Sentenza 12 marzo 1973
Massime • 3
Poiche l'art 2, prima parte, della legge 12 maggio 1950, n 230, assoggetta ad espropriazione i soli terreni di proprieta privata, la successiva disposizione del primo comma dell'art 9 della stessa legge (secondo la quale 'sulle indennita di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico') non comporta che possano essere espropriati anche terreni di enti pubblici, e neppure che, una volta avvenuta l'espropriazione, legittima o illegittima che sia, i terzi possano far valere le loro pretese unicamente sulla indennita di espropriazione. Infatti, i diritti dei terzi di cui si occupa il citato art 9 non possono essere se non quelli vantati sui terreni soggetti ad espropriazione, e cioe sui terreni di proprieta privata, potendo - peraltro - aversi diritti di uso civico anche su beni privati.*
Per effetto dell'art 11 della legge 25 maggio 1876, n 3124, le terre della Sila, assoggettate agli Usi civici, furono prosciolte da tali vincoli. La stessa norma previde la devoluzione, ai comuni, di meta delle terre demaniali aperte e la cessione, ai comuni medesimi, dell'altra meta, per costruzioni di strade ed in 'compensamento' di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il Demanio. Il quarto comma dell'art 11 dispose, inoltre, che le stesse sarebbero state censite o quotizzate, secondo le determinazioni del consiglio provinciale, avuto riguardo agli interessi dei comuni, lasciando a questi ultimi la facolta di conservare, con l'autorizzazione del detto consiglio, in caso di riconosciuta necessita della popolazione, alcune parti boscose per diretto loro uso. Dalle riportate Disposizioni si desume che le terre trasferite ai comuni, anche se all'atto del trasferimento erano soggette ad uso civico, potevano essere sdemanializzate, mediante quotazione o costituzioni di diritti reali di enfiteusi, senza necessita di approvazione sovrana, essendo la possibilita di disposizione dei beni demaniali, da parte dei comuni, direttamente voluta dalla legge, e non potendo la deliberazione del consiglio provinciale essere confusa con l'approvazione sovrana.*
La sentenza non definitiva che decide una questione avente carattere di piena autonomia, rispetto al giudizio di legittimita costituzionale di una norma, promosso dallo stesso organo giurisdizionale con coeva ordinanza, non si sottrae alla regola della impugnazione immediata. Tale regola va rispettata anche nel caso in cui, con la sentenza non definitiva, sia accertato il presupposto da cui dipende la Rilevanza della questione di legittimita, restando in questa ipotesi l'efficacia della eventuale pronuncia di incostituzionalita subordinata al permanere dell'accertamento effettuato con la detta sentenza. Da cio consegue, da un lato, la tempestivita e validita dell'impugnazione proposta, durante il corso del giudizio di legittimita costituzionale, avverso la sentenza non definitiva, e, dall'altro, la superfluita di una nuova notificazione della medesima impugnazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale, rimanendo tale seconda impugnazione assorbita dalla prima. ( il principio e stato affermato in relazione alla seguente fattispecie: un fondo di proprieta di due comuni, concesso in enfiteusi a favore di un privato, era stato espropriato, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n 230, nei confronti dell'enfiteuta, e trasferito all' opera per la valorizzazione della Sila. Nel giudizio vertente tra il privato, i due comuni e l' opera, era stata dedotta la nullita dell'enfiteusi, trattandosi di fondo demaniale, e sollevata questione di legittimita costituzionale del decreto di esproprio. La Corte di appello accolse, con sentenza non definitiva, la istanza dei comuni sulla nullita dell'enfiteusi e, sulla base di tale presupposto, rimise gli Atti alla Corte costituzionale perche si pronunciasse sulla legittimita del decreto di esproprio del fondo, che era cosi risultato di pertinenza del Demanio comunale. La sentenza non definitiva fu impugnata, nel termine ordinario, con ricorso per Cassazione, e la notificazione del ricorso stesso fu ripetuta dopo la pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta nelle more del giudizio di Cassazione, con la quale fu dichiarata la illegittimita - sulla base del presupposto suindicato - del decreto di esproprio, con espressa avvertenza che tale pronuncia restava assoggettata alla possibilita di perdere efficacia ove fosse venuto meno, a seguito di riforma della sentenza non definitiva sul punto della demanialita del fondo, il presupposto su cui era fondata la emessa pronuncia di incostituzionalita).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1973, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1973 |
Testo completo
La sentenza non definitiva che decide una questione avente carattere di piena autonomia, rispetto al giudizio di legittimita costituzionale di una norma, promosso dallo stesso organo giurisdizionale con coeva ordinanza, non si sottrae alla regola della impugnazione immediata. Tale regola va rispettata anche nel caso in cui, con la sentenza non definitiva, sia accertato il presupposto da cui dipende la Rilevanza della questione di legittimita, restando in questa ipotesi l'efficacia della eventuale pronuncia di incostituzionalita subordinata al permanere dell'accertamento effettuato con la detta sentenza. Da cio consegue, da un lato, la tempestivita e validita dell'impugnazione proposta, durante il corso del giudizio di legittimita costituzionale, avverso la sentenza non definitiva, e, dall'altro, la superfluita di una nuova notificazione della medesima impugnazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale, rimanendo tale seconda impugnazione assorbita dalla prima. ( il principio e stato affermato in relazione alla seguente fattispecie: un fondo di proprieta di due comuni, concesso in enfiteusi a favore di un privato, era stato espropriato, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n 230, nei confronti dell'enfiteuta, e trasferito all' opera per la valorizzazione della Sila. Nel giudizio vertente tra il privato, i due comuni e l' opera, era stata dedotta la nullita dell'enfiteusi, trattandosi di fondo demaniale, e sollevata questione di legittimita costituzionale del decreto di esproprio. La Corte di appello accolse, con sentenza non definitiva, la istanza dei comuni sulla nullita dell'enfiteusi e, sulla base di tale presupposto, rimise gli Atti alla Corte costituzionale perche si pronunciasse sulla legittimita del decreto di esproprio del fondo, che era cosi risultato di pertinenza del Demanio comunale. La sentenza non definitiva fu impugnata, nel termine ordinario, con ricorso per Cassazione, e la notificazione del ricorso stesso fu ripetuta dopo la pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta nelle more del giudizio di Cassazione, con la quale fu dichiarata la illegittimita - sulla base del presupposto suindicato - del decreto di esproprio, con espressa avvertenza che tale pronuncia restava assoggettata alla possibilita di perdere efficacia ove fosse venuto meno, a seguito di riforma della sentenza non definitiva sul punto della demanialita del fondo, il presupposto su cui era fondata la emessa pronuncia di incostituzionalita).*