Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/11/2024, n. 28781
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Ordinanza 8 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 17 settembre 2024. Le parti in causa erano un ricorrente, che contestava la sentenza della Corte d'Appello di Perugia, e il Fallimento Seart in Liquidazione S.r.l., che si opponeva al ricorso. Il ricorrente sosteneva la violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova e la mancanza di considerazione delle presunzioni a suo favore. In particolare, contestava la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la simulazione di un atto di compravendita immobiliare.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, evidenziando che il ricorrente non aveva depositato la copia notificata della sentenza impugnata entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha argomentato che tale omissione non poteva essere sanata dalla non contestazione da parte del controricorrente, in quanto la normativa prevede espressamente l'improcedibilità in caso di mancato rispetto di tali termini. Inoltre, ha ribadito l'importanza del rispetto delle procedure per garantire la certezza del diritto e la tutela della cosa giudicata. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e il ricorrente condannato alle spese legali.

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Massime1

La previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/11/2024, n. 28781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28781
    Data del deposito : 8 novembre 2024

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