Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5703/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Carrozza, come da mandato in Parte 1
atti;
- RICORRENTE -
E
CP 1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP La Pt 1 e contraevano matrimonio civile in data 15.2.2001, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di GE (Le) – atto n. 4 parte I Anno 2001, dal quale non nascevano figli.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente;
in tale sede veniva dichiarata la contumacia del resistente e, rilevata l'assenza di domande postulanti provvedimenti provvisori ed urgenti e stante, altresì, l'assenza di richiesta di ammissione di mezzi istruttori, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
In ordine ai rapporti tra i coniugi, stante l'assenza di istanze accessorie, deve pronunciarsi la separazione senza condizioni.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in data 15.2.2001 in GE (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4 parte I, anno 2001), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza condizioni;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 6.3.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)