Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 31/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Francesco Todaro)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.01.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità civile, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 07.01.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente presentando un' invalidità pari al 50%, sicchè non è invalida con riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali, per cui non possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità (cfr. Ctu in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
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P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 08.01.2025
Il Giudice
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