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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1866/2022 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
Parte_2
(C.F.: , C.F._2
Parte_3
(C.F.: , C.F._3
- appellanti in riassunzione -
elettivamente domiciliati in PADOVA, CORSO DEL POPOLO n. 8, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BERTOLI,
pagina 1 di 22 contro
Controparte_1
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata in riassunzione -
elettivamente domiciliata in CONSELVE (PD), VIA VITTORIO EMANUELE II n.
2/A, con il patrocinio dell'avv. UMBERTO PERILLI.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 646/2018, depositata in data 15.3.18.
Conclusioni degli appellanti in riassunzione:
“Nel merito : revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovuta la somma pretesa per le ragioni esposte e in via riconvenzionale, dato atto che la è Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e che gli attori recedono dal contratto medesimo, dichiararsi il diritto degli stessi di ritenere la caparra versata”; in via istruttoria: ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183, 6°
comma n. 2 c.p.c., anche previa eventuale remissione in termini ex art. 153 c.p.c.,
avendo l'attore rispettato il termine per il deposito della memoria predetta a seguito della comunicazione della ordinanza del 16.2.2009 avvenuta il 3.3.2009”.
Spese rifuse del presente grado, dei due gradi del giudizio di merito precedenti e del giudizio di Cassazione.
Conclusioni della appellata in riassunzione:
NEL MERITO: confermare la sentenza n. 646/2018, pubbl. il 15/03/2018, della intestata Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile;
pagina 2 di 22 IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi l'acquisizione dei fascicolo dei precedenti gradi e delle precedenti fasi di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite di tutti i gradi e le fasi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Padova, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1762/2008, emesso in data 10.5.08, con il quale si ingiungeva loro il pagamento in favore di dell'importo di € 78.000,00, oltre interessi Controparte_1
dalla data di messa in mora e spese, a titolo di pagamento del doppio della caparra asseritamente dovuta per il grave inadempimento dei promittenti venditori alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita d'immobile stipulato in data 4.8.06:
- eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti allegata nel procedimento monitorio,
- lamentando l'inammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo, posto che la domanda dell'ingiungente presupponeva una pronuncia di carattere costitutivo volta ad accertare l'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc,
- deducendo che la aveva versato a Controparte_1 Parte_3
in data 11.12.07 un'ulteriore somma di € 15.000,00 “a titolo di ulteriore acconto e
caparra confirmatoria sul prezzo convenuto nel preliminare di compravendita
immobiliare del 4.8.06”, come dimostrato dal relativo atto di quietanza,
- affermando che il predetto comportamento della convenuta era incompatibile con la volontà di recedere dal contratto, essendo piuttosto improntato a facilitare la procedura di purgazione dell'immobile promesso in vendita dalle ipoteche iscritte pagina 3 di 22 sulla quota di proprietà di Parte_3
- sostenendo che tale conclusione non poteva essere superata dalla dichiarazione dell'avv. Perilli, contenuta nel predetto documento, secondo cui “la somma oggi
corrisposta non significa in alcun modo, neppure implicito, rinuncia a qualsivoglia
azione od eccezione, di qualsivoglia genere o natura, collegata, direttamente o
indirettamente, al citato contratto preliminare nonché acquiescenza o accettazione
di atti o fatti posti in essere dai promittenti - venditori in relazione al contratto
stesso, riservando ogni iniziativa consentita dalla legge in proposito”,
- segnalando che era noto alla promissaria acquirente, fin dalla stipula del preliminare, che l'immobile era gravato da più ipoteche,
- osservando che le parti avevano concordato che e Parte_3 CP_2
avrebbero venduto l'immobile alle figlie e a prezzo pari al valore CP_3 CP_4
catastale e costoro avrebbero poi dato corso alla procedura di purgazione,
- evidenziando che in data 19.3.08 il giudice delegato aveva disposto con ordinanza la cancellazione delle ipoteche,
- aggiungendo che il provvedimento era stato trasmesso in pari data all'avv. Perilli,
- osservando che sempre lo stesso giorno il legale aveva inviato una raccomandata a e alle figlie e , ricevuta però solo il 21.3.08, Parte_3 CP_3 CP_4
- contestando, di conseguenza, che sussistesse un inadempimento dei promittenti venditori rilevante ai fini dell'esercizio del recesso,
- sottolineando che l'acquirente aveva, d'altronde, messo a disposizione del Parte_3
le somme per la purgazione dell'ipoteca solo in data 11.12.07 e cioè in epoca successiva al termine fissato nel preliminare per la stipula del contratto definitivo,
- rilevando che tale comportamento doveva essere inteso quale implicito assenso a un ulteriore differimento atto ad ottenere il provvedimento giudiziale di cancellazione pagina 4 di 22 dell'ipoteca,
- negando che potesse, al contrario, configurarsi un ritardo in capo agli opponenti considerati i tempi necessari per ottenere l'emissione di tale atto dopo il deposito giudiziale del prezzo della vendita,
- argomentando che la gravità dell'inadempimento che legittima il recesso ex art. 1385 cc è la stessa stabilita in via generale ai sensi dell'art. 1455 cc,
- affermando che con fax del 25.3.08 erano state contestate tutte le circostanze ex
adverso dedotte, compresa quella per cui il recesso avveniva lo stesso giorno in cui era stata emessa l'ordinanza di cancellazione delle ipoteche,
- chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento negativo dell'obbligo a corrispondere la somma pretesa,
- instando, infine, in via riconvenzionale per la ritenzione della caparra versata previo riconoscimento dell'inadempimento della società convenuta.
Costituitasi in giudizio, : Controparte_1
- premetteva che in data 4.8.06 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avevano promesso di venderle un compendio immobiliare sito a Conselve a fronte del pagamento di € 260.000,00, di cui € 24.000,00 venivano versati al momento della sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria mentre il residuo sarebbe stato corrisposto all'atto della stipulazione del definitivo,
- precisava che il rogito notarile doveva avvenire entro quaranta giorni dal rilascio del permesso di costruire e che l'immobile doveva essere trasferito libero da vincoli pregiudizievoli e ipoteche, secondo quanto previsto dalla clausola n. 6 del preliminare,
- evidenziava che il titolo abilitativo veniva rilasciato in data 13.12.06, a seguito del tempestivo pagamento degli oneri da parte della società il giorno 7.11.06,
pagina 5 di 22 - specificava che con raccomandata del 12.6.07 aveva invitato i promittenti venditori a comparire il giorno 25.6.07 per la sottoscrizione del contratto definitivo,
- osservava che con fax del 25.6.07 il procuratore dei comunicava Parte_3
l'impossibilità della stipula a causa dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui beni promessi,
- sottolineava che nessuna delle parti si era conseguentemente presentata all'appuntamento,
- affermava che in data 11.12.07 aveva corrisposto un'ulteriore somma a titolo di caparra confirmatoria pari a € 15.000,00, riservandosi ogni diritto diverso e ulteriore,
- deduceva che a fronte del grave inadempimento dei promittenti venditori ancora in essere a distanza di oltre un anno dalla scadenza del termine per la stipula del definitivo, in assenza di notizie certe, alle ore 13:01 del 19.3.08 aveva comunicato alla controparte il recesso dal contratto preliminare,
- aggiungeva che del tutto occasionalmente lo stesso giorno alle ore 17:57 era pervenuto presso lo studio del proprio legale un fax con cui si riferiva l'evolversi del procedimento di purgazione delle ipoteche, che tuttavia non era ancora perfezionato,
- segnalava che la comunicazione veniva immediatamente riscontrata dal proprio procuratore, il quale sollecitava la corresponsione del doppio della caparra,
- contestava sia l'eccezione di nullità della procura sia quella di inammissibilità della procedura ingiuntiva,
- negava di essere stata messa conoscenza dell'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli e di iscrizioni ipotecarie sugli immobili promessi in vendita prima del rifiuto dei promittenti venditori a presentarsi per la stipulazione del contratto definitivo,
pagina 6 di 22 - rimarcava di aver fatto espressamente salvi tutti i diritti che le spettavano in forza del preliminare, come risultava dall'atto di quietanza relativo al versamento dell'ulteriore importo di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria,
- escludeva di aver mai concesso una proroga del termine, considerato che non vi era alcuna manifestazione per iscritto delle parti in tal senso,
- sosteneva che il documento contestato conteneva una clausola modificativa del contenuto del preliminare solo in ordine al prezzo,
- osservava che il suo comportamento era sempre stato univoco nel pretendere il rispetto del contratto, come dimostrato dalla richiesta di stipulazione del definitivo già nel giugno 2007,
- riferiva che la comunicazione del recesso avveniva in modo del tutto accidentale lo stesso giorno in cui si segnalava lo svolgimento dell'udienza nella procedura di purgazione dalle ipoteche e che comunque veniva effettuata ad un orario precedente,
- notava che dopo la consegna dell'ulteriore acconto erano trascorsi altri quattro mesi senza ricevere informazioni sulla procedura di purgazione,
- instava quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 cpc, sesto comma, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1329/2012, depositata in data 30.5.12, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti,
- riscontrato che il giudice della fase monitoria aveva a disposizione tutti gli elementi per ritenere l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile,
- osservato che secondo il contratto preliminare il trasferimento del diritto di proprietà
sarebbe dovuto avvenire una volta decorso il termine di quaranta giorni dall'ottenimento del permesso di costruire (avvenuto il 13.12.06), purché l'immobile pagina 7 di 22 fosse libero da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,
- constatato che alla data della comunicazione del recesso da parte della promittente acquirente, effettuata in data 19.3.08, l'immobile risultava ancora gravato da iscrizioni o trascrizioni,
- accertato dunque l'inadempimento dei promittenti venditori e ritenuto legittimo il recesso della promittente acquirente con conseguente diritto di pretendere il doppio della caparra versata,
- respinta la tesi per cui la dazione di una parte della caparra in un'epoca successiva alla conclusione del contratto avesse determinato una modifica del termine,
- valutata l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dagli opponenti,
ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1762/2008 e ponendo le spese di lite in capo agli attori.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari opponenti lamentando, con il primo motivo, che il giudice dell'opposizione non avesse dichiarato l'inammissibilità del procedimento monitorio per oggettiva improponibilità della domanda, dal momento che la richiesta di avrebbe Controparte_1
presupposto una pronuncia di carattere costitutivo volta ad accertare la sussistenza dell'inadempimento dei promittenti venditori, la quale tuttavia sarebbe stata incompatibile con la struttura del giudizio per ingiunzione.
Con la seconda censura, invece, ci si duole del fatto che il primo giudice abbia affermato l'inadempimento dei promittenti venditori sulla sola base delle previsioni del contratto preliminare senza considerare, invece, il successivo comportamento delle parti e, in proposito:
- evidenziano che il legale della promissaria acquirente aveva convocato le parti per la pagina 8 di 22 stipulazione dell'accordo definitivo il giorno 25.6.07, successivo rispetto a quello previsto dal preliminare,
- specificano che controparte non aveva invocato la risoluzione del contratto,
- sottolineano che l'appellata aveva versato la somma di € 15.000,00 a titolo di integrazione della caparra in data 11.12.07,
- affermano, pertanto, che il termine fissato dal preliminare all'art. 6 dovesse intendersi non essenziale e comunque superato dalla diversa volontà espressa in proposito dalle parti,
- aggiungono che il recesso era stato comunque esercitato in mala fede,
- affermano che l'appellata, trattandosi di una società dedita all'acquisto, gestione e amministrazione di immobili, doveva essere a conoscenza della presenza delle ipoteche sulla proprietà che andava ad acquisire.
Sempre con il secondo motivo d'appello si osserva poi che, anche se si fosse voluto ravvisare l'esistenza di un inadempimento, comunque si sarebbe dovuto escludere la legittimità del recesso:
- mancando il requisito della non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc,
- segnalando che il giudice aveva ignorato la circostanza per cui in data 19.3.08 gli appellanti avevano ottenuto il provvedimento di svincolo delle ipoteche,
- rilevando che la controparte non aveva mai allegato di avere perso interesse nella stipula del definitivo.
Con la terza censura, infine, gli appellanti contestano il fatto che il giudice di primo grado abbia reputato tardiva la memoria istruttoria da loro depositata e, pertanto, instano conclusivamente per la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni già presentate nel grado precedente, tra cui la domanda riconvenzionale di accertamento dell'altrui inadempimento con conseguente diritto alla ritenzione della caparra versata.
pagina 9 di 22 L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, si è difesa:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
- sostenendo la regolarità della procura rilasciata nel procedimento per ingiunzione,
- ribadendo che il procedimento monitorio era ben ammissibile,
- evidenziando che ancora a distanza di un anno dal termine fissato per la sottoscrizione del contratto definitivo l'immobile risultava gravato da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli,
- segnalando che gli appellanti non avevano mai contestato di essere stati inadempienti,
- sottolineando che la corresponsione di un'ulteriore somma a titolo di caparra non aveva comportato alcun prolungamento del termine entro il quale doveva essere firmato l'accordo definitivo, ma costituiva semplicemente una modificazione della clausola del prezzo,
- ricordando che un eventuale spostamento del termine sarebbe dovuto avvenire per iscritto, trattandosi di un preliminare di compravendita di un immobile,
- evidenziando che la società aveva sempre preteso il rispetto del contratto,
- negando che il recesso fosse frutto di mala fede, atteso che i promittenti venditori comunicavano la concessione del provvedimento giudiziale di svincolo delle ipoteche solo alle ore 17:57 del 19.3.08, e cioè successivamente all'invio della raccomandata con la quale si esercitava il recesso,
- precisando che l'ulteriore tempo trascorso dopo la consegna dell'integrazione della caparra senza che fosse intervenuto l'adempimento era sufficiente a legittimare quest'ultimo,
- affermando l'illegittimità della formulazione dei mezzi di prova dedotti con la terza memoria istruttoria e, comunque, la loro irrilevanza,
pagina 10 di 22 - chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
646/2018, depositata in data 15.3.18, in forza della quale la Corte:
- ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti processuali per la concessione del decreto ingiuntivo,
- reputato che le parti con il loro comportamento successivo alla firma del preliminare avessero voluto prolungare il termine entro il quale stipulare il contratto definitivo,
- rilevato che il versamento dell'ulteriore somma a titolo di caparra costituiva dimostrazione dell'interesse dell'appellata a concludere l'affare,
- negato che i promittenti venditori si fossero resi inadempienti,
- affermato che il recesso era stata esercitato illegittimamente dalla promittente acquirente,
- stabilito che la caparra doveva essere restituita,
- dichiarato che la richiesta di nuove istanze istruttorie rimaneva assorbita da quanto deciso,
in parziale riforma della pronuncia di primo grado, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannava gli appellanti alla restituzione della somma di €
39.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, compensando per la metà le spese di lite di primo e di secondo grado e ponendo il residuo in capo agli appellanti.
3. Il giudizio di legittimità
A fronte di tale decisione, i hanno promosso ricorso per cassazione, Parte_3
censurando:
- con il primo motivo di doglianza, il vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel disporre la condanna alla restituzione della caparra dopo avere accertato l'illegittimità del recesso esercitato dalla promittente pagina 11 di 22 acquirente,
- con la seconda censura, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato:
o da un lato, nella parte in cui il giudice del gravame aveva disposto la restituzione della caparra senza che le parti avessero formulato un'apposita domanda,
o dall'altro lato, nell'omissione di pronuncia sulla richiesta di accertamento del diritto dei promittenti venditori a ritenere la caparra una volta dichiarato l'inadempimento di . Controparte_1
La società resistente, invece, con ricorso incidentale, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione denunciando:
- con il primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi circa la gravità dell'inadempimento dei promittenti venditori, segnalando in particolare:
o il tenore della quietanza di pagamento rilasciata a seguito della corresponsione dell'ulteriore somma a titolo di caparra,
o il periodo di oltre tre mesi trascorso tra il versamento di tale importo e l'esercizio del recesso,
o l'anteriorità della comunicazione del recesso rispetto alla trasmissione del provvedimento di purgazione delle ipoteche,
- con la seconda censura, il difetto di motivazione in relazione ai profili già segnalati con il motivo precedente,
- con il terzo motivo, in via subordinata, l'insussistenza del vizio di ultra-petizione lamentato dai ricorrenti e l'infondatezza del primo motivo di ricorso principale.
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25560/2023, pubblicata in data 31.8.23:
- dichiarata l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso incidentale, risolventisi pagina 12 di 22 in censure il cui esame era da ritenersi riservato all'apprezzamento del giudice del merito, e riscontrata l'infondatezza della terza censura,
- constato che il giudice di merito aveva accertato l'illegittimità del recesso da parte della promittente acquirente,
- rilevato, tuttavia, che un recesso esercitato in mancanza dei presupposti non è
idoneo a terminare il rapporto contrattuale,
- osservato che si prospettavano allora due possibili alternative nella ricostruzione della fattispecie:
o l'una delle quali prevedente la ritenzione della caparra da parte dei promittenti venditori,
o l'altra, viceversa, culminante nella restituzione della caparra alla promittente acquirente,
- considerato che in entrambi i casi sarebbe peraltro stata necessaria l'emissione di una pronuncia che individuasse il fondamento giuridico della relativa decisione adottata,
- precisato che tale scelta fosse necessariamente rimessa al giudice di merito nel giudizio di rinvio,
ha accolto il ricorso principale e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa all'ulteriore esame di questo ufficio.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, i promittenti venditori hanno proceduto a riassumere la causa:
- evidenziando che la questione relativa all'illegittimità del recesso esercitato dalla società sarebbe passato in giudicato,
- sottolineando che la Corte di cassazione avrebbe affidato al giudice del merito la pagina 13 di 22 scelta tra le due alternative sopra descritte,
- osservando che la promittente acquirente, alla luce dell'illegittimità del recesso esercitato, non avrebbe diritto a ottenere il doppio della caparra versata, sicché
andrebbe confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
- escludendo che il contratto si sarebbe risolto per mutuo consenso,
- notando che tale volontà non risulterebbe formalizzata in un atto scritto, dovendo rivestire la stessa forma del preliminare di compravendita immobiliare,
- negando che il proprio comportamento sarebbe configurabile quale inadempimento,
- concludendo, dunque, che non vi sarebbe alcun titolo per disporre la restituzione della caparra,
- segnalando che il recesso operato dalla promittente acquirente sarebbe contrario a buona fede, giacché in contrasto con il comportamento della stessa, viceversa univoco nel concedere maggiore tempo al fine di ottenere il provvedimento di purgazione delle ipoteche,
- sostenendo che ciò avrebbe quindi ben giustificato il loro recesso,
- specificando, inoltre, che l'amministratore della società e il suo legale non potevano non essere consapevoli del fatto che la procedura giudiziale di purgazione richiedesse un certo tempo per essere definita,
- affermando di avere quindi diritto a ritenere la caparra versata.
L'appellata in riassunzione, a sua volta costituitasi, ha osservato:
- che entrambe le parti avrebbero manifestato la volontà di sciogliere il contratto,
- che tale volontà sarebbe desumibile dalla domanda di recesso per grave inadempimento altrui, presentata sia dai promittenti venditori sia dai promittenti acquirenti,
- che se la Corte scegliesse di rigettare entrambe le domande di accertamento pagina 14 di 22 dell'inadempimento, dovrebbe conseguentemente pronunciare sulla presupposta richiesta di risoluzione, la quale costituirebbe un antecedente logico di quella di inadempimento,
- che il requisito della forma scritta sarebbe stato rispettato, posto che la volontà di risolvere l'accordo risulta espressa all'interno degli atti giudiziali depositati,
- che si è in presenza di un inadempimento da parte dei promittenti venditori, atteso:
o il loro rifiuto di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo in data
25.6.07,
o l'ulteriore ritardo di oltre tre mesi dopo il versamento dell'ulteriore somma a titolo di caparra,
- che tale inadempimento, sebbene reputato non grave dal momento che è stato ritenuto illegittimo il recesso esercitato da essa società, doveva tuttavia essere considerato in sede di valutazione del proprio lamentato inadempimento che, ove ritenuto sussistente, dovrebbe peraltro essere considerato una mera legittima reazione al comportamento serbato dalla controparte,
- che il mancato esperimento della domanda ex art. 2932 cc dimostrerebbe che anche per i promittenti venditori il proprio asserito inadempimento non sarebbe connotato dalla gravità.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 26.2.25.
5. I motivi della decisione
5.1 In via preliminare, è opportuno chiarire il perimetro entro il quale questa Corte è
chiamata a esprimersi a seguito dell'ordinanza di rinvio.
Va rilevato, infatti, che la parte di sentenza della Corte d'Appello n. 646/2018,
pagina 15 di 22 depositata in data 15.3.18, in cui si afferma l'illegittimo esercizio del potere di recesso dal contratto preliminare del 4.8.06 da parte della promittente acquirente, risulta passato in giudicato interno ex art. 329 cpc, secondo comma, sicché il relativo accertamento non può più essere oggetto di discussione in questa sede.
La circostanza non risulta neanche contestata dalla parte appellata in riassunzione, la quale anzi conferma il fatto che “l'inadempimento dei promittenti alienanti non è stato
ritenuto grave, in quanto è stato ritenuto illegittimo il recesso di che lo CP_1
lamentava” (comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, pag. 11).
Preso atto che il rigetto di siffatta richiesta della promittente acquirente è ormai incontrovertibile, non resta che considerare le domande proposte in via riconvenzionale dai promittenti venditori (citazione in opposizione, pag. 9):
- di accertamento dell'inadempimento di controparte alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare,
- di dichiarazione della sussistenza del diritto a ritenere la caparra versata, posto che gli stessi affermavano di recedere dal contratto.
5.2 Tali domande sono infondate.
Anzitutto, va ricordato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cc, in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento dell'altra sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se pagina 16 di 22 il recesso sia stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cc, ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso o meno l'utilità che da esso l'altra parte intendeva conseguire (Cass. 17.5.24 n. 13845, Cass. 8.8.19, n. 21209, Cass. 10.5.19 n. 12549).
Tanto premesso, in riferimento alla fattispecie in esame, va osservato:
- che i promittenti venditori hanno fondato la propria domanda ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 1385 cc, lamentando l'inadempimento in cui sarebbe incorsa una volta comunicato il proprio recesso a Controparte_1
mezzo di raccomandata in data 19.3.08,
- che, dal canto suo, la promittente acquirente ha eccepito l'inadempimento di controparte a giustificazione del proprio comportamento,
- che la condotta serbata dalla società deve essere valutata nel contesto complessivo del rapporto contrattuale, riguardo al quale va evidenziato come:
o secondo le disposizioni del contratto preliminare (art. 6), la stipulazione di quello definitivo sarebbe dovuta avvenire entro quaranta giorni dall'ottenimento del permesso di costruire, evento occorso in data 13.12.06,
o i promittenti venditori si siano quindi rifiutati di prestare il proprio consenso per la sottoscrizione del rogito nel giorno indicato (25.5.07) in ragione della presenza di ipoteche sul bene oggetto di compravendita,
o la data proposta per la stipula fosse ampiamente successiva rispetto a quella pagina 17 di 22 pattuita contrattualmente,
o nonostante il versamento di un importo aggiuntivo a titolo di caparra compiuto in data 11.12.07, a distanza di oltre tre mesi da esso non fosse giunta alcuna notizia circa lo svolgimento del procedimento di purgazione delle ipoteche che gravavano l'immobile,
- che, in conclusione, l'inadempimento della promissaria acquirente trova ragione nel comportamento di controparte e, pertanto, va escluso che presenti i caratteri richiesti per legittimare l'esercizio del recesso da parte dei promittenti venditori, il quale presuppone un inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'altro contraente,
Opinato, pertanto, che l'inadempimento dei promittenti venditori e quello dei promissari acquirenti debba pertanto essere reputato equivalente all'interno del giudizio di comparazione – posto che entrambe le parti con il loro comportamento, sia pur non grave, hanno alterato la regolare esecuzione del contratto – ne consegue l'impossibilità
di ritenere giustificata la scelta dei promittenti venditori di recedere dal contratto e,
pertanto, l'infondatezza della pretesa di esercitare il diritto di ritenere la caparra ricevuta.
5.3 Tanto chiarito, ritiene poi la Corte che, sebbene si sia in presenza del rigetto di entrambe le domande di accertamento dell'altrui inadempimento, ciò nonostante il contratto preliminare del 4.8.06 debba comunque essere dichiarato risolto con conseguente restituzione in favore di della somma Controparte_1
versata a titolo di caparra.
Sul punto, infatti, va richiamato l'orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di pagina 18 di 22 legittimità secondo cui, qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo o di caparra ed il contraente asseritamente inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere,
pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte, si verifica la risoluzione del contratto,
atteso che le due dichiarazioni di recesso – pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto entrambe derivanti da premesse contrastanti – sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (Cass. 16.2.23 n. 21914, Cass.
16.11.21 n. 9525, Cass. 26.7.11 n. 16317, Cass. 14.388 n. 2435).
Considerato ciò, nel caso di specie va rilevato:
- che, da un lato, la promittente acquirente esercitava il recesso in via stragiudiziale con la raccomandata del 19.03.08, adducendo l'inadempimento di controparte e reclamando il doppio della caparra versata,
- che, dall'altro, i promittenti alienanti attribuivano l'inadempimento alla società,
recedendo dal contratto preliminare e chiedendo la ritenzione della caparra versata,
- che entrambe le parti hanno manifestato in modo non equivoco la volontà di terminare il rapporto contrattuale,
- che, pertanto, ne va dichiarata la risoluzione con conseguente restituzione ex artt.
1458 e 2033 cc della caparra, la cui attribuzione rimarrebbe priva di titolo una volta venuto meno con efficacia ex tunc l'accordo preliminare,
- che la declaratoria di scioglimento del contratto con effetti restitutori non costituisce una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che il giudice si limita a qualificare giuridicamente in modo diverso pagina 19 di 22 rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, attribuendole un bene omogeneo, ma ridimensionato rispetto a quello effettivamente richiesto (Cass. 16.11.21 n. 9525, Cass. 15.6.20 n. 11466; Cass.
30.9.15 n. 19502),
- che, parimenti, la domanda di restituzione proposta dalla promittente acquirente in sede di comparsa di costituzione in riassunzione non può essere ritenuta nuova proprio perché la parte formula una richiesta con oggetto minore rispetto a quanto già prospettato, mantenendo fermi i fatti allegati in precedenza (Cass.
5.11.20 n.
21262),
- che, in senso contrario, non potrebbe essere eccepito il difetto della forma scritta richiesto per la manifestazione della volontà di risolvere il contratto preliminare in conformità al principio espresso dagli artt. 1350 e 1351 cc, posto che:
o esercitava comunque il recesso mediante Controparte_1
raccomandata, giunta a destinazione,
o I promittenti venditori dichiaravano di recedere dal preliminare nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
o la domanda giudiziale è un atto idoneo a esprimere non solo effetti processuali, ma anche sostanziali.
In definitiva, pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto, determinata non dagli asseriti ma non confermati inadempimenti delle parti, bensì dalla espressa volontà di entrambe di non addivenire alla stipula del definitivo, non avendo più interesse all'adempimento del preliminare.
L'effetto retroattivo della risoluzione, poi, comporta la restituzione della somma versata pagina 20 di 22 come caparra, oltre agli interessi di legge dal versamento al saldo, con la precisazione che, trattandosi di debito di valuta e non di valore, l'importo restituito non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, con onere della prova a carico del creditore (Cass.
4.6.18 n. 14289) che a tanto non ha provveduto.
5.4 Quanto, infine, alle istanze istruttorie, formulate dagli attori in riassunzione non si ritiene sussistano i presupposti per ammetterle giacché contenenti giudizi (capitoli 1 e
2), ed irrilevanti ai fini della decisione (capitoli da 3 a 5).
6. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite – una volta osservato che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo,
piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n. 9448) – sussistono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti dal momento che le domande svolte dalle medesime sono state rigettate e la pronuncia di risoluzione del preliminare è unicamente conseguita alla presa d'atto, da parte di questa Corte, della concorde volontà delle stesse di non dare corso alla stipula del definitivo, da cui è derivato, quale conseguenza necessitata, peraltro non imputabile ad alcuna di esse, l'obbligo di restituzione della caparra per sopravvenuto venir meno della causa attributiva della medesima.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova 1329/2012, depositata in data 30.5.12:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1762/2008, emesso in data 10.5.08;
pagina 21 di 22 2) rigetta la domanda di accertamento dell'avvenuto recesso e del conseguente diritto a ottenere il doppio della caparra proposta da;
Controparte_1
3) rigetta la domanda di accertamento dell'avvenuto recesso e del conseguente diritto a trattenere la caparra formulata da e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
4) dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 4.8.06
stipulato tra , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3
5) condanna e in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
restituire in favore di la caparra di complessivi € Controparte_1
39.000,00, versata in due tranche, oltre agli interessi legali dal momento della consegna delle rispettive somme al saldo;
6) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 marzo 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 22 di 22
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1866/2022 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
Parte_2
(C.F.: , C.F._2
Parte_3
(C.F.: , C.F._3
- appellanti in riassunzione -
elettivamente domiciliati in PADOVA, CORSO DEL POPOLO n. 8, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BERTOLI,
pagina 1 di 22 contro
Controparte_1
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata in riassunzione -
elettivamente domiciliata in CONSELVE (PD), VIA VITTORIO EMANUELE II n.
2/A, con il patrocinio dell'avv. UMBERTO PERILLI.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 646/2018, depositata in data 15.3.18.
Conclusioni degli appellanti in riassunzione:
“Nel merito : revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovuta la somma pretesa per le ragioni esposte e in via riconvenzionale, dato atto che la è Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e che gli attori recedono dal contratto medesimo, dichiararsi il diritto degli stessi di ritenere la caparra versata”; in via istruttoria: ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183, 6°
comma n. 2 c.p.c., anche previa eventuale remissione in termini ex art. 153 c.p.c.,
avendo l'attore rispettato il termine per il deposito della memoria predetta a seguito della comunicazione della ordinanza del 16.2.2009 avvenuta il 3.3.2009”.
Spese rifuse del presente grado, dei due gradi del giudizio di merito precedenti e del giudizio di Cassazione.
Conclusioni della appellata in riassunzione:
NEL MERITO: confermare la sentenza n. 646/2018, pubbl. il 15/03/2018, della intestata Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile;
pagina 2 di 22 IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi l'acquisizione dei fascicolo dei precedenti gradi e delle precedenti fasi di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite di tutti i gradi e le fasi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Padova, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1762/2008, emesso in data 10.5.08, con il quale si ingiungeva loro il pagamento in favore di dell'importo di € 78.000,00, oltre interessi Controparte_1
dalla data di messa in mora e spese, a titolo di pagamento del doppio della caparra asseritamente dovuta per il grave inadempimento dei promittenti venditori alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita d'immobile stipulato in data 4.8.06:
- eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti allegata nel procedimento monitorio,
- lamentando l'inammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo, posto che la domanda dell'ingiungente presupponeva una pronuncia di carattere costitutivo volta ad accertare l'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc,
- deducendo che la aveva versato a Controparte_1 Parte_3
in data 11.12.07 un'ulteriore somma di € 15.000,00 “a titolo di ulteriore acconto e
caparra confirmatoria sul prezzo convenuto nel preliminare di compravendita
immobiliare del 4.8.06”, come dimostrato dal relativo atto di quietanza,
- affermando che il predetto comportamento della convenuta era incompatibile con la volontà di recedere dal contratto, essendo piuttosto improntato a facilitare la procedura di purgazione dell'immobile promesso in vendita dalle ipoteche iscritte pagina 3 di 22 sulla quota di proprietà di Parte_3
- sostenendo che tale conclusione non poteva essere superata dalla dichiarazione dell'avv. Perilli, contenuta nel predetto documento, secondo cui “la somma oggi
corrisposta non significa in alcun modo, neppure implicito, rinuncia a qualsivoglia
azione od eccezione, di qualsivoglia genere o natura, collegata, direttamente o
indirettamente, al citato contratto preliminare nonché acquiescenza o accettazione
di atti o fatti posti in essere dai promittenti - venditori in relazione al contratto
stesso, riservando ogni iniziativa consentita dalla legge in proposito”,
- segnalando che era noto alla promissaria acquirente, fin dalla stipula del preliminare, che l'immobile era gravato da più ipoteche,
- osservando che le parti avevano concordato che e Parte_3 CP_2
avrebbero venduto l'immobile alle figlie e a prezzo pari al valore CP_3 CP_4
catastale e costoro avrebbero poi dato corso alla procedura di purgazione,
- evidenziando che in data 19.3.08 il giudice delegato aveva disposto con ordinanza la cancellazione delle ipoteche,
- aggiungendo che il provvedimento era stato trasmesso in pari data all'avv. Perilli,
- osservando che sempre lo stesso giorno il legale aveva inviato una raccomandata a e alle figlie e , ricevuta però solo il 21.3.08, Parte_3 CP_3 CP_4
- contestando, di conseguenza, che sussistesse un inadempimento dei promittenti venditori rilevante ai fini dell'esercizio del recesso,
- sottolineando che l'acquirente aveva, d'altronde, messo a disposizione del Parte_3
le somme per la purgazione dell'ipoteca solo in data 11.12.07 e cioè in epoca successiva al termine fissato nel preliminare per la stipula del contratto definitivo,
- rilevando che tale comportamento doveva essere inteso quale implicito assenso a un ulteriore differimento atto ad ottenere il provvedimento giudiziale di cancellazione pagina 4 di 22 dell'ipoteca,
- negando che potesse, al contrario, configurarsi un ritardo in capo agli opponenti considerati i tempi necessari per ottenere l'emissione di tale atto dopo il deposito giudiziale del prezzo della vendita,
- argomentando che la gravità dell'inadempimento che legittima il recesso ex art. 1385 cc è la stessa stabilita in via generale ai sensi dell'art. 1455 cc,
- affermando che con fax del 25.3.08 erano state contestate tutte le circostanze ex
adverso dedotte, compresa quella per cui il recesso avveniva lo stesso giorno in cui era stata emessa l'ordinanza di cancellazione delle ipoteche,
- chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento negativo dell'obbligo a corrispondere la somma pretesa,
- instando, infine, in via riconvenzionale per la ritenzione della caparra versata previo riconoscimento dell'inadempimento della società convenuta.
Costituitasi in giudizio, : Controparte_1
- premetteva che in data 4.8.06 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avevano promesso di venderle un compendio immobiliare sito a Conselve a fronte del pagamento di € 260.000,00, di cui € 24.000,00 venivano versati al momento della sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria mentre il residuo sarebbe stato corrisposto all'atto della stipulazione del definitivo,
- precisava che il rogito notarile doveva avvenire entro quaranta giorni dal rilascio del permesso di costruire e che l'immobile doveva essere trasferito libero da vincoli pregiudizievoli e ipoteche, secondo quanto previsto dalla clausola n. 6 del preliminare,
- evidenziava che il titolo abilitativo veniva rilasciato in data 13.12.06, a seguito del tempestivo pagamento degli oneri da parte della società il giorno 7.11.06,
pagina 5 di 22 - specificava che con raccomandata del 12.6.07 aveva invitato i promittenti venditori a comparire il giorno 25.6.07 per la sottoscrizione del contratto definitivo,
- osservava che con fax del 25.6.07 il procuratore dei comunicava Parte_3
l'impossibilità della stipula a causa dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui beni promessi,
- sottolineava che nessuna delle parti si era conseguentemente presentata all'appuntamento,
- affermava che in data 11.12.07 aveva corrisposto un'ulteriore somma a titolo di caparra confirmatoria pari a € 15.000,00, riservandosi ogni diritto diverso e ulteriore,
- deduceva che a fronte del grave inadempimento dei promittenti venditori ancora in essere a distanza di oltre un anno dalla scadenza del termine per la stipula del definitivo, in assenza di notizie certe, alle ore 13:01 del 19.3.08 aveva comunicato alla controparte il recesso dal contratto preliminare,
- aggiungeva che del tutto occasionalmente lo stesso giorno alle ore 17:57 era pervenuto presso lo studio del proprio legale un fax con cui si riferiva l'evolversi del procedimento di purgazione delle ipoteche, che tuttavia non era ancora perfezionato,
- segnalava che la comunicazione veniva immediatamente riscontrata dal proprio procuratore, il quale sollecitava la corresponsione del doppio della caparra,
- contestava sia l'eccezione di nullità della procura sia quella di inammissibilità della procedura ingiuntiva,
- negava di essere stata messa conoscenza dell'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli e di iscrizioni ipotecarie sugli immobili promessi in vendita prima del rifiuto dei promittenti venditori a presentarsi per la stipulazione del contratto definitivo,
pagina 6 di 22 - rimarcava di aver fatto espressamente salvi tutti i diritti che le spettavano in forza del preliminare, come risultava dall'atto di quietanza relativo al versamento dell'ulteriore importo di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria,
- escludeva di aver mai concesso una proroga del termine, considerato che non vi era alcuna manifestazione per iscritto delle parti in tal senso,
- sosteneva che il documento contestato conteneva una clausola modificativa del contenuto del preliminare solo in ordine al prezzo,
- osservava che il suo comportamento era sempre stato univoco nel pretendere il rispetto del contratto, come dimostrato dalla richiesta di stipulazione del definitivo già nel giugno 2007,
- riferiva che la comunicazione del recesso avveniva in modo del tutto accidentale lo stesso giorno in cui si segnalava lo svolgimento dell'udienza nella procedura di purgazione dalle ipoteche e che comunque veniva effettuata ad un orario precedente,
- notava che dopo la consegna dell'ulteriore acconto erano trascorsi altri quattro mesi senza ricevere informazioni sulla procedura di purgazione,
- instava quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 cpc, sesto comma, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1329/2012, depositata in data 30.5.12, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti,
- riscontrato che il giudice della fase monitoria aveva a disposizione tutti gli elementi per ritenere l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile,
- osservato che secondo il contratto preliminare il trasferimento del diritto di proprietà
sarebbe dovuto avvenire una volta decorso il termine di quaranta giorni dall'ottenimento del permesso di costruire (avvenuto il 13.12.06), purché l'immobile pagina 7 di 22 fosse libero da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,
- constatato che alla data della comunicazione del recesso da parte della promittente acquirente, effettuata in data 19.3.08, l'immobile risultava ancora gravato da iscrizioni o trascrizioni,
- accertato dunque l'inadempimento dei promittenti venditori e ritenuto legittimo il recesso della promittente acquirente con conseguente diritto di pretendere il doppio della caparra versata,
- respinta la tesi per cui la dazione di una parte della caparra in un'epoca successiva alla conclusione del contratto avesse determinato una modifica del termine,
- valutata l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dagli opponenti,
ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1762/2008 e ponendo le spese di lite in capo agli attori.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari opponenti lamentando, con il primo motivo, che il giudice dell'opposizione non avesse dichiarato l'inammissibilità del procedimento monitorio per oggettiva improponibilità della domanda, dal momento che la richiesta di avrebbe Controparte_1
presupposto una pronuncia di carattere costitutivo volta ad accertare la sussistenza dell'inadempimento dei promittenti venditori, la quale tuttavia sarebbe stata incompatibile con la struttura del giudizio per ingiunzione.
Con la seconda censura, invece, ci si duole del fatto che il primo giudice abbia affermato l'inadempimento dei promittenti venditori sulla sola base delle previsioni del contratto preliminare senza considerare, invece, il successivo comportamento delle parti e, in proposito:
- evidenziano che il legale della promissaria acquirente aveva convocato le parti per la pagina 8 di 22 stipulazione dell'accordo definitivo il giorno 25.6.07, successivo rispetto a quello previsto dal preliminare,
- specificano che controparte non aveva invocato la risoluzione del contratto,
- sottolineano che l'appellata aveva versato la somma di € 15.000,00 a titolo di integrazione della caparra in data 11.12.07,
- affermano, pertanto, che il termine fissato dal preliminare all'art. 6 dovesse intendersi non essenziale e comunque superato dalla diversa volontà espressa in proposito dalle parti,
- aggiungono che il recesso era stato comunque esercitato in mala fede,
- affermano che l'appellata, trattandosi di una società dedita all'acquisto, gestione e amministrazione di immobili, doveva essere a conoscenza della presenza delle ipoteche sulla proprietà che andava ad acquisire.
Sempre con il secondo motivo d'appello si osserva poi che, anche se si fosse voluto ravvisare l'esistenza di un inadempimento, comunque si sarebbe dovuto escludere la legittimità del recesso:
- mancando il requisito della non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc,
- segnalando che il giudice aveva ignorato la circostanza per cui in data 19.3.08 gli appellanti avevano ottenuto il provvedimento di svincolo delle ipoteche,
- rilevando che la controparte non aveva mai allegato di avere perso interesse nella stipula del definitivo.
Con la terza censura, infine, gli appellanti contestano il fatto che il giudice di primo grado abbia reputato tardiva la memoria istruttoria da loro depositata e, pertanto, instano conclusivamente per la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni già presentate nel grado precedente, tra cui la domanda riconvenzionale di accertamento dell'altrui inadempimento con conseguente diritto alla ritenzione della caparra versata.
pagina 9 di 22 L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, si è difesa:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
- sostenendo la regolarità della procura rilasciata nel procedimento per ingiunzione,
- ribadendo che il procedimento monitorio era ben ammissibile,
- evidenziando che ancora a distanza di un anno dal termine fissato per la sottoscrizione del contratto definitivo l'immobile risultava gravato da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli,
- segnalando che gli appellanti non avevano mai contestato di essere stati inadempienti,
- sottolineando che la corresponsione di un'ulteriore somma a titolo di caparra non aveva comportato alcun prolungamento del termine entro il quale doveva essere firmato l'accordo definitivo, ma costituiva semplicemente una modificazione della clausola del prezzo,
- ricordando che un eventuale spostamento del termine sarebbe dovuto avvenire per iscritto, trattandosi di un preliminare di compravendita di un immobile,
- evidenziando che la società aveva sempre preteso il rispetto del contratto,
- negando che il recesso fosse frutto di mala fede, atteso che i promittenti venditori comunicavano la concessione del provvedimento giudiziale di svincolo delle ipoteche solo alle ore 17:57 del 19.3.08, e cioè successivamente all'invio della raccomandata con la quale si esercitava il recesso,
- precisando che l'ulteriore tempo trascorso dopo la consegna dell'integrazione della caparra senza che fosse intervenuto l'adempimento era sufficiente a legittimare quest'ultimo,
- affermando l'illegittimità della formulazione dei mezzi di prova dedotti con la terza memoria istruttoria e, comunque, la loro irrilevanza,
pagina 10 di 22 - chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
646/2018, depositata in data 15.3.18, in forza della quale la Corte:
- ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti processuali per la concessione del decreto ingiuntivo,
- reputato che le parti con il loro comportamento successivo alla firma del preliminare avessero voluto prolungare il termine entro il quale stipulare il contratto definitivo,
- rilevato che il versamento dell'ulteriore somma a titolo di caparra costituiva dimostrazione dell'interesse dell'appellata a concludere l'affare,
- negato che i promittenti venditori si fossero resi inadempienti,
- affermato che il recesso era stata esercitato illegittimamente dalla promittente acquirente,
- stabilito che la caparra doveva essere restituita,
- dichiarato che la richiesta di nuove istanze istruttorie rimaneva assorbita da quanto deciso,
in parziale riforma della pronuncia di primo grado, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannava gli appellanti alla restituzione della somma di €
39.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, compensando per la metà le spese di lite di primo e di secondo grado e ponendo il residuo in capo agli appellanti.
3. Il giudizio di legittimità
A fronte di tale decisione, i hanno promosso ricorso per cassazione, Parte_3
censurando:
- con il primo motivo di doglianza, il vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel disporre la condanna alla restituzione della caparra dopo avere accertato l'illegittimità del recesso esercitato dalla promittente pagina 11 di 22 acquirente,
- con la seconda censura, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato:
o da un lato, nella parte in cui il giudice del gravame aveva disposto la restituzione della caparra senza che le parti avessero formulato un'apposita domanda,
o dall'altro lato, nell'omissione di pronuncia sulla richiesta di accertamento del diritto dei promittenti venditori a ritenere la caparra una volta dichiarato l'inadempimento di . Controparte_1
La società resistente, invece, con ricorso incidentale, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione denunciando:
- con il primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi circa la gravità dell'inadempimento dei promittenti venditori, segnalando in particolare:
o il tenore della quietanza di pagamento rilasciata a seguito della corresponsione dell'ulteriore somma a titolo di caparra,
o il periodo di oltre tre mesi trascorso tra il versamento di tale importo e l'esercizio del recesso,
o l'anteriorità della comunicazione del recesso rispetto alla trasmissione del provvedimento di purgazione delle ipoteche,
- con la seconda censura, il difetto di motivazione in relazione ai profili già segnalati con il motivo precedente,
- con il terzo motivo, in via subordinata, l'insussistenza del vizio di ultra-petizione lamentato dai ricorrenti e l'infondatezza del primo motivo di ricorso principale.
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25560/2023, pubblicata in data 31.8.23:
- dichiarata l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso incidentale, risolventisi pagina 12 di 22 in censure il cui esame era da ritenersi riservato all'apprezzamento del giudice del merito, e riscontrata l'infondatezza della terza censura,
- constato che il giudice di merito aveva accertato l'illegittimità del recesso da parte della promittente acquirente,
- rilevato, tuttavia, che un recesso esercitato in mancanza dei presupposti non è
idoneo a terminare il rapporto contrattuale,
- osservato che si prospettavano allora due possibili alternative nella ricostruzione della fattispecie:
o l'una delle quali prevedente la ritenzione della caparra da parte dei promittenti venditori,
o l'altra, viceversa, culminante nella restituzione della caparra alla promittente acquirente,
- considerato che in entrambi i casi sarebbe peraltro stata necessaria l'emissione di una pronuncia che individuasse il fondamento giuridico della relativa decisione adottata,
- precisato che tale scelta fosse necessariamente rimessa al giudice di merito nel giudizio di rinvio,
ha accolto il ricorso principale e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa all'ulteriore esame di questo ufficio.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, i promittenti venditori hanno proceduto a riassumere la causa:
- evidenziando che la questione relativa all'illegittimità del recesso esercitato dalla società sarebbe passato in giudicato,
- sottolineando che la Corte di cassazione avrebbe affidato al giudice del merito la pagina 13 di 22 scelta tra le due alternative sopra descritte,
- osservando che la promittente acquirente, alla luce dell'illegittimità del recesso esercitato, non avrebbe diritto a ottenere il doppio della caparra versata, sicché
andrebbe confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
- escludendo che il contratto si sarebbe risolto per mutuo consenso,
- notando che tale volontà non risulterebbe formalizzata in un atto scritto, dovendo rivestire la stessa forma del preliminare di compravendita immobiliare,
- negando che il proprio comportamento sarebbe configurabile quale inadempimento,
- concludendo, dunque, che non vi sarebbe alcun titolo per disporre la restituzione della caparra,
- segnalando che il recesso operato dalla promittente acquirente sarebbe contrario a buona fede, giacché in contrasto con il comportamento della stessa, viceversa univoco nel concedere maggiore tempo al fine di ottenere il provvedimento di purgazione delle ipoteche,
- sostenendo che ciò avrebbe quindi ben giustificato il loro recesso,
- specificando, inoltre, che l'amministratore della società e il suo legale non potevano non essere consapevoli del fatto che la procedura giudiziale di purgazione richiedesse un certo tempo per essere definita,
- affermando di avere quindi diritto a ritenere la caparra versata.
L'appellata in riassunzione, a sua volta costituitasi, ha osservato:
- che entrambe le parti avrebbero manifestato la volontà di sciogliere il contratto,
- che tale volontà sarebbe desumibile dalla domanda di recesso per grave inadempimento altrui, presentata sia dai promittenti venditori sia dai promittenti acquirenti,
- che se la Corte scegliesse di rigettare entrambe le domande di accertamento pagina 14 di 22 dell'inadempimento, dovrebbe conseguentemente pronunciare sulla presupposta richiesta di risoluzione, la quale costituirebbe un antecedente logico di quella di inadempimento,
- che il requisito della forma scritta sarebbe stato rispettato, posto che la volontà di risolvere l'accordo risulta espressa all'interno degli atti giudiziali depositati,
- che si è in presenza di un inadempimento da parte dei promittenti venditori, atteso:
o il loro rifiuto di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo in data
25.6.07,
o l'ulteriore ritardo di oltre tre mesi dopo il versamento dell'ulteriore somma a titolo di caparra,
- che tale inadempimento, sebbene reputato non grave dal momento che è stato ritenuto illegittimo il recesso esercitato da essa società, doveva tuttavia essere considerato in sede di valutazione del proprio lamentato inadempimento che, ove ritenuto sussistente, dovrebbe peraltro essere considerato una mera legittima reazione al comportamento serbato dalla controparte,
- che il mancato esperimento della domanda ex art. 2932 cc dimostrerebbe che anche per i promittenti venditori il proprio asserito inadempimento non sarebbe connotato dalla gravità.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 26.2.25.
5. I motivi della decisione
5.1 In via preliminare, è opportuno chiarire il perimetro entro il quale questa Corte è
chiamata a esprimersi a seguito dell'ordinanza di rinvio.
Va rilevato, infatti, che la parte di sentenza della Corte d'Appello n. 646/2018,
pagina 15 di 22 depositata in data 15.3.18, in cui si afferma l'illegittimo esercizio del potere di recesso dal contratto preliminare del 4.8.06 da parte della promittente acquirente, risulta passato in giudicato interno ex art. 329 cpc, secondo comma, sicché il relativo accertamento non può più essere oggetto di discussione in questa sede.
La circostanza non risulta neanche contestata dalla parte appellata in riassunzione, la quale anzi conferma il fatto che “l'inadempimento dei promittenti alienanti non è stato
ritenuto grave, in quanto è stato ritenuto illegittimo il recesso di che lo CP_1
lamentava” (comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, pag. 11).
Preso atto che il rigetto di siffatta richiesta della promittente acquirente è ormai incontrovertibile, non resta che considerare le domande proposte in via riconvenzionale dai promittenti venditori (citazione in opposizione, pag. 9):
- di accertamento dell'inadempimento di controparte alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare,
- di dichiarazione della sussistenza del diritto a ritenere la caparra versata, posto che gli stessi affermavano di recedere dal contratto.
5.2 Tali domande sono infondate.
Anzitutto, va ricordato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cc, in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento dell'altra sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se pagina 16 di 22 il recesso sia stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cc, ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso o meno l'utilità che da esso l'altra parte intendeva conseguire (Cass. 17.5.24 n. 13845, Cass. 8.8.19, n. 21209, Cass. 10.5.19 n. 12549).
Tanto premesso, in riferimento alla fattispecie in esame, va osservato:
- che i promittenti venditori hanno fondato la propria domanda ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 1385 cc, lamentando l'inadempimento in cui sarebbe incorsa una volta comunicato il proprio recesso a Controparte_1
mezzo di raccomandata in data 19.3.08,
- che, dal canto suo, la promittente acquirente ha eccepito l'inadempimento di controparte a giustificazione del proprio comportamento,
- che la condotta serbata dalla società deve essere valutata nel contesto complessivo del rapporto contrattuale, riguardo al quale va evidenziato come:
o secondo le disposizioni del contratto preliminare (art. 6), la stipulazione di quello definitivo sarebbe dovuta avvenire entro quaranta giorni dall'ottenimento del permesso di costruire, evento occorso in data 13.12.06,
o i promittenti venditori si siano quindi rifiutati di prestare il proprio consenso per la sottoscrizione del rogito nel giorno indicato (25.5.07) in ragione della presenza di ipoteche sul bene oggetto di compravendita,
o la data proposta per la stipula fosse ampiamente successiva rispetto a quella pagina 17 di 22 pattuita contrattualmente,
o nonostante il versamento di un importo aggiuntivo a titolo di caparra compiuto in data 11.12.07, a distanza di oltre tre mesi da esso non fosse giunta alcuna notizia circa lo svolgimento del procedimento di purgazione delle ipoteche che gravavano l'immobile,
- che, in conclusione, l'inadempimento della promissaria acquirente trova ragione nel comportamento di controparte e, pertanto, va escluso che presenti i caratteri richiesti per legittimare l'esercizio del recesso da parte dei promittenti venditori, il quale presuppone un inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'altro contraente,
Opinato, pertanto, che l'inadempimento dei promittenti venditori e quello dei promissari acquirenti debba pertanto essere reputato equivalente all'interno del giudizio di comparazione – posto che entrambe le parti con il loro comportamento, sia pur non grave, hanno alterato la regolare esecuzione del contratto – ne consegue l'impossibilità
di ritenere giustificata la scelta dei promittenti venditori di recedere dal contratto e,
pertanto, l'infondatezza della pretesa di esercitare il diritto di ritenere la caparra ricevuta.
5.3 Tanto chiarito, ritiene poi la Corte che, sebbene si sia in presenza del rigetto di entrambe le domande di accertamento dell'altrui inadempimento, ciò nonostante il contratto preliminare del 4.8.06 debba comunque essere dichiarato risolto con conseguente restituzione in favore di della somma Controparte_1
versata a titolo di caparra.
Sul punto, infatti, va richiamato l'orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di pagina 18 di 22 legittimità secondo cui, qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo o di caparra ed il contraente asseritamente inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere,
pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte, si verifica la risoluzione del contratto,
atteso che le due dichiarazioni di recesso – pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto entrambe derivanti da premesse contrastanti – sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (Cass. 16.2.23 n. 21914, Cass.
16.11.21 n. 9525, Cass. 26.7.11 n. 16317, Cass. 14.388 n. 2435).
Considerato ciò, nel caso di specie va rilevato:
- che, da un lato, la promittente acquirente esercitava il recesso in via stragiudiziale con la raccomandata del 19.03.08, adducendo l'inadempimento di controparte e reclamando il doppio della caparra versata,
- che, dall'altro, i promittenti alienanti attribuivano l'inadempimento alla società,
recedendo dal contratto preliminare e chiedendo la ritenzione della caparra versata,
- che entrambe le parti hanno manifestato in modo non equivoco la volontà di terminare il rapporto contrattuale,
- che, pertanto, ne va dichiarata la risoluzione con conseguente restituzione ex artt.
1458 e 2033 cc della caparra, la cui attribuzione rimarrebbe priva di titolo una volta venuto meno con efficacia ex tunc l'accordo preliminare,
- che la declaratoria di scioglimento del contratto con effetti restitutori non costituisce una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che il giudice si limita a qualificare giuridicamente in modo diverso pagina 19 di 22 rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, attribuendole un bene omogeneo, ma ridimensionato rispetto a quello effettivamente richiesto (Cass. 16.11.21 n. 9525, Cass. 15.6.20 n. 11466; Cass.
30.9.15 n. 19502),
- che, parimenti, la domanda di restituzione proposta dalla promittente acquirente in sede di comparsa di costituzione in riassunzione non può essere ritenuta nuova proprio perché la parte formula una richiesta con oggetto minore rispetto a quanto già prospettato, mantenendo fermi i fatti allegati in precedenza (Cass.
5.11.20 n.
21262),
- che, in senso contrario, non potrebbe essere eccepito il difetto della forma scritta richiesto per la manifestazione della volontà di risolvere il contratto preliminare in conformità al principio espresso dagli artt. 1350 e 1351 cc, posto che:
o esercitava comunque il recesso mediante Controparte_1
raccomandata, giunta a destinazione,
o I promittenti venditori dichiaravano di recedere dal preliminare nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
o la domanda giudiziale è un atto idoneo a esprimere non solo effetti processuali, ma anche sostanziali.
In definitiva, pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto, determinata non dagli asseriti ma non confermati inadempimenti delle parti, bensì dalla espressa volontà di entrambe di non addivenire alla stipula del definitivo, non avendo più interesse all'adempimento del preliminare.
L'effetto retroattivo della risoluzione, poi, comporta la restituzione della somma versata pagina 20 di 22 come caparra, oltre agli interessi di legge dal versamento al saldo, con la precisazione che, trattandosi di debito di valuta e non di valore, l'importo restituito non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, con onere della prova a carico del creditore (Cass.
4.6.18 n. 14289) che a tanto non ha provveduto.
5.4 Quanto, infine, alle istanze istruttorie, formulate dagli attori in riassunzione non si ritiene sussistano i presupposti per ammetterle giacché contenenti giudizi (capitoli 1 e
2), ed irrilevanti ai fini della decisione (capitoli da 3 a 5).
6. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite – una volta osservato che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo,
piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n. 9448) – sussistono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti dal momento che le domande svolte dalle medesime sono state rigettate e la pronuncia di risoluzione del preliminare è unicamente conseguita alla presa d'atto, da parte di questa Corte, della concorde volontà delle stesse di non dare corso alla stipula del definitivo, da cui è derivato, quale conseguenza necessitata, peraltro non imputabile ad alcuna di esse, l'obbligo di restituzione della caparra per sopravvenuto venir meno della causa attributiva della medesima.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova 1329/2012, depositata in data 30.5.12:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1762/2008, emesso in data 10.5.08;
pagina 21 di 22 2) rigetta la domanda di accertamento dell'avvenuto recesso e del conseguente diritto a ottenere il doppio della caparra proposta da;
Controparte_1
3) rigetta la domanda di accertamento dell'avvenuto recesso e del conseguente diritto a trattenere la caparra formulata da e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
4) dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 4.8.06
stipulato tra , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3
5) condanna e in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
restituire in favore di la caparra di complessivi € Controparte_1
39.000,00, versata in due tranche, oltre agli interessi legali dal momento della consegna delle rispettive somme al saldo;
6) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 marzo 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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