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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7101 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14651/2023 promossa da:
C.F. e residente in [...] C.F._1
n.59, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Ferraro RICORRENTE E
Controparte_1
(P. IVA ) in persona del legale rappr.te il Direttore
[...] P.IVA_1
Generale p.t. Dr. , con sede in Napoli alla via Costantinopoli 104, elett.te dom.ta in Controparte_2
Napoli alla via Cesare Rosaroll, 70 nello studio dell'Avv. Quirino M. Palagano (c.f. C.F._2
) che la rappr.ta e difende congiuntamente all'avv. Maria Teresa Nicoletti (c.f.
[...]
) in virtù di procura in calce al presente atto, giusta delibera di incarico del D.G. n. C.F._3
41 del 16.01.2024.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2 CP_3
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., convenivano in giudizio l Parte_1 [...]
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_4 danni subiti a causa del lamentato comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari della struttura convenuta ove veniva ricoverato in data 21.03.2007. In particolare, ricoverato Parte_1 con diagnosi di “appendicite non precisata”, il minore veniva sottoposto, in data 28.03.2007, all'intervento di appendicectomia con anestesia epidurale, all'esito del quale – asseriscono gli istanti – riportava “esiti di pagina 1 di 13 paralisi flaccida dell'arto inferiore sx con conseguente zoppia e mal posizionamento piede sx che gli provocava e provoca lesioni ulcerative recidivanti”.
Più precisamente, a fronte di una lesione intramidollare evidenziata dalla RMN medio tempore eseguita, il minore veniva trasportato presso la UOC di Ortopedia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove gli veniva diagnosticata una “siringomielia e lesioni ulcerose recidivanti del piede sx”, a fronte di una neuropatia sensitiva ad eziologia prossimale post traumatica, con interessamento dei nervi sciatico e femorale.
Ebbene, parte ricorrente individua la sussistenza di un nesso eziologico tra la situazione attuale del e la condotta dei sanitari della struttura convenuta che non avrebbero proceduto ad Parte_1 una indagine radiologica più approfondita resa necessaria dalla sintomatologia del minore;
così omettendo una diagnosi corretta alla quale sarebbero dovute seguire cure differenti.
Dunque, la difesa di parte ricorrente agiva al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi da e stimati in Euro € 230.205,00 ovvero in quella Parte_1 diversa misura ritenuta equa in giustizia, a mente delle conclusioni cui giungeva il Collegio peritale in sede di ATP.
Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la che, in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_5 legittimazione degli istanti essendo divenuto maggiorenne il nonché la prescrizione del Parte_1 diritto;
nel merito, negando qualsivoglia responsabilità dei sanitari e della struttura, deduceva la manifesta infondatezza della domanda di cui chiedeva, pertanto, il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
In data 30/5/25 interveniva volontariamente divenuto maggiorenne e dichiarava di Parte_1 ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e nel suo interesse dai genitori e Parte_2 CP_3
Con ordinanza del 15.02.2024 il Giudice istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; proposta che non veniva accettata.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice rinviava all'udienza del 16.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ; in quella data la causa veniva riservata in decisione.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da parte resistente nella propria comparsa di costituzione, si osserva quanto segue.
La costituzione in giudizio con atto di intervento volontario da parte del figlio maggiorenne Parte_1
la sua adesione alle difese articolate dagli originari esercenti la responsabilità genitoriale
[...] determina il superamento dell'originario difetto di legittimazione processuale e di rappresentanza processuale pur rilevato dalla controparte. pagina 2 di 13 Ciò coerentemente all'orientamento ormai invalso nella prassi giurisprudenziale a mente del quale il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio;
ciò con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (cfr., da ultimo, Cass. Civ. 28 novembre 2022, n. 34987).
In via preliminare occorre esaminare la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta e riguardante la asserita prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
E per la sua risoluzione occorre qualificare il rapporto intercorrente tra il paziente e la struttura;
ciò in relazione a fattispecie ante Gelli.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente.
Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione,
i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass.
1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr.
Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr.
Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013).
Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto all'ente pagina 3 di 13 ed al medico in relazione a condotte ante si applicava e si applica lo statuto della responsabilità Pt_3 contrattuale.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari problemi atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo
1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio
1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233;
Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass.
14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la pagina 4 di 13 responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità pagina 5 di 13 quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
pagina 6 di 13 E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_6 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria pagina 7 di 13 negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura pagina 8 di 13 dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
La natura contrattuale della responsabilità dell'ente quale sopra delineata fonda la prescrizione decennale e determina il rigetto della relativa eccezione;
ciò essendo i fatti del 21/3/2007 ed essendo presente messa in mora con prova di ricezione del 15 – 17/11/2016.
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte ricorrente trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU.
Dunque, a mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria.
Ebbene, nel corso del giudizio di ATP, recante RG. 1211/2020, il Giudice conferiva l'incarico al Collegio peritale composto dal dott. – medico chirurgo – e dal dott. –specialista in Persona_1 Persona_2 medicina legale – che depositava la relazione di consulenza tecnica;
relazione da ritenersi attendibile e, dunque, condivisibile negli esiti in quanto dotata di completezza argomentativa e linearità logica che ha chiarito quanto segue:
- In via preliminare i ccttuu hanno evidenziato che trattasi di un caso routinario posto che il minore si ricoverava “senza criticità, se non la presenza di un processo asmatico che necessità di pagina 9 di 13 un'opportuna preparazione” e, solo dopo l'intervento chirurgico, si “manifestò una sintomatologia ingravescente caratterizzata, al momento delle dimissioni, da un'ipotonia all'arto inferiore sinistro”.
- Più precisamente, i consulenti hanno ravvisato, da un lato, “una sofferenza dello sciatico” e, dall'altro, “un'angioma (patologia congenita) dal disco D9 al disco D12”.
Ebbene, i periti hanno valutato “più probabile che non che l'accesso epidurale eseguito a livello improprio abbia cagionato la lesione dello sciatico e la conseguita sofferenza neurogena evidenziatasi”.
Dunque, allo stato, chiariscono i ccttuu, “la sofferenza dello sciatico conseguita alla manovra epidurale è finita per concorrere alla sofferenza indotta dalla alterazione congenita di cui il minore era portatore”; così concludendo per un “comportamento imprudente dell'anestesista nell'esecuzione della manovra anestesiologica”.
Pertanto, in relazione a tale quadro diagnostico e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il
Collegio peritale ha ritenuto di poter concludere che si rileva “un maggior danno, rispetto alla patologia congenita del 20/30%, da valutarsi in misura di un tasso invalidante del 30%”, quale danno biologico permanente.
Dunque, i periti hanno ritenuto configurabile una percentuale di invalidità del 55% quale danno biologico permanente, di cui il 30% quale danno iatrogeno differenziale. Quale inabilità temporanea differenziale, il
Collegio ha indicato “una ITP di 60 giorni al 75% ed ITP di 60 giorni al 50%”.
Ebbene, come chiarito dai Giudici di Legittimità, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento ovvero subisca conseguenze mediche che, a causa della cattiva esecuzione ovvero di carenza assistenziale, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ciò che rileva – ai fini della liquidazione – è il c.d. danno iatrogeno differenziale, quale species del danno biologico, che può essere definito come pregiudizio alla salute collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente
(ascrivibile alla colpa di un terzo od a cause naturali) e derivato dal comportamento colposo di un sanitario
(cfr. Cass. civ., sent. n. 6341/2014; da ultimo, Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28990). In particolare, gli hanno evidenziato – già con sentenza del 15 gennaio 2020, n. 514 e confermato con sentenza Parte_4
Cassazione Civile, sez. VI, del 29 settembre 2022, n. 28327 – che in fattispecie come quella in esame occorre verificare la natura concorrente o coesistente delle lesioni iatrogene rispetto a quelle pregresse. Ed infatti, per valutare l'incidenza di lesioni o malattie pregresse sul grado di invalidità permanente cagionato dal fatto illecito occorre distinguere a seconda che le lesioni preesistenti: a) colpiscano organi diversi e non funzionalmente integrati (cd. "lesioni coesistenti"), ovvero b) interessino – come nel caso di specie - il medesimo organo oppure organi funzionalmente integrati (cd. "lesioni concorrenti"). Nel primo caso, al pagina 10 di 13 grado di invalidità permanente "ordinario", va applicato un coefficiente di riduzione, in quanto il danno ha colpito un individuo non perfettamente sano, la cui malattia preesistente non è stata però aggravata dall'evento dannoso. Nel secondo caso, invece, al grado di invalidità permanente risultante dall'impiego degli ordinari criteri valutativi va applicato un coefficiente di maggiorazione, in quanto il concorso di lesioni policrone amplifica il danno disfunzionale cagionato dall'atto illecito.
Dunque, come precisato, in caso di menomazioni concorrenti è dovuto solo – ma integralmente - il danno differenziale;
ossia la liquidazione della lesione deve avvenire sottraendo alla percentuale di invalidità complessiva quella preesistente. Infatti, il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che avrebbe patito a causa della sua patologia pregressa, se l'illecito non si fosse verificato (Cass. 28986/2019). Pertanto, deve ascriversi al nosocomio la percentuale di responsabilità relativa al solo aggravamento della situazione preesistente (danno differenziale) e non dell'intero danno
(cfr., Cass. civ., sent. del 15 gennaio 2020, n. 514 nonché Cassazione Civile, sez. VI, del 29 settembre 2022,
n. 28327 e da ultimo Cassazione civile , sez. III , 30/07/2024 , n. 21261).
Ebbene, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, esaminate le risultanze della CTU, accertato l'errore medico-assistenziale, rilevato che trattasi di lesioni c.d. concorrenti, si deve procedere alla liquidazione del danno c.d. iatrogeno differenziale con il metodo innanzi indicato ed in applicazione delle
Tabelle di Milano 2024, tenuto altresì conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (4 anni); a ciò consegue che devono riconoscersi a Parte_1
- € 492.210,00 a titolo di biologico differenziale. Tale importo è stato calcolato in misura differenziale tra il danno complessivo residuato al paziente (I.P. al 55 %, pari ad € 645.291,00) e quello dovuto a condizioni pregresse dello stesso (I.P. al 25% pari ad € 153.081,00), in modo da ottenere la componente di danno di origine iatrogena;
- € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale (60 giorni al 75% per 115€);
- € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale (60 giorni al 50% per 115€).
Tali somme concorrono a determinare un ammontare risarcitorio complessivo pari ad € 500.835,00.
Non sono riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, alla efficienza estetica, sessuale al danno alla vita di relazione secondo quanto segue.
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
pagina 11 di 13 d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989).
Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, tuttavia l'onere della prova della presenza di tale lesione grava integralmente sul richiedente (cfr. da ultimo Cass. n. 20661 del 24 luglio
2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto allegazioni e prova in ordine alla sua sussistenza e consistenza la relativa domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. Anche in relazione a tale profilo, infatti, si ribadisce che onere di allegazione e prova grava sul paziente (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato, infatti, può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che neanche alcun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Difatti, considerata l'entità del danno subito, l'età del paziente: valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno.
Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (21.03.2007) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT. pagina 12 di 13 In ordine alle spese, si statuisce come segue secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva di tutte le fasi, nonché in applicazione della sesta fascia della tabella n.2 (Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva della fase introduttiva, di studio della controversia e della fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non essendo stata espletata nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e condanna l Parte_1 [...] al pagamento della somma di € 500.835,00 in Controparte_4 suo favore;
sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (21.03.2007) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna l' al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 787,30 per spese vive, € 17.962,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico della resistente Controparte_4
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14651/2023 promossa da:
C.F. e residente in [...] C.F._1
n.59, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Ferraro RICORRENTE E
Controparte_1
(P. IVA ) in persona del legale rappr.te il Direttore
[...] P.IVA_1
Generale p.t. Dr. , con sede in Napoli alla via Costantinopoli 104, elett.te dom.ta in Controparte_2
Napoli alla via Cesare Rosaroll, 70 nello studio dell'Avv. Quirino M. Palagano (c.f. C.F._2
) che la rappr.ta e difende congiuntamente all'avv. Maria Teresa Nicoletti (c.f.
[...]
) in virtù di procura in calce al presente atto, giusta delibera di incarico del D.G. n. C.F._3
41 del 16.01.2024.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2 CP_3
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., convenivano in giudizio l Parte_1 [...]
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_4 danni subiti a causa del lamentato comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari della struttura convenuta ove veniva ricoverato in data 21.03.2007. In particolare, ricoverato Parte_1 con diagnosi di “appendicite non precisata”, il minore veniva sottoposto, in data 28.03.2007, all'intervento di appendicectomia con anestesia epidurale, all'esito del quale – asseriscono gli istanti – riportava “esiti di pagina 1 di 13 paralisi flaccida dell'arto inferiore sx con conseguente zoppia e mal posizionamento piede sx che gli provocava e provoca lesioni ulcerative recidivanti”.
Più precisamente, a fronte di una lesione intramidollare evidenziata dalla RMN medio tempore eseguita, il minore veniva trasportato presso la UOC di Ortopedia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove gli veniva diagnosticata una “siringomielia e lesioni ulcerose recidivanti del piede sx”, a fronte di una neuropatia sensitiva ad eziologia prossimale post traumatica, con interessamento dei nervi sciatico e femorale.
Ebbene, parte ricorrente individua la sussistenza di un nesso eziologico tra la situazione attuale del e la condotta dei sanitari della struttura convenuta che non avrebbero proceduto ad Parte_1 una indagine radiologica più approfondita resa necessaria dalla sintomatologia del minore;
così omettendo una diagnosi corretta alla quale sarebbero dovute seguire cure differenti.
Dunque, la difesa di parte ricorrente agiva al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi da e stimati in Euro € 230.205,00 ovvero in quella Parte_1 diversa misura ritenuta equa in giustizia, a mente delle conclusioni cui giungeva il Collegio peritale in sede di ATP.
Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la che, in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_5 legittimazione degli istanti essendo divenuto maggiorenne il nonché la prescrizione del Parte_1 diritto;
nel merito, negando qualsivoglia responsabilità dei sanitari e della struttura, deduceva la manifesta infondatezza della domanda di cui chiedeva, pertanto, il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
In data 30/5/25 interveniva volontariamente divenuto maggiorenne e dichiarava di Parte_1 ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e nel suo interesse dai genitori e Parte_2 CP_3
Con ordinanza del 15.02.2024 il Giudice istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; proposta che non veniva accettata.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice rinviava all'udienza del 16.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ; in quella data la causa veniva riservata in decisione.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da parte resistente nella propria comparsa di costituzione, si osserva quanto segue.
La costituzione in giudizio con atto di intervento volontario da parte del figlio maggiorenne Parte_1
la sua adesione alle difese articolate dagli originari esercenti la responsabilità genitoriale
[...] determina il superamento dell'originario difetto di legittimazione processuale e di rappresentanza processuale pur rilevato dalla controparte. pagina 2 di 13 Ciò coerentemente all'orientamento ormai invalso nella prassi giurisprudenziale a mente del quale il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio;
ciò con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (cfr., da ultimo, Cass. Civ. 28 novembre 2022, n. 34987).
In via preliminare occorre esaminare la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta e riguardante la asserita prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
E per la sua risoluzione occorre qualificare il rapporto intercorrente tra il paziente e la struttura;
ciò in relazione a fattispecie ante Gelli.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente.
Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione,
i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass.
1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr.
Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr.
Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013).
Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto all'ente pagina 3 di 13 ed al medico in relazione a condotte ante si applicava e si applica lo statuto della responsabilità Pt_3 contrattuale.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari problemi atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo
1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio
1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233;
Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass.
14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la pagina 4 di 13 responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità pagina 5 di 13 quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
pagina 6 di 13 E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_6 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria pagina 7 di 13 negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura pagina 8 di 13 dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
La natura contrattuale della responsabilità dell'ente quale sopra delineata fonda la prescrizione decennale e determina il rigetto della relativa eccezione;
ciò essendo i fatti del 21/3/2007 ed essendo presente messa in mora con prova di ricezione del 15 – 17/11/2016.
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte ricorrente trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU.
Dunque, a mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria.
Ebbene, nel corso del giudizio di ATP, recante RG. 1211/2020, il Giudice conferiva l'incarico al Collegio peritale composto dal dott. – medico chirurgo – e dal dott. –specialista in Persona_1 Persona_2 medicina legale – che depositava la relazione di consulenza tecnica;
relazione da ritenersi attendibile e, dunque, condivisibile negli esiti in quanto dotata di completezza argomentativa e linearità logica che ha chiarito quanto segue:
- In via preliminare i ccttuu hanno evidenziato che trattasi di un caso routinario posto che il minore si ricoverava “senza criticità, se non la presenza di un processo asmatico che necessità di pagina 9 di 13 un'opportuna preparazione” e, solo dopo l'intervento chirurgico, si “manifestò una sintomatologia ingravescente caratterizzata, al momento delle dimissioni, da un'ipotonia all'arto inferiore sinistro”.
- Più precisamente, i consulenti hanno ravvisato, da un lato, “una sofferenza dello sciatico” e, dall'altro, “un'angioma (patologia congenita) dal disco D9 al disco D12”.
Ebbene, i periti hanno valutato “più probabile che non che l'accesso epidurale eseguito a livello improprio abbia cagionato la lesione dello sciatico e la conseguita sofferenza neurogena evidenziatasi”.
Dunque, allo stato, chiariscono i ccttuu, “la sofferenza dello sciatico conseguita alla manovra epidurale è finita per concorrere alla sofferenza indotta dalla alterazione congenita di cui il minore era portatore”; così concludendo per un “comportamento imprudente dell'anestesista nell'esecuzione della manovra anestesiologica”.
Pertanto, in relazione a tale quadro diagnostico e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il
Collegio peritale ha ritenuto di poter concludere che si rileva “un maggior danno, rispetto alla patologia congenita del 20/30%, da valutarsi in misura di un tasso invalidante del 30%”, quale danno biologico permanente.
Dunque, i periti hanno ritenuto configurabile una percentuale di invalidità del 55% quale danno biologico permanente, di cui il 30% quale danno iatrogeno differenziale. Quale inabilità temporanea differenziale, il
Collegio ha indicato “una ITP di 60 giorni al 75% ed ITP di 60 giorni al 50%”.
Ebbene, come chiarito dai Giudici di Legittimità, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento ovvero subisca conseguenze mediche che, a causa della cattiva esecuzione ovvero di carenza assistenziale, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ciò che rileva – ai fini della liquidazione – è il c.d. danno iatrogeno differenziale, quale species del danno biologico, che può essere definito come pregiudizio alla salute collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente
(ascrivibile alla colpa di un terzo od a cause naturali) e derivato dal comportamento colposo di un sanitario
(cfr. Cass. civ., sent. n. 6341/2014; da ultimo, Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28990). In particolare, gli hanno evidenziato – già con sentenza del 15 gennaio 2020, n. 514 e confermato con sentenza Parte_4
Cassazione Civile, sez. VI, del 29 settembre 2022, n. 28327 – che in fattispecie come quella in esame occorre verificare la natura concorrente o coesistente delle lesioni iatrogene rispetto a quelle pregresse. Ed infatti, per valutare l'incidenza di lesioni o malattie pregresse sul grado di invalidità permanente cagionato dal fatto illecito occorre distinguere a seconda che le lesioni preesistenti: a) colpiscano organi diversi e non funzionalmente integrati (cd. "lesioni coesistenti"), ovvero b) interessino – come nel caso di specie - il medesimo organo oppure organi funzionalmente integrati (cd. "lesioni concorrenti"). Nel primo caso, al pagina 10 di 13 grado di invalidità permanente "ordinario", va applicato un coefficiente di riduzione, in quanto il danno ha colpito un individuo non perfettamente sano, la cui malattia preesistente non è stata però aggravata dall'evento dannoso. Nel secondo caso, invece, al grado di invalidità permanente risultante dall'impiego degli ordinari criteri valutativi va applicato un coefficiente di maggiorazione, in quanto il concorso di lesioni policrone amplifica il danno disfunzionale cagionato dall'atto illecito.
Dunque, come precisato, in caso di menomazioni concorrenti è dovuto solo – ma integralmente - il danno differenziale;
ossia la liquidazione della lesione deve avvenire sottraendo alla percentuale di invalidità complessiva quella preesistente. Infatti, il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che avrebbe patito a causa della sua patologia pregressa, se l'illecito non si fosse verificato (Cass. 28986/2019). Pertanto, deve ascriversi al nosocomio la percentuale di responsabilità relativa al solo aggravamento della situazione preesistente (danno differenziale) e non dell'intero danno
(cfr., Cass. civ., sent. del 15 gennaio 2020, n. 514 nonché Cassazione Civile, sez. VI, del 29 settembre 2022,
n. 28327 e da ultimo Cassazione civile , sez. III , 30/07/2024 , n. 21261).
Ebbene, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, esaminate le risultanze della CTU, accertato l'errore medico-assistenziale, rilevato che trattasi di lesioni c.d. concorrenti, si deve procedere alla liquidazione del danno c.d. iatrogeno differenziale con il metodo innanzi indicato ed in applicazione delle
Tabelle di Milano 2024, tenuto altresì conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (4 anni); a ciò consegue che devono riconoscersi a Parte_1
- € 492.210,00 a titolo di biologico differenziale. Tale importo è stato calcolato in misura differenziale tra il danno complessivo residuato al paziente (I.P. al 55 %, pari ad € 645.291,00) e quello dovuto a condizioni pregresse dello stesso (I.P. al 25% pari ad € 153.081,00), in modo da ottenere la componente di danno di origine iatrogena;
- € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale (60 giorni al 75% per 115€);
- € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale (60 giorni al 50% per 115€).
Tali somme concorrono a determinare un ammontare risarcitorio complessivo pari ad € 500.835,00.
Non sono riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, alla efficienza estetica, sessuale al danno alla vita di relazione secondo quanto segue.
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
pagina 11 di 13 d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989).
Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, tuttavia l'onere della prova della presenza di tale lesione grava integralmente sul richiedente (cfr. da ultimo Cass. n. 20661 del 24 luglio
2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto allegazioni e prova in ordine alla sua sussistenza e consistenza la relativa domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. Anche in relazione a tale profilo, infatti, si ribadisce che onere di allegazione e prova grava sul paziente (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato, infatti, può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che neanche alcun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Difatti, considerata l'entità del danno subito, l'età del paziente: valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno.
Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (21.03.2007) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT. pagina 12 di 13 In ordine alle spese, si statuisce come segue secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva di tutte le fasi, nonché in applicazione della sesta fascia della tabella n.2 (Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva della fase introduttiva, di studio della controversia e della fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non essendo stata espletata nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e condanna l Parte_1 [...] al pagamento della somma di € 500.835,00 in Controparte_4 suo favore;
sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (21.03.2007) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna l' al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 787,30 per spese vive, € 17.962,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico della resistente Controparte_4
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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