riuscendo a percepire €
12.000/14.000,00 annui, che ella aveva un reddito da lavoro proprio che nel 2010 era pari ad € 22.734,00 annui ed aveva altresì quote immobiliari in multiproprietà a Parigi,
Venezia e Berlino. Egli riferiva di avere poi, a seguito della morte della madre, avuto in eredità diversi immobili messi a reddito cosa che evidentemente faceva aumentare il reddito della sola pensione. Ritenendo che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento di alcun assegno divorzile concludeva con la richiesta della sola pronuncia di stato.
Si costituiva la resistente che si associava alla richiesta pronuncia di scioglimento contestando però per il resto quanto dedotto dal ricorrente. Rilevava che il marito era pensionato dal 1988, addirittura prima dell'inizio del giudizio di separazione , e come lo stesso aveva sempre lavorato come collaudatore edile e come Amministratore di alcune pagina 2 di 12 società immobiliari del cugino. Anch'ella riconosceva la ricca eredità che il marito aveva avuto a seguito della morte della madre . Assumeva di aver diritto, di contro a quanto ritenuto dal ricorrente, al riconoscimento di un assegno divorzile, non senza ricordare come la rivalutazione dell'assegno di mantenimento fosse stata attuata solo, dal 2013, qualche mese prima del deposito dell'odierno ricorso. Sosteneva che l'apporto di lei unitamente alla durata del matrimonio e al patrimonio familiare che ella aveva contribuito a formare erano tutte ragioni che fondavano la sua richiesta di assegno divorzile. Ricordava di essere stata insegnante di scuola media e che nel 1997 ella aveva chiesto il cd Prepensionamento, di come si era dedicata alla cura della grande casa – costituita da ben tre piani e senza il reale ausilio di colf – e di come aveva cresciuto il figlio rinunciando, con la scelta lavorativa stessa alla crescita professionale ed anche agli scatti pensionistici che le avrebbero consentito di avere, oggi, una pensione più alta.
Rilevava come la prova dell'aver contribuito al patrimonio familiare era data proprio dalle concordate cessioni degli immobili, ciò perché l'intero stipendio veniva accreditato sul c/c comune di famiglia e proprio con quei denari si era poi proceduto agli acquisti immobiliari, cosa che giustificava le cessioni appunto attuate in seno alle condizioni congiunte della separazione. Evidenziava come nessun peggioramento reddituale il ricorrente aveva avuto rispetto all'anno 2019, rilevando come i redditi medi, in base alle dichiarazioni dei redditi dal 2020 al 2023, riportavano un reddito complessivo lordo che superava i 72.000 euro e come egli, tra il 2014 e il 2018, divenuto proprietario di buona parte di beni immobili ne aveva ceduto la nuda proprietà al figlio divenendone Per_1
usufruttuario e, così facendo, ottenendo la rendita di quegli stessi beni ammontanti in tutto a ben undici abitazioni a Bergamo, un'autorimessa e un terreno, che un reddito medio di oltre 5.000 euro al mese. Per evidenziare il tenore di vita alto del marito rilevava come egli aveva continuato formalmente ad essere residente presso la casa coniugale, pagando peraltro le relative tasse e gli oneri di spesa riconosciuto in seno alla separazione, pur dimorando altrove, in altra casa di sua proprietà, insieme alla compagna pagina 3 di 12 convivente da tempo che non lavorava. Elencava quindi i redditi da lavoro che, dal 2019 fino al 2022, erano sempre uguali e pari a circa 19.360,00 Euro in media, cui doveva aggiungersi l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili, soggetto tuttavia a tassazione, e la proprietà di tre appartamenti, due dei quali messi a rendita – con € 6.300
l'anno il primo e co n € 7800,00 il secondo - e un'autorimessa. Riconosceva di essere effettivamente proprietaria di quote in multiproprietà, ma anche di aver dato incarico ad un'agenzia immobiliare di vendere tali quota stanti gli alti costi che ciò comportava.
Concludeva assumendo che il proprio reddito complessivo oscillava dai 43.000 fino a
47.000 € all'incirca negli anni considerati. Aggiungeva di aver sempre versato spese extra per il figlio e si soffermava a considerare la sua attuale situazione indicando di aver sopportato due infarti ed enumerando le diverse patologie da cui era affetta che imponevano spese mediche crescenti . Concludeva associandosi alla richiesta della pronuncia di scioglimento di matrimonio, insistendo per ottenere un assegno divorzile di
€ 1.112,00, di fatto l'importo rivalutato dell'assegno di mantenimento di cui alla separazione.
In seno alla ordinanza presidenziale dopo l'udienza del 26.1.2023 il Giudice designato riconosceva , a titolo di assegno divorzile alla resistente , l'importo di € 700,00 mensili.
La causa veniva quindi istruita con l'interrogatorio formale del resistente e con l'escussione dei testi indicati delle parti, alcuni dei quali anche sostituiti per le dedotte problematiche di salute degli stessi, la. Il giudice istruttore, poi, rigettava le richieste di esibizione di conti correnti esteri, di CTU e di accertamenti a mezzo della Guardia di
Finanza – richieste tutte ritenute generiche ed esplorative – e rinviava all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni a all'esito di essa venivano riconosciute alle parti i termini ex articolo 190 cpc, dopo rimettendo la causa in decisione al Collegio.
I procuratori delle parti hanno, in seno alla pc riprodotto le richieste istruttorie di verifica
, anche a mezzo di richiesta alla Agenzia delle Entrate, relativamente ai beni di spettanza delle parti (beni immobili locati) ed ancora relativamente alla richiesta di CTU di pagina 4 di 12 ricognizione economica piuttosto che di accertamenti tramite GdF: questo Collegio rileva, come già fatto dal giudice monocratico, che tutte le dette richieste siano affetta da genericità e come tali appaiono del tutto esplorative, essendovi allegati agli atti dei ciascuna parte le dichiarazioni dei redditi che riportano l'esistenza dei beni immobili indicati ed anche gli importi dichiarati in tal senso.
Le domande istruttorie così svolte pertanto si rigettano .
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 11/10/1986 nel Comune di SCANZOROSCIATE - dalla loro unione è nato il figlio in data 27.3.1987, maggiorenne ed Persona_1
autonomo.
I coniugi vivono separati da ben più di dodici mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale: detta comparizione è del 10.7.2013, mentre il ricorso è stato depositato il
3/11/2022. La sentenza n. 2697/13, del 23.12.2013, è passata in giudicato. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Dev'essere esaminata la richiesta di assegno divorzile svolta dalla resistente pagina 5 di 12 Premesso che l'assegno di divorzio è una contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale, versata periodicamente (o, eccezionalmente, in un'unica soluzione) a uno dei due coniugi divorziati dall'altro ex coniuge: il diritto alla percezione dell'assegno di divorzio deve essere accertato dal Giudice, che verifica la sussistenza di determinati presupposti .
La Legge sul Divorzio prevede che nella sentenza di divorzio il Tribunale dispone, a carico di uno dei divorziati, l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno periodico quando il secondo coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive: la riflessione sulla possibilità di reperire altri mezzi non va fatta in astratto, ma in concreto, così, ad esempio, se il coniuge economicamente più debole gode di un proprio reddito perché ha un lavoro, ma all'atto pratico lo stipendio percepito non è sufficiente per il suo sostentamento, tale coniuge avrà comunque diritto all'assegno.
Va premesso, come giustamente ricordato dalla ricorrente, che la determinazione dell' assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l' assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia pagina 6 di 12 causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Premessi questi brevi accenni sulla natura dell'assegno , devono così esaminarsi i suddetti aspetti nella presente fattispecie.
La resistente ha sottolineato di essere andata in pensione, con il cd “prepensionamento”, nel 1997 per sopperire alle esigenze familiari, avendo così potuto gestire l'intera famiglia, in particolare la grande casa, che si espande su tre piani e senza particolari aiuto esterni, e la crescita del figlio unico della coppia. Rilevava così anche che tale apporto importante in pratica le era costato la progressione della propria carriera di insegnante di scuola media e , soprattutto, gli scatti pensionistici che influiscono sulla quantificazione dell'importo della pensione che lei ella oggi percepiva. Riferiva anche di aver contribuito in modo importante alla formazione del patrimonio familiare ciò per aver versato i propri stipendi sul conto corrente comune da cui poi erano stati tratti i denari utilizzati per l'acquisto degli immobili durante il matrimonio, evidenziando altresì la durata molto lunga del matrimonio, celebrato nell'ottobre del 1986 e con l'intervento della sentenza di separazione nel 2013.
Di contro, il ricorrente ha, da subito, contestato un dato, vale a dire il fatto che il
“prepensionamento” della moglie nel 1997 era stata una scelta assolutamente unilaterale pagina 7 di 12 della moglie, che anzi lui stesso non ne sapeva nulla essendone venuto a conoscenza solo dopo e comunque non essendo d'accordo con detta decisione. Lo stesso ricorrente ha peraltro indicato, relativamente al patrimonio familiare, che l'apporto della moglie in tal senso era stato già considerato attraverso le cessioni numerose che erano state concordate in seno alla sentenza di separazione, che, nel 2013, conclusasi una precisazione congiunta delle conclusioni, di fatto equamente distribuiva tra i coniugi questo patrimonio familiare. Egli concludeva chiedendo il rigetto della richiesta così svolta assumendo che non vi erano oggi i presupposti per il riconoscimento dell'ad.
Vale allora verificare se vi siano o meno i presupposti che la Cassazione ormai dal 2018 in poi ha sempre meglio configurato per l'accoglimento della richiesta in esame
I testi escussi appaiono molto interessanti: nessuno è in grado di provare né la contestazione della scelta del prepensionamento da parte del marito e, in particolare le due cognate del ricorrente assumono, di contro, l'esistenza di discussioni e bilanciamenti che proprio su detto istituto avvenivano in famiglia essendo le tre sorelle insegnanti e interessate in egual misura sulla cd. Legge Amato.
Questo Collegio rileva innanzitutto come la resistente abbia legittimamente scelto di uscire dalla scuola con il cd prepensionamento per la convenienza che ha ritenuto di riuscire così ad ottenere nella cd finestra della legge Amato, cioè una situazione che sarebbe da lì a poco venuta a mancare, perché con le nuove leggi relative al pensionamento si sarebbe richiesto un numero maggiore di anni di contribuzione per poter andare in pensione. Non vi è nessun teste in grado di riportare né l'ignoranza di tale scelta né ancor più il disaccordo su di essa da parte del marito : di contro si hanno chiare indicazioni secondo cui di tale prepensionamento si era a lungo parlato durante i pranzi familiari in cui la resistente ed il ricorrente erano appunto insieme alle due sorelle della resistente stessa e si soppesavano appunto i vantaggi e gli svantaggi dall'utilizzare o meno tale possibilità di andare in pensione con dette modalità.
pagina 8 di 12 Dunque la scelta della prepensionamento non è legata né è stata causata da ipotetiche particolari esigenze familiari, quanto piuttosto essa è una scelta autonoma, di indirizzo professionale e personale, che in modo assolutamente legittimo è stata compiuta dalla resistente che dunque non può oggi dolersi dei mancati scatti pensionistici, ciò senza necessariamente verificare quanto il procuratore di parte ricorrente indica nella conclusionale e cioè la non particolare importanza degli scatti in tema di lavoro statale e, più specificatamente, nella pensione degli insegnanti.
Allo stesso modo, tuttavia, non può non essere riconosciuto un dato fattuale e cioè che dal 1997, proprio perché in pensione, la resistente si è dedicata integralmente alla gestione della famiglia, certamente in modo più ampio, non fosse altro perché presente in tutte le mattine e nei pomeriggi , ove prima invece era a scuola. Ella ha così, dal 1997 in poi, gestito in prima persona ed in modo fattivo ed esclusivo la casa – che si estende per tre piani – nonché la crescita dell'unico figlio , che nel 1997 aveva solo 10 anni. Non può essere considerato elemento ostativo a tale rappresentazione né il dato per cui fino all'età di 2 anni del minore la resistente veniva aiutata da una baby-sitter né, ancor meno, l'esistenza di una colf che aiutava nelle pulizie una o più volte a settimana , come indicato genericamente dai testi. Peraltro escusso come teste il figlio egli ricorda di tale colf solo dopo che la madre era stata colta dal primo infarto.
Ciò concreta proprio l'elemento perequativo/compensativo dell'assegno divorzile: la resistente infatti , come da testimonianze sia del figlio che dei terzi colleghi di lavoro della stessa, danno infatti atto del gestione di fatto sia della grande casa coniugale , salvo l'aiuto minimo di una colf, sia nella crescita del figlio in tutti gli anni di matrimonio quantomeno dal 1997.
Le parti hanno un importante differenza reddituale . ampiamente provata in atti.
Il ricorrente ha documentato i seguenti redditi: dalla dichiarazione 2020 (anno 2029) un reddito complessivo lordo di € 73.046 , - dalla dichiarazione 2021 (anno 2021), reddito pagina 9 di 12 complessivo lordo di € 72.017; - nel 2022 (anno 2021) il reddito complessivo lordo di €
76.588
La resistente, di contro, ha documentato _ un reddito complessivo di € 43.998 per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2020, (anno 2019),- di € 43.500 con la dichiarazione 2021 (anno 2020) - di € 47.389 nella dichiarazione del 2022 (anno 2021) .
Nell'abito di tali somme vanno peraltro evidenziate le somme che sono il reddito da lavoro pari a : - € 19.287,71 nel 2020 (i redditi 2019), - € 19.364,80 per l'anno. 2020 e di 19.384,17 per l'anno 2021 .
La differenza reddituale, quindi, tra il ricorrente e la resistente certamente c'è, non senza dimenticare che nel reddito dichiarato, si aggiungono le proprietà immobiliari numerose che ciascuno dei due ha, e senza che i numerosi immobili che il ricorrente ha ottenuto per eredità materna possano comunque essere considerati in tal senso. Allo stesso modo non sembra poter essere considerata una modifica personale in termini di novità reddituale negativa la posizione di pensionato del ricorrente (ingegnere) in quanto come ampiamente rilevato dalla resistente tale posizione risale addirittura all'anno 1988, dunque prima ancora dell'inizio del giudizio di separazione, risalente al 2013.
Considerando l'apporto invece in termini di costituzione del patrimonio familiare appare invece effettivamente fondata la considerazione del ricorrente e cioè che il contributo della resistente, effettuato attraverso il versamento dei propri redditi su un unico conto corrente, sia stato adeguatamente considerato e corrisposto con le cessioni immobiliari enucleate nei diversi punti della sentenza di separazione in cui si hanno una serie numerosa di cessioni immobiliari attraverso cui i coniugi divengono proprietari esclusivi di alcuni immobili così superando la precedente posizione di comproprietari di tutti gli immobili elencati.
Allora volendo ragionare su tutti gli elementi per come individuati finora si ha certamente una differenza reddituale importante tra le parti , una importante durata del matrimonio la cui celebrazione risale all'ottobre 1986.Si ha altresì che la resistente con pagina 10 di 12 la sua scelta individuale di lavoro in termini di carriera, avendo legittimamente scelto il prepensionamento nel 1997, ha potuto gestire in via praticamente esclusiva casa e figlio, spendendo così praticamente l'intero suo tempo, garantendo al ricorrente la possibilità di gestire il proprio lavoro senza doversi preoccupare di alcuna necessità impellente di presenza in famiglia: ciò significa che, proprio per quel presupposto compensativo perequativo, la resistente ha diritto ad un riconoscimento di un assegno divorzile.
Da tutti questi elementi appare assolutamente eco e corrispondente alle caratteristiche dell'assegno divorzile riconoscere l'importo che già il giudice designato ha riconosciuto alla resistente, pari ad € 700,00 mensili, da versare da parte del ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat annuale.
Le spese di lite, alla luce della soccombenza reciproca a rispetto alle domande contrapposte sull'assegno divorzile, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SCANZOROSCIATE
l'11/10/1986 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...] Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SCANZOROSCIATE di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986 , parte I, n. 3;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a favore della resistente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 700,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT
4) Spese di lite compensate.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 12.6.2025
IL PRESIDENTE est.
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