Articolo 2 della Legge 17 febbraio 1907, n. 32
Articolo 1
Versione
8 marzo 1907
Art. 2.

Il Governo del Re provvedera' per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Entrata in vigore il 8 marzo 1907