TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 418/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 418/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Pietro a Parte_1 C.F._1
Maida alla Via P. Sgrò n. 153 presso lo studio degli Avv.ti Nicola Currado e Patrizia Nosdeo, che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.03.2019 , premettendo di avere svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Falvo Ubaldo nell'anno 2017 per n. 102 giornate e di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, esponeva di aver presentato, in data 5.03.2018, domanda amministrativa n. 2018773404421 volta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento, che l'istanza era stata respinta dall'ente previdenziale con comunicazione datata 27.06.2018 per la seguente motivazione “non rimangono giornate da indennizzare”, di aver proposto ricorso amministrativo, in data 3.08.2018, rimasto privo di riscontro e di aver appreso in data 13.03.2019 che la domanda di DS agricola era stata respinta in quanto, a dire dell' , egli risultava titolare di partita iva attiva. CP_1
Adduceva, inoltre, che la medesima situazione problematica si era verificata anche per la liquidazione delle indennità di disoccupazione agricola relative alle annualità precedenti, ovverosia a decorrere dall'anno 2011 allorquando era stato iscritto d'ufficio alla gestione coltivatori diretti e che, CP_1 all'esito del procedimento iscritto al n. 188/2013R.G., con sentenza n. 163/2017 del 6.07.2017 il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'ente previdenziale e, di conseguenza, l'insussistenza dell'obbligo di versare la relativa contribuzione, accertando, al contempo, il diritto alla liquidazione delle prestazioni previdenziali per gli anni 2011,
2012, 2013 e 2014; mentre, per l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015, l' CP_1 aveva, poi, provveduto alla liquidazione del beneficio nelle more del procedimento n. 1623/2017 di
R.G., conclusosi con sentenza n. 193/2018 dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Concludeva, quindi, affinché venisse accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, con conseguente condanna dell' alla liquidazione del beneficio previdenziale, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, la decadenza ex art. 47 D.P.R. CP_1
n. 639/1970; b) nel merito, che per l'anno 2017 il ricorrente risultava titolare di P.IVA , P.IVA_2 esercente attività di “coltivazioni miste di cerali e altri seminativi”, che il medesimo aveva dichiarato all'agenzia fiscale il possesso di un reddito di € 20.864,00, derivante da lavoro dipendente o assimilato, oltre € 152,00 di reddito da fabbricati;
nello specifico, € 6.350,00 a titolo di compensi percepiti per l'attività di bracciante agricolo presso l'azienda agricola Falvo Ubaldo, € 7.463,99 a titolo di compensi soggetti a tassazione separata (costituiti dai pagamenti delle indennità di disoccupazione agricola relative alle annualità precedenti). Di conseguenza, residuava l'importo di €
14.514,00, che non trovava nessuna giustificazione nella dichiarazione reddituale presentata dall'odierno ricorrente e, pertanto, era da imputare ad attività di lavoro autonomo non dichiarate all'ente previdenziale stesso. Inoltre, dalla consultazione del fascicolo ARCEA relativo al , Pt_1 emergeva che egli possedeva molteplici macchinari meccanici, che l'azienda non aveva dichiarato la presenza di manodopera d'ausilio, che secondo la scheda di accertamento condotta dagli uffici , CP_1 in relazione ai parametri ha/coltura stabiliti dalla Regione Calabria, per la conduzione dei terreni dell'opponente sarebbero state necessarie n. 266 giornate e che per l'anno 2017 aveva percepito come contributo ARCEA la somma di € 2.450,39.
Concludeva, quindi, per l'inammissibilità del ricorso e/o per il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza depositata il 12.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Prima di addentrarci nel merito della controversia, è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali applicabili in materia di benefici previdenziali in favore dei braccianti agricoli.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.
22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”. Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere
l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
Ed ancora, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez.
Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui: “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn.
12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num. S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del 2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto,
l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n. 3556 del 2023, in motivazione” (cfr.
Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso, Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio
2023).
5. Ciò posto, nella fattispecie in esame, stando alla ricostruzione operata dall' , l'ente medesimo CP_1 non ha proceduto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017 poiché difetterebbe lo stato di disoccupazione di , quale requisito indefettibile ai fini Parte_1 del riconoscimento del beneficio previdenziale di cui si discute.
Nello specifico, l' sostiene che il ricorrente, nell'anno 2017, fosse titolare di una ditta CP_1 individuale esercente “coltivazioni miste di cerali e altri seminativi” (P.IVA ) e che P.IVA_2 dalla dichiarazione reddituale presentata all'agenzia fiscale sarebbe emerso il possesso di un reddito complessivo tale da far escludere la sussistenza dello stato di disoccupazione – ovvero a) € 6.350,00 percepiti a titolo di compensi percepiti per l'attività di bracciante agricolo presso l'azienda agricola
Falvo Ubaldo;
b) € 7.463,99 percepiti a titolo di compensi soggetti a tassazione separata (pagamenti relativi alle indennità di disoccupazione agricola per le annualità precedenti); c) € 14.514,00 di incerta provenienza (reddito da lavoro dipendente o assimilato non denunciato all , come risultante CP_1 dalla dichiarazione dei redditi, ovvero reddito derivante da lavoro autonomo); € 152,00 reddito da fabbricati.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2017 (MODELLO 730/2018) è congiunta ed è stata presentata da coniuge di , in data 17.07.2018 (n. identificativo Persona_1 Parte_1
); NumeroDi_1
b) in relazione alla dichiarazione di cui al punto a), il reddito di lavoro dipendente e assimilati della dichiarante ( ammonta ad € 20.864,00, mentre quello del familiare a carico, Persona_1 nonché coniuge ( ) ammonta ad € 6.350,00; Parte_1 c) il reddito agrario dichiarato dalla ammonta ad € 152,00, al pari di quello dichiarato dal Per_1 coniuge;
Parte_1
d) il reddito imponibile della dichiarante è pari ad € 21.016,00, mentre quello del coniuge è di €
6.502,00.
Il certificato della situazione reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 29.03.2019 conferma che il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2017 ammonta ad € 6.502,00.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere disattese le tesi formulate dall' , CP_1 posto che la reiezione della domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non è dipesa dal disconoscimento totale e/o parziale dell'attività lavorativa svolta da alle dipendenze dell'azienda agricola Falvo Ubaldo, Parte_1 quanto piuttosto ad un'errata interpretazione dei dati reddituali contenuti nella dichiarazione reddituale presentata dalla coniuge del ricorrente, , che essendo Persona_1 congiunta, contiene anche i dati reddituali afferenti alla posizione dell'odierno opponente.
Ed infatti, l'ente convenuto ha errato nell'interpretazione delle risultanze del Modello 730/2018, attribuendo al il reddito imponibile dichiarato dalla coniuge e Pt_1 Persona_1 ritenendo non giustificata la quota di reddito eccedente quello derivante dal rapporto di lavoro agricolo instaurato con la ditta Falvo Ubaldo.
In altri termini, il diniego dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 è scaturito da una duplice erronea valutazione operata dall , il quale, per un verso, ha reputato insussistente lo stato CP_1 di disoccupazione e, per altro verso, ha supposto che il reddito derivante dal presunto esercizio di attività di lavoro autonomo fosse superiore a quello da lavoro dipendente.
7. Per completezza di motivazione, è d'uopo evidenziare che la mera titolarità di una P.IVA, il possesso di mezzi agricoli e la percezione di contributi ARCEA non sono requisiti tali da cui poter presumere lo stato occupativo-lavorativo del ricorrente.
Ed infatti, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto (di cui manca nell'ordinamento una nozione di carattere generale) è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché c) fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (limite fissato dall'art. 3 della medesima legge)
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, non vi è prova dell'integrazione dei requisiti sopramenzionati in capo al , sicché devono essere disattese le Pt_1 tesi difensive formulate dall' , volte a far presumere lo svolgimento prevalente di altre attività CP_1 lavorative da parte del ricorrente, tali da ritenere insussistente lo stato disoccupazione, necessario ai fini della liquidazione della DS agricola. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi illegittimo il provvedimento CP_1 datato 27.06.2018, concernente il diniego della prestazione previdenziale in esame.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto di all'indennità di disoccupazione agricola Parte_1 relativa all'anno 2017, con conseguente condanna dell' al pagamento della suddetta prestazione CP_1 previdenziale, oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione previdenziale sopraindicata, oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.353,00 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 3.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 418/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Pietro a Parte_1 C.F._1
Maida alla Via P. Sgrò n. 153 presso lo studio degli Avv.ti Nicola Currado e Patrizia Nosdeo, che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.03.2019 , premettendo di avere svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Falvo Ubaldo nell'anno 2017 per n. 102 giornate e di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, esponeva di aver presentato, in data 5.03.2018, domanda amministrativa n. 2018773404421 volta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento, che l'istanza era stata respinta dall'ente previdenziale con comunicazione datata 27.06.2018 per la seguente motivazione “non rimangono giornate da indennizzare”, di aver proposto ricorso amministrativo, in data 3.08.2018, rimasto privo di riscontro e di aver appreso in data 13.03.2019 che la domanda di DS agricola era stata respinta in quanto, a dire dell' , egli risultava titolare di partita iva attiva. CP_1
Adduceva, inoltre, che la medesima situazione problematica si era verificata anche per la liquidazione delle indennità di disoccupazione agricola relative alle annualità precedenti, ovverosia a decorrere dall'anno 2011 allorquando era stato iscritto d'ufficio alla gestione coltivatori diretti e che, CP_1 all'esito del procedimento iscritto al n. 188/2013R.G., con sentenza n. 163/2017 del 6.07.2017 il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'ente previdenziale e, di conseguenza, l'insussistenza dell'obbligo di versare la relativa contribuzione, accertando, al contempo, il diritto alla liquidazione delle prestazioni previdenziali per gli anni 2011,
2012, 2013 e 2014; mentre, per l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015, l' CP_1 aveva, poi, provveduto alla liquidazione del beneficio nelle more del procedimento n. 1623/2017 di
R.G., conclusosi con sentenza n. 193/2018 dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Concludeva, quindi, affinché venisse accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, con conseguente condanna dell' alla liquidazione del beneficio previdenziale, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, la decadenza ex art. 47 D.P.R. CP_1
n. 639/1970; b) nel merito, che per l'anno 2017 il ricorrente risultava titolare di P.IVA , P.IVA_2 esercente attività di “coltivazioni miste di cerali e altri seminativi”, che il medesimo aveva dichiarato all'agenzia fiscale il possesso di un reddito di € 20.864,00, derivante da lavoro dipendente o assimilato, oltre € 152,00 di reddito da fabbricati;
nello specifico, € 6.350,00 a titolo di compensi percepiti per l'attività di bracciante agricolo presso l'azienda agricola Falvo Ubaldo, € 7.463,99 a titolo di compensi soggetti a tassazione separata (costituiti dai pagamenti delle indennità di disoccupazione agricola relative alle annualità precedenti). Di conseguenza, residuava l'importo di €
14.514,00, che non trovava nessuna giustificazione nella dichiarazione reddituale presentata dall'odierno ricorrente e, pertanto, era da imputare ad attività di lavoro autonomo non dichiarate all'ente previdenziale stesso. Inoltre, dalla consultazione del fascicolo ARCEA relativo al , Pt_1 emergeva che egli possedeva molteplici macchinari meccanici, che l'azienda non aveva dichiarato la presenza di manodopera d'ausilio, che secondo la scheda di accertamento condotta dagli uffici , CP_1 in relazione ai parametri ha/coltura stabiliti dalla Regione Calabria, per la conduzione dei terreni dell'opponente sarebbero state necessarie n. 266 giornate e che per l'anno 2017 aveva percepito come contributo ARCEA la somma di € 2.450,39.
Concludeva, quindi, per l'inammissibilità del ricorso e/o per il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza depositata il 12.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Prima di addentrarci nel merito della controversia, è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali applicabili in materia di benefici previdenziali in favore dei braccianti agricoli.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.
22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”. Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere
l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
Ed ancora, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez.
Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui: “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn.
12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num. S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del 2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto,
l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n. 3556 del 2023, in motivazione” (cfr.
Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso, Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio
2023).
5. Ciò posto, nella fattispecie in esame, stando alla ricostruzione operata dall' , l'ente medesimo CP_1 non ha proceduto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017 poiché difetterebbe lo stato di disoccupazione di , quale requisito indefettibile ai fini Parte_1 del riconoscimento del beneficio previdenziale di cui si discute.
Nello specifico, l' sostiene che il ricorrente, nell'anno 2017, fosse titolare di una ditta CP_1 individuale esercente “coltivazioni miste di cerali e altri seminativi” (P.IVA ) e che P.IVA_2 dalla dichiarazione reddituale presentata all'agenzia fiscale sarebbe emerso il possesso di un reddito complessivo tale da far escludere la sussistenza dello stato di disoccupazione – ovvero a) € 6.350,00 percepiti a titolo di compensi percepiti per l'attività di bracciante agricolo presso l'azienda agricola
Falvo Ubaldo;
b) € 7.463,99 percepiti a titolo di compensi soggetti a tassazione separata (pagamenti relativi alle indennità di disoccupazione agricola per le annualità precedenti); c) € 14.514,00 di incerta provenienza (reddito da lavoro dipendente o assimilato non denunciato all , come risultante CP_1 dalla dichiarazione dei redditi, ovvero reddito derivante da lavoro autonomo); € 152,00 reddito da fabbricati.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2017 (MODELLO 730/2018) è congiunta ed è stata presentata da coniuge di , in data 17.07.2018 (n. identificativo Persona_1 Parte_1
); NumeroDi_1
b) in relazione alla dichiarazione di cui al punto a), il reddito di lavoro dipendente e assimilati della dichiarante ( ammonta ad € 20.864,00, mentre quello del familiare a carico, Persona_1 nonché coniuge ( ) ammonta ad € 6.350,00; Parte_1 c) il reddito agrario dichiarato dalla ammonta ad € 152,00, al pari di quello dichiarato dal Per_1 coniuge;
Parte_1
d) il reddito imponibile della dichiarante è pari ad € 21.016,00, mentre quello del coniuge è di €
6.502,00.
Il certificato della situazione reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 29.03.2019 conferma che il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2017 ammonta ad € 6.502,00.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere disattese le tesi formulate dall' , CP_1 posto che la reiezione della domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non è dipesa dal disconoscimento totale e/o parziale dell'attività lavorativa svolta da alle dipendenze dell'azienda agricola Falvo Ubaldo, Parte_1 quanto piuttosto ad un'errata interpretazione dei dati reddituali contenuti nella dichiarazione reddituale presentata dalla coniuge del ricorrente, , che essendo Persona_1 congiunta, contiene anche i dati reddituali afferenti alla posizione dell'odierno opponente.
Ed infatti, l'ente convenuto ha errato nell'interpretazione delle risultanze del Modello 730/2018, attribuendo al il reddito imponibile dichiarato dalla coniuge e Pt_1 Persona_1 ritenendo non giustificata la quota di reddito eccedente quello derivante dal rapporto di lavoro agricolo instaurato con la ditta Falvo Ubaldo.
In altri termini, il diniego dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 è scaturito da una duplice erronea valutazione operata dall , il quale, per un verso, ha reputato insussistente lo stato CP_1 di disoccupazione e, per altro verso, ha supposto che il reddito derivante dal presunto esercizio di attività di lavoro autonomo fosse superiore a quello da lavoro dipendente.
7. Per completezza di motivazione, è d'uopo evidenziare che la mera titolarità di una P.IVA, il possesso di mezzi agricoli e la percezione di contributi ARCEA non sono requisiti tali da cui poter presumere lo stato occupativo-lavorativo del ricorrente.
Ed infatti, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto (di cui manca nell'ordinamento una nozione di carattere generale) è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché c) fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (limite fissato dall'art. 3 della medesima legge)
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, non vi è prova dell'integrazione dei requisiti sopramenzionati in capo al , sicché devono essere disattese le Pt_1 tesi difensive formulate dall' , volte a far presumere lo svolgimento prevalente di altre attività CP_1 lavorative da parte del ricorrente, tali da ritenere insussistente lo stato disoccupazione, necessario ai fini della liquidazione della DS agricola. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi illegittimo il provvedimento CP_1 datato 27.06.2018, concernente il diniego della prestazione previdenziale in esame.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto di all'indennità di disoccupazione agricola Parte_1 relativa all'anno 2017, con conseguente condanna dell' al pagamento della suddetta prestazione CP_1 previdenziale, oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione previdenziale sopraindicata, oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.353,00 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 3.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino