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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3515/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3515/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via del Canalicchio n. 3, cod. fisc.: , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luigi Fichera, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 7281/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'odierno ricorrente titolare del diritto al riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come richiesto in sede di istanza per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- condannare, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., parte resistente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari di legge…”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 23 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche (ricorso notificato tardivamente in data 12.12.2024), accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza (ovvero, in subordine, disporre la remissione in termini dell' resistente, fatto salvo ogni diritto di prima udienza), e/o l'eventuale inesistenza, CP_2 non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare
e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, - convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art.
39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 CP_2 CP_1
bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 9 aprile 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 12 marzo 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 13 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente non evidenziano alcun errore o lacuna pagina 3 di 5 nella relazione peritale, limitandosi parte ricorrente a sostenere “La CTU redatta dal Dott. non è condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni Per_1
diagnostico/valutative e, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta”, riportando la diversa valutazione del proprio ctp e ribadendo perciò
l'asserita erroneità della relazione in atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 29 ottobre
2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “COD. 7208 limitazione dei movimenti della spalla di circa ½ (valutazione operata per analogia) 15% COD. 2210 sindrome depressiva endogena grave 75%”, riscontrando un'invalidità complessiva del 79% con decorrenza a partire dalla presentazione della domanda amministrativa a cui si suggerisce una revisione trascorsi anni 2 (due) dal presente giudizio.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, devono essere confermate perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
pagina 4 di 5 Il ricorso va pertanto rigettato e parte ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura del 79% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione ad anni due dal presente giudizio.
CP_ L' deve essere condannato al pagamento di metà delle spese di lite della fase di atp con distrazione in favore del procuratore antistatario e con compensazione della restante quota tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso,
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 9 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara parte ricorrente invalida nella misura del
79% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione suggerita ad anni due;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite della fase di atp che liquida – già ridotte – in € 584;00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota,
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3515/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via del Canalicchio n. 3, cod. fisc.: , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luigi Fichera, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 7281/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'odierno ricorrente titolare del diritto al riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come richiesto in sede di istanza per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- condannare, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., parte resistente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari di legge…”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 23 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche (ricorso notificato tardivamente in data 12.12.2024), accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza (ovvero, in subordine, disporre la remissione in termini dell' resistente, fatto salvo ogni diritto di prima udienza), e/o l'eventuale inesistenza, CP_2 non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare
e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, - convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art.
39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 CP_2 CP_1
bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 9 aprile 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 12 marzo 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 13 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente non evidenziano alcun errore o lacuna pagina 3 di 5 nella relazione peritale, limitandosi parte ricorrente a sostenere “La CTU redatta dal Dott. non è condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni Per_1
diagnostico/valutative e, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta”, riportando la diversa valutazione del proprio ctp e ribadendo perciò
l'asserita erroneità della relazione in atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 29 ottobre
2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “COD. 7208 limitazione dei movimenti della spalla di circa ½ (valutazione operata per analogia) 15% COD. 2210 sindrome depressiva endogena grave 75%”, riscontrando un'invalidità complessiva del 79% con decorrenza a partire dalla presentazione della domanda amministrativa a cui si suggerisce una revisione trascorsi anni 2 (due) dal presente giudizio.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, devono essere confermate perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
pagina 4 di 5 Il ricorso va pertanto rigettato e parte ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura del 79% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione ad anni due dal presente giudizio.
CP_ L' deve essere condannato al pagamento di metà delle spese di lite della fase di atp con distrazione in favore del procuratore antistatario e con compensazione della restante quota tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso,
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 9 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara parte ricorrente invalida nella misura del
79% con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione suggerita ad anni due;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite della fase di atp che liquida – già ridotte – in € 584;00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota,
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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