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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 540/2024
Oggi 10/04/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. Pietro Emilio Di Marco Pizzongolo Parte_1
Per , nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nel ricorso e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Pietro Emilio Di Marco Pizzongolo e Candito Francesco, domiciliato in Pavia, via Nazario
Sauro n. 23 presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto emesso in data 04/03/2021 dal
Giudice del Tribunale di Cremona e, ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c., 84 e 99 del D.P.R. 115/2002, revocare il decreto opposto e per l'effetto ammettere il sig. Pt_1
nato in [...] il giorno 01 gennaio 1982 (c.f ),
[...] CodiceFiscale_2
attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Opera, al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
Per parte resistente: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Il ricorrente deduceva:
- che “in data 26.2.2024, l'Avv. Pietro Emilio Di Marco Pizzongolo, in nome e per conto del proprio assistito, inviava a mezzo p.e.c. (penale.tribunale.cremona.@giustiziacert.it) istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In data 4.3.2024, il Giudice, ai sensi del D.M. Giustizia del 29.12.2023 n.217, dichiarava inammissibile l'istanza perché oltre a non essere pervenuta all'indirizzo corretto, non è munita di firma digitale o elettronica qualificata”;
- che il provvedimento giudiziale è errato.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, non si costituiva ed era dichiarata contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenza che:
1) la presente sentenza non è pronunciata dal Capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto il Presidente del
Tribunale ha delegato questo giudice alla trattazione e decisione della controversia con provvedimento datato 8.4.2025;
2) è titolare della posizione soggettiva oggetto della domanda (cfr. Controparte_1
Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ord. n. 5806 del 22.2.2022 “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n.
115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento”).
Ciò detto si rileva che il Tribunale di Cremona ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dal ricorrente in data
26.2.2024, in quanto l'istanza, da un lato, non è stata sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata e, dall'altro, è stata inviata all'indirizzo mail e non all'indirizzo Email_1
Email_2
Il provvedimento impugnato non è condivisibile per molteplici ragioni.
In primo luogo, l'art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 prescrive che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere “sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore”. La disposizione di rango primario, che prevale su qualsivoglia norma di rango inferiore, collega l'inammissibilità dell'istanza all'assenza di sottoscrizione e non all'assenza di una sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata. La decisione del Tribunale di
Cremona è, pertanto, disancorata dal testo normativo. Inoltre, qualora la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato fosse corretta, i soggetti meno abbienti dovrebbero sostenere dei costi per dotarsi di una firma digitale, in evidente antitesi con le finalità perseguite dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di specie, l'istanza è stata correttamente sottoscritta dal sig. e autenticata dal difensore. Parte_1
In secondo luogo l'art. 93 del D.P.R. n. 115/2002 prescrive che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato “è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo”. Sebbene il sintagma “ufficio del magistrato” possa sembrare suscettibile di plurime interpretazioni, l'ambiguità è apparente. Invero qualora l'interessato presentasse l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante lettera raccomandata, nessuno dubiterebbe del fatto che la stessa debba essere inviata all'indirizzo del Tribunale al cui interno è collocato l'ufficio del singolo magistrato. Parimenti nel caso in cui l'istanza è presentata mediante comunicazione di posta elettronica, la stessa deve essere inviata alla casella di posta elettronica del Tribunale al cui interno è collocato l'ufficio del singolo magistrato. Nel caso di specie l'istanza è stata correttamente inviata alla casella di posta elettronica del Tribunale di Cremona. Nell'ipotesi in cui un Tribunale fosse dotato di plurime caselle di posta elettronica, la comunicazione deve essere inviata ad una di tali caselle. La trasmissione della comunicazione all'ufficio competente è incombenza della Pubblica Amministrazione correttamente individuata dall'interessato, il quale, soprattutto se di origine straniera, non può essere gravato dall'onere di indagare i collegamenti esistenti tra le dominazione delle caselle di posta elettronica e gli uffici del
Tribunale.
In terzo luogo l'istanza depositata in data 26.2.2024 dal sig. è Parte_1
subito pervenuta nella sfera di conoscenza del giudice, che ha depositato il provvedimento impugnato in data 4.3.2024. Pertanto la comunicazione di posta elettronica ha raggiunto il fine a cui era destinata, e cioè ha raggiunto il fine di consentire al giudicante di valutare la fondatezza dell'istanza proposta.
Considerato che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa alle persone meno abbienti e un accesso egualitario alla giustizia e tenuto conto della primaria importanza del diritto tutelato, qualsiasi disposizione processuale deve essere interpretata in modo da assicurare che l'istituto dispieghi effetti.
Interpretazioni cavillose o restrittive delle norme processuali, pregiudicando il diritto di difesa dei soggetti coinvolti nel processo, non si conciliano con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Alla stregua di quanto evidenziato, viste dichiarazioni rese dal sig. Parte_1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il provvedimento di cui all'allegato n. 3 emesso dal Tribunale di Cremona in data 4.3.2024 deve essere revocato e il ricorrente deve essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Considerata l'autonomia del procedimento disciplinato dall'art. 99 del D.P.R. n.
115/2002 rispetto al procedimento all'interno del quale è stato emesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – autonomia desumibile, tra l'altro, dal fatto che nel procedimento di opposizione ex art. 99 del D.P.R. n. 115/2002 le situazione reddituale dell'interessato potrebbe essere diversa rispetto a quella esistente al momento del deposito dell'istanza di ammissione o di pubblicazione del provvedimento di diniego (per esempio si pensi al caso di provvedimento di rigetto non comunicato all'interessato) – le spese processuali devono essere liquidate in questo procedimento. Tali spese seguono la soccombenza di e sono liquidate tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia nei termini indicati dall'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - revoca il provvedimento di cui all'allegato n. 3 del ricorrente emesso dal Tribunale di
Cremona in data 4.3.2024;
- ammette il sig. al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_1 CP_1 Pt_1
che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti e in euro 1.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 540/2024
Oggi 10/04/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. Pietro Emilio Di Marco Pizzongolo Parte_1
Per , nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nel ricorso e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Pietro Emilio Di Marco Pizzongolo e Candito Francesco, domiciliato in Pavia, via Nazario
Sauro n. 23 presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto emesso in data 04/03/2021 dal
Giudice del Tribunale di Cremona e, ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c., 84 e 99 del D.P.R. 115/2002, revocare il decreto opposto e per l'effetto ammettere il sig. Pt_1
nato in [...] il giorno 01 gennaio 1982 (c.f ),
[...] CodiceFiscale_2
attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Opera, al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
Per parte resistente: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Il ricorrente deduceva:
- che “in data 26.2.2024, l'Avv. Pietro Emilio Di Marco Pizzongolo, in nome e per conto del proprio assistito, inviava a mezzo p.e.c. (penale.tribunale.cremona.@giustiziacert.it) istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In data 4.3.2024, il Giudice, ai sensi del D.M. Giustizia del 29.12.2023 n.217, dichiarava inammissibile l'istanza perché oltre a non essere pervenuta all'indirizzo corretto, non è munita di firma digitale o elettronica qualificata”;
- che il provvedimento giudiziale è errato.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, non si costituiva ed era dichiarata contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenza che:
1) la presente sentenza non è pronunciata dal Capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto il Presidente del
Tribunale ha delegato questo giudice alla trattazione e decisione della controversia con provvedimento datato 8.4.2025;
2) è titolare della posizione soggettiva oggetto della domanda (cfr. Controparte_1
Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ord. n. 5806 del 22.2.2022 “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n.
115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento”).
Ciò detto si rileva che il Tribunale di Cremona ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dal ricorrente in data
26.2.2024, in quanto l'istanza, da un lato, non è stata sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata e, dall'altro, è stata inviata all'indirizzo mail e non all'indirizzo Email_1
Email_2
Il provvedimento impugnato non è condivisibile per molteplici ragioni.
In primo luogo, l'art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 prescrive che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere “sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore”. La disposizione di rango primario, che prevale su qualsivoglia norma di rango inferiore, collega l'inammissibilità dell'istanza all'assenza di sottoscrizione e non all'assenza di una sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata. La decisione del Tribunale di
Cremona è, pertanto, disancorata dal testo normativo. Inoltre, qualora la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato fosse corretta, i soggetti meno abbienti dovrebbero sostenere dei costi per dotarsi di una firma digitale, in evidente antitesi con le finalità perseguite dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di specie, l'istanza è stata correttamente sottoscritta dal sig. e autenticata dal difensore. Parte_1
In secondo luogo l'art. 93 del D.P.R. n. 115/2002 prescrive che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato “è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo”. Sebbene il sintagma “ufficio del magistrato” possa sembrare suscettibile di plurime interpretazioni, l'ambiguità è apparente. Invero qualora l'interessato presentasse l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante lettera raccomandata, nessuno dubiterebbe del fatto che la stessa debba essere inviata all'indirizzo del Tribunale al cui interno è collocato l'ufficio del singolo magistrato. Parimenti nel caso in cui l'istanza è presentata mediante comunicazione di posta elettronica, la stessa deve essere inviata alla casella di posta elettronica del Tribunale al cui interno è collocato l'ufficio del singolo magistrato. Nel caso di specie l'istanza è stata correttamente inviata alla casella di posta elettronica del Tribunale di Cremona. Nell'ipotesi in cui un Tribunale fosse dotato di plurime caselle di posta elettronica, la comunicazione deve essere inviata ad una di tali caselle. La trasmissione della comunicazione all'ufficio competente è incombenza della Pubblica Amministrazione correttamente individuata dall'interessato, il quale, soprattutto se di origine straniera, non può essere gravato dall'onere di indagare i collegamenti esistenti tra le dominazione delle caselle di posta elettronica e gli uffici del
Tribunale.
In terzo luogo l'istanza depositata in data 26.2.2024 dal sig. è Parte_1
subito pervenuta nella sfera di conoscenza del giudice, che ha depositato il provvedimento impugnato in data 4.3.2024. Pertanto la comunicazione di posta elettronica ha raggiunto il fine a cui era destinata, e cioè ha raggiunto il fine di consentire al giudicante di valutare la fondatezza dell'istanza proposta.
Considerato che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa alle persone meno abbienti e un accesso egualitario alla giustizia e tenuto conto della primaria importanza del diritto tutelato, qualsiasi disposizione processuale deve essere interpretata in modo da assicurare che l'istituto dispieghi effetti.
Interpretazioni cavillose o restrittive delle norme processuali, pregiudicando il diritto di difesa dei soggetti coinvolti nel processo, non si conciliano con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Alla stregua di quanto evidenziato, viste dichiarazioni rese dal sig. Parte_1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il provvedimento di cui all'allegato n. 3 emesso dal Tribunale di Cremona in data 4.3.2024 deve essere revocato e il ricorrente deve essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Considerata l'autonomia del procedimento disciplinato dall'art. 99 del D.P.R. n.
115/2002 rispetto al procedimento all'interno del quale è stato emesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – autonomia desumibile, tra l'altro, dal fatto che nel procedimento di opposizione ex art. 99 del D.P.R. n. 115/2002 le situazione reddituale dell'interessato potrebbe essere diversa rispetto a quella esistente al momento del deposito dell'istanza di ammissione o di pubblicazione del provvedimento di diniego (per esempio si pensi al caso di provvedimento di rigetto non comunicato all'interessato) – le spese processuali devono essere liquidate in questo procedimento. Tali spese seguono la soccombenza di e sono liquidate tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia nei termini indicati dall'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - revoca il provvedimento di cui all'allegato n. 3 del ricorrente emesso dal Tribunale di
Cremona in data 4.3.2024;
- ammette il sig. al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_1 CP_1 Pt_1
che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti e in euro 1.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 10/04/2025
Il giudice
Daniele Moro