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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1588/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/03/2025 da:
TE
con l'avv. MASIERO LUANA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GRAZIOTTO DENIS
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...]
(VR) il 23/05/1980) e (nato a [...] il [...]), matrimonio contratto il Parte_2
04/06/2016 e iscritto al n. 12, Parte I, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
1) i coniugi potranno vivere separati scegliendo ciascuno liberamente il luogo della propria residenza, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, seppur con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori.
Il padre ha ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto primario delle loro esigenze di salute, studio e svago, ed indicativamente con le seguenti modalità: nei giorni di lunedì e martedì, al termine della scuola, la figlia raggiungerà Per_1
in autonomia la casa dei nonni paterni, mentre il figlio verrà prelevato da scuola dai nonni paterni ed entrambi i Per_2
figli resteranno dai nonni paterni finché il padre, dopo il lavoro, andrà a prenderli per portarli a casa con sé e accompagnarli a scuola il mattino successivo (lui stesso o i nonni paterni). I fine settimana (sabato e domenica) saranno gestiti secondo la regola dell'alternanza.
2 Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì i figli saranno, invece, gestiti dalla madre, direttamente o tramite l'aiuto dei nonni materni.
I coniugi si impegnano a collaborare nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, specie quando dovessero sormontarsi anche se non fosse il proprio giorno o il fine settimana di visita (es. in caso di partite o saggi di danza nello stesso giorno).
Il padre potrà trascorrere metà delle vacanze natalizie e pasquali - alternando di anno in anno, come di consueto, Natale e
Capodanno e Pasqua e Pasquetta tra i due genitori, avvicendando tra i genitori ogni ulteriore ponte e/o vacanza scolastica
(eccezione fatta per l'ipotesi in cui lo stesso cadesse nel week end di spettanza dell'altro genitore).
Il giorno del compleanno dei figli, salvo i genitori non decidano di festeggiarlo tutti assieme, verrà trascorso insieme a un genitore al pomeriggio e con l'altro alla sera, ad anni alternati, indipendentemente dal calendario delle visite e compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori.
I giorni di compleanno della sig.ra e della festa della mamma verranno trascorsi dai figli con la TE
madre, mentre quelli del compleanno del sig. e della festa del papà con il padre, a prescindere dal Parte_2
calendario di visita: il tutto ovviamente se possibile tenuto conto degli impegni dei minori e di quelli lavorativi dei genitori.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere 2 settimane consecutive o alternate con i figli: i coniugi si impegnano a comunicarsi, indicativamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo di vacanza estiva che trascorreranno con i figli per poter programmare ciascuno le vacanze estive.
I genitori sono coadiuvati, nella gestione degli impegni dei figli, dai nonni sia paterni che materni, impegnandosi i primi a garantire il rapporto nipoti-nonni con le attuali modalità anche per il futuro, ovviamente compatibilmente con le esigenze e gli impegni sia di e sia dei loro nonni. Per_1 Per_2
I genitori si impegnano a comunicarsi il luogo dove saranno con i figli se condotti fuori dalla provincia di residenza, e si impegnano a rispondere alle rispettive telefonate quando i minori saranno presso di loro ovvero, in caso di mancata risposta,
a richiamare l'altro genitore.
I coniugi si impegnano a adottare ogni più opportuna cautela nell'introdurre e/o nel consentire la frequentazione di eventuali propri compagni/e con i figli minori, facendolo nel rispetto dei modi, dei tempi e di ogni ulteriore cautela che fossero necessari
3 nell'esclusivo interesse dei figli.
Ciascun genitore si occuperà, nel periodo che trascorre con i figli, di accompagnarli e/o recuperarli alle/dalle attività scolastiche o extrascolastiche.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi presi tra i coniugi nell'interesse dei figli minori.
3) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7), il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2
, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori in via anticipata entro TE Per_1 Per_2
il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (pari ad euro 300,00 per ciascuno figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge con prima rivalutazione dal mese del 2026 corrispondente a quello in cui sarà emessa la sentenza di separazione e così a seguire ogni anno: detta somma andrà versata sulle coordinate Iban che saranno indicate dalla sig.ra . TE
L'Assegno Unico erogato dall' (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno CP_1
introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito per intero dalla sig.ra TE
, a partire da quando quest'ultima ne maturerà i requisiti e a seguito di autonoma domanda (previo cambio di
[...]
residenza, fermo restando quanto disposto al successivo punto 7): nelle more dell'accoglimento della domanda, l'importo le sarà corrisposto direttamente dal marito, attuale percettore, sulle coordinate bancarie che ella andrà ad indicare
L'importo del contributo di mantenimento a carico del sig. è determinato tenendo conto anche del fatto Parte_2
che la sig.ra percepirà un importo di almeno 125,00 euro per figlio quale assegno unico. Si TE
precisa che il costo per il traffico voce/messaggi/dati del cellulare di viene sostenuto integralmente dal sig. Per_1 _2
, salvi mutamenti delle condizioni tariffarie e/o contrattuali che lo rendessero antieconomico.
[...]
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e andranno intestate ai figli minori, onde consentire ai Per_1 Per_2
genitori di portarle poi in detrazione.
Il sig. concorrerà al pagamento del 60% delle spese straordinarie per i figli come qui di seguito indicate: Parte_2
I) SPESE MEDICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 200,00 annui complessivi,
4 da ripartire tra i genitori;
d) spese sanitarie urgenti;
e) spese per interventi sanitari urgenti presso strutture pubbliche e/o private convenzionate;
f) ticket sanitari e tutte le altre spese sanitarie, tra cui anche quelle oculistiche, effettuate tramite il
SSN nel limite di 50,00 euro;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 200,00 annui ed ortodontiche;
b) spese per interventi sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
c) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
d) spese oculistiche effettuate con specialista privato;
e) cicli di cure di psicoterapia, logopedia, fisioterapiche, termali et similia;
f) ticket sanitari e tutte le altre spese sanitarie, tra cui anche quelle oculistiche, effettuate tramite il SSN che superino i 50,00 euro.
II) SPESE SCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) iscrizioni, assicurazioni e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici già frequentati durante la convivenza matrimoniale, nonché costi per i libri e per le dispense richiesti dalla scuola, corredo scolastico di inizio anno;
b) mensa;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) iscrizioni, assicurazioni e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati o da istituti pubblici diversi da quelli di cui al precedente punto A;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) spese alloggiative per la frequentazione dell'università, iscrizione al conservatorio o scuole formative professionali private;
iscrizioni a corsi, stages, master e specializzazioni post universitarie ed eventuale alloggio fuori sede;
tutte le spese necessarie alla preparazione agli esami universitari presso istituti privati o a concorsi privati;
d) centri estivi;
e) prescuola e doposcuola
III) SPESE EXTRASCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per un'attività sportiva comprensiva di relativa attrezzattura, abbigliamento e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica in quanto già attualmente praticata e/o, in caso contrario, previo accordo sull'avvio della nuova attività sportiva;
b) spese per la tassa di circolazione e assicurazione del mezzo di trasporto per i figli, se acquistato di comune accordo tra i genitori;
c) spese per l'abbonamento per il trasporto pubblico urbano o extraurbano;
d)
5 trattamenti estetici, parrucchiere e di cura alla persona nei limiti di euro 60,00 mensili.
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua o attività artistiche (es. musica, disegno, pitture etc.), corsi di informatica, attività sportive oltre al primo sport, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese per il conseguimento della patente e per l'acquisto e la manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto dei figli;
d) spese per feste e ricevimenti organizzati per la celebrazione delle ricorrenze concernenti i figli;
e) spese di custodia, baby-sitter; f) trattamenti estetici, parrucchiere e di cura alla persona superiori a euro 60,00 mensili.
Si precisa che attualmente sta frequentando il quarto anno della scuola primaria privata: qualora uno dei genitori Per_2
non riuscisse più a far fronte al pagamento della retta per la propria quota parte e i coniugi non concordassero di ripartire tra di loro questa spesa secondo una diversa misura e/o ponendola a carico di uno solo dei due, i genitori iscriveranno ad una scuola pubblica. Per_2
Si precisa che ciascun genitore si farà carico integrale dell'acquisto di almeno un paio di scarpe per ciascun figlio all'anno.
Inoltre, ciascun genitore si farà integralmente carico dell'acquisto di un capospalla (giubbotto, cappotto o piumino) all'anno per l'uno o l'altro dei due figli, secondo il principio dell'alternanza), ove necessario.
Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso della quota gravante a carico dell'altro, a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione.
In relazione alle spese di cui sopra che richiedono il preventivo accordo, e alle ulteriori eventuali per attività non comprese nelle categorie precedenti, ricorrenti concordano che, fermo l'assenso necessario di entrambi, di volta in volta possa essere concordata l'assunzione del relativo costo da parte di uno solo di essi con rinuncia alla richiesta di restituzione di quanto speso nei confronti dell'altro.
Per le spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso di entrambi i coniugi, il coniuge che le proporrà dovrà comunicarle per iscritto all'altro genitore, il quale, nei 7 giorni successivi, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, di talché la mancata risposta entro 7 giorni dalla richiesta scritta equivale ad accettazione.
Le spese straordinarie sostenute per i figli saranno portate in detrazione dai genitori nella medesima percentuale con cui le sostengono.
Tenuto conto che la sig.ra ha in essere polizza di tutela sanitaria per sé e per i figli, con TE
6 conseguente rimborso di parte delle spese sanitarie, la stessa provvederà a rimborsare al marito la relativa quota parte della somma rifusale dall'assicurazione, al netto della franchigia e dei costi assicurativi.
4) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. , il quale a sua volta si TE Parte_2
obbliga sin d'ora ad accettare, la propria quota di 1/2 di piena proprietà dell'immobile e terreno di seguito meglio individuati
(fatta salva migliore individuazione da parte del Notaio rogante):
- fabbricato ad uso civile abitazione, del tipo unifamiliare, sviluppantesi su due piani fuori terra, così catastalmente censito:
Comune di Mogliano Veneto, Sezione A, Foglio 6, Particella 559, Sub. 2, Cat. A/7, Classe 02, vani 10, rendita euro
1105,22, piano T-1, via del Molino 49/A;
- garage al piano terra così catastalmente censito:
Comune di Mogliano Veneto, Sezione A, Foglio 6, Particella 559, Sub. 3, Cat. C/6, Classe 03, 17 mq, rendita 40,39 euro, piano T, via del Molino;
con relativa area scoperta di pertinenza (Comune di Mogliano Veneto, Sezione A, Foglio 6, Particella 559, Sub. 1, b.c.n.c. ai subb. 2 e 3),
- terreno a destinazione agricola – vigneto, CT del Comune di Mogliano Veneto, Foglio 6, Particella 558, Classe
03, consistenza Ha 00.33.02, rendita dominicale euro 15,86 e rendita agraria euro 8,53.
Detti immobili sono pervenuti alla sig.ra in forza di atto di compravendita dell'08.09.2010 TE
a rogito n. 11376 rep. del dott. Notaio in Montebelluna, trascritto il 16.09.2010 ai nn. 33133 Reg. Persona_3
Gen. e 20567 Reg. Part. Giusta nota di presentazione n. 60 del 16.09.2010.
Gli immobili saranno trasferiti al sig. nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, Parte_2
pertinenza, ragione, azione e servitù, tra cui anche quella di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi in ogni ora del giorno e della notte e con ogni mezzo, nonché servitù di passaggio di qualsiasi sottoservizio, onde consentire ai fondi dominanti l'accesso e il recesso dalla pubblica via, costituita a rogito del Notaio con atto dell'08.09.2010 a favore Persona_3
degli immobili oggetto del trasferimento (mappali 558 e 559), come sopra meglio identificati, ed a carico dei mappali 562 e
7 563
Catasto Terreni del Comune di Mogliano Veneto (giusta nota di trascrizione n. 33134 Reg. Gen. e 20568 Reg. Part.
Presentata il 16.09.2010 al n. 61).
Ai soli fini fiscali, trattandosi di trasferimento di proprietà che avverrà in esecuzione della definizione di rapporti personali familiari dei coniugi, anche ai sensi dell'art. 473 bis.51, 2° c., 2° periodo, cpc, le parti si richiamano alla valutazione catastale, chiedendo le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. n. 74/1987, richiamata anche la sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999.
Il trasferimento definitivo di proprietà avverrà tramite la stipulazione di successivo atto notarile, in esecuzione all'obbligo di trasferimento assunto dai coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, a ministero di notaio scelto dal sig. _2
, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza di separazione.
[...]
5) A totale definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, contestualmente all'atto notarile di trasferimento della quota di ½ di cui al punto precedente, il sig. si obbliga ad estinguere i mutui Parte_2
(rispettivamente, atto n. 11377 rep. del dott. Notaio in Montebelluna d. 08.09.2010, iscritto ai nn. Persona_3
33135 Reg. Gen. e 7505 Reg. Part. Giusta nota di presentazione n. 62 del 16.09.2010, e atto n. 12561 rep. del medesimo dott. d. 20.06.2011, iscritto ai nn. 22634 Reg. Gen. e 4662 Reg. Part. Giusta nota di presentazione Per_3
n. 14 del 29.06.2011), gravanti attualmente sull'immobile di Mogliano Veneto, via del Molino, liberando per l'effetto la moglie da ogni onere, vincolo e/o peso in genere derivante e dipendente dai contratti di mutuo, nonché a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 165.000,00 (leggasi euro centosessantacinquemila/00), a mezzo TE
bonifico bancario e/o assegno circolare, all'atto del rogito notarile.
6) L'autovettura Volkswagen T-Cross tg. GC400LG intestata alla sig.ra rimane di TE
esclusiva proprietà della stessa, obbligandosi il marito a sottoscrivere qualsivoglia documentazione fosse eventualmente necessaria in caso di cessione, trasferimento e/o qualsivoglia atto avente ad oggetto il predetto autoveicolo.
7) La già casa coniugale di Mogliano Veneto, via del Molino, rimane assegnata al sig. , con gli Parte_2
arredi ivi presenti, eccezion fatta per quelli di proprietà esclusiva della sig.ra , la quale potrà TE
altresì prelevare, all'atto del trasloco e trasferimento con i figli nella nuova abitazione, tutti gli effetti personali propri e dei
8 figli, oltre agli arredi e corredi concordati con il marito.
Dato atto che la sig.ra si trasferirà con i figli nell'abitazione di SC (VE) una volta arredata TE
e idonea ad essere abitata unitamente ai figli, fino a che non avverrà il trasferimento definitivo, il sig. Parte_2
nulla dovrà corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento dei figli e l'assegno unico universale continuerà ad essere accreditato sul conto corrente cointestato (i coniugi provvederanno a sostenere le spese straordinarie per i figli nella misura prevista nel presente ricorso).
8) I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto convenuto nel presente ricorso avranno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio e non avranno ulteriori reciproche pretese economiche a qualsiasi titolo.
9) i coniugi si prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o ai figli minori.
10) Il conto corrente cointestato verrà estinto entro 30 giorni dall'atto notarile di cui al precedente punto 4.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento
12) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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