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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Dott. Orazio Maria Monastero, Giudice ausiliario designato, nel procedi-
mento camerale n. 76/25 V.G. avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], C.F , Parte_2 C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] C.F. nella qua- Parte_3 C.F._3
lità di eredi del sig. (CF. ) nato a [...]- Persona_1 C.F._4
rone il 28/07/1951elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Valen-
tina Fraggetta C.F sito in Caltagirone al Viale Mario Milazzo. C.F._5
157 che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, dom.to per legge Controparte_1
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
^^^^^^^^^^^
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, letto il ricorso depositato in data 6.02.2025 dai ricorrenti nella loro qualità di redi di , con il quale hanno chiesto l'inden- Persona_1
nizzo per la irragionevole durata del procedimento innanzi al Tribunale di Caltagirone iniziato con atto di appello avverso la sentenza n. 89/14 del 31.03.2014 resa dal Giudice di Pace di
Caltagirone notificato il 27.06.2014 iscritto al numero di R.G. 938/14 definito con sentenza n.
1 Ritenuta la propria competenza ex Art. 3 L. n. 89/2001 e succ. mod. ed integr. (come da ultimo modificata dall'art.1 della legge c.d. di stabilità, n. 208/2015);
Rilevato che non si è verificata alcuna decadenza di cui all'Art. 4 della sopradetta legge;
Ritenuto che secondo la giurisprudenza della Cassazione in tema di equa riparazione per la durata eccessiva del processo, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo (3 anni per il primo grado, 2
per l'appello e 1 per la Cassazione), quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, per verificare il mancato rispetto della durata massima bisogna vedere l'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi addivenire a una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione. Ne consegue che non rientra nella disponibilità dalla parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'am-
bito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza. Ciò
comporta il divieto di frazionare la domanda quante volte tale opzione sia diretta a falsare il giudizio finalizzato all'applicazione della legge Pinto, cioè ad impedire che la durata più che ragionevole di un grado possa compensare quella eccedente di un altro, come nel caso concreto (Cfr. Cass. n. 4437/15);
che pertanto per il calcolo della ingiusta durata del giudizio presupposto deve essere conside-
rato anche il primo grado iniziato con atto di citazione notificato il 7.10.2013 e definito con sentenza il 31.03.2014;
rilevato tuttavia che l'oggetto del giudizio presupposto è stata la restituzione di un indebito pari ad €. 332,82 e che secondo l'ormai consolidato indirizzo della Corte di Legittimità la presunzione relativa ex articolo 2 comma 2-sexies lettera g) della legge n. 89 del 2001 di in-
sussistenza del danno per il carattere irrisorio o bagatellare della pretesa fatta valere nel pro-
cesso presupposto è da applicare in coerenza con l'elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa. Su questa linea si esclude l'equo indennizzo nei casi in cui il
2 processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità minima, inferiore a 500 euro (cfr. Cass.
n. 18332/24) e che il principio giuridico fondamentale, espresso dall'art. 2 co.
2-sexies lett. g)
L. 89/2001, presuppone l'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,
salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Tale presunzione, in coerenza con l'elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa, valorizza la cosid-
detta "posta in gioco", valutata in comparazione con le condizioni socioeconomiche del richie-
dente. In tal senso, è stato escluso l'equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità davvero minima o comunque inferiore a Euro 500. Il carattere comparativamente bagatellare della pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tenden-
ziale, rileva non per escludere integralmente l'indennizzo, bensì per scendere al di sotto della soglia minima (Cass. n. 26243/24);
che nel caso di specie, visto il valore della domanda, non è dato evincersi nemmeno la prova contraria del danno subito anche in relazione alle condizioni personali della parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, rigetta il ricorso.
Catania, 1 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario
Dott. Orazio Maria Monastero
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614 del 19.09.2024;