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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 861/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 861/2021 R.G. vertente: TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in Via Nazionale Vill. S. Margherita, elettivamente domiciliato in Messina, Via San Camillo, 8, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Torre (C.F.
- PEC: , che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 virtù di procura in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 27.10.2021, su istanza depositata il 20.10.2021;
-Appellante-
CONTRO (P.IVA Controparte_1
), con sede in Via Roma, SC Zanclea, , in persona del suo socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore SI.ra Controparte_1 nata a [...] il [...], (C.F.:
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliata in Messina, Viale Principe Umberto is. 238/c n.
[...]
79D, presso lo studio dell'Avv. Natale Arena (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in Email_2 atti;
-Appellata-
1 , nata a [...] il Controparte_1
16.02.1958 e residente in [...];
-Appellata contumace-
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Gesù e Marian n. 18;
-Appellata contumace-
Oggetto: APPELLO avverso la sentenza n. 1756/2021, pubblicata in data 15/10/2021 emessa dal Tribunale di Messina II Sez. Civile, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 28/2009 e notificata in data 04/11/2021.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: - 1) In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; 2) In via principale: ammettere nel rito ed accogliere nel merito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
3) Ritenere e dichiarare errata ed ingiusta la sentenza di primo grado per tutte le ragioni infra esposte;
4) Conseguentemente riformare la sentenza di primo grado;
5) Accogliere tutte le domande formulate in primo grado con l'atto di citazione, le cui argomentazioni e conclusioni devono ritenersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto;
6) In via subordinata ed in ogni caso, accogliere l'appello in relazione all'eccesiva condanna alle spese di lite, riformando e condannando parte appellante esclusivamente alle spese di primo grado da calcolarsi secondo il D.M. 55/2014, applicando i valori come dichiarati nell'atto introduttivo al giudizio in argomento o i valori che sono emersi dall'istruttoria dinanzi al Tribunale di Messina;
7) Condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio;
8) Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge e giustizia.
Per l'appellata: - 1) In via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione di efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza assoluta dei suoi presupposti;
2) Sempre in via preliminare, ricorrendone i presupposti, pronunciarsi ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.; 3) Nel merito, rigettare l'appello perché infondato;
4) Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2009, conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1 Controparte_1
e chiedendo dichiararsi la nullità della delibera del 24
[...] CP_2 novembre 2008, con la quale le socie della società in accomandita semplice
2 convenuta, avevano escluso l'attore, evidenziando la carente e insufficiente indicazione dei motivi posti a fondamento della medesima, nonché la violazione del diritto di difesa del socio, per carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e ovvero per inesistenza dei fatti contestati ai sensi dell'art.
[...] CP_2
2286 c.c. L'attore chiedeva, infine, condannarsi i convenuti al risarcimento del danno subito, quantificato in € 1.000.000,00.
Con comparsa di costituzione del 9 marzo 2009 si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva il Controparte_3 rigetto delle domande avversarie. Non si costituivano invece, seppur ritualmente citate,
e dichiarate pertanto contumaci. Controparte_1 CP_2
Con sentenza non definitiva n. 763/13 emessa in data 10 aprile 2013, il Tribunale rigettava l'eccezione avanzata dalla società convenuta di intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo stipulato dalle parti in data 26 gennaio 2010, disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere all'istruzione della medesima. Svolta l'attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione.
Con l'impugnata sentenza n. 1756/2021, pubblicata in data 15/10/2021, il Tribunale di Messina II sez. civile, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 28/2009, così statuiva: Rigetta tutte le domande avanzate da;
condanna Parte_1 Pt_1
a pagare le spese di lite nei confronti di
[...] Controparte_1
che liquida in € 35.000,00, per compensi, oltre accessori di legge;
nulla
[...] sulle spese di lite tra e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
; pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico
[...] di parte attrice, e ne ordina la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipate.
Secondo il Giudice di prime cure <l'opposizione non può trovare accoglimento, emergendo dagli atti che il comportamento posto in essere dall'attore, così come specificamente riferito dalle socie nella delibera di esclusione del socio, abbia inevitabilmente inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole (se non impossibile) il perseguimento dei fini, dovendosi sul punto condividere la delibera impugnata nella parte in cui precisa che l'episodio del 10 luglio 2008
“riveli, anzi confermi, un clima di crescente arroganza ed intimazione creato dallo
e di continua lacerazione ad opera del medesimo, di quella affectio societatis Pt_1 richiesta per l'esistenza e lo sviluppo di ogni società di persone” (v. pag. 6), se sol si consideri che la Corte d'Appello di Messina (nel confermare la condanna di Pt_1
) ha affermato che “è del tutto fuori discussione che le dott.sse e
[...] CP_2 CP_1 abbiano, nel corso di diversi mesi, subito una sorta di violenta aggressione che si può del tutto pacificamente ritenere che fosse finalizzata a costringere le stesse a cedere il laboratorio di SC EA (v. pag. 16)>>.
3 Inoltre: “Ancorché la validità dell'esclusione di possa già rinvenirsi Parte_1 nella fondatezza del motivo giustificativo inerente il comportamento altamente aggressivo manifestato dall'attore nei confronti delle socie, ritiene il Collegio utile specificare che l'esclusione del socio può trovare fondamento anche nel contestato mancato versamento nelle casse sociali dei compensi percepiti per l'effettuazione a domicilio di prelievi ematici…omissis…tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di , con la conseguenza che la Parte_1 medesima deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto l'inerte atteggiamento difensivo dell'attore sul punto espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti”
Conseguentemente il Collegio ha ritenuto “legittima la delibera con la quale
[...]
e hanno espulso dalla società, Controparte_1 CP_2 Parte_1 dovendosi ritenere gravemente inadempiente la condotta distrattiva posta in essere dall'odierno attore, in quanto posta in pregiudizio delle finalità sociali”.
Infine, il primo Giudice statuiva che “deve essere rigettata la domanda di Pt_1
in ordine alla condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti, in
[...] conseguenza dell'accertata validità della delibera di esclusione del socio adottata da e ”. Controparte_1 CP_2
§
Con atto di appello depositato telematicamente il 07/12/2021, notificato in data 01/12/2021, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 affidandolo ai motivi di cui infra si dirà e chiedendo in via preliminare la concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza medesima.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 28/03/2022 si costituiva la società Controparte_1 la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis e ss. c.p.c., contestando, altresì, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti della chiesta inibitoria. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'atto di appello, ritenendo l'infondatezza di tutti i motivi dedotti da controparte, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di causa.
Non si costituivano invece e Controparte_1 CP_2
§
All'udienza del 21.10.2022, la Corte di Appello, ritenuto che non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., “stante la genericità delle motivazioni a sostegno della richiesta e la mancata specificazione di ragioni di periculum gravi”, rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.2023.
4 A tale udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la Corte con ordinanza rinviava per carico di ruolo all'udienza del 12.02.2024 per i medesimi incombenti.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle appellate Controparte_1
e le quali non si sono costituite nel presente giudizio,
[...] CP_2 nonostante la rituale notifica nei loro confronti dell'atto di appello.
§ 2. Sempre in via preliminare va ritenuta, altresì, l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§ 3. Nel merito l'appello non merita accoglimento per i motivi di cui appresso.
§ 3.1. Con il primo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato -violazione dell'art. 112 cpc”, l'appellante rileva che il giudice di prime cure è incorso in un palese errore di motivazione, posto che ha omesso di rispondere a quanto chiesto ed argomentato con l'atto introduttivo.
5 Nello specifico, evidenzia lo , che tutte le domande formulate erano Pt_1 concentrate sulla carente e insufficiente indicazione dei motivi posti a fondamento della delibera del 24.11.2008 con la quale i soci avevano illegittimamente escluso l'odierno appellante dalla compagine sociale.
Al contrario, il Tribunale, seguendo le difese avversarie, si è spinto a porre a fondamento della propria decisione importanti accadimenti successivi alla data del 24.11.2008, trascurando ogni valutazione in merito all'invalidità e/o annullabilità della delibera dei soci.
§ 3.2. Con il secondo motivo di appello svolto sotto la rubrica “Motivazione incomprensibile nell'iter logico giuridico”, parte appellante si duole dell'errata lettura delle risultanze processuali.
In primo luogo, ritiene che nessuna menzione, né valutazione sia stata fatta circa gli esiti della perizia contabile redatta dal CTU Dott. , il quale ha ritenuto Persona_1 di non poter accertare le condotte appropriative contestate con il verbale dell'assemblea dei soci del 24.11.2008.
In secondo luogo, evidenzia la non corretta valutazione del teste Testimone_1
(marito della , il quale ha confermato che in laboratorio vigeva la prassi CP_1 secondo la quale i soci trattenessero somme contanti quali anticipo di cassa, come fatto sistematicamente dalla stessa socia SI.ra CP_2
In terzo luogo, con riferimento alla divergenza di vedute tra i due amministratori, sfociata nella lite del 10.08.2008, non è stato correttamente valutato che la discussione
è derivata dalla circostanza che la aveva deciso di licenziare immotivatamente CP_1 la moglie dell'odierno appellante, SI.ra , con l'intento diretto a Parte_2 snervare lo . Pt_1
§ 3.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Inesistenza dell'inadempimento del socio ”, l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudicante Pt_1 relativamente alla sussistenza dei legittimi motivi di esclusione legati all'inadempimento.
Osserva lo , che, grazie al suo operato, la società negli anni in cui è stata da Pt_1 lui amministrata ha raggiunto alti livelli di reddito, tanto da corrispondere quasi
€50.000,00 di utili ai due soci di maggioranza come emerso nella relazione di CTU contabile. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, appare evidente – sostiene l'appellante - che non gli può essere contestato nessun grave inadempimento ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza;
né lo stesso, come invece sostenuto da controparte, ha impedito o reso più gravoso il perseguimento dello scopo sociale, il che rende il verbale impugnato assolutamente nullo e/o invalido.
§ 3.4. Rilevato che le suindicate doglianze hanno ad oggetto questioni strettamente connesse, si ritiene che possano essere trattate congiuntamente. 6 A tal proposito, occorre effettuare alcune considerazioni di carattere generale circa la questione posta a fondamento del giudizio de quo.
Orbene, secondo i consolidati principi di diritto, ai fini della legittimità della delibera di esclusione del socio, la gravità delle inadempienze che, ai sensi dell'art. 2286, comma 1 c.c. (applicabile alle s.a.s. in virtù del combinato disposto agli art. 2315 e 2293 c.c.), può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, si ha quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale o ancora quando abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.
Premesso quanto sopra, nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione di cui all'art. 2287 c.c., adottata dalla maggioranza dei soci, il sindacato del Giudice ha ad oggetto la sussistenza dei fatti contestati dal socio escluso e la verifica della loro corrispondenza alle ipotesi di esclusione del socio previste dalla legge (art. 2286 c.c.)
o dallo statuto societario, ivi inclusa la valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'incidenza della condotta del socio sul rapporto sociale.
Quanto al profilo probatorio, spetta ai soci che hanno deliberato l'esclusione l'onere di fornire la prova del fatto legittimante l'estromissione rivestendo essi, pur se formalmente convenuti, la veste sostanziale di attori (Cass. civ., sez. I, 21.02.2017, n. 4402); dunque, in caso di carenza probatoria, la decisione di esclusione del socio deve ritenersi illegittima perché immotivata e senza causa.
Premesso quanto sopra, si osserva che, nel caso di specie, l'odierno appellante con le suesposte doglianze contesta proprio l'errata valutazione effettuata dal giudice di primo grado che, non considerando correttamente le risultanze probatorie, ha confermato la legittimità dei motivi posti a fondamento della delibera di esclusione del 24.11.2008.
Questo Collegio, tuttavia, non condivide le doglianze dello , dal momento che Pt_1 parte convenuta, gravata per come già evidenziato, dell'onere della prova delle inadempienze del socio escluso, ha fornito adeguata e sufficiente dimostrazione delle contestate inadempienze, senza considerare poi la disamina degli atti degli altri procedimenti giudiziari allegati che ha evidenziato il venir meno di quell'affectio societatis necessaria per il perseguimento dei fini sociali.
In tale ottica, non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale, il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti verificatisi successivamente alla data in cui è stata adottata la delibera di esclusione.
Il convincimento del giudice volto a ritenere sussistenti e legittimi i motivi posti a fondamento dell'esclusione dell'odierno appellante, si basa non solo sulla documentazione prodotta dalla società appellata (nello specifico l'esposto- diffida/all.4 e l'atto di querela/all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado), ma
7 anche sulla dichiarazione testimoniale resa dal teste che ha Testimone_2 assistito personalmente all'aggressione del 10.07.2008.
Dunque, contrariamente a quanto asserito dallo , i provvedimenti giudiziali, Pt_1 allegati da controparte ed emessi successivamente alla delibera di esclusione, hanno semmai rafforzato ulteriormente il convincimento del giudice circa i gravi comportamenti perpetrati nel corso del tempo dall'odierno appellante nei confronti delle altre socie.
Ne deriva che le sentenze emesse in sede penale finiscono con il corroborare il clima generato all'interno dell'azienda e i comportamenti tenuti dallo , tra cui quello Pt_1 contestato nella delibera, che all'evidenza rappresenta un'allarmante spia del suo modus operandi.
Risulta, inoltre, priva di rilievo l'ulteriore contestazione circa la mancata valutazione della ctu contabile espletata dal dott. nel giudizio di primo grado, posto che Per_1 quest'ultimo si è limitato a riscontrare l'impossibilità di determinare con certezza la situazione contabile della società e quindi il totale delle somme trattenute dallo Spinella, senza escludere nell'an la circostanza.
Allo stesso modo anche per quanto attiene all'ulteriore accertamento richiesto, cioè la sussistenza di somme fatturate cui non corrisponda il versamento in cassa da ricondursi alle socie e lo stesso CTU ha escluso che ciò potesse evincersi dalla CP_2 CP_1 contabilità.
Nello specifico, il consulente ha evidenziato che “il regime di contabilità semplificata utilizzato dalla società prevede la contabilizzazione degli aspetti economici, non prevedendo la rilevazione dei movimenti finanziari, ne consegue che non essendo stati rilevati i movimenti finanziari per il sottoscritto CTU non è possibile ricostruire gli incassi attribuendoli con certezza alle rispettive fatture emesse…omissis… Anche per quanto attiene all'ulteriore accertamento richiesto, cioè la sussistenza di somme fatturate cui non corrisponda il versamento in cassa da ricondursi alle socie e CP_2
non è stato possibile verificare quanto contestato in quanto il regime CP_1 contabile utilizzato dalla società non consente tale accertamento”.
Ne consegue che correttamente il decidente ha ritenuto non raggiunta la prova circa l'esistenza di condotte distrattive da parte delle socie e altresì l'esistenza dell'accordo tra i soci di trattenere piccoli importi a titolo di anticipazione sugli utili.
In tale ottica, contrariamente a quanto sostenuto a pagina 5 dell'atto di appello, questo Collegio ritiene che non vi sia stata alcuna errata valutazione della dichiarazione testimoniale resa dal teste . Nello specifico, quest'ultimo nel verbale Testimone_1 di udienza del 26.11.2015 a pag. 2 affermava testualmente: “smentisco le circostanze di cui alle LETT. E), F), G), T), B1), e C1) in quanto seguivo le dinamiche gestionali
8 interne alla società…omissis…preciso che collaboravo all'interno della società di mia moglie visionandone la documentazione contabile”.
Orbene, andando ad esaminare i capitolati di prova cui il teste si riferiva emerge sostanzialmente che: non è vero che la dott.ssa , socia accomandante, non versava CP_2 mai gli introiti dei prelievi dalla stessa eseguiti a domicilio presso i propri pazienti residenti nell'abitato di Fiumedinisi in quanto dalla stessa venivano trattenuti a titolo di anticipazione sugli utili (Cfr. lett. E) del capitolato di prova); non è vero che presso la società era in voga la prassi, condivisa comunemente da tutti i soci e come tale accettata, di trattenere piccole somme imputandole ad anticipo utili (Cfr. lett. F) del capitolato di prova); non è vero che in data 10 luglio 2008 la discussione tra lo Pt_1
e la ebbe ad oggetto solo un vivace scambio di idee in relazione al tentativo CP_1 della di licenziare la sig. (Cfr. lett. G) del capitolato di prova); non CP_1 Parte_2
è vero che la non annotava neppure nella contabilità giornaliera gli importi CP_2 percepiti per i prelievi e le analisi fatte ai propri pazienti trattenendole alla fonte (cfr. lett. B1) capitolato di prova); non è vero che anche la aveva un elenco di CP_1 amici e parenti ai quali faceva analisi senza annotare in cassa e fatturare i relativi importi (Cfr. lett. C1) capitolato di prova).
Pertanto, non corrisponde al vero che il suesposto comportamento, altamente lesivo degli interessi della società perché comporta distrazione di utili in favore del socio che lo ha posto in essere, non sia stato accertato, anzi risulta addirittura non contestato dallo stesso nella misura in cui ha dirottato l'attenzione sul fatto -non risultato, Pt_1 all'esito del giudizio, provato- che si trattava di una prassi invalsa tra i soci.
Dunque, a fronte di una pluralità di profili di merito tutti conducenti nella medesima direzione, il decidente ha correttamente ritenuto opportuno applicare il principio della ragione più liquida.
Invero, il principio richiamato, ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost, risponde ad esigenze di economia processuale, e postula che ci si trovi di fronte ad una pluralità di profili di merito che risultino ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, optare per quella - tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione - che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
Il primo giudice, tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria espletata in giudizio e degli indizi acquisiti tramite la disamina dei provvedimenti giudiziali emessi in altri procedimenti definiti tra le medesime parti, ha validamente ritenuto che l'episodio del 10.07.2008 fosse di per sé idoneo a qualificare come legittima l'esclusione del socio, posto che tale episodio rivestiva già da solo i caratteri della gravità prevista dall'art. 2286 comma 1 c.c., la quale come già evidenziato, ricorre, non soltanto allorquando le inadempienze del socio valgano ad impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando le inadempienze siano tali da incidere negativamente sulla situazione della società e sul corretto funzionamento della stessa, rendendo meno
9 agevole il perseguimento dei fini sociali (ex plurimis, v. Cass. civ, sez. I n. 6200 dell'01.06.1991).
Allo stesso modo, con ragionamento immune da censure e qui condiviso, il Tribunale di prime cure ha altresì valutato negli stessi termini, di grave pregiudizio per il conseguimento degli scopi societari e di grave violazione dei doversi sociali, il contestato mancato versamento nelle casse sociali dei compensi percepiti per l'effettuazione a domicilio di prelievi ematici, condotta da ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo lo assunto una difesa tesa a giustificare il proprio comportamento (così Pt_1 implicitamente ammettendolo) attribuendolo ad una prassi invalsa all'interno della società, che, tuttavia, come detto è stata sconfessata dalla prova testimoniale.
Occorre, altresì, rilevare che in tale sede non può essere esaminata la produzione depositata dall'odierno appellante unitamente alla comparsa conclusionale. Si tratta, invero, di produzione tardiva. In tale ottica, si richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. Tuttavia, la produzione è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere effettuata in comparsa conclusionale” (Cass. civile sez. II, 26/09/2024, n. 25731).
§ 3.5. Con il quarto motivo di appello, rubricato “Errata condanna alle spese del giudizio, liquidazione non conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per valore indeterminato”, l'appellante sostiene che la condanna alle spese è assolutamente ingiusta ed errata, perché, anche se il risarcimento del danno richiesto con l'atto introduttivo è stato precisato in € 1.000.000,00, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la circostanza che il valore della causa dichiarato nell'atto di citazione è indeterminato, trattandosi di impugnazione di delibere assembleari.
Pertanto, evidenzia lo , la condanna alle spese di lite, attesa la soccombenza, Pt_1 avrebbe dovuto rispettare i parametri relativi di cui D.M. n. 55/2014, conseguentemente l'importo della liquidazione (causa di valore indeterminato di difficoltà media, agli importi medi), avrebbe dovuto essere di importo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali e oneri fiscali.
Invece, il Tribunale non propone alcuna giustificazione ad una condanna alle spese di lite così esorbitante, in evidente violazione dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 55/2014.
§ 3.6. Anche tale doglianza risulta priva di fondatezza.
10 Contrariamente all'assunto dell'appellante, secondo la pacifica, condivisa, giurisprudenza di legittimità: “in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato” (Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 4187 del 16/02/2017 -Rv. 643044
– 01-; negli stessi termini più recentemente vedi Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 22719 del 20.07.2022, secondo cui “ In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda -o al cumulo delle domande- di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile”).
Nel caso in esame, ha promosso in primo grado la domanda volta ad Parte_1 ottenere la pronuncia di illegittimità e/o invalidità della delibera assembleare e, al contempo, la domanda di risarcimento per i danni conseguenti a tale esclusione quantificata secondo lo stesso in € 1.000.000,00, sicché in applicazione del superiore principio correttamente il Giudice di prime cure ha tenuto conto dei parametri previsti dallo scaglione relativo alla domanda di valore determinato, in quanto superiori rispetto a quelli relativi alla causa di valore indeterminabile, qui erroneamente invocati dall'appellante.
Priva di rilievo giuridico ai fini dell'accoglimento del superiore motivo è l'ulteriore argomentazione utilizzata dall'appellante a sostegno della propria doglianza, secondo la quale il primo giudice avrebbe comunque errato, rilevato che indipendentemente dalla quantificazione del danno effettuata dello nell'atto introduttivo, avrebbe Pt_1 dovuto attenersi, nella determinazione della domanda di valore determinato, all'accertamento effettuato dal Ctu dott. il quale ha concluso riconoscendo Per_2 un'invalidità di soli punti 7,5 e, pertanto, la relativa liquidazione preciserebbe il valore della causa entro i limiti del terzo scaglione di cui al D.M. 55/2014; o come altra opzione, avrebbe dovuto considerare il valore della società, che alla luce della CTU del Dott. si attesterebbe all'interno del quinto scaglione di valore. Persona_1
Tali osservazioni, invero, non tengono conto dei principi giurisprudenziali, dai quali questa Corte non intende discostarsi, secondo i quali ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, “il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto
11 introduttivo del giudizio” (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 18465 del 05.07.2024).
Né, una volta superato tale precipuo motivo di appello, alcuna censura può muoversi sui criteri di determinazione dei compensi giudiziali, posto che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe e che solo quando intende derogarvi è tenuto ad adottare apposita motivazione (Cfr. cit. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22719 del 20.07.2022, che a sua volta richiama: Cass. n. 2386/2017; cfr anche Cass. n. 18167/2015, Cass. n. 1601/2018 e Cass. n. 89/2021) e nel caso in esame nessuno sforamento dai parametri massimi risulta integrato.
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Preliminarmente, si ritiene opportuno specificare che il valore della controversia nel presente grado di giudizio deve qualificarsi (alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato che fa leva sul disputatum anche nel giudizio di appello – cfr. citata Cass. Ord. 18465/2024) come indeterminato – complessità media, rilevato che non è stato specificamente appellato il capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di risarcimento danni.
Invero, il richiamo operato dallo nell'atto introduttivo del giudizio e in Pt_1 comparsa conclusionale all'accoglimento di “tutte le domande formulate in primo grado con l'atto di citazione, le cui argomentazioni e conclusioni devono ritenersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto” deve ritenersi generico e non può qualificarsi come espressa censura alle argomentazioni adottate dal giudice di prime cure per rigettare la richiesta di risarcimento del danno (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 25840 del 13.11.2020: «… In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice …»).
Secondo la Suprema Corte, infatti:
«… Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve
12 essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire …» (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, Ordinanza n. 6487 del 03.03.2023).
Premesso quanto sopra, la soccombenza dell'odierno appellante impone la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, in rapporto al valore della controversia, secondo parametri minimi, attesa la modesta entità delle questioni trattate, meramente ripetitive di quelle già esaminate in primo grado, - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«.. il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. …» (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022).
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi €. 6.079,00 (di cui € 1.259,00 per la fase di studio;
€ 833,00 per la fase introduttiva;
€ 1.843,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.144,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La condanna al pagamento delle spese non è impedita dall'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio. Tale beneficio non comporta, infatti, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata in tal caso parzialmente vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato,
13 sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
Nulla sulle spese nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sopra generalizzato, avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale Civile di Messina n.1756/2021, pubblicata il 15/10/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 CP_2
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna al pagamento dei compensi giudiziali di questo grado Parte_1 del giudizio nei confronti della società Controparte_1
da liquidarsi in complessivi €. 6.079,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci.
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 10 gennaio
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, dr.ssa Simona Abbate.
14
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 861/2021 R.G. vertente: TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in Via Nazionale Vill. S. Margherita, elettivamente domiciliato in Messina, Via San Camillo, 8, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Torre (C.F.
- PEC: , che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 virtù di procura in atti;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 27.10.2021, su istanza depositata il 20.10.2021;
-Appellante-
CONTRO (P.IVA Controparte_1
), con sede in Via Roma, SC Zanclea, , in persona del suo socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore SI.ra Controparte_1 nata a [...] il [...], (C.F.:
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliata in Messina, Viale Principe Umberto is. 238/c n.
[...]
79D, presso lo studio dell'Avv. Natale Arena (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in Email_2 atti;
-Appellata-
1 , nata a [...] il Controparte_1
16.02.1958 e residente in [...];
-Appellata contumace-
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Gesù e Marian n. 18;
-Appellata contumace-
Oggetto: APPELLO avverso la sentenza n. 1756/2021, pubblicata in data 15/10/2021 emessa dal Tribunale di Messina II Sez. Civile, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 28/2009 e notificata in data 04/11/2021.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: - 1) In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; 2) In via principale: ammettere nel rito ed accogliere nel merito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
3) Ritenere e dichiarare errata ed ingiusta la sentenza di primo grado per tutte le ragioni infra esposte;
4) Conseguentemente riformare la sentenza di primo grado;
5) Accogliere tutte le domande formulate in primo grado con l'atto di citazione, le cui argomentazioni e conclusioni devono ritenersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto;
6) In via subordinata ed in ogni caso, accogliere l'appello in relazione all'eccesiva condanna alle spese di lite, riformando e condannando parte appellante esclusivamente alle spese di primo grado da calcolarsi secondo il D.M. 55/2014, applicando i valori come dichiarati nell'atto introduttivo al giudizio in argomento o i valori che sono emersi dall'istruttoria dinanzi al Tribunale di Messina;
7) Condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio;
8) Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge e giustizia.
Per l'appellata: - 1) In via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione di efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza assoluta dei suoi presupposti;
2) Sempre in via preliminare, ricorrendone i presupposti, pronunciarsi ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.; 3) Nel merito, rigettare l'appello perché infondato;
4) Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2009, conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1 Controparte_1
e chiedendo dichiararsi la nullità della delibera del 24
[...] CP_2 novembre 2008, con la quale le socie della società in accomandita semplice
2 convenuta, avevano escluso l'attore, evidenziando la carente e insufficiente indicazione dei motivi posti a fondamento della medesima, nonché la violazione del diritto di difesa del socio, per carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e ovvero per inesistenza dei fatti contestati ai sensi dell'art.
[...] CP_2
2286 c.c. L'attore chiedeva, infine, condannarsi i convenuti al risarcimento del danno subito, quantificato in € 1.000.000,00.
Con comparsa di costituzione del 9 marzo 2009 si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva il Controparte_3 rigetto delle domande avversarie. Non si costituivano invece, seppur ritualmente citate,
e dichiarate pertanto contumaci. Controparte_1 CP_2
Con sentenza non definitiva n. 763/13 emessa in data 10 aprile 2013, il Tribunale rigettava l'eccezione avanzata dalla società convenuta di intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo stipulato dalle parti in data 26 gennaio 2010, disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere all'istruzione della medesima. Svolta l'attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione.
Con l'impugnata sentenza n. 1756/2021, pubblicata in data 15/10/2021, il Tribunale di Messina II sez. civile, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 28/2009, così statuiva: Rigetta tutte le domande avanzate da;
condanna Parte_1 Pt_1
a pagare le spese di lite nei confronti di
[...] Controparte_1
che liquida in € 35.000,00, per compensi, oltre accessori di legge;
nulla
[...] sulle spese di lite tra e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
; pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico
[...] di parte attrice, e ne ordina la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipate.
Secondo il Giudice di prime cure <l'opposizione non può trovare accoglimento, emergendo dagli atti che il comportamento posto in essere dall'attore, così come specificamente riferito dalle socie nella delibera di esclusione del socio, abbia inevitabilmente inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole (se non impossibile) il perseguimento dei fini, dovendosi sul punto condividere la delibera impugnata nella parte in cui precisa che l'episodio del 10 luglio 2008
“riveli, anzi confermi, un clima di crescente arroganza ed intimazione creato dallo
e di continua lacerazione ad opera del medesimo, di quella affectio societatis Pt_1 richiesta per l'esistenza e lo sviluppo di ogni società di persone” (v. pag. 6), se sol si consideri che la Corte d'Appello di Messina (nel confermare la condanna di Pt_1
) ha affermato che “è del tutto fuori discussione che le dott.sse e
[...] CP_2 CP_1 abbiano, nel corso di diversi mesi, subito una sorta di violenta aggressione che si può del tutto pacificamente ritenere che fosse finalizzata a costringere le stesse a cedere il laboratorio di SC EA (v. pag. 16)>>.
3 Inoltre: “Ancorché la validità dell'esclusione di possa già rinvenirsi Parte_1 nella fondatezza del motivo giustificativo inerente il comportamento altamente aggressivo manifestato dall'attore nei confronti delle socie, ritiene il Collegio utile specificare che l'esclusione del socio può trovare fondamento anche nel contestato mancato versamento nelle casse sociali dei compensi percepiti per l'effettuazione a domicilio di prelievi ematici…omissis…tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di , con la conseguenza che la Parte_1 medesima deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto l'inerte atteggiamento difensivo dell'attore sul punto espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti”
Conseguentemente il Collegio ha ritenuto “legittima la delibera con la quale
[...]
e hanno espulso dalla società, Controparte_1 CP_2 Parte_1 dovendosi ritenere gravemente inadempiente la condotta distrattiva posta in essere dall'odierno attore, in quanto posta in pregiudizio delle finalità sociali”.
Infine, il primo Giudice statuiva che “deve essere rigettata la domanda di Pt_1
in ordine alla condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti, in
[...] conseguenza dell'accertata validità della delibera di esclusione del socio adottata da e ”. Controparte_1 CP_2
§
Con atto di appello depositato telematicamente il 07/12/2021, notificato in data 01/12/2021, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 affidandolo ai motivi di cui infra si dirà e chiedendo in via preliminare la concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza medesima.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 28/03/2022 si costituiva la società Controparte_1 la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis e ss. c.p.c., contestando, altresì, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti della chiesta inibitoria. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'atto di appello, ritenendo l'infondatezza di tutti i motivi dedotti da controparte, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di causa.
Non si costituivano invece e Controparte_1 CP_2
§
All'udienza del 21.10.2022, la Corte di Appello, ritenuto che non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., “stante la genericità delle motivazioni a sostegno della richiesta e la mancata specificazione di ragioni di periculum gravi”, rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.2023.
4 A tale udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la Corte con ordinanza rinviava per carico di ruolo all'udienza del 12.02.2024 per i medesimi incombenti.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle appellate Controparte_1
e le quali non si sono costituite nel presente giudizio,
[...] CP_2 nonostante la rituale notifica nei loro confronti dell'atto di appello.
§ 2. Sempre in via preliminare va ritenuta, altresì, l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§ 3. Nel merito l'appello non merita accoglimento per i motivi di cui appresso.
§ 3.1. Con il primo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato -violazione dell'art. 112 cpc”, l'appellante rileva che il giudice di prime cure è incorso in un palese errore di motivazione, posto che ha omesso di rispondere a quanto chiesto ed argomentato con l'atto introduttivo.
5 Nello specifico, evidenzia lo , che tutte le domande formulate erano Pt_1 concentrate sulla carente e insufficiente indicazione dei motivi posti a fondamento della delibera del 24.11.2008 con la quale i soci avevano illegittimamente escluso l'odierno appellante dalla compagine sociale.
Al contrario, il Tribunale, seguendo le difese avversarie, si è spinto a porre a fondamento della propria decisione importanti accadimenti successivi alla data del 24.11.2008, trascurando ogni valutazione in merito all'invalidità e/o annullabilità della delibera dei soci.
§ 3.2. Con il secondo motivo di appello svolto sotto la rubrica “Motivazione incomprensibile nell'iter logico giuridico”, parte appellante si duole dell'errata lettura delle risultanze processuali.
In primo luogo, ritiene che nessuna menzione, né valutazione sia stata fatta circa gli esiti della perizia contabile redatta dal CTU Dott. , il quale ha ritenuto Persona_1 di non poter accertare le condotte appropriative contestate con il verbale dell'assemblea dei soci del 24.11.2008.
In secondo luogo, evidenzia la non corretta valutazione del teste Testimone_1
(marito della , il quale ha confermato che in laboratorio vigeva la prassi CP_1 secondo la quale i soci trattenessero somme contanti quali anticipo di cassa, come fatto sistematicamente dalla stessa socia SI.ra CP_2
In terzo luogo, con riferimento alla divergenza di vedute tra i due amministratori, sfociata nella lite del 10.08.2008, non è stato correttamente valutato che la discussione
è derivata dalla circostanza che la aveva deciso di licenziare immotivatamente CP_1 la moglie dell'odierno appellante, SI.ra , con l'intento diretto a Parte_2 snervare lo . Pt_1
§ 3.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Inesistenza dell'inadempimento del socio ”, l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudicante Pt_1 relativamente alla sussistenza dei legittimi motivi di esclusione legati all'inadempimento.
Osserva lo , che, grazie al suo operato, la società negli anni in cui è stata da Pt_1 lui amministrata ha raggiunto alti livelli di reddito, tanto da corrispondere quasi
€50.000,00 di utili ai due soci di maggioranza come emerso nella relazione di CTU contabile. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, appare evidente – sostiene l'appellante - che non gli può essere contestato nessun grave inadempimento ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza;
né lo stesso, come invece sostenuto da controparte, ha impedito o reso più gravoso il perseguimento dello scopo sociale, il che rende il verbale impugnato assolutamente nullo e/o invalido.
§ 3.4. Rilevato che le suindicate doglianze hanno ad oggetto questioni strettamente connesse, si ritiene che possano essere trattate congiuntamente. 6 A tal proposito, occorre effettuare alcune considerazioni di carattere generale circa la questione posta a fondamento del giudizio de quo.
Orbene, secondo i consolidati principi di diritto, ai fini della legittimità della delibera di esclusione del socio, la gravità delle inadempienze che, ai sensi dell'art. 2286, comma 1 c.c. (applicabile alle s.a.s. in virtù del combinato disposto agli art. 2315 e 2293 c.c.), può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, si ha quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale o ancora quando abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.
Premesso quanto sopra, nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione di cui all'art. 2287 c.c., adottata dalla maggioranza dei soci, il sindacato del Giudice ha ad oggetto la sussistenza dei fatti contestati dal socio escluso e la verifica della loro corrispondenza alle ipotesi di esclusione del socio previste dalla legge (art. 2286 c.c.)
o dallo statuto societario, ivi inclusa la valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'incidenza della condotta del socio sul rapporto sociale.
Quanto al profilo probatorio, spetta ai soci che hanno deliberato l'esclusione l'onere di fornire la prova del fatto legittimante l'estromissione rivestendo essi, pur se formalmente convenuti, la veste sostanziale di attori (Cass. civ., sez. I, 21.02.2017, n. 4402); dunque, in caso di carenza probatoria, la decisione di esclusione del socio deve ritenersi illegittima perché immotivata e senza causa.
Premesso quanto sopra, si osserva che, nel caso di specie, l'odierno appellante con le suesposte doglianze contesta proprio l'errata valutazione effettuata dal giudice di primo grado che, non considerando correttamente le risultanze probatorie, ha confermato la legittimità dei motivi posti a fondamento della delibera di esclusione del 24.11.2008.
Questo Collegio, tuttavia, non condivide le doglianze dello , dal momento che Pt_1 parte convenuta, gravata per come già evidenziato, dell'onere della prova delle inadempienze del socio escluso, ha fornito adeguata e sufficiente dimostrazione delle contestate inadempienze, senza considerare poi la disamina degli atti degli altri procedimenti giudiziari allegati che ha evidenziato il venir meno di quell'affectio societatis necessaria per il perseguimento dei fini sociali.
In tale ottica, non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale, il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti verificatisi successivamente alla data in cui è stata adottata la delibera di esclusione.
Il convincimento del giudice volto a ritenere sussistenti e legittimi i motivi posti a fondamento dell'esclusione dell'odierno appellante, si basa non solo sulla documentazione prodotta dalla società appellata (nello specifico l'esposto- diffida/all.4 e l'atto di querela/all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado), ma
7 anche sulla dichiarazione testimoniale resa dal teste che ha Testimone_2 assistito personalmente all'aggressione del 10.07.2008.
Dunque, contrariamente a quanto asserito dallo , i provvedimenti giudiziali, Pt_1 allegati da controparte ed emessi successivamente alla delibera di esclusione, hanno semmai rafforzato ulteriormente il convincimento del giudice circa i gravi comportamenti perpetrati nel corso del tempo dall'odierno appellante nei confronti delle altre socie.
Ne deriva che le sentenze emesse in sede penale finiscono con il corroborare il clima generato all'interno dell'azienda e i comportamenti tenuti dallo , tra cui quello Pt_1 contestato nella delibera, che all'evidenza rappresenta un'allarmante spia del suo modus operandi.
Risulta, inoltre, priva di rilievo l'ulteriore contestazione circa la mancata valutazione della ctu contabile espletata dal dott. nel giudizio di primo grado, posto che Per_1 quest'ultimo si è limitato a riscontrare l'impossibilità di determinare con certezza la situazione contabile della società e quindi il totale delle somme trattenute dallo Spinella, senza escludere nell'an la circostanza.
Allo stesso modo anche per quanto attiene all'ulteriore accertamento richiesto, cioè la sussistenza di somme fatturate cui non corrisponda il versamento in cassa da ricondursi alle socie e lo stesso CTU ha escluso che ciò potesse evincersi dalla CP_2 CP_1 contabilità.
Nello specifico, il consulente ha evidenziato che “il regime di contabilità semplificata utilizzato dalla società prevede la contabilizzazione degli aspetti economici, non prevedendo la rilevazione dei movimenti finanziari, ne consegue che non essendo stati rilevati i movimenti finanziari per il sottoscritto CTU non è possibile ricostruire gli incassi attribuendoli con certezza alle rispettive fatture emesse…omissis… Anche per quanto attiene all'ulteriore accertamento richiesto, cioè la sussistenza di somme fatturate cui non corrisponda il versamento in cassa da ricondursi alle socie e CP_2
non è stato possibile verificare quanto contestato in quanto il regime CP_1 contabile utilizzato dalla società non consente tale accertamento”.
Ne consegue che correttamente il decidente ha ritenuto non raggiunta la prova circa l'esistenza di condotte distrattive da parte delle socie e altresì l'esistenza dell'accordo tra i soci di trattenere piccoli importi a titolo di anticipazione sugli utili.
In tale ottica, contrariamente a quanto sostenuto a pagina 5 dell'atto di appello, questo Collegio ritiene che non vi sia stata alcuna errata valutazione della dichiarazione testimoniale resa dal teste . Nello specifico, quest'ultimo nel verbale Testimone_1 di udienza del 26.11.2015 a pag. 2 affermava testualmente: “smentisco le circostanze di cui alle LETT. E), F), G), T), B1), e C1) in quanto seguivo le dinamiche gestionali
8 interne alla società…omissis…preciso che collaboravo all'interno della società di mia moglie visionandone la documentazione contabile”.
Orbene, andando ad esaminare i capitolati di prova cui il teste si riferiva emerge sostanzialmente che: non è vero che la dott.ssa , socia accomandante, non versava CP_2 mai gli introiti dei prelievi dalla stessa eseguiti a domicilio presso i propri pazienti residenti nell'abitato di Fiumedinisi in quanto dalla stessa venivano trattenuti a titolo di anticipazione sugli utili (Cfr. lett. E) del capitolato di prova); non è vero che presso la società era in voga la prassi, condivisa comunemente da tutti i soci e come tale accettata, di trattenere piccole somme imputandole ad anticipo utili (Cfr. lett. F) del capitolato di prova); non è vero che in data 10 luglio 2008 la discussione tra lo Pt_1
e la ebbe ad oggetto solo un vivace scambio di idee in relazione al tentativo CP_1 della di licenziare la sig. (Cfr. lett. G) del capitolato di prova); non CP_1 Parte_2
è vero che la non annotava neppure nella contabilità giornaliera gli importi CP_2 percepiti per i prelievi e le analisi fatte ai propri pazienti trattenendole alla fonte (cfr. lett. B1) capitolato di prova); non è vero che anche la aveva un elenco di CP_1 amici e parenti ai quali faceva analisi senza annotare in cassa e fatturare i relativi importi (Cfr. lett. C1) capitolato di prova).
Pertanto, non corrisponde al vero che il suesposto comportamento, altamente lesivo degli interessi della società perché comporta distrazione di utili in favore del socio che lo ha posto in essere, non sia stato accertato, anzi risulta addirittura non contestato dallo stesso nella misura in cui ha dirottato l'attenzione sul fatto -non risultato, Pt_1 all'esito del giudizio, provato- che si trattava di una prassi invalsa tra i soci.
Dunque, a fronte di una pluralità di profili di merito tutti conducenti nella medesima direzione, il decidente ha correttamente ritenuto opportuno applicare il principio della ragione più liquida.
Invero, il principio richiamato, ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost, risponde ad esigenze di economia processuale, e postula che ci si trovi di fronte ad una pluralità di profili di merito che risultino ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, optare per quella - tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione - che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.
Il primo giudice, tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria espletata in giudizio e degli indizi acquisiti tramite la disamina dei provvedimenti giudiziali emessi in altri procedimenti definiti tra le medesime parti, ha validamente ritenuto che l'episodio del 10.07.2008 fosse di per sé idoneo a qualificare come legittima l'esclusione del socio, posto che tale episodio rivestiva già da solo i caratteri della gravità prevista dall'art. 2286 comma 1 c.c., la quale come già evidenziato, ricorre, non soltanto allorquando le inadempienze del socio valgano ad impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando le inadempienze siano tali da incidere negativamente sulla situazione della società e sul corretto funzionamento della stessa, rendendo meno
9 agevole il perseguimento dei fini sociali (ex plurimis, v. Cass. civ, sez. I n. 6200 dell'01.06.1991).
Allo stesso modo, con ragionamento immune da censure e qui condiviso, il Tribunale di prime cure ha altresì valutato negli stessi termini, di grave pregiudizio per il conseguimento degli scopi societari e di grave violazione dei doversi sociali, il contestato mancato versamento nelle casse sociali dei compensi percepiti per l'effettuazione a domicilio di prelievi ematici, condotta da ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo lo assunto una difesa tesa a giustificare il proprio comportamento (così Pt_1 implicitamente ammettendolo) attribuendolo ad una prassi invalsa all'interno della società, che, tuttavia, come detto è stata sconfessata dalla prova testimoniale.
Occorre, altresì, rilevare che in tale sede non può essere esaminata la produzione depositata dall'odierno appellante unitamente alla comparsa conclusionale. Si tratta, invero, di produzione tardiva. In tale ottica, si richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. Tuttavia, la produzione è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere effettuata in comparsa conclusionale” (Cass. civile sez. II, 26/09/2024, n. 25731).
§ 3.5. Con il quarto motivo di appello, rubricato “Errata condanna alle spese del giudizio, liquidazione non conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per valore indeterminato”, l'appellante sostiene che la condanna alle spese è assolutamente ingiusta ed errata, perché, anche se il risarcimento del danno richiesto con l'atto introduttivo è stato precisato in € 1.000.000,00, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la circostanza che il valore della causa dichiarato nell'atto di citazione è indeterminato, trattandosi di impugnazione di delibere assembleari.
Pertanto, evidenzia lo , la condanna alle spese di lite, attesa la soccombenza, Pt_1 avrebbe dovuto rispettare i parametri relativi di cui D.M. n. 55/2014, conseguentemente l'importo della liquidazione (causa di valore indeterminato di difficoltà media, agli importi medi), avrebbe dovuto essere di importo pari ad € 10.343,00 oltre spese generali e oneri fiscali.
Invece, il Tribunale non propone alcuna giustificazione ad una condanna alle spese di lite così esorbitante, in evidente violazione dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 55/2014.
§ 3.6. Anche tale doglianza risulta priva di fondatezza.
10 Contrariamente all'assunto dell'appellante, secondo la pacifica, condivisa, giurisprudenza di legittimità: “in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato” (Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 4187 del 16/02/2017 -Rv. 643044
– 01-; negli stessi termini più recentemente vedi Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 22719 del 20.07.2022, secondo cui “ In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda -o al cumulo delle domande- di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile”).
Nel caso in esame, ha promosso in primo grado la domanda volta ad Parte_1 ottenere la pronuncia di illegittimità e/o invalidità della delibera assembleare e, al contempo, la domanda di risarcimento per i danni conseguenti a tale esclusione quantificata secondo lo stesso in € 1.000.000,00, sicché in applicazione del superiore principio correttamente il Giudice di prime cure ha tenuto conto dei parametri previsti dallo scaglione relativo alla domanda di valore determinato, in quanto superiori rispetto a quelli relativi alla causa di valore indeterminabile, qui erroneamente invocati dall'appellante.
Priva di rilievo giuridico ai fini dell'accoglimento del superiore motivo è l'ulteriore argomentazione utilizzata dall'appellante a sostegno della propria doglianza, secondo la quale il primo giudice avrebbe comunque errato, rilevato che indipendentemente dalla quantificazione del danno effettuata dello nell'atto introduttivo, avrebbe Pt_1 dovuto attenersi, nella determinazione della domanda di valore determinato, all'accertamento effettuato dal Ctu dott. il quale ha concluso riconoscendo Per_2 un'invalidità di soli punti 7,5 e, pertanto, la relativa liquidazione preciserebbe il valore della causa entro i limiti del terzo scaglione di cui al D.M. 55/2014; o come altra opzione, avrebbe dovuto considerare il valore della società, che alla luce della CTU del Dott. si attesterebbe all'interno del quinto scaglione di valore. Persona_1
Tali osservazioni, invero, non tengono conto dei principi giurisprudenziali, dai quali questa Corte non intende discostarsi, secondo i quali ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, “il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto
11 introduttivo del giudizio” (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 18465 del 05.07.2024).
Né, una volta superato tale precipuo motivo di appello, alcuna censura può muoversi sui criteri di determinazione dei compensi giudiziali, posto che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe e che solo quando intende derogarvi è tenuto ad adottare apposita motivazione (Cfr. cit. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22719 del 20.07.2022, che a sua volta richiama: Cass. n. 2386/2017; cfr anche Cass. n. 18167/2015, Cass. n. 1601/2018 e Cass. n. 89/2021) e nel caso in esame nessuno sforamento dai parametri massimi risulta integrato.
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Preliminarmente, si ritiene opportuno specificare che il valore della controversia nel presente grado di giudizio deve qualificarsi (alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato che fa leva sul disputatum anche nel giudizio di appello – cfr. citata Cass. Ord. 18465/2024) come indeterminato – complessità media, rilevato che non è stato specificamente appellato il capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di risarcimento danni.
Invero, il richiamo operato dallo nell'atto introduttivo del giudizio e in Pt_1 comparsa conclusionale all'accoglimento di “tutte le domande formulate in primo grado con l'atto di citazione, le cui argomentazioni e conclusioni devono ritenersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto” deve ritenersi generico e non può qualificarsi come espressa censura alle argomentazioni adottate dal giudice di prime cure per rigettare la richiesta di risarcimento del danno (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 25840 del 13.11.2020: «… In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice …»).
Secondo la Suprema Corte, infatti:
«… Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve
12 essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire …» (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, Ordinanza n. 6487 del 03.03.2023).
Premesso quanto sopra, la soccombenza dell'odierno appellante impone la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, in rapporto al valore della controversia, secondo parametri minimi, attesa la modesta entità delle questioni trattate, meramente ripetitive di quelle già esaminate in primo grado, - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«.. il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. …» (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022).
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi €. 6.079,00 (di cui € 1.259,00 per la fase di studio;
€ 833,00 per la fase introduttiva;
€ 1.843,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.144,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La condanna al pagamento delle spese non è impedita dall'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio. Tale beneficio non comporta, infatti, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata in tal caso parzialmente vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato,
13 sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
Nulla sulle spese nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sopra generalizzato, avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale Civile di Messina n.1756/2021, pubblicata il 15/10/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 CP_2
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna al pagamento dei compensi giudiziali di questo grado Parte_1 del giudizio nei confronti della società Controparte_1
da liquidarsi in complessivi €. 6.079,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci.
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 10 gennaio
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, dr.ssa Simona Abbate.
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