Articolo 426 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 425Articolo 427
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9 ottobre 2010
Art. 426. Indennita' per requisizione di invenzioni 1. L'indennita' per la requisizione di invenzioni, ancorche' non brevettate, e' liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non e' dovuta alcuna indennita', salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennita' e' liquidata ai sensi del comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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