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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4160 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 31/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31/05/2003 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Sant'Antioco, anno 2003, numero 10, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1 collocamento presso la madre.
B) Disporre che il provveda a versare la somma di € 230,00 a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento per ciascuno dei due figli, e pertanto
Pag. 2 di 3 complessivamente la somma mensile di € 460,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
C) Prevedere che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla NO , dando atto che il Sig. , con la Parte_1 Parte_2 sottoscrizione del presente accordo, presta espresso consenso.
D) Disporre che il padre possa vedere il minore quando lo Persona_1 riterrà, nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi di . Per_1
E) Le spese straordinarie restano a carico esclusivo della la quale potrà Pt_1 utilizzare l'intero assegno unico per farvi fronte.
F) Le spese straordinarie già maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso verranno compensate con gli importi pari al 50% dell'assegno unico che sarebbero stati di competenza del sig. ed incassati Parte_2 integralmente dalla signora Pt_1
Nella regolamentazione futura, le spese straordinarie restano ugualmente compensate, fino a concorrenza con l'importo del 50% dell'assegno unico di competenza del con la precisazione che, ove le stesse dovessero Pt_2 risultare di entità superiore, verranno corrisposte dal sig. per la Pt_2 differenza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4160 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 31/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31/05/2003 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Sant'Antioco, anno 2003, numero 10, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1 collocamento presso la madre.
B) Disporre che il provveda a versare la somma di € 230,00 a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento per ciascuno dei due figli, e pertanto
Pag. 2 di 3 complessivamente la somma mensile di € 460,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
C) Prevedere che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla NO , dando atto che il Sig. , con la Parte_1 Parte_2 sottoscrizione del presente accordo, presta espresso consenso.
D) Disporre che il padre possa vedere il minore quando lo Persona_1 riterrà, nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi di . Per_1
E) Le spese straordinarie restano a carico esclusivo della la quale potrà Pt_1 utilizzare l'intero assegno unico per farvi fronte.
F) Le spese straordinarie già maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso verranno compensate con gli importi pari al 50% dell'assegno unico che sarebbero stati di competenza del sig. ed incassati Parte_2 integralmente dalla signora Pt_1
Nella regolamentazione futura, le spese straordinarie restano ugualmente compensate, fino a concorrenza con l'importo del 50% dell'assegno unico di competenza del con la precisazione che, ove le stesse dovessero Pt_2 risultare di entità superiore, verranno corrisposte dal sig. per la Pt_2 differenza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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