Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4738/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4738 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. JOVINE DINA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CRACCO LORENZA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 14.03.2025:
Chiedono che il Tribunale voglia:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Controparte_1
a Rocca San Giovanni (CH) il 26.08.2017, iscritto dall'Ufficio di Stato civile del Parte_1
suddetto Comune di Rocca San Giovanni (CH) nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2017 al n. 8, parte 2, serie C, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile,
2. Affidamento e collocamento dei figli e Affidare i figli ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere
3. Permanenza dei figli presso il padre. La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre potrà trovare ampia e diversa regolamentazione, compatibilmente alle esigenze dei figli, previo accordo con la madre e comunque non meno dei seguenti tempi e modalità: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio (dall'uscita dell'asilo/scuola o, nel caso in cui i bambini siano a casa della madre, dalle ore 18) al lunedì mattina successivo, quando il padre li accompagnerà all'asilo/scuola/centri estivi. Qualora i bambini non debbano recarsi a scuola o ai
Centri estivi il lunedì, il padre si impegna ad accompagnarli presso la casa della madre la domenica sera entro le 20.00, affinché la madre possa organizzarsi per il relativo accudimento. un pomeriggio infrasettimanale con il relativo pernotto ed accompagnamento a scuola, con le seguenti cadenze:
-nella settimana successiva al week end di spettanza della madre, il lunedì pomeriggio;
-nella settimana successiva al week end di spettanza del padre, il giovedì pomeriggio.
Il padre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e, nel caso in cui non siano a scuola, si recherà a casa della madre alle ore 17 e - dopo il pernottamento infrasettimanale – li riaccompagnerà all'asilo/scuola/centri estivi. Qualora, il giorno successivo i bambini non debbano o possano recarsi a scuola, il padre li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 8 del mattino, affinché quest'ultima possa organizzarsi per il relativo accudimento. un pomeriggio infrasettimanale nella settimana successiva al week end di spettanza del padre da concordare con la madre. Il padre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e, nel caso in cui non siano a scuola, si recherà a casa della madre alle ore 16 e si impegna ad accompagnarli presso la casa della madre entro le ore 19.
4. Permanenza dei figli con entrambi i genitori: Vacanze estive: Nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con l'uno e tre settimane con l'altro genitore, di cui due anche consecutive. Durante le tre settimane di vacanza di competenza di ciascun genitore l'alternanza dei week end e il pernotto infrasettimanale presso il padre sono sospesi. Fino al compimento dei 10 Per_ anni di età di , durante le due settimane consecutive di vacanza, ciascun genitore potrà andare a trovare i figli - a proprie spese - nel luogo di villeggiatura, ove si trovano con l'altro genitore, per trascorrere con loro una giornata da concordare con l'altro genitore (indicativamente dalla 10 alle
19) a metà della vacanza circa. Nel mese di agosto ciascun genitore potrà stare con i figli al massimo due settimane, salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori concordano che trascorreranno con i figli il giorno di Ferragosto alternandosi negli anni. I genitori convengono, altresì, che durante l'estate i bambini potranno stare con i nonni materni per tre settimane, presso la loro abitazione di
MI (TV) o di DO (BL), e con i nonni paterni per una settimana, presso le loro residenze di
Francavilla al Mare (CH) e Chieti, con una permanenza continuativa di massimo sette giorni e secondo modalità da concordare. Resta ferma in tal caso l'alternanza dei weekend di competenza
Per_ dell'uno o dell'altro genitore. Vacanze di Natale: e staranno una settimana con il Per_1
papà ed una settimana con la mamma comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal 24 al 30 dicembre) o quello di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Il genitore che non terrà con sé i bambini nella settimana di Natale potrà recarsi - a proprie spese - nel luogo dove si troveranno, per far loro gli auguri e trascorrere il pomeriggio del Natale dalle ore 16.00 alle ore 11 del giorno dopo.
Qualora i genitori non trovassero l'accordo per restare nello stesso luogo dei figli, il genitore potrà trascorrere quel periodo in un luogo situato nel raggio di 20 km. I genitori concordano che negli anni pari, i figli trascorreranno la prima settimana delle vacanze di Natale con il padre e negli anni dispari con la madre. I successivi periodi di vacanza (Ultimo dell'anno, Carnevale e Pasqua) seguiranno il principio dell'alternanza. Vacanze di carnevale: i bambini trascorreranno le vacanze di
Carnevale ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Nel 2025 staranno con il padre. Vacanze Per_ di Pasqua: e trascorreranno le vacanze pasquali di anno in anno con l'uno o con Per_1
l'altro genitore. Nel 2025 staranno con la madre. Festività e Ponti: I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori le festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 13 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, etc.), seguendo sempre il principio dell'alternanza. Quando la festività sarà contigua al fine settimana, i genitori concordano che i figli resteranno con il genitore a cui spetta quel fine settimana. Compleanni e ricorrenze: I genitori si impegnano a mantenere un contegno collaborativo e rispettoso per la serena crescita dei figli, partecipando insieme ai momenti per loro più importanti (colloqui scolastici, feste scolastiche o sportive etc.), festeggiando insieme i loro compleanni e le occasioni legate ai sacramenti religiosi
(comunione e cresime) e a garantire contatti telefonici quotidiani, in ordine allo stato di salute ed al benessere dei figli. I figli potranno festeggiare con entrambi i genitori il compleanno alternando il pranzo o la cena. Se il compleanno cade in uno dei periodi riservato ad uno dei genitori (vacanze Per_ di carnevale per o vacanze estive per ) l'altro genitore si recherà nel luogo dove si Per_1
trovano in quel momento i figli. Varie: I genitori concordano che qualora il genitore, a cui spetta l'accudimento dei figli, sia impossibilitato, chieda all'altro genitore di sostituirlo e, nel caso in cui sia impossibilitato anche quest'ultimo, convengono di ricorrere ai nonni. Solo nell'impossibilità anche di questi ultimi potranno essere coinvolte terze persone estranee al nucleo familiare (ad esempio baby sitter), previa comunicazione all'altro genitore. Nel caso in cui i figli si ammalino, i genitori concordano che, qualora nessuno dei due possa provvedere personalmente, i figli siano accuditi dai nonni materni, presso la casa coniugale o presso la residenza dei nonni. Ciascuno dei genitori ha facoltà di visitare i figli ovunque si trovino in caso di malattia o ricovero ospedaliero e di contattarli telefonicamente anche ogni giorno. I genitori concordano che la permanenza presso i nonni paterni che risiedono in Abruzzo non potrà essere inferiore alle 48 ore, anche per consentire ai bambini di riposare tra il viaggio di andata e quello di ritorno. Il rientro a casa dei bambini dovrà avvenire entro le ore 21, qualora il giorno successivo debbano recarsi a scuola. Tale modalità varrà anche per ogni altro viaggio con distanze superiori ai 600 km (tra andata e ritorno), che i genitori vorranno intraprendere con i figli. I genitori convengono che i viaggi con i figli al di fuori del territorio nazionale saranno tra loro concordati. I genitori restano liberi di discostarsi di comune intesa dalle modalità e tempi di custodia dei figli minori sopra disciplinate.
5. Contributo di mantenimento e spese straordinarie in favore dei figli. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli durante i tempi in cui li avrà con sé. Le spese di carattere straordinario verranno sostenute nella misura del 60% dal padre e del 40% dalla madre, facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Padova (17.01.2017). I genitori concordano di effettuare tali spese, ove possibile, con mezzi tracciati e di conservare sempre la documentazione giustificativa, da trasmettere all'altro genitore con obbligo di rimborsare le già menzionate spese – in favore del genitore antistatario – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 del mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi, ove disponibili. Inoltre i genitori concordano che con le medesime proporzioni (60% il padre e 40% la madre) verranno sostenute anche le seguenti spese: mensa scolastica, corredo scolastico di inizio anno, cancelleria varia durante l'anno scolastico, acquisto di computer, grest e/o centri estivi, gite/viaggi scolastici, eventuali ripetizioni ed altre spese da concordare, come ad esempio: abbigliamento, scarpe e, quando saranno più grandi e nei tempi che i genitori decideranno concordemente, eventuali telefoni e ricariche telefoniche etc. Tali spese saranno pagate da entrambi i genitori, con l'impegno di utilizzare ove possibile mezzi tracciati e di conservare sempre la documentazione giustificativa da trasmettere all'altro genitore con obbligo di rimborsare le predette spese in favore di chi le ha sostenute su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 del mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.
6. Assegnazione della casa coniugale La casa coniugale sita a Padova, via Vecchia n. 32/B di proprietà della sig.ra resta assegnata a quest'ultima, che ivi vivrà con i figli. Pt_1
7. Assegno Unico Universale. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale, le detrazioni fiscali ed ogni altra futura ed eventuale forma di sostegno statale sia percepito dalla madre per entrambi i figli, in considerazione del fatto che il padre non versa un contributo al mantenimento ordinario dei figli.
8. Spese di lite. Le parti concordano che le spese di lite restano tra loro compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei loro difensori.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio Controparte_1
il 26/08/2017 in Rocca San Giovanni (CH), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 8, parte 2, serie C, anno 2017.
Dalla loro unione sono nati i figli il 02.03.2019 a Padova (PD), e Persona_3
il 11.07.2020 a Padova (PD). Persona_2
Con ricorso del 17.04.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04.06.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 26.06.2024 n. 361 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del
04.06.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 26/08/2017 in Rocca San Giovanni (CH) e Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 8,
parte 2, serie C, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 /04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti