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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di PO, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso atto di
precetto notificato il 20.05.2023 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in PO alla via Pigna n. 76 presso lo studio dell'avv.
Teresa Varone (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura allegata agli atti
- opponente - 2
E
(C.F. , difensore di se Controparte_1 C.F._3
stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PO, alla Leonardo Murialdo n. 44 giusta procura allegata all'atto di costituzione,
- opposto -
Conclusioni: all'udienza del 24 aprile 2025, le parti si riportano alle proprie difese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2023, Pt_1
spiegava opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
[...]
c.p.c. avverso l'atto di precetto dal valore complessivo di €
5.283,03 notificato il 20 maggio 2023 ad istanza dell'Avv.
in virtù della sentenza n. 1455/2022 del Controparte_1
Tribunale di PO Nord, che lo condannava a corrispondere in favore di l'indennità di occupazione per un Parte_2
importo di € 9.600,00 oltre interessi legali e, in favore dell'Avv. procuratore antistatario della Controparte_1
SI.ra , il pagamento delle spese di giudizio per un Pt_2
importo di € 350,00 per spese ed € 3.235,00 per compensi,
oltre spese generali, IVA e CPA. 3
La creditrice, inoltre, instaurava ritualmente una procedura di pignoramento presso terzi recante r.g. N. 1658/2023 ed iscritta al ruolo in data 23 febbraio 2023, nella quale interveniva, altresì, l'odierno opposto per il soddisfo del proprio credito.
Tanto ciò premesso, parte opponente eccepiva l'omeSS notifica del titolo esecutivo in questione con conseguente nullità
dell'atto di precetto in oggetto e l'omeSS instaurazione di alcuna procedura di mediazione e/o conciliazione. Asseriva,
inoltre, di avere impugnato lo stesso titolo esecutivo innanzi alla Corte d'Appello di PO per la restituzione della differenza di quanto versato a favore di avendo Parte_2
appreso della nullità del contratto di locazione stipulato tra i due, e sosteneva di avere attivato una procedura di ristrutturazione del debito presso l'Ordine dei Commercialisti
di PO (reg. n. 5/2023). Concludeva dunque per la dichiarazione di nullità dell'atto opposto per omeSS notifica del titolo esecutivo, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si costituiva l'Avv. eccependo la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 7,
c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia;
l'infondatezza 4
dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto la sentenza n.
1455/2022 veniva notificata, in uno con l'atto di precetto, a mani proprie all'opponente e che alcuna procedura di ristrutturazione del debito risultava instaurata ritualmente.
Aggiungeva, inoltre, che il giudizio d'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di PO era stato intrapreso esclusivamente nei confronti di e si era Parte_2
concluso con la sentenza di rigetto n. 2581/2023. Pertanto,
concludeva per la nullità della citazione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
In pendenza del presente giudizio, la suddetta procedura esecutiva si concludeva con ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. con la quale il G.E., in persona del gop dott.SS
, assegnava al creditore intervenuto la somma di € Per_1
3.700,00 a parziale soddisfo del credito azionato in
executivis. Per tali ragioni, con note di trattazione scritta depositate il 3 marzo 2025 ovvero per l'udienza del 24 aprile
2025, parte opponente richiedeva la ceSSta materia del contendere, alla cui istanza si opponeva in sede di comparsa conclusionale ex art. 189, n. 2, c.p.c. l'odierno opposto.
All'udienza del 24 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5
La domanda, sebbene ammissibile, è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rilevato che l'omeSS notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale dell'atto di precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omeSS notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi (C. Cass. sent. n. 17308/2015). Dunque, la domanda
è stata correttamente qualificata da parte opponente e tempestivamente proposta nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Inoltre, giova precisare che la natura dell'opposizione agli atti esecutivi è limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato (C. Cass. ord. n. 23971/2023) e non si rinvengono motivi di opposizione ascrivibili al rimedio di cui all'art. 615 c.p.c.
Sempre in via preliminare, è priva di pregio la doglianza a mezzo della quale parte opposta ha eccepito la nullità
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 7,
c.p.c., e precisamente per avere l'opponente individuato un termine a comparire inferiore rispetto a quello previsto dalla disposizione normativa così come modificata dalla recente 6
Riforma. Più precisamente, posto che lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita (C. Cass. sent. n. 28695/2013; vd.
anche C. Cass. sent. n. 19601/2017), la Corte di caSSzione,
con ordinanza n. 10400/2017, chiarisce che “se il convenuto,
costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione
per violazione del termine di comparizione (…) svolge anche le
sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione,
appunto, dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento
che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo.
Seguendo questa impostazione, dunque, qualora il convenuto si
difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito
alla cui correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma,
c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto
pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione
del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui
contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità
formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo
comma, c.p.c.. Si rientra, anzi, nella regola generale che
quest'ultima norma detta nella sua prima parte (“la
costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”), 7
subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella
parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del
convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei
termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex
articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di
rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza
soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione
ha proposto”. Pertanto, avendo parte opposta eccepito in sede di costituzione altresì l'infondatezza della domanda, l'atto di citazione non è soggetto a nullità.
Tutto quanto premesso in rito e venendo all'esame del merito,
la prospettazione difensiva che l'opponente ha elaborato a sostegno della propria domanda risulta contraddittoria.
Invero, sebbene abbia contestato la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso all'atto di pignoramento, e precisamente la sentenza n. 1455/2022 resa dal Tribunale di
PO Nord, ha altresì dichiarato di avere provveduto all'impugnazione della medesima innanzi alla Corte d'Appello
di PO per ottenere la restituzione della differenza di quanto versato a favore di avendo appreso della Parte_2
nullità del contratto di locazione stipulato tra i due.
L'impugnazione del titolo esecutivo dimostra 8
inequivocabilmente che lo stesso opponente era giunto a conoscenza dello stesso. Ad ogni buon conto, parte opposta ha debitamente provato di avere correttamente notificato il suddetto titolo, in uno con l'atto di precetto, a mani proprie all'opponente in data 20 maggio 2023 ai sensi dell'art. 479,
co. 3, c.p.c.
Infine, parte opponente non ha depositato alcun documento idoneo ad attestare la rituale instaurazione di una procedura di ristrutturazione del debito.
Ne segue che la domanda va rigettata e va dichiarata l'efficacia nei confronti dell'opponente dell'atto di precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione del valore della controversia e delle attività
difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta la domanda e per l'effetto dichiara l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 20 maggio 2023; 9
b) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi ed €
1.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
PO, 20/05/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di PO, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso atto di
precetto notificato il 20.05.2023 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in PO alla via Pigna n. 76 presso lo studio dell'avv.
Teresa Varone (C.F. che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura allegata agli atti
- opponente - 2
E
(C.F. , difensore di se Controparte_1 C.F._3
stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PO, alla Leonardo Murialdo n. 44 giusta procura allegata all'atto di costituzione,
- opposto -
Conclusioni: all'udienza del 24 aprile 2025, le parti si riportano alle proprie difese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2023, Pt_1
spiegava opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
[...]
c.p.c. avverso l'atto di precetto dal valore complessivo di €
5.283,03 notificato il 20 maggio 2023 ad istanza dell'Avv.
in virtù della sentenza n. 1455/2022 del Controparte_1
Tribunale di PO Nord, che lo condannava a corrispondere in favore di l'indennità di occupazione per un Parte_2
importo di € 9.600,00 oltre interessi legali e, in favore dell'Avv. procuratore antistatario della Controparte_1
SI.ra , il pagamento delle spese di giudizio per un Pt_2
importo di € 350,00 per spese ed € 3.235,00 per compensi,
oltre spese generali, IVA e CPA. 3
La creditrice, inoltre, instaurava ritualmente una procedura di pignoramento presso terzi recante r.g. N. 1658/2023 ed iscritta al ruolo in data 23 febbraio 2023, nella quale interveniva, altresì, l'odierno opposto per il soddisfo del proprio credito.
Tanto ciò premesso, parte opponente eccepiva l'omeSS notifica del titolo esecutivo in questione con conseguente nullità
dell'atto di precetto in oggetto e l'omeSS instaurazione di alcuna procedura di mediazione e/o conciliazione. Asseriva,
inoltre, di avere impugnato lo stesso titolo esecutivo innanzi alla Corte d'Appello di PO per la restituzione della differenza di quanto versato a favore di avendo Parte_2
appreso della nullità del contratto di locazione stipulato tra i due, e sosteneva di avere attivato una procedura di ristrutturazione del debito presso l'Ordine dei Commercialisti
di PO (reg. n. 5/2023). Concludeva dunque per la dichiarazione di nullità dell'atto opposto per omeSS notifica del titolo esecutivo, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si costituiva l'Avv. eccependo la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 7,
c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia;
l'infondatezza 4
dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto la sentenza n.
1455/2022 veniva notificata, in uno con l'atto di precetto, a mani proprie all'opponente e che alcuna procedura di ristrutturazione del debito risultava instaurata ritualmente.
Aggiungeva, inoltre, che il giudizio d'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di PO era stato intrapreso esclusivamente nei confronti di e si era Parte_2
concluso con la sentenza di rigetto n. 2581/2023. Pertanto,
concludeva per la nullità della citazione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
In pendenza del presente giudizio, la suddetta procedura esecutiva si concludeva con ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. con la quale il G.E., in persona del gop dott.SS
, assegnava al creditore intervenuto la somma di € Per_1
3.700,00 a parziale soddisfo del credito azionato in
executivis. Per tali ragioni, con note di trattazione scritta depositate il 3 marzo 2025 ovvero per l'udienza del 24 aprile
2025, parte opponente richiedeva la ceSSta materia del contendere, alla cui istanza si opponeva in sede di comparsa conclusionale ex art. 189, n. 2, c.p.c. l'odierno opposto.
All'udienza del 24 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5
La domanda, sebbene ammissibile, è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rilevato che l'omeSS notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale dell'atto di precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omeSS notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi (C. Cass. sent. n. 17308/2015). Dunque, la domanda
è stata correttamente qualificata da parte opponente e tempestivamente proposta nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Inoltre, giova precisare che la natura dell'opposizione agli atti esecutivi è limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato (C. Cass. ord. n. 23971/2023) e non si rinvengono motivi di opposizione ascrivibili al rimedio di cui all'art. 615 c.p.c.
Sempre in via preliminare, è priva di pregio la doglianza a mezzo della quale parte opposta ha eccepito la nullità
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 7,
c.p.c., e precisamente per avere l'opponente individuato un termine a comparire inferiore rispetto a quello previsto dalla disposizione normativa così come modificata dalla recente 6
Riforma. Più precisamente, posto che lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita (C. Cass. sent. n. 28695/2013; vd.
anche C. Cass. sent. n. 19601/2017), la Corte di caSSzione,
con ordinanza n. 10400/2017, chiarisce che “se il convenuto,
costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione
per violazione del termine di comparizione (…) svolge anche le
sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione,
appunto, dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento
che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo.
Seguendo questa impostazione, dunque, qualora il convenuto si
difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito
alla cui correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma,
c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto
pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione
del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui
contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità
formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo
comma, c.p.c.. Si rientra, anzi, nella regola generale che
quest'ultima norma detta nella sua prima parte (“la
costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”), 7
subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella
parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del
convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei
termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex
articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di
rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza
soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione
ha proposto”. Pertanto, avendo parte opposta eccepito in sede di costituzione altresì l'infondatezza della domanda, l'atto di citazione non è soggetto a nullità.
Tutto quanto premesso in rito e venendo all'esame del merito,
la prospettazione difensiva che l'opponente ha elaborato a sostegno della propria domanda risulta contraddittoria.
Invero, sebbene abbia contestato la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso all'atto di pignoramento, e precisamente la sentenza n. 1455/2022 resa dal Tribunale di
PO Nord, ha altresì dichiarato di avere provveduto all'impugnazione della medesima innanzi alla Corte d'Appello
di PO per ottenere la restituzione della differenza di quanto versato a favore di avendo appreso della Parte_2
nullità del contratto di locazione stipulato tra i due.
L'impugnazione del titolo esecutivo dimostra 8
inequivocabilmente che lo stesso opponente era giunto a conoscenza dello stesso. Ad ogni buon conto, parte opposta ha debitamente provato di avere correttamente notificato il suddetto titolo, in uno con l'atto di precetto, a mani proprie all'opponente in data 20 maggio 2023 ai sensi dell'art. 479,
co. 3, c.p.c.
Infine, parte opponente non ha depositato alcun documento idoneo ad attestare la rituale instaurazione di una procedura di ristrutturazione del debito.
Ne segue che la domanda va rigettata e va dichiarata l'efficacia nei confronti dell'opponente dell'atto di precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione del valore della controversia e delle attività
difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta la domanda e per l'effetto dichiara l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 20 maggio 2023; 9
b) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi ed €
1.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
PO, 20/05/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso