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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 651/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Pierino Arru, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Piazza d'Italia n. 26;
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonello Urru, elettivamente domiciliata presso l'ufficio di quest'ultimo in Porto Torres,
Corso Vittorio Emanuele n. 85;
CONVENUTA
OGGETTO: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni di seguito riportate.
2. Il sig. ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle Parte_1
dipendenze della convenuta dal 3.12.2002 alle dimissioni del 21.3.2022, con inquadramento al 4° livello del CCNL Logistica e mansioni prima di muratore, poi di conducente di camion gru, di tecnico idraulico addetto alla manutenzione dei serbatoi del gas, di operatore mezzo d'opera (escavatorista) e infine, prevalentemente, di autista per la guida di autocisterne adibite a trasporto di gas e materiali infiammabili, con portata superiore agli 80 quintali.
3. Nel corso del rapporto, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 05:00/06:00/07:30 alle ore 18:00/18:30/19:00, esclusi i festivi, e a decorrere dal
2016 anche il sabato e la domenica per una volta al mese.
4. Con riferimento al periodo a decorrere dal 2011, allorché il sig. ha Parte_1
rappresentato di aver svolto l'attività di autotrasportatore addetto al trasporto del gas,
l'attività lavorativa sarebbe stata prestata in funzione della zona da servire, dovendo il ricorrente presentarsi a Porto Torres quindici minuti prima della partenza, che sarebbe avvenuta intorno alle 05:00 per la zona di Arzachena, alle 05:45 per la zona di Olbia
,Trinità, Ittiri-Thiesi, ovvero alle 07:00 per la zona di Alghero. Dopo aver completato le operazioni di carico, il ricorrente ha allegato che faceva ritorno a Porto Torres e svolgeva alcuni compiti accessori, con tutte le attività che spesso terminavano alle ore 18:00.
5. Parte ricorrente ha dunque rivendicato di aver lavorato mediamente per circa 10/12 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a un fine settimana al mese, per quanto sarebbe provato anche dai dischi cronotachigrafi, senza aver mai ricevuto alcun compenso per la prestazione straordinaria resa.
6. Inoltre, in virtù dello svolgimento della mansione di autista addetto alla conduzione di camion per trasporto materiali infiammabili di peso superiore agli 80 quintali, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto all'inquadramento nel livello 3S del CCNL applicato in azienda.
7. In ragione di tali titoli, il sig. ha vantato un credito complessivo di € Parte_1
221.127,89, di cui € 35.341,76 a titolo di trattamento di fine rapporto, detratto l'acconto di
€ 10.000 spontaneamente versato dal datore di lavoro.
8. Sicché, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) Dichiarare avere diritto il ricorrente al riconoscimento della superiore qualifica contrattuale del terzo livello super, invece del quarto, di cui al C.C.N.L. del settore ed al pagamento della retribuzione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) Dichiarare avere diritto il ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, quantificate in €.v 231.127,89, dalle quali,
2 detratti gli acconti di €. 10.000,00 versati dal datore di lavoro, residua a suo favore un credito di €. 221.127,89¸
3) Condannare , C.F. , corrente in Porto Controparte_1 P.IVA_1
Torres, via delle Vigne 12, in persona del legale rappresentante, Email_1 [...]
, nato a [...] il [...], al pagamento, in favore del ricorrente CP_2
delle differenze retributive liquidate in €. 221.127,89 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze legali”.
9. Si è ritualmente costituita in giudizio la chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande spiegate dalla parte avversaria.
10. La convenuta ha poi rappresentato di aver quantificato un credito del ricorrente di €
30.910,96 netti, di cui € 27.501,21 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto ed €
4.958,76 lordi per competenze di fine rapporto;
di tali importi, la resistente ha sostenuto di aver corrisposto al sig. € 10.000,00 in data 13.4.2022, altri € 10.000,00 in Parte_1
data 12.5.2022, € 5.000,00 in data 13.6.2022, nonché infine il saldo di quanto dovuto con i successivi pagamenti del 10.8.2022, 14.11.2022, 22.2.2023 e 8.3.2023.
11. In ogni caso, la ha eccepito che parte ricorrente Controparte_1
avrebbe illegittimamente percepito l'importo complessivo di € 49.956,16 a titolo di indennità 'trasferta Italia', per quanto risultante dai cedolini paga, e che il lavoratore non avrebbe avuto diritto ad ottenere. Sicché, parte resistente ha domandato la compensazione della predetta somma con quanto eventualmente riconosciuto a favore del ricorrente, quale eccezione riconvenzionale.
12. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia solo documentalmente, all'udienza del 21 gennaio 2025 il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso va respinto.
14. In via sistematica si osserva che costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
3 nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass. civ., sez. lav.,
n. 30580/2019).
15. A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
16. Quanto invece all'onere probatorio rispetto alla domanda di pagamento del compenso da lavoro straordinario, costituisce ius receptum il principio secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del
2003)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16951 del 2018).
17. Pertanto, grava in capo al lavoratore anzitutto l'onere di allegare specificamente la prova dell'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario, e dunque tanto dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, nonché della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum effettivo di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
18. Nel caso di specie, parte ricorrente è contravvenuta a tali oneri probatori, non rinvenendosi nell'atto introduttivo del giudizio allegazioni sufficientemente specifiche, né puntuali mezzi di prova, per dimostrare i propri assunti.
19. Invero, con riferimento alla domanda di riconoscimento del superiore livello, è insufficiente la mera indicazione delle attività disbrigate dall'odierno ricorrente nel corso dell'articolato rapporto di lavoro (attività peraltro anche eterogenee tra loro, essendo passato dalle mansioni di muratore a quelle di tecnico idraulico a quelle di autista di mezzi pesanti), in difetto del puntuale richiamo della declaratoria (nonché dei profili
4 professionali) e delle ragioni per cui le mansioni svolte fossero da includere nel corrispondente livello di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, così come del fatto che fossero esorbitanti dal livello inferiore riconosciuto.
20. Per tali considerazioni, le domande di superiore inquadramento e di riconoscimento delle relative differenze retributive devono essere rigettate.
21. In ordine poi al tema dello straordinario, va anzitutto osservato che parte ricorrente vincola il riconoscimento e pagamento di quest'ultimo al superiore livello, per quanto si evince dalle conclusioni rassegnate e dai conteggi presenti in atti, tutti basati sul livello
3S, senza alcuna domanda subordinata per il riconoscimento del compenso da lavoro straordinario sul parametro del livello effettivamente applicato dalla parte datoriale, neanche interpretando la domanda in senso ampio.
22. In ogni eventualità, va vieppiù ritenuta la genericità delle allegazioni rispetto agli orari di lavoro in ipotesi osservati, così come delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente a sostegno dei propri assunti.
23. Invero, come indicato in narrativa, il ricorrente ha sostenuto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 05:00/06:00/07:30 alle 18:00/18:30/19:00, esclusi i festivi, e a decorrere dal
2016 anche il sabato e la domenica per una volta al mese.
24. Rispetto poi al periodo dal 2011 all'ottobre 2021, in ricorso è indicato un orario variabile in funzione delle località presso cui effettuare il trasporto del gas, con inizio della prestazione alle 05:00 per il trasporto alla zona di Arzachena, alle 05:45 ad Olbia, Trinità,
Ittiri-Thiesi, e alle 07:00 per la zona di Alghero, con rientro e termine delle operazioni
“spesso” alle ore 18:00.
25. Sulla base delle stesse allegazioni emerge allora l'impossibilità di determinare con sufficiente specificità gli orari lavorativi osservati da parte del ricorrente nel corso della lunga durata del rapporto lavorativo (circa venti anni), non potendo contestualizzare né
l'inizio della prestazione lavorativa, per sua natura variabile, come allegato dallo stesso ricorrente ma senza indicare con quale frequenza svolgesse un tragitto o un altro, né la fine dell'attività stessa.
26. La riscontrata genericità si riflette altresì sui capi di prova formulati in calce al ricorso, essendo articolati in maniera aspecifica come le allegazioni in narrativa, non potendo
5 comunque ricavarsi dalle circostanze dedotte la delimitazione dell'orario lavorativo osservato dal ricorrente in un determinato periodo.
27. Quanto poi alle prove documentali prodotte in atti, e nello specifico ai dischi cronotachigrafi allegati al ricorso, la sola produzione degli stessi non giova ai fini del supporto probatorio della pretesa avanzata.
28. Difatti, posto che il piano dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nel ricorso. Ciò è stato chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità” (Cass. civ., ordinanza n. 3022 del 2018).
29. Si deve pertanto escludere che la mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda genericamente formulata possa essere integrata da una sua specificazione mediante uno o più dei documenti prodotti dalla parte.
30. Nel caso di specie, nell'atto introduttivo parte ricorrente si limita genericamente a far rinvio ai dischi cronotachigrafi depositati unitamente al ricorso;
tale rimando non è di per sé sufficiente a consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, sicché un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo).
31. Per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.
32. Avuto riguardo al riconoscimento e al pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto in data successiva all'introduzione del giudizio (3 maggio 2022), ad eccezione dell'acconto di € 10.000,00, e comunque in parte anche in data successiva alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio (24 maggio 2022), appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, avendo comunque la convenuta riconosciuto l'esistenza di un credito a beneficio del lavoratore.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 21/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Pierino Arru, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Piazza d'Italia n. 26;
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonello Urru, elettivamente domiciliata presso l'ufficio di quest'ultimo in Porto Torres,
Corso Vittorio Emanuele n. 85;
CONVENUTA
OGGETTO: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni di seguito riportate.
2. Il sig. ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle Parte_1
dipendenze della convenuta dal 3.12.2002 alle dimissioni del 21.3.2022, con inquadramento al 4° livello del CCNL Logistica e mansioni prima di muratore, poi di conducente di camion gru, di tecnico idraulico addetto alla manutenzione dei serbatoi del gas, di operatore mezzo d'opera (escavatorista) e infine, prevalentemente, di autista per la guida di autocisterne adibite a trasporto di gas e materiali infiammabili, con portata superiore agli 80 quintali.
3. Nel corso del rapporto, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 05:00/06:00/07:30 alle ore 18:00/18:30/19:00, esclusi i festivi, e a decorrere dal
2016 anche il sabato e la domenica per una volta al mese.
4. Con riferimento al periodo a decorrere dal 2011, allorché il sig. ha Parte_1
rappresentato di aver svolto l'attività di autotrasportatore addetto al trasporto del gas,
l'attività lavorativa sarebbe stata prestata in funzione della zona da servire, dovendo il ricorrente presentarsi a Porto Torres quindici minuti prima della partenza, che sarebbe avvenuta intorno alle 05:00 per la zona di Arzachena, alle 05:45 per la zona di Olbia
,Trinità, Ittiri-Thiesi, ovvero alle 07:00 per la zona di Alghero. Dopo aver completato le operazioni di carico, il ricorrente ha allegato che faceva ritorno a Porto Torres e svolgeva alcuni compiti accessori, con tutte le attività che spesso terminavano alle ore 18:00.
5. Parte ricorrente ha dunque rivendicato di aver lavorato mediamente per circa 10/12 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a un fine settimana al mese, per quanto sarebbe provato anche dai dischi cronotachigrafi, senza aver mai ricevuto alcun compenso per la prestazione straordinaria resa.
6. Inoltre, in virtù dello svolgimento della mansione di autista addetto alla conduzione di camion per trasporto materiali infiammabili di peso superiore agli 80 quintali, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto all'inquadramento nel livello 3S del CCNL applicato in azienda.
7. In ragione di tali titoli, il sig. ha vantato un credito complessivo di € Parte_1
221.127,89, di cui € 35.341,76 a titolo di trattamento di fine rapporto, detratto l'acconto di
€ 10.000 spontaneamente versato dal datore di lavoro.
8. Sicché, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) Dichiarare avere diritto il ricorrente al riconoscimento della superiore qualifica contrattuale del terzo livello super, invece del quarto, di cui al C.C.N.L. del settore ed al pagamento della retribuzione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) Dichiarare avere diritto il ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, quantificate in €.v 231.127,89, dalle quali,
2 detratti gli acconti di €. 10.000,00 versati dal datore di lavoro, residua a suo favore un credito di €. 221.127,89¸
3) Condannare , C.F. , corrente in Porto Controparte_1 P.IVA_1
Torres, via delle Vigne 12, in persona del legale rappresentante, Email_1 [...]
, nato a [...] il [...], al pagamento, in favore del ricorrente CP_2
delle differenze retributive liquidate in €. 221.127,89 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze legali”.
9. Si è ritualmente costituita in giudizio la chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande spiegate dalla parte avversaria.
10. La convenuta ha poi rappresentato di aver quantificato un credito del ricorrente di €
30.910,96 netti, di cui € 27.501,21 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto ed €
4.958,76 lordi per competenze di fine rapporto;
di tali importi, la resistente ha sostenuto di aver corrisposto al sig. € 10.000,00 in data 13.4.2022, altri € 10.000,00 in Parte_1
data 12.5.2022, € 5.000,00 in data 13.6.2022, nonché infine il saldo di quanto dovuto con i successivi pagamenti del 10.8.2022, 14.11.2022, 22.2.2023 e 8.3.2023.
11. In ogni caso, la ha eccepito che parte ricorrente Controparte_1
avrebbe illegittimamente percepito l'importo complessivo di € 49.956,16 a titolo di indennità 'trasferta Italia', per quanto risultante dai cedolini paga, e che il lavoratore non avrebbe avuto diritto ad ottenere. Sicché, parte resistente ha domandato la compensazione della predetta somma con quanto eventualmente riconosciuto a favore del ricorrente, quale eccezione riconvenzionale.
12. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia solo documentalmente, all'udienza del 21 gennaio 2025 il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso va respinto.
14. In via sistematica si osserva che costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
3 nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass. civ., sez. lav.,
n. 30580/2019).
15. A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
16. Quanto invece all'onere probatorio rispetto alla domanda di pagamento del compenso da lavoro straordinario, costituisce ius receptum il principio secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n. 4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del
2003)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16951 del 2018).
17. Pertanto, grava in capo al lavoratore anzitutto l'onere di allegare specificamente la prova dell'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario, e dunque tanto dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, nonché della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum effettivo di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
18. Nel caso di specie, parte ricorrente è contravvenuta a tali oneri probatori, non rinvenendosi nell'atto introduttivo del giudizio allegazioni sufficientemente specifiche, né puntuali mezzi di prova, per dimostrare i propri assunti.
19. Invero, con riferimento alla domanda di riconoscimento del superiore livello, è insufficiente la mera indicazione delle attività disbrigate dall'odierno ricorrente nel corso dell'articolato rapporto di lavoro (attività peraltro anche eterogenee tra loro, essendo passato dalle mansioni di muratore a quelle di tecnico idraulico a quelle di autista di mezzi pesanti), in difetto del puntuale richiamo della declaratoria (nonché dei profili
4 professionali) e delle ragioni per cui le mansioni svolte fossero da includere nel corrispondente livello di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, così come del fatto che fossero esorbitanti dal livello inferiore riconosciuto.
20. Per tali considerazioni, le domande di superiore inquadramento e di riconoscimento delle relative differenze retributive devono essere rigettate.
21. In ordine poi al tema dello straordinario, va anzitutto osservato che parte ricorrente vincola il riconoscimento e pagamento di quest'ultimo al superiore livello, per quanto si evince dalle conclusioni rassegnate e dai conteggi presenti in atti, tutti basati sul livello
3S, senza alcuna domanda subordinata per il riconoscimento del compenso da lavoro straordinario sul parametro del livello effettivamente applicato dalla parte datoriale, neanche interpretando la domanda in senso ampio.
22. In ogni eventualità, va vieppiù ritenuta la genericità delle allegazioni rispetto agli orari di lavoro in ipotesi osservati, così come delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente a sostegno dei propri assunti.
23. Invero, come indicato in narrativa, il ricorrente ha sostenuto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 05:00/06:00/07:30 alle 18:00/18:30/19:00, esclusi i festivi, e a decorrere dal
2016 anche il sabato e la domenica per una volta al mese.
24. Rispetto poi al periodo dal 2011 all'ottobre 2021, in ricorso è indicato un orario variabile in funzione delle località presso cui effettuare il trasporto del gas, con inizio della prestazione alle 05:00 per il trasporto alla zona di Arzachena, alle 05:45 ad Olbia, Trinità,
Ittiri-Thiesi, e alle 07:00 per la zona di Alghero, con rientro e termine delle operazioni
“spesso” alle ore 18:00.
25. Sulla base delle stesse allegazioni emerge allora l'impossibilità di determinare con sufficiente specificità gli orari lavorativi osservati da parte del ricorrente nel corso della lunga durata del rapporto lavorativo (circa venti anni), non potendo contestualizzare né
l'inizio della prestazione lavorativa, per sua natura variabile, come allegato dallo stesso ricorrente ma senza indicare con quale frequenza svolgesse un tragitto o un altro, né la fine dell'attività stessa.
26. La riscontrata genericità si riflette altresì sui capi di prova formulati in calce al ricorso, essendo articolati in maniera aspecifica come le allegazioni in narrativa, non potendo
5 comunque ricavarsi dalle circostanze dedotte la delimitazione dell'orario lavorativo osservato dal ricorrente in un determinato periodo.
27. Quanto poi alle prove documentali prodotte in atti, e nello specifico ai dischi cronotachigrafi allegati al ricorso, la sola produzione degli stessi non giova ai fini del supporto probatorio della pretesa avanzata.
28. Difatti, posto che il piano dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nel ricorso. Ciò è stato chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità” (Cass. civ., ordinanza n. 3022 del 2018).
29. Si deve pertanto escludere che la mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda genericamente formulata possa essere integrata da una sua specificazione mediante uno o più dei documenti prodotti dalla parte.
30. Nel caso di specie, nell'atto introduttivo parte ricorrente si limita genericamente a far rinvio ai dischi cronotachigrafi depositati unitamente al ricorso;
tale rimando non è di per sé sufficiente a consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, sicché un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo).
31. Per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.
32. Avuto riguardo al riconoscimento e al pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto in data successiva all'introduzione del giudizio (3 maggio 2022), ad eccezione dell'acconto di € 10.000,00, e comunque in parte anche in data successiva alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio (24 maggio 2022), appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, avendo comunque la convenuta riconosciuto l'esistenza di un credito a beneficio del lavoratore.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 21/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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