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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di NA, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 4888/2024
TRA
, nato il [...] a [...], ed elett.te dom.to in Brusciano (Na) Parte_1 presso il procuratore e difensore Avv. Ignazio Sposito dal quale è rapp.to e difeso.
Ricorrente
E
.IV , con sede in NA al Corso Garibaldi n. Controparte_1 P.IVA_1 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il [...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Imperia Tagliafierro con i medesimi elettIVmente domiciliata in NA al Corso Garibaldi n. 387.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 l'istante esponeva di essere stato dipendente della
., ma che, a decorrere dal 1 dicembre 2012 – per effetto dell'atto di fusione Parte_2 del 27/12/2012, con cui la ha incorporato in sé le CP_3 Controparte_4
e Società per l'esercizio di pubblici servizi – Controparte_5 Controparte_6 prestava attività lavoratIV alle dipendenze della con Controparte_1 inquadramento nel parametro 175 con mansioni di Operatore di Gestione giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda e svolge la propria prestazione presso la sede di NA (doc. 4, 5).
Deduceva che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio. Infatti, la datrice di lavoro non aveva ricompreso nella indennità versata all'istante, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: ― indennità perequatIV di cui all'Accordo
Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo
Aziendale del 19/02/2013, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti DI (indennità erogata per ogni giornata di effettIV presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); ― indennità compensatIV di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, istituita per integrare l'indennità perequatIV al fine di garantire ai lavoratori il mantenimento delle medesime condizioni economiche in godimento in virtù delle indennità soppresse dai predetti DI (indennità erogata per ogni giornata di effettIV presenza/prestazione, in una misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); ― indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21/05/1981, corrisposta al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati ed erogata in misura fissa per ogni giornata di effettIV prestazione;
― indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del
21/05/1981, che spetta al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati ed è corrisposta in misura fissa, per ogni effettIV giornata lavorata di domenica, secondo quanto previsto dall'Accordo nazionale istitutivo del 21/05/1981.
Come si evince dalle annotazioni compiute dalla stessa azienda nelle buste paga allegate al ricorso, nel periodo lavorativo di cui al conteggio in atti, tutti i predetti emolumenti corrisposti dall'azienda all' istante, hanno integrato in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la retribuzione dallo stesso percepita durante i suoi periodi di servizio. L'istante, pertanto, ha richiesto l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro, chiedendo, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate, mediante presentazione di un reclamo gerarchico, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931 che, però, non è stato riscontrato dalla convenuta.
Tanto premesso, il ricorrente così concludeva: “ Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettIV volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequatIV a.r. 2011, l'indennità compensatIV a.r. 2011,
l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, l'indennità domenicale di cui all'Accordo
Nazionale del 1981, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2.
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1.177,08 per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod.
Civ. e dell'art.36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
Si costituIV in giudizio tempestIVmente la società convenuta resistendo alle CP_3 opposte pretese, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare esponeva che le giornate di ferie erano solo 25 o 26 e in nessun modo si potevano equiparare i giorni di ferie ai permessi , essendo diversa la ratio sottesa agli stessi;
che le indennità richieste dai ricorrenti erano state correttamente corrisposte in attuazione dell'Accordo regionale del 16 dicembre 2011, trattandosi di indennità legate alla presenza effettIV dei lavoratori e non al mero svolgimento di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dai lavoratori stessi;
che l'allegato 2 dell'Accordo del 25 luglio 2012 aveva previsto il riconoscimento delle indennità richieste non nell'ambito della retribuzione fissa bensì di quella variabile;
che la volontà dei sottoscrittori degli accordi del 2011 e del 2012 era quella di mantenere ben distinte le voci retributive contenute negli accordi di II livello che si andavano ad abrogare, tanto da istituire due specifiche modalità di erogazione;
che in ogni caso vanno escluse dalla base di calcolo le voci che per la relatIV funzione e caratteristiche siano rivolte a compensare particolari prestazioni e disagi specifici , ovvero situazioni particolari meritevoli di tutela , anche se corrisposte con continuità; che la struttura della retribuzione da applicarsi nella fattispecie era individuata dal ccnl del 2000 all'articolo 3; che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduceva un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, costantemente escluso dalla giurisprudenza;
che con l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 all'art. 4 (Retribuzione ferie) era stata riconosciuta una nuova indennità denominata - "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusIVmente nelle giornate di ferie che sostituIV ed assorbIV ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni per cui nulla spettava in ogni caso all'istante da tale data;
eccepIV altresì la prescrizione quinquennale del diritto, non essendo stata provata la sussistenza di atti idonei alla dimostrazione dell'avvenuta interruzione del termine se non con la notifica del ricorso dal momento che il reclamo gerarchico prodotto in atti non può essere considerato valido atto interruttivo ai fini della prescrizione, deducendone altresì la genericità delle voci retributive rivendicate.
Ritenuta superflua ogni attività istruttoria , all'udienza del 24 giugno 2025, la causa venIV decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, se ne rileva l'infondatezza.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l.
92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne derIV che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Inoltre dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente abbia fornito la prova della intervenuta interruzione della prescrizione, attesa l'idoneità in tal senso del ricorso gerarchico depositato. Con tale reclamo il ricorrente chiedeva espressamente che la retribuzione per i periodi di ferie venisse adeguata ai principi espressi dalla suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere durante detto periodo;
nello stesso, poi, si afferma espressamente che con tale atto si intende interrompere il termine di prescrizione. Preliminarmente questo Giudice ritiene di aderire all' indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione in ultimo Cassazione 7421/2025 n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze rese dalla Corte di Appello di NA.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequatIV, indennità compensatIV e indennità di turno e domenicale.
La normatIV delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui fa parte il ricorrente, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980,
a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che .A partire dal 1° luglio
1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli . (modificato dall'art. 5 del
CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2:Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980..
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttIV
88/2003. (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttIV 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n.2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttIV 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttIV n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_7
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttIV stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttIV n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_6 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttIV n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_7
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che .la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè
ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_7 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessIV del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessIV del lavoratore diretti esclusIVmente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore. (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successIV giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di Cassazione.
Va quindi riportata la motIVzione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che, nell'ordine, risulta essere tra le più recenti, intervenute in una controversia nei confronti dell
[...]
in relazione alle specifiche due indennità reclamate in giudizio: indennità Controparte_1 perequatIV e indennità compensatIV.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: .Rileva preliminarmente il
Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_8
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttIV nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06,
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria CP_7 del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_7
385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della DirettIV
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttIV 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttIV 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettIV cui l'indennità sostitutIV assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integratIV e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettIV (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttIV 2000/79/CE relatIV all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavoratIV (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE
13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CP_8
CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_9 estesa motIVzione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto,
correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasIV dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il giudicante che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttIV, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettIVmente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequatIV e l'indennità compensatIV, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica..
Avuto riguardo alle indennità perequatIV e compensatIV., è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una omogeneizzazione del costo del lavoro. nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale.
Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettIV di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania doc 4, tra l'associazione Cont Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL,
UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequatIV è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensatIV è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequatIV e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero Cont trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettIV nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequatIV e compensatIV avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di condizioni economiche complessIVmente equIVlenti a quelle in godimento.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato .Articolo 3 dell.Accordo.) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venIVno riconosciute le indennità assorbite.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori , e , precisando che il CP_5 Parte_2 CP_6 riconoscimento dell'indennità perequatIV e compensatIV sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequatIV e compensatIV) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: ..... Indennità di cassa,
Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali,
Indennità speciale, Premio manutenzione...
Lo stesso dicasi per l'indennità di turno e domenicale , che trovano il loro fondamento nell'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura rispettIVmente di 0,52 euro e 0,35 euro per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati.
L'istituzione di tali indennità sono collegate alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. Esse sono volte, quindi, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato alle esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore per ogni giornata di effettIV presenza.
Non trattandosi, dunque, di indennità volte a rimborsare spese occasionali o accessorie, ma di un compenso che remunera la particolare penosità e il disagio derIVnti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, l'indennità di turno e domenicale presentano caratteristiche tali da qualificarle come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavoratIV.
Le indennità in parola, inoltre, essendo corrisposte per ogni giornata di effettIV prestazione in turno, rappresentano un elemento stabile della retribuzione del personale turnista.
In ragione della natura intrinsecamente retributIV di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavoratIV propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione .normale. da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL
27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normatIV eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequatIV e compensatIV nel compenso per i giorni di ferie. Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo
Nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di .retribuzione normale. riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione occorre considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostatIV al loro riconoscimento quale differenza retributIV tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
In ordine al quantum debeatur, si condividono i conteggi contenuti in ricorso, in quanto formulati in modo analitico sulla base dei dati indicati in busta paga, privi di errori formali e di calcolo.
Invero, è prIV di fondamento l'eccezione della convenuta fondata sulla distinzione tra ferie e festività soppresse.
Il concetto di ferie applicabile alla fattispecie deve essere quindi rinvenuto nella la direttIV richiamata (2003/88/Ce): infatti ove una direttIV non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento a quella europea (cfr. per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttIV 1999/70/Ce). All'art. 7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie.
Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr. artt. 1 e 2) e non già istituti giuridici diversi.
Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie ai sensi della direttIV 2003/88/Ce, posta la assenza di prestazione e la presenza di retribuzione ( cfr. recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 742/2025).
Cont Parimenti, non merita accoglimento la richiesta dell di limitare il periodo oggetto del ricorso al
1° luglio 2022, posto che da tale data ha iniziato a produrre effetto l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 che, con l'art. 4, ha istituito una indennità denominata .indennità retribuzione ferie. del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusIVmente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo, che sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
Tale disposizione, invero, è da dichiararsi nulla in quanto viola, poiché inferiore alla retribuzione che .deve essere mantenuta., i principi espressi nella presente sentenza.
In definitIV, ne derIV la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di €
6.463,53 per le causali di cui in premessa, per il periodo dal gennaio 2013 al settembre 2023, oltre interessi legali e rIVlutazione monetaria sui singoli importi annualmente rIVlutati dalle singole scadenze al saldo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell' art. 429, 3 comma c.p.c., non essendo stato allegato né provato l'eventuale maggior danno subito dal lavoratore.
La complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito richiamata dalle parti nonché le sopravvenute pronunce di legittimità anche in ordine al decorso della prescrizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un terzo le spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitIVmente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensIV delle voci “indennità perequatIV, compensatIV, di turno e domenicale e, per l'effetto, condanna l in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, nella misura di euro 1.177,08 oltre gli interessi legali e la rIVlutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite e condanna l Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte che liquida in euro
[...]
850,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge con attribuzione. Si comunichi.
NA, 24 GIUGNO 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di NA, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 4888/2024
TRA
, nato il [...] a [...], ed elett.te dom.to in Brusciano (Na) Parte_1 presso il procuratore e difensore Avv. Ignazio Sposito dal quale è rapp.to e difeso.
Ricorrente
E
.IV , con sede in NA al Corso Garibaldi n. Controparte_1 P.IVA_1 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il [...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Imperia Tagliafierro con i medesimi elettIVmente domiciliata in NA al Corso Garibaldi n. 387.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 l'istante esponeva di essere stato dipendente della
., ma che, a decorrere dal 1 dicembre 2012 – per effetto dell'atto di fusione Parte_2 del 27/12/2012, con cui la ha incorporato in sé le CP_3 Controparte_4
e Società per l'esercizio di pubblici servizi – Controparte_5 Controparte_6 prestava attività lavoratIV alle dipendenze della con Controparte_1 inquadramento nel parametro 175 con mansioni di Operatore di Gestione giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda e svolge la propria prestazione presso la sede di NA (doc. 4, 5).
Deduceva che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio. Infatti, la datrice di lavoro non aveva ricompreso nella indennità versata all'istante, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: ― indennità perequatIV di cui all'Accordo
Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo
Aziendale del 19/02/2013, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti DI (indennità erogata per ogni giornata di effettIV presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); ― indennità compensatIV di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012 e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, istituita per integrare l'indennità perequatIV al fine di garantire ai lavoratori il mantenimento delle medesime condizioni economiche in godimento in virtù delle indennità soppresse dai predetti DI (indennità erogata per ogni giornata di effettIV presenza/prestazione, in una misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); ― indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21/05/1981, corrisposta al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati ed erogata in misura fissa per ogni giornata di effettIV prestazione;
― indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del
21/05/1981, che spetta al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati ed è corrisposta in misura fissa, per ogni effettIV giornata lavorata di domenica, secondo quanto previsto dall'Accordo nazionale istitutivo del 21/05/1981.
Come si evince dalle annotazioni compiute dalla stessa azienda nelle buste paga allegate al ricorso, nel periodo lavorativo di cui al conteggio in atti, tutti i predetti emolumenti corrisposti dall'azienda all' istante, hanno integrato in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la retribuzione dallo stesso percepita durante i suoi periodi di servizio. L'istante, pertanto, ha richiesto l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro, chiedendo, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate, mediante presentazione di un reclamo gerarchico, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931 che, però, non è stato riscontrato dalla convenuta.
Tanto premesso, il ricorrente così concludeva: “ Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettIV volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequatIV a.r. 2011, l'indennità compensatIV a.r. 2011,
l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, l'indennità domenicale di cui all'Accordo
Nazionale del 1981, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2.
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1.177,08 per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod.
Civ. e dell'art.36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
Si costituIV in giudizio tempestIVmente la società convenuta resistendo alle CP_3 opposte pretese, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare esponeva che le giornate di ferie erano solo 25 o 26 e in nessun modo si potevano equiparare i giorni di ferie ai permessi , essendo diversa la ratio sottesa agli stessi;
che le indennità richieste dai ricorrenti erano state correttamente corrisposte in attuazione dell'Accordo regionale del 16 dicembre 2011, trattandosi di indennità legate alla presenza effettIV dei lavoratori e non al mero svolgimento di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dai lavoratori stessi;
che l'allegato 2 dell'Accordo del 25 luglio 2012 aveva previsto il riconoscimento delle indennità richieste non nell'ambito della retribuzione fissa bensì di quella variabile;
che la volontà dei sottoscrittori degli accordi del 2011 e del 2012 era quella di mantenere ben distinte le voci retributive contenute negli accordi di II livello che si andavano ad abrogare, tanto da istituire due specifiche modalità di erogazione;
che in ogni caso vanno escluse dalla base di calcolo le voci che per la relatIV funzione e caratteristiche siano rivolte a compensare particolari prestazioni e disagi specifici , ovvero situazioni particolari meritevoli di tutela , anche se corrisposte con continuità; che la struttura della retribuzione da applicarsi nella fattispecie era individuata dal ccnl del 2000 all'articolo 3; che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduceva un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, costantemente escluso dalla giurisprudenza;
che con l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 all'art. 4 (Retribuzione ferie) era stata riconosciuta una nuova indennità denominata - "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusIVmente nelle giornate di ferie che sostituIV ed assorbIV ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni per cui nulla spettava in ogni caso all'istante da tale data;
eccepIV altresì la prescrizione quinquennale del diritto, non essendo stata provata la sussistenza di atti idonei alla dimostrazione dell'avvenuta interruzione del termine se non con la notifica del ricorso dal momento che il reclamo gerarchico prodotto in atti non può essere considerato valido atto interruttivo ai fini della prescrizione, deducendone altresì la genericità delle voci retributive rivendicate.
Ritenuta superflua ogni attività istruttoria , all'udienza del 24 giugno 2025, la causa venIV decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, se ne rileva l'infondatezza.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l.
92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne derIV che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Inoltre dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente abbia fornito la prova della intervenuta interruzione della prescrizione, attesa l'idoneità in tal senso del ricorso gerarchico depositato. Con tale reclamo il ricorrente chiedeva espressamente che la retribuzione per i periodi di ferie venisse adeguata ai principi espressi dalla suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere durante detto periodo;
nello stesso, poi, si afferma espressamente che con tale atto si intende interrompere il termine di prescrizione. Preliminarmente questo Giudice ritiene di aderire all' indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione in ultimo Cassazione 7421/2025 n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze rese dalla Corte di Appello di NA.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequatIV, indennità compensatIV e indennità di turno e domenicale.
La normatIV delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui fa parte il ricorrente, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980,
a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che .A partire dal 1° luglio
1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli . (modificato dall'art. 5 del
CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2:Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980..
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttIV
88/2003. (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttIV 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n.2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttIV 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttIV n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_7
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttIV stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttIV n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_6 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttIV n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_7
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che .la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè
ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_7 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessIV del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessIV del lavoratore diretti esclusIVmente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore. (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successIV giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di Cassazione.
Va quindi riportata la motIVzione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che, nell'ordine, risulta essere tra le più recenti, intervenute in una controversia nei confronti dell
[...]
in relazione alle specifiche due indennità reclamate in giudizio: indennità Controparte_1 perequatIV e indennità compensatIV.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: .Rileva preliminarmente il
Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_8
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttIV nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06,
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria CP_7 del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_7
385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della DirettIV
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttIV 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttIV 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettIV cui l'indennità sostitutIV assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integratIV e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettIV (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttIV 2000/79/CE relatIV all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavoratIV (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE
13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CP_8
CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_9 estesa motIVzione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto,
correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasIV dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il giudicante che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttIV, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettIVmente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequatIV e l'indennità compensatIV, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica..
Avuto riguardo alle indennità perequatIV e compensatIV., è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una omogeneizzazione del costo del lavoro. nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale.
Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettIV di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania doc 4, tra l'associazione Cont Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL,
UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequatIV è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensatIV è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequatIV e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero Cont trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettIV nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequatIV e compensatIV avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di condizioni economiche complessIVmente equIVlenti a quelle in godimento.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato .Articolo 3 dell.Accordo.) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venIVno riconosciute le indennità assorbite.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori , e , precisando che il CP_5 Parte_2 CP_6 riconoscimento dell'indennità perequatIV e compensatIV sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequatIV e compensatIV) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: ..... Indennità di cassa,
Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali,
Indennità speciale, Premio manutenzione...
Lo stesso dicasi per l'indennità di turno e domenicale , che trovano il loro fondamento nell'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura rispettIVmente di 0,52 euro e 0,35 euro per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati.
L'istituzione di tali indennità sono collegate alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. Esse sono volte, quindi, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato alle esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore per ogni giornata di effettIV presenza.
Non trattandosi, dunque, di indennità volte a rimborsare spese occasionali o accessorie, ma di un compenso che remunera la particolare penosità e il disagio derIVnti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, l'indennità di turno e domenicale presentano caratteristiche tali da qualificarle come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavoratIV.
Le indennità in parola, inoltre, essendo corrisposte per ogni giornata di effettIV prestazione in turno, rappresentano un elemento stabile della retribuzione del personale turnista.
In ragione della natura intrinsecamente retributIV di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavoratIV propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione .normale. da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL
27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normatIV eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'Accordo Regionale del 2011 e del relativo Accordo di recepimento del 25.07.2012, escludenti il computo delle indennità perequatIV e compensatIV nel compenso per i giorni di ferie. Parimenti, sono da considerarsi nulle le previsioni dell'Accordo
Nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui ha escluso espressamente che l'indennità di turno rientri nel concetto di .retribuzione normale. riconosciuta ai lavoratori.
Sulla base di tale ricostruzione occorre considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostatIV al loro riconoscimento quale differenza retributIV tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
In ordine al quantum debeatur, si condividono i conteggi contenuti in ricorso, in quanto formulati in modo analitico sulla base dei dati indicati in busta paga, privi di errori formali e di calcolo.
Invero, è prIV di fondamento l'eccezione della convenuta fondata sulla distinzione tra ferie e festività soppresse.
Il concetto di ferie applicabile alla fattispecie deve essere quindi rinvenuto nella la direttIV richiamata (2003/88/Ce): infatti ove una direttIV non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento a quella europea (cfr. per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttIV 1999/70/Ce). All'art. 7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie.
Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr. artt. 1 e 2) e non già istituti giuridici diversi.
Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie ai sensi della direttIV 2003/88/Ce, posta la assenza di prestazione e la presenza di retribuzione ( cfr. recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 742/2025).
Cont Parimenti, non merita accoglimento la richiesta dell di limitare il periodo oggetto del ricorso al
1° luglio 2022, posto che da tale data ha iniziato a produrre effetto l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 che, con l'art. 4, ha istituito una indennità denominata .indennità retribuzione ferie. del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusIVmente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo, che sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
Tale disposizione, invero, è da dichiararsi nulla in quanto viola, poiché inferiore alla retribuzione che .deve essere mantenuta., i principi espressi nella presente sentenza.
In definitIV, ne derIV la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di €
6.463,53 per le causali di cui in premessa, per il periodo dal gennaio 2013 al settembre 2023, oltre interessi legali e rIVlutazione monetaria sui singoli importi annualmente rIVlutati dalle singole scadenze al saldo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell' art. 429, 3 comma c.p.c., non essendo stato allegato né provato l'eventuale maggior danno subito dal lavoratore.
La complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito richiamata dalle parti nonché le sopravvenute pronunce di legittimità anche in ordine al decorso della prescrizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un terzo le spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitIVmente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensIV delle voci “indennità perequatIV, compensatIV, di turno e domenicale e, per l'effetto, condanna l in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, nella misura di euro 1.177,08 oltre gli interessi legali e la rIVlutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite e condanna l Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte che liquida in euro
[...]
850,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge con attribuzione. Si comunichi.
NA, 24 GIUGNO 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce