Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 98/2022 RG
promossa da
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 M il c al c.so Garibaldi n. 97/4 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2 Ma il cu al c.so Garibaldi n. 97/4 è eletto domicilio
– parti attrici –
contro
1) (CF: , rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3 dall dall' o il cui studio in Diano Marina al viale Matteotti n.99 è eletto domicilio
2) (CF: , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 per esa d ppe PRENCIPE presso il cui studio in Torino al corso Re Umberto n.64 è eletto domicilio
–parti convenute –
Ragioni della decisione
(1) Abstract. e premesso che, il 20.01.2020, Parte_1 Parte_2
alla guida del motociclo tg DK10486, mentre percorreva la Parte_2 semicarreggiata lato mare, con direzione levante, del Corso Garibaldi di Imperia, a causa dell'invasione della corsia di sua pertinenza da parte della vettura Ford Ranger tg FN293RX, condotta da ad assicurata con Parte_3 [...]
proveniente dall'opposta direzione di Controparte_3 andando ad urtare, previa una lieve collisione con il veicolo, un palo esistente lungo il margine destro della semicarreggiata da lui percorsa, riportando gravissime lesioni personali, con esiti invalidanti temporanei per 150 giorni ed esiti invalidanti permanenti nella misura del 75% nonché danni al motociclo, contestate le valutazioni di fatto e di diritto svolte dai VVUU di Imperia/la corrispondenza al vero di quanto riferito dal danneggiante e dal teste Tes_1 dedotto che l'evento dannoso era stato cagionato dalla manovra poste in essere dal conducente del veicolo che ometteva di dargli la precedenza, lamentato un danno non
1 dott. Pasquale LONGARINI
e la in
[...] Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, materiali e non, patiti dagli attori in dipendenza del sinistro, da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio che, premesso che non vi era Parte_3 stata alcuna collisione tra veicolo da lui condotto ed il ciclomotore, eccepita la improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dedotta l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità essendo la esclusiva responsabilità in capo al che procedeva, in assenza di patente Parte_3 di guida ed a bordo di u , a forte velocità ed in condizioni di visibilità non perfette, contestati i dati lamentati, e quantificati, dall'attore, instava, in via preliminare, per declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese/competenze/onorari, in via subordinata, per essere manlevato dall'assicurazione in ordine alle richieste avversarie. 1.1) Si costituiva in giudizio la società Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, esclusa ogni responsabilità
[...] di come correttamente evidenziato dagli agenti della polizia Parte_3 municipale intervenuti, contestata l'entità dei danni reclamati dagli attori, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento dell'entità del risarcimento in ragione di un concorso di colpa prevalente del motociclista. 1.4) Assegnato termine per l'inizio della procedura di negoziazione assistita, assunta la prova orale (interpello di e di testi di Parte_2 Parte_3 parte attrice: testi di parte convenuta: CP_6 Testimone_2 Tes_1
cinematica e CTU medi
[...] Testimone_3 sulla persona di la causa veniva assunta in decisione nell'udienza Parte_2 del 07.03.2025, c ale.
(2) sulla domanda attorea. Lamentano le parti attrici che «la perdita di controllo ed il conseguente urto contro il palo della luce sito alla destra rispetto alla direzione di marcia di , Parte_2 fossero state la conseguenza della manovra posta in essere dal convenuto che, anziché rimanere fermo all'interno della propria corsia di pre–incalanazione, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra, creando quella turbativa che aveva indotto a frenare energicamente per evitare la Parte_2 situazione di pericolo posta in essere dal convenuto, senza tuttavia riuscire ad evitare una (seppur lieve) collisione, a seguito del quale il suo corpo urtava (purtroppo) il palo della luce» (pag. 3 delle note conclusive). 2.1) Nella fattispecie di causa, stante l'assenza di qualsivoglia contatto tra la vettura condotta dal ed il motociclo condotto dal (teste Parte_3 Pt_2 Tes_1
«D.: Vi è stato impatto con la vettura? R.: Dapprima pensavo di si poi il conducente della
[...] vettura ha riferito di no», dichiarazioni rese alla polizia locale di Imperia;
«non mi sembra che abbia toccato la macchina e poi si è stampato sul palo», dichiarazioni rese nell'udienza del 21.11.2023. L'assenza di contatto tra la vettura condotta dal ed il Parte_3 motociclo condotto dal , veniva confermata dal teste disinteressato Pt_2
membro dell'equipaggio medico che ha soccorso il ferito, Testimone_3 laddove, nell'udienza del 21.11.2023, dichiarava: «era un pick up scuro e non aveva segni di
2 dott. Pasquale LONGARINI collisione. Noi quando arriviamo la prima cosa che facciamo è guardare il paziente e poi guardiamo la dinamica del sinistro per capire se ci sono altre persone coinvolte e, guardando la traiettoria dell'incidente, possiamo capire il trauma … ho guardato il frontale della macchina e non c'erano evidenti segni di collisione»), non opera il principio di presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui all'art. 2054, co.2, cc, trovando, invece, applicazione, il primo comma dell'art. 2054 Cc che stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 2.1.1) Presupposti di operatività della norma sono: (i) la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
(ii) la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale;
(iii) la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale. Il 1° comma dell'art. 2054 cc prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, con conseguente obbligo per lo stesso di risarcire il danno causato ad altri durante la guida. Al fine di superare questa presunzione, il conducente del veicolo deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa prova liberatoria che può essere raggiunta anche in modo indiretto, attraverso la dimostrazione che il sinistro si sia verificato a causa di un comportamento dello stesso danneggiato. 2.2) La dinamica dei fatti come ricostruita dai testi. Dopo aver dichiarato alla polizia locale di Imperia, nell'immediatezza del fatto, «Alla guida di mezzo di soccorso CRI con azionati i dispositivi supplementari di allarme (sirena e lampeggiatori) in quanto in servizio di trasporto codice giallo di un paziente presso locale P.S. percorrevo Corso Garibaldi con direttrice di marcia ponente – levante, arrivato a circa 100 metri dalla galleria Gastaldi venivo superato ad alta velocità sulla fiancata sinistra da una moto, non so dire se il superamento avesse interessato la corsia opposta di marcia poi la moto si è portata dinnanzi all'ambulanza rientrando dalla manovra di sorpasso. La strada dinnanzi era tutta sgombra. In tale frangente ho visto che una vettura (di colore scuro, non so' dire altro) percorrente l'opposta direzione di marcia, con indicatore direzione sx azionato probabilmente intenzionata a portarsi nella via G. Boine, la macchina si poneva leggermente intraversata nell'area di scambio tra Corso Garibaldi e la Via Boine. La moto probabilmente accortasi della presenza della vettura frenava energicamente …incomprensibile…”sbacchettando” rispetto alla sua direttrice e andava ad impattare sul palo luce posto dall'attraversamento pedonale. A quel punto ho visto il conducente essere proiettato in aria in direzione levante più o meno a metà carreggiata rovinando al suolo. La moto ha continuato la sua corsa verso levante finendo nella corsia opposta di marcia dapprima e poi sul marciapiede lato monte in adiacenza del caseggiato ci siamo fermati subito ed abbiamo effettuato il 1° soccorso e allertato la centrale per l'invio di altro equipaggio ed altri medici avendo ravvisato allo stato attuale da richiedere intervento di medici. D.: la vettura di cui ha parlato era in fase di arresto nell'area di sgombero, oppure in movimento? R.: secondo me era in movimento, lento presumo. D.: Vi è stato impatto con la vettura? R.: Dapprima pensavo di si poi il conducente della vettura ha riferito di no. D.: sa indicare i dati del veicolo – autovettura? R.: No. D.: Sa descrivere la persona del conducente dell'autv? R.: circa 45 anni con un po' di barba, alto circa 1,7 metri, corporatura normale, non so se stesse indossando occhiali. Non aveva segni distintivi in volto. Non conosco le generalità. D.: Sa indicare, in base alla velocità da voi tenuta come stesse percorrendo la strada la moto. R.: No, eravamo a circa 50 / 60 km/h di tachimetro. Non so dire la moto, ma avendomi superato presumo ad una velocità superiore alla nostra. D.: ha altro da aggiungere? R.: No …. omissis….. “Ad integrazione di quanto già dichiarato in sede di sinistro del 20/01/2020 faccio presente che, la vettura scura che era ferma all'incrocio fronte galleria per Via Boine, avendo sentito l'arrivo della autoambulanza da me condotta, ripeto con sirena in funzione lampeggiante si era arrestata in posizione
3 dott. Pasquale LONGARINI tale da consentire il mio passaggio in quanto diretto verso Oneglia. Faccio presente che effettivamente a sinistro avvenuto io ho avuto spazio tale per transitare e fermarmi subito dopo per prestare soccorso», il teste oculare, disinteressato («Confermo di non conoscere …. io come ho già Parte_3 detto non conosco il sig. Presumo che sia l'autista dell'auto. Come ho già detto se Parte_3 era la macchina scura di cui parlavo si è fermata nell'incrocio»), all'udienza del Tes_1 giorno 21.11.2023, confermava: «io sono l'autista dell'ambulanza che sopraggiungeva, io avevo sirena e lampeggiante accesi perché ero in servizio in codice giallo e avevo il paziente a bordo e lo stavo portando in Ospedale. Procedevo all'incirca ad una velocità di 60 Km/h, andavo verso l'Ospedale di Imperia in Corso Garibaldi. Io avevo superato le macchine che mi procedevano nella mia stessa direzione subito dopo l'incrocio di Via Cascione e poi non avevo più macchine davanti. Ricordo che avevo già l'incrocio in vista e lì i civici sono circa verso il n. 102 e ho prima sentito e poi notato una moto che da sinistra mi ha superato nella mia stessa direzione, nella corsia opposta perché l'ambulanza occupa tutta la corsia di marcia. Io e la mia collega lo avevamo notato perché è inusuale che un veicolo superi un mezzo in emergenza. La moto ad ogni cambio di marcia sgommava con la ruota di dietro e mi ha sorpassato. Io ho visto laggiù in fondo davanti alla galleria una macchina. Mi sembra di ricordare che era una macchina scura e si è fermata in una posizione tale da consentirmi di passare per fermarmi subito dopo la pensilina per prestare soccorso al ragazzo, quindi lo spazio c'era. Il ragazzo mi ha superato sulla sinistra e ho visto che ha perso il controllo davanti alla macchina che era ferma, non mi sembra che abbia toccato la macchina e poi si è stampato sul palo. La moto è andata dall'altra parte contro il muro lato monte mentre il ragazzo è rimasto sdraiato per terra in mezzo alla strada. A quel punto come facciamo di abitudine siamo intervenuti e ho allertato la Centrale per mandare i soccorsi, sia un'altra ambulanza perché io ero carico sia un'automedica. Combinazione passava di lì un mio collega a cui ho affidato il mio paziente e io e la mia collega che avevano la divisa operativa più appropriata abbiamo prestato soccorso al ragazzo che sembrava avere un'emorragia femorale e abbiamo tamponato la ferita e messo il collare cervicale. Nel frattempo sono quasi arrivati subito l'ambulanza che avevo chiamato e l'auto medica. … mi superava prima dell'incrocio all'altezza del civico n. 102, circa 70 metri prima dell'incrocio; non sono però certo dei metri precisi prima dell'incrocio. … si, se andavo più o meno a 50-60 Km/h orari, contando che il ragazzo mi ha superato abbastanza agevolmente, ha avuto giusto il tempo di rientrare se no si sarebbe stampato sulla macchina e non sul palo subito dopo l'incrocio; … non so dirlo se erano 100 Km orari, secondo me erano un'ottantina”». 2.2) La dinamica dei fatti come ricostruita dai verbalizzanti. All'esito dei rilievi, questa la dinamica dell'incidente come risulta dal rapporto di incidente della polizia locale di Imperia avente ad oggetto “perdita di controllo C.so Garibaldi intersezione Via Boine”, assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cc, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
facente fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
costituente, per tutti gli altri aspetti, comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità: «il conducente del motoveicolo Sig. …. A bordo del motociclo Parte_2 targato DK10486 di proprietà di . procedeva in corso Garibaldi con Parte_4 orientamento di marcia ponente-levante quando, prima dell'intersezione con via Boine/Galleria Gastaldi, effettuava il sorpasso di autoambulanza con sirena. A seguito del sorpasso, giunto in corrispondenza della predetta intersezione, lo stesso effettuava frenata di emergenza (misurata in metri 4 dott. Pasquale LONGARINI 16,70), verosimilmente al fine di evitare un autoveicolo che, procedente in direzione opposta di marcia con l'intento di svoltare a sinistra su via Boine (indicatore di direzione acceso). Il motociclo saliva sul marciapiede ed urtava il palo di segnalazione del passaggio pedonale;
urtando detto manufatto il conducente si procurava ferite, palesate con evidenti tracce ematiche e frammenti ossei che si fissavano al suolo. Il conducente scivolava a terra per circa metri venticinque per arrestarsi nella corsia di marcia ponente levante mentre il veicolo veniva proiettato nella corsia opposta di marcia scarrocciando per metri 26,00 e terminando la corsa sul marciapiede lato monte dove veniva rilevato nella posizione di quiete post urto in quarta marcia. Da accertamenti tecnici, il veicolo risultava senza revisione e la cilindrata del veicolo condotto era di cc 293 e, pertanto, la guida del motociclo non era consentita al la A1 in possesso del ». Pt_2
2.2.1) Pertanto, al venivano contestate le seguenti violazioni: (i) dell'art. 141, Pt_2 co. 3/8, CdS per conduzione di motociclo in area di intersezione ad una velocità non commisurata;
(ii) dell'art. 116, co.15bis, CdS per conduzione di motociclo con titolo di guida non consentito;
(iii) dell'art. 177, co.3/5, per superamento di autoambulanza con dispositivi di allarme inseriti;
(iv) art. 80, co.14, Cds per conduzione di motociclo senza che lo stesso avesse superato la revisione periodica. Nessuna infrazione veniva contestata a Parte_3
2.3) La dinamica dei fatti come ricostruita nella CTU cinematica. Effettuato un sopralluogo, raccolte le considerazione e osservazioni dei CCTTP, compiuti rilievi, accertamenti e studi, il CTU concludeva: “In data 20 gennaio 2020, verso le ore 07.40, nel territorio del Comune di Imperia, alla guida del motociclo targato DK10486, percorreva Corso Garibaldi Parte_2 diretto verso levante quando, trovata dinnanzi a se un'autoambulanza in servizio, con azionati i dispositivi ottici ed acustici di emergenza che procedeva secondo il suo autista ad una velocità di 50 ± 60 km/h, decideva di sorpassarla. Nell'effettuare tale manovra, deduttivamente valicava la linea continua di mezzeria spostandosi sulla corsia riservata al senso opposto, in considerazione delle dimensioni del mezzo di soccorso poste in relazione alle dimensioni della corsia di marcia normale e alla velocità di c.a. 89 km/h si avvicinava all'intersezione che il Corso Garibaldi prevede con la Galleria Gastaldi alla sua sinistra e la Via Boine alla sua destra: impiegando discreto spazio e tempo per la manovra, in considerazione della differenza di lunghezza e velocità fra i due veicoli (90 – 50±60 km/h). Durante la manovra, si avvedeva della presenza di un'automobile targata FN293RX sopraggiungente dalla direzione opposta di Corso Garibaldi, il cui conducente all'interno Parte_3 dell'area di manovra dell'intersezione manifestava intenzione di svoltare verso mare lungo la Via Boine, secondo lo stesso e un teste, con azionato l'indicatore di direzione sinistro. Non è stato possibile determinare in quale esatta misura il conducente dell'automobile si ponesse all'interno dell'area di manovra, in quanto l'Autorità non ne rilevava la posizione, mentre sulla base della testimonianza del conducente del mezzo di soccorso lo spazio residuo lungo la corsia di marcia verso Tes_1 levante, permetteva successivamente il passaggio dell'autoambulanza da lui condotta (peraltro così concretizzatosi per prestare poi soccorso al motociclista) e di tali proporzioni, con naturale riserva, si è riferito graficamente nella tavola di pag. 38; non sussistono inoltre elementi per confutare (con esame diretto o analisi di fotografie) se fra i due veicoli possa essersi determinato un contatto che non viene però menzionato dall'Autorità, escluso dal conducente dell'automobile e altrettanto da alcuni testi oculari ( e . Il motociclista, decorso il tempo di reazione Tes_1 Testimone_4 psicotecnico in cui percorreva c.a. 25 metri (Tav. 13.1 - Pag. 38), concretizzava un'azione frenante quando si trovava lungo la corsia di marcia riservata ai veicoli che intendono proseguire verso levante, sempre lungo Corso Garibaldi, la quale perdurava lasciando impresse tracce di elastomero sull'asfalto per 16,60 metri, con traiettoria verso destra: al termine delle quali, sormontando il marciapiede, urtava un palo segnaletico ivi installato. Successivamente alla decelerazione imposta per frenatura e l'urto,
5 dott. Pasquale LONGARINI l'energia cinetica residua ancora posseduta dal complesso veicolo / pilota era tale, da proiettare il corpo del motociclista verso levante (l'Autorità indica per c.a. 25 metri, nella corsia ponente → levante), mentre il motociclo raggiungeva posizione di quiete contro un marciapiede, dopo aver strisciato sull'asfalto per c.a. 26 metri: sempre in direzione levante, con traiettoria divergente verso il lato sinistro della carreggiata di Corso Garibaldi, all'altezza del civico n° 82». 2.3.1) L'ausiliario del giudice evidenziava, altresì, la coerenza ai fatti riscontrati delle violazioni al CDS elevate in sanzioni dall'Autorità in capo al motociclista Pt_2
atteso che, avendo ricostruito che la velocità di marcia del motociclista, pari a
[...] normalizzati c.a. 89 km/h, era nettamente superiore al limite massimo consentito sul tratto, risultato pari a 50 km/h, «in rapporto all'evidenza che qualora fosse stato rispettato, avrebbe scongiurato l'evento». 2.3.2) Circa il conducente dell'automobile il CTU rilevava che Parte_3 non erano emersi riferimenti a concrete violazioni di norme del CdS, «nemmeno qualora questi avesse sostanzialmente raggiunto, come indicato nei grafici, una porzione dell'area di intersezione parallela alla teorica linea di corsia che questi avrebbe dovuto impegnare per effettuare la svolta a sinistra verso Via Boine: essendosi arrestato per permettere il transito del mezzo di soccorso sopraggiungente in condizioni di emergenza, lasciando secondo quanto dichiarato dai testi, sufficiente spazio per il transito dello stesso e in misura maggiore per l'ingombro costituito dal motociclo che nuovamente secondo i testi, non avrebbe urtato l'automobile». 2.4) Pertanto, è l'esclusivo responsabile del tragico sinistro nel quale Parte_2 era stato coinvolto. 2.4.1) Invero, il , procedendo in ambito urbano a velocità estremamente Pt_2 elevata (89 km/h), conducendo una motocicletta non sottoposta a revisione e privo di titolo abilitativo, in prossimità di un incrocio “fra i più trafficati di Imperia”, eseguiva il sorpasso di un'autoambulanza che, a cagione di emergenza in corso, procedeva ad elevata velocità e con sirene e lampeggianti accesi. In fase di rientro, avvedutosi della presenza nella semicarreggiata da lui percorsa in quel frangente (quella in senso contrario al suo regolare senso di marcia trovandosi in fase di sorpasso) della vettura Ford del GREGORATTO, ferma (il teste oculare «La moto ad ogni cambio Tes_1 di marcia sgommava con la ruota di dietro e mi ha sorpassato. Io ho visto laggiù in fondo davanti alla galleria una macchina. Mi sembra di ricordare che era una macchina scura e si è fermata in una posizione tale da consentirmi di passare per fermarmi subito dopo la pensilina per prestare soccorso al ragazzo, quindi lo spazio c'era. Il ragazzo mi ha superato sulla sinistra e ho visto che ha perso il controllo davanti alla macchina che era ferma, non mi sembra che abbia toccato la macchina e poi si è stampato sul palo») e con indicatore di svolta a sinistra accesso, eseguiva una brusca manovra di frenata per ridurre la propria velocità, perdendo il controllo del mezzo ed impattando violentemente contro un palo della luce. 2.4.2) Non vi è stato alcun contatto fra la motocicletta del e la vettura Ford. Pt_2
Tale contatto non era, infatti, stato rilevato dal conducente dell'ambulanza (che pure aveva visuale diretta) ed era tecnicamente impossibile sulle base dei rilievi eseguiti dall'Autorità che avevano evidenziato che la frenata attuata dal era iniziata Pt_2 all'interno della propria semicarreggiata, nella parte adiacente a ada, e aveva avuto direzione destrorsa. Un contatto fra vettura e motocicletta avrebbe potuto pertanto verificarsi solo all'interno della semicarreggiata lato mare;
in tal caso però la presenza della vettura avrebbe non solo ostacolato ma finanche impedito il transito dell'ambulanza. 2.4.2.1) Evidente il comportamento imprudente del motociclista che, anche a causa della velocità elevata e della conduzione di un motociclo non revisionato con cilindrata la cui guida non gli era consentita dal titolo posseduto, percependo una situazione di
6 dott. Pasquale LONGARINI pericolo in realtà inesistente, frenò bruscamente e cadde a terra. Eccessiva è la reazione del motociclista che, sopraggiungendo in direzione opposta e ad elevata velocità, avendo una ingiustificata percezione di pericolo, esegue una brusca frenata e per questo perde il controllo del mezzo e finisce rovinosamente a terra. Al momento dell'incidente il motociclo e l'automobile stavano percorrendo la medesima strada in direzioni contrapposte;
negli attimi che precedettero il sinistro, l'autoveicolo era fermo, con l'indicatore di direzione sinistro azionato, in attesa di svoltare a sinistra;
il motociclista, procedendo ad elevata velocità e su un mezzo non revisionato la cui guida non gli era consentita, a causa d'una erronea ed esagerata percezione di pericolo, in realtà insussistente, eseguì una brusca e lunga frenata, non seppe controllare il proprio mezzo e cadde, senza entrare in collisione con l'automobile. Ricostruzione questa del tutto coerente con le prove raccolte. Impossibile anche ipotizzare un mero “concorso di colpa” del motociclista. I dettagli accertati nella ricostruzione del sinistro consentono di affermare che la responsabilità dell'incidente vada ascritta unicamente al motociclista che ha tenuto una condotta imprudente, testimoniata dall'essersi messo alla guida di un veicolo che non poteva condurre e dall'elevata velocità del mezzo, e per questo ha erroneamente percepito una situazione di pericolo, in realtà insistente, frenando bruscamente, perendo il controllo della moto e finendo rovinosamente contro il palo della luce. 2.4.3) L'istruttoria orale, come già rilevato, ha confermato la responsabilità esclusiva del
. Pt_2
2.4.3.1) Il teste , conducente dell'autoambulanza sorpassata dal motociclista, Tes_1 ha infatti dichiarato: «io sono l'autista dell'ambulanza che sopraggiungeva, io avevo sirena e lampeggiante accesi perché ero in servizio in codice giallo e avevo il paziente a bordo e lo stavo portando in Ospedale. Procedevo all'incirca ad una velocità di 60 Km/h, andavo verso l'Ospedale di Imperia in Corso Garibaldi. Io avevo superato le macchine che mi procedevano nella mia stessa direzione subito dopo l'incrocio di Via Cascione e poi non avevo più macchine davanti. Ricordo che avevo già l'incrocio in vista e lì i civici sono circa verso il n. 102 e ho prima sentito e poi notato una moto che da sinistra mi ha superato nella mia stessa direzione, nella corsia opposta perché l'ambulanza occupa tutta la corsia di marcia. Io e la mia collega lo avevamo notato perché è inusuale che un veicolo superi un mezzo in emergenza. La moto ad ogni cambio di marcia sgommava con la ruota di dietro e mi ha sorpassato. Io ho visto laggiù in fondo davanti alla galleria una macchina. Mi sembra di ricordare che era una macchina scura e si è fermata in una posizione tale da consentirmi di passare per fermarmi subito dopo la pensilina per prestare soccorso al ragazzo, quindi lo spazio c'era. Il ragazzo mi ha superato sulla sinistra e ho visto che ha perso il controllo davanti alla macchina che era ferma, non mi sembra che abbia toccato la macchina e poi si è stampato sul palo. La moto è andata dall'altra parte contro il muro lato monte mentre il ragazzo è rimasto sdraiato per terra in mezzo alla strada …. non ho guardato le strisce. La macchina è rimasta lì dove era e io con l'ambulanza sono passato tranquillamente per arrestarmi dopo la pensilina». 2.4.4) Anche gli accertamenti tecnici hanno confermato l'esclusiva responsabilità dell'attore. Il CTU, dott. , nella propria relazione tecnica ha infatti riferito: Persona_1 quanto alla condotta di guida del : «Sarà invero possibile apprezzare, dalle Parte_3 dichiarazioni dei testimoni e dei coinvolti che non vi sia stato un contatto fra i due veicoli, così come lo spazio residuo utile per transitare, fosse tale da permettere il passaggio dell'autoambulanza; a conforto per l'aspetto tecnico, non vengono inoltre evidenziate dall'Autorità, variazioni di traiettoria della traccia di frenatura lasciata impressa dal motociclo sul manto stradale (sinonimo di contatto). L'Area di intersezione, non presenta segnaletica orizzontale guida a cui attenersi e coerentemente con il sopraggiungere di un veicolo di soccorso, con lampeggianti e sirene in uso, l'automobilista avrebbe dovuto desistere dall'intraprendere la manovra di svolta, concedendo precedenza e spazio utile al 7 dott. Pasquale LONGARINI transito dell'ambulanza: azione che risulta dunque posta in essere dal;
Parte_3 quanto alla condotta di guida del : «Il conducente del motociclo KTM, parte attrice Pt_2
procedeva anch'egli lungo C.so Garibaldi diretto verso levante ed effettuava una Parte_2 manovra di sorpasso del mezzo di soccorso che può indicarsi come completata. ……. Dai computi emergerebbe una velocità a regime del motociclista, all'inizio cioè dell'azione di frenatura …… pari a c.a. 90 km/h (25 m/s) 89 km/h (24,72 m/s).». 2.4.5) Qualora il motociclista avesse tenuto una velocità prescritta (massimo 50 km/h), il sinistro sarebbe stato evitato: conducente dell'automobile Ford, potrebbe Parte_3 anche aver impegnato una porzione “teorica” (in quanto sull'area di intersezione non sono presenti linee guida) dello spazio corrispondente alla corsia di marcia destinata per i veicoli che intendono proseguire in Via Agnesi verso levante ma come ampiamente riferito, avrebbe lasciato spazio utile per il transito di un'autoambulanza ed esattamente per il sopraggiungere di quest'ultima con attivati tutti i sistemi di emergenza visivi ed acustici, ha desistito nel proseguire la svolta verso Via Boine. La sua manovra, deduttivamente con azionato l'indicatore direzionale sinistro (il teste così confermava Tes_1 nell'immediatezza, sebbene poi a distanza di tempo non rammentasse più), potrebbe aver innescato nel motociclista la percezione di un pericolo: coerente, qualora l'automobilista avesse proseguito nella svolta ma nella fattispecie, esclusivamente emotivo, occorso durante la fase P.I.E.V. (Percezione Intelletto Emozione Volizione) del motociclista;
fase inficiata come si vedrà in seguito, dalla velocità con la quale sopraggiungeva. , conducente del motociclo KTM, nell'istante in cui Parte_2 percepiva la necessità di operare un'azione di emergenza, alla velocità di marcia sopra calcolata e normalizzata per praticità di calcolo in (90 km/h) 89 km/h (pari a 24,72 m/s), stimato un tempo di reazione psicotecnico mercuriale pari ad (1) un secondo, si sarebbe trovato a c.a. 25 ± 27 metri dall'inizio della frenatura (si comprende quella volvente) e pertanto, qualora avesse mantenuto anche la velocità massima prescritta sul tratto (50 km/h pari a 13,88 m/s), applicato il relativo algoritmo, si rileva sarebbe stato in grado di arrestare il motociclo condotto in 26,5 ± 28 metri fermandosi chiaramente in un punto, dove l'automobile condotta dal non avrebbe potuto trovarsi Parte_3
(tanto meno avrebbe urtato il palo)» (così si esprime l'ausiliario del giudice nell'elaborato peritale). 2.5) Alla luce di quanto sopra occorre quindi ribadire che l'evento per cui è causa deve essere addebitato in via esclusiva alla imprudente condotta di guida del . Pt_2
Alcuna responsabilità può essere ravvisata nel comportamento del Parte_3 quale giunto in prossimità di crocevia stradale arrestava la propria marcia, nel rispetto di quanto imposto dal codice stradale, per il sopraggiungere di una ambulanza con i segnali d'allarme sonori attivati. Nessuna turbativa stradale è stata posta in essere anche perché l'autovettura si è arrestata all'interno della propria semicarreggiata, senza impegnare quella opposta e lasciando ampio spazio per il passaggio alla sopraggiungente ambulanza. 2.5.1) E' solida, pertanto, la ricostruzione operata dagli Agenti accertatori in quanto in parte sorretta da fede privilegiata quanto ai fatti accertati direttamente e in parte rafforzata da testimonianza raccolta nell'immediatezza dei fatti, laddove la diversa ricostruzione offerta dal ricorrente si fonda unicamente su testimonianze rese da una persona che non aveva assistito al sinistro (teste e da una persona che, Tes_2 confermato che la vettura Ford non aveva effett ta in via Boine, riferiva dell'impressione di una leggera invasione da parte dell'autovettura dell'altra corsia che, se reale, è erronea perché in caso contrario non si spiegherebbe il passaggio in velocità e senza alcuna deviazione di marcia dell'autoambulanza, mezzo la cui larghezza è, come noto, decisamente superiore a quella di una normale autovettura. La ricostruzione del sinistro operato dai verbalizzanti intervenuti in loco successivamente e dal consulente
8 dott. Pasquale LONGARINI cinematico è non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi in loco e con le dichiarazioni del teste oculare. Va, pertanto, fatta propria la ricostruzione del sinistro operata dagli operatori e dal CTU perché sorretta da elementi logici coerenti e in quanto il convenuto non ha fornito una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente, in contrasto con l'assenza di un urto tra i due veicoli.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, e devono Parte_1 Parte_2 essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare a ciascuna delle parti convenute e alla , Parte_3 Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro-tempore), in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 _ per la fase introduttiva, € 2.304,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.520,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 6.767,00 _ per la fase decisionale, € 4.007,00 per un compenso complessivo pari ad € 16.787,70 di cui € 14.598,00 per compenso tabellare ed euro 2.189,70 per spese generali al 15%, oltre, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro.
PQM
9 dott. Pasquale LONGARINI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) respinge le domande attoree
2) condanna e al pagamento, in solido tra loro, in Parte_1 Parte_2 favore di izio che liquida in complessivi € Parte_3 16.787,70 penso tabellare ed euro 2.189,70 per spese generali al 15%, oltre, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
3) condanna e al pagamento, in solido tra loro, in Parte_1 Parte_2 favore di , in persona del legale Controparte_7 rappresenta essivi € 16.787,70 di cui € 14.598,00 per compenso tabellare ed euro 2.189,70 per spese generali al 15%, oltre, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 07.03.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
10 dott. Pasquale LONGARINI