Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Luisa Vasile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10239/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
, con sede legale in Rozzano Parte_1
(MI), Strada 4, Palazzo Q6, Milanofiori, C.F. e P.IVA , in persona dei P.IVA_1
Commissari Straordinari: Prof. nato a [...] il [...], Testimone_1
( ), pec Dott.ssa CodiceFiscale_1 Email_1 Persona_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), CodiceFiscale_2
e Dott. , nato a [...], il [...] Email_2 Persona_2
(C.F. ), pec rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 Email_3 giusta procura in atti dall'Avv. Ilaria Zingali (c.f. ) del Foro di CodiceFiscale_4
Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, 20149, via Domenichino
10.
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], in persona dell'Amministratore e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott. C.F. , con sede in CP_2 C.F._5
Bari alla S.P. 231 Modugno-Bitonto km 1+100, P.IVA elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Bari alla Via Giuseppe Fanelli n. 206/33, presso e nello studio dell'Avv.
Cristian Falco, , per procura in atti CodiceFiscale_6
PARTE CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2, l.f.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
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Sentenza R.G. xreg
previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 45.714,82 effettuato da come Controparte_3 da pagamenti di cui in narrativa, in favore di con sede legale in Modugno (BA), Strada Provinciale 231 Controparte_1
KM. 1+200, CAP 70026, C.F. e P.IVA iscritta al Registro delle Imprese di Bari, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti;
- per l'effetto condannare con sede legale in Modugno (BA), Strada Provinciale 231 Controparte_1
KM. 1+200, CAP 70026, C.F. e P.IVA iscritta al Registro delle Imprese di Bari, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della somma di Euro Controparte_3
45.714,82 come da pagamenti di cui in narrativa o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore Controparte_3 delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge.
Per parte convenuta:“ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: Nel merito: - Accertare l'infondatezza sia in fatto che in diritto delle doglianze attoree, attesa la palese inconsapevolezza di in ordine allo stato di insolvenza e di totale CP_1 dissesto di e Per l'effetto:- rigettare la domanda proposta da Controparte_3 [...]
, dichiarando l'irrevocabilità dei pagamenti effettuati in favore di - Parte_1 Controparte_1 condannarla al pagamento delle spese processuali e compensi di lite;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.03.24, in Controparte_3 persona dei Commissari Straordinari, ha chiesto accertarsi l'inefficacia ex art. 67 comma 2 l.f. e revocare i pagamenti relativi a prestazioni di servizi di noleggio di autoveicoli e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione ad dell'importo di euro 45.714,82 (- bonifico del 10 Controparte_3 dicembre 2020 di euro 23.714,82; - bonifico del 10 febbraio 2021 di euro 22.000,00).
A sostegno della domanda, ha evidenziato che sebbene la (fornitrice strategica in Puglia di CP_1 autoveicoli a noleggio in favore del e in particolare di per lo Parte_2 Controparte_3 svolgimento del servizio pubblico essenziale di pubblica utilità di raccolta e gestione dei rifiuti) avesse inizialmente e nel corso degli anni tollerato ritardi dei pagamenti da parte di , tuttavia Controparte_3
--a ridosso della ammissione di e alla procedura di amministrazione straordinaria di Parte_2 Per_3
Gruppo (“Legge Marzano”) con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2021 e poi della successiva dichiarazione d'insolvenza da parte del Tribunale di Milano con sentenza in data 25 marzo 2021-- la odierna convenuta aveva ricevuto pagamenti tra il 17 marzo 2021 (data di ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria) e il 16 settembre Controparte_3
2020 (i.e. periodo di sei mesi anteriore a tale data), da parte di per euro 45.714,82, Controparte_3 tutti effettuati con modalità ed a condizioni discordanti rispetto a quelle contrattualmente convenute e riportate nelle fatture nonché rispetto alle stesse prassi seguite;
in particolare, accadeva che CP_1 esigeva repentinamente una improvvisa accelerazione nei pagamenti di crediti già da tempo scaduti e oggetto di numerosi solleciti, lettere di diffida, decreto ingiuntivo, atto di pignoramento e vari piani di rientro.
L'attrice ha altresì ampiamente e dettagliatamente illustrato tutti gli indicatori della conoscenza dello stato di insolvenza di da parte di e comunque le circostanze da cui la Controparte_3 CP_1
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Sentenza R.G. xreg stessa poteva diligentemente conoscere, in particolare all'esame dei bilanci e delle comunicazioni pubbliche;
sul punto l'attrice ha richiamato specificatamente la ampia documentazione prodotta.
La convenuta, costituitasi, non ha negato la ricezione dei pagamenti dedotti in citazione, tuttavia ha eccepito il pieno inserimento di essi nelle pregresse ed usuali modalità e condizioni già osservati tra le parti e costituenti appunto “termini d'uso” consuetudinariamente adottati tra le Parti ed in variazione delle condizioni originariamente pattuite contrattualmente. In particolare, la convenuta ha eccepito che, in ragione del rapporto contrattuale risalente nel tempo e di piena reciproca fiducia, si era già inserita di fatto tra le parti (molto tempo prima del c.d. “periodo sospetto”) la prassi per cui Controparte_3 avrebbe pagato cumulativamente quanto dovuto anche con riguardo a pagamenti già scaduti. La convenuta ha prodotto allo scopo cd. Partitari (doc.1) a dimostrare i pagamenti parziali e cumulativi effettuati in tempi anteriori e ben lontani dal periodo (pag.5 comparsa), a fronte di fatture scadute. La convenuta ha anche contestato la effettiva ricorrenza dell'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza di ed ha concluso per il rigetto delle domande. Controparte_3
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, il Giudice fissava l'udienza ex art. 171 bis, comma 3, c. p. c. e le parti depositavano le memorie autorizzate. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termini per deposito di comparse conclusionali e per repliche.
***
Si può richiamare, al fine di ricostruire e riassumente il quadro storico, economico e finanziario in cui si sono svolti gli eventi dedotti in causa e controversi tra le parti, la dettagliata ricostruzione in fatto offerta da parte attrice in citazione (da pag.3 in avanti), sorretta e riscontrata dalla documentazione prodotta, ricostruzione offerta al contraddittorio e che non ha subito specifiche contestazioni da parte della convenuta.
Risulta dunque: l'origine della crisi aziendale nel ed il complicato percorso avviato Parte_2 fin dal dicembre 2013 (in sintesi: presentazione da parte di di un piano di risanamento ai Parte_2 sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), l. fall.; seguiva successivamente, in pendenza dell'anzidetto piano, nel 2014, la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sottoscritto con i creditori finanziari;
nel luglio 2016, seguiva la presentazione da parte di di domanda di concordato Per_3 preventivo ai sensi dell'art. 161, l. fall., avente alla base del piano e della proposta ai creditori la prosecuzione dell'attività d'impresa attraverso un contratto d'affitto d'azienda sottoscritto con procedura questa omologata dal Tribunale di Milano in data 23 aprile 2018 e poi Controparte_3 risolta per inadempimento pressoché contestualmente all'ammissione di alla procedura di Per_3 amministrazione straordinaria;
nel luglio 2018, e sottoscrivevano con i propri Parte_2 Per_3 creditori finanziari l'accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis l. fall. omologato dal Tribunale di Milano, anch'esso risolto per inadempimento;
parte del , Controparte_3 Parte_2 veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di Gruppo ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio n. 39, insieme a e ( ) in data 17 marzo 2021; Controparte_4 Controparte_5 Per_3 Controparte_3 controllata al 100% da è diventata operativa a partire dal 2016 quale affittuaria dei complessi Per_3 aziendali e dei rapporti giuridici facenti capo ad nell'ambito della procedura di concordato Per_3 preventivo di quest'ultima).
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Ebbene, tale cornice fattuale risulta utile sia per comprendere la tipologia di relazioni, conoscenze e disponibilità informativa che disponeva quanto ad sia per comprendere CP_1 Controparte_3 se vi fossero e quali fossero le prassi 'uso invocate dalla convenuta quale esenzione dalla revocatoria (giacchè l'espressione “termini d'uso”, come chiarito dalle applicazioni giurisprudenziali, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto come in concreto sviluppatosi tra le parti e non già alla prassi generale del settore economico in esame).
Ed allora, in tale complessiva situazione economica e finanziaria sopra descritta, estremamente complicata e compromessa, la tempistica ritardata dei pagamenti rispetto alla scadenza inizialmente concordata tra le parti assume piuttosto il connotato di ritardo “necessitato” o “necessariamente subito”, anziché una modalità di fatto accettata, plurima e reiterata tale per cui gli adempimenti (con le nuove variabili tempistiche) siano da considerarsi ormai alla stregua di esatti adempimenti e non più, invece, possano considerarsi eseguiti "in ritardo".
Come difatti indicato da Cass.ord.16466/2022, non sono revocabili quei pagamenti che, pur discostandosi dalle originarie pattuizioni (in quanto effettuati in ritardo e in un termine variabile), sono stati accettati dall'accipiens, in quanto corrispondenti ad una prassi ormai consolidata, e sono pertanto da considerarsi come esatti adempimenti, dovendosi sotto tale profilo valutare se l'atteggiamento di manifesta tolleranza del creditore abbia carattere sistematico tale da essere probante dell'esistenza tra le parti di una convenzione modificativa dei termini di pagamento originariamente pattuiti.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la dimostrazione più evidente che ciò non sia stato, è proprio nella Co condotta della convenuta, assunta in prossimità dell'ingresso in ossia l'assunzione di iniziative volte a dotarsi di un titolo esecutivo per rientrare dei crediti scaduti -secondo le tempistiche convenzionalmente assunte- ed i conseguenti pagamenti effettuati dalla debitrice - Controparte_3 senza contestazione di quelle tempistiche convenzionali-, a ridosso della ammissione di insolvenza, aventi ad oggetto gli importi originati dal decreto ingiuntivo ottenuto ed al fine di evitare il minacciato pignoramento.
Dunque, alcuna prassi d'uso tollerata ed assunta quale prassi ormai consolidata al fine dell'esatto adempimento.
Tali pagamenti, come risulta dalla tempistica e dai documenti in atti, sono stati eseguiti a fronte di decreto ingiuntivo e pignoramento (docc. in atti) azionanti sulla base degli accordi negoziali, con richiesta -accolta e non opposta- di interessi moratori (v.doc.29 attrice) da calcolarsi dalle scadenze delle singole fatture fino all'effettivo pagamento, dunque da un lato a seguito di iniziative “contenziose” non di certo scaturite da ritardi definibili “tollerati” e dunque pagamenti estranei ad una fisiologica prassi commerciale;
dall'altro, a loro volta, essi stessi estranei ad asseriti “termini d'uso”, in quanto pagamenti ottenuti in via immediata attraverso iniziative giudiziali (pignoramento) ed in condizione di
“anormalità” a fronte di un provvedimento giudiziale ed esecutivo.
Su tale profilo, risulta indicativo il principio della Suprema Corte (v.sent. n.25162/2016) secondo cui qualora i pagamenti dilazionati mutino, a loro volta, a seguito dell'elevata esposizione debitoria della società, poi fallita, in pagamenti immediati, questi ultimi pagamenti non potranno certo considerarsi “nei termini d'uso” precedentemente intercorrenti tra le parti e potranno ben essere revocati.
Per quanto evidenziato, non risulta condivisibile la ricostruzione della convenuta per ritenere fisiologico il modus operandi emerso o addirittura “coperto” dall'esenzione dei termini d'uso; in ogni caso, non si
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Sentenza R.G. xreg ravvisa il substrato dei termini d'uso, che secondo la suprema corte è volta a consentire di preservare il valore dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla situazione di crisi, giacchè, per contro, appare invece che la convenuta abbia accelerato nella richiesta dei pagamenti proprio a seguito dell'elevata esposizione debitoria della società, poi in amministrazione straordinaria.
I pagamenti oggetto di revocatoria sono stati effettuati con addebito sul conto corrente accesso da presso Banca CC BU GA e si tratta di: - bonifico del 10 dicembre 2020 di Controparte_3 euro 23.714,82; - bonifico del 10 febbraio 2021 di euro 22.000,00. Sono stati prodotti anche il prospetto riassuntivo dei pagamenti (doc. 12), l'estratto conto contabile (doc. 13), le relative fatture (doc. 14) e gli estratti conto della Banca CC BU GA (doc. 15 - 16).
Con riferimento al presupposto oggettivo del c.d. periodo sospetto, si rileva che la collocazione temporale dei pagamenti oggetto di contestazione risulta documentalmente provata. Controparte_3
è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data 17.03.21. Pertanto, il periodo c.d. sospetto ai sensi dell'art 67 comma 2 l.f. deve essere individuato nei sei mesi anteriori a tale data, ossia tra il 17.03.21 e il 16.09.20. I bonifici, oggetto della presente domanda, sono stati eseguiti tra dicembre 2020 e febbario 2021 e dunque rientrano pertanto integralmente nel suddetto arco temporale.
In particolare, si evidenzia: la notifica del pignoramento presso terzi al e alla Controparte_6
Banca CC è avvenuta in data 9 febbraio 2021; in data 10 febbraio 2021 ha Controparte_3 effettuato il secondo bonifico (cfr. doc. 32); il 17 marzo 2021 è stata ammessa alla Controparte_3 procedura di amministrazione straordinaria.
Con riferimento al presupposto soggettivo della scientia decotionis, grava sulla parte istante la prova della conoscenza in capo al soggetto, nei cui confronti si chiede la revocatoria del pagamento, dello stato di insolvenza del debitore, ossia la prova della sussistenza della scientia decotionis.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice di merito, ai fini dell'accoglimento dell'azione, deve ritenere provata l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza (anche eventualmente in base ad un convincimento cui sia giunto attraverso il ricorso alla presunzione), alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass.civ. 8827/2011). Pertanto, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza si ha anche quando la probabilità della “scienza decotionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire segni esteriori della decozione (Cass. Civ. n. 4769/1998; Cass. Civ. n. 8827/2011 e Cass.ord. 6686/2012).
Nel caso concreto, vanno evidenziati i seguenti elementi, che assumono particolare valenza nella ricostruzione di un contesto fattuale e temporale nel quale si può ritenere -in concreto e non solo in via presuntiva- che l'accipiens fosse al corrente dello stato di insolvenza di innanzitutto, Controparte_3 Co nell'arco di pochi mesi prima di e nel periodo sospetto, la creditrice -che in precedenza aveva dovuto adattarsi a ritardi ed irregolarità nei pagamenti di stante la grave crisi del Controparte_3
Gruppo, è giunta ad azionare con urgenza e in via serrata tutti i rimedi di legge per recuperare, nell'arco di cinque mesi, l'intero debito scaduto, il che è in grado di indicare la conoscenza da parte di CP_1 della situazione della sua debitrice, ossia l'incapacità di quest'ultima di far fronte alle proprie obbligazioni. Ma oltre a ciò, emergono in via documentale anche i seguenti altri essenziali elementi:
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Sentenza R.G. xreg il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, approvato ad aprile 2020 e regolarmente depositato a Registro Imprese (doc. 7) indica la grave difficoltà finanziaria di che Controparte_3 presentava già una perdita di esercizio pari ad Euro 5.243.000,00; con il doc.8 la Procedura ha dimostrato l'emissione di comunicato stampa del luglio 2020, con allegato in calce il decreto del Tribunale di Milano che riporta ampiamente la grave situazione economica e finanziaria di con la conseguenza per cui, già dal luglio 2020 e con l'utilizzo di ordinaria diligenza, Controparte_3 era possibile accedere ad informazioni reperibili online da parte di ciascun fornitore di che così si poteva avvedere sia del debito scaduto sia della situazione di incapacità Controparte_3 di farvi fronte.
Quindi, attraverso il comunicato stampa del luglio 2020 (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione), disponibile sul sito web del e contenente il decreto del Tribunale di Milano, con la Parte_2 comunicazione informativa 173 l. fall. dei Commissari del Concordato preventivo della società
[...] circa possibili atti di frode posti in essere da emergono elementi rilevanti CP_5 Controparte_3 in ordine allo stato di insolvenza di quest'ultima già a partire dal luglio 2020 (si richiama la parte del testo:
E' dunque chiaro che la convenuta aveva, fin da luglio 2020, informazioni inequivocabili in relazione all'insolvenza di Controparte_3
Tutti gli elementi indicati, non lasciano dubbi sul fatto che parte convenuta fosse ben consapevole dell'insolvenza di ricostruzione che trova una conferma anche Controparte_3 da punto di vista temporale, poiché l'ammissione di all'amministrazione Controparte_3 straordinaria è avvenuta il 17 marzo 2021, dunque a pochissimo tempo di distanza dall'ultimo pagamento (febbraio 21) fatto ad . CP_1
La domanda merita dunque integrale accoglimento e va dunque revocato ex articolo 6 della Legge Marzano e 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 39.068,22 effettuato da come da pagamenti di cui in narrativa, in favore di Controparte_3 con sede legale in Monopoli (BA), Contrada Stomazzelli sn, CAP 70043, C.F. Parte_3
e P.IVA con conseguente condanna del alla restituzione in P.IVA_3 Parte_3 favore della somma di Euro 39.068,22 oltre interessi legali dai singoli Controparte_3 pagamenti all'effettivo soddisfo.
Pagina nr. 6 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. xreg
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. i pagamenti per la somma di Euro 45.714,82 effettuati da in favore di in quanto compiuti nei Controparte_3 Controparte_1 sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di
Controparte_3
2) condanna con sede legale in Modugno (BA), Strada Provinciale 231 KM. 1+200, Controparte_1
CAP 70026, C.F. e P.IVA , a restituire in favore della procedura di Amministrazione P.IVA_2
Straordinaria di a somma di Euro 45.714,82, oltre interessi legali Controparte_3 dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna parte soccombente al pagamento in favore di
[...]
, in persona dei Commissari Straordinari, delle spese Parte_1 di lite che liquida in €.2906,00 per compensi, oltre spese generali, iva (solo se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e cpa. Sentenza per legge esecutiva. Milano, 26/05/2025 Il Giudice
Dott. Luisa Vasile
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