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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/09/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1924/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30/09/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. NOSOTTI FRANCESCO;
Parte_1 C.F._1 per (Già , l'avv. Controparte_1 Controparte_2
GIOVANNI FRASCA, in sostituzione dell'avv. ANTONELLA FIDELIO. per , l'avv. DANILO VALLONE, oggi sostituito dall'avv. GIORGIO STERLINO;
CP_3
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice rappresenta l'eccessività della sanzione irrogata. Evidenzia che, quanto attiene all'applicazione della maggiorazione del 10%, non è dato capire nella cartella di capire dove e quando e per quale motivo è stata applicata: la cartella di pagamento è nulla in parte qua. Insiste nella nullità per difetto di motivazione della cartella impugnata limitatamente alle sanzioni applicate per maggiorazione aggiuntiva, perché da giurisprudenza il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere importo e decorrenza, in violazione dello statuto del contribuente.
L'avv. Frasca insiste in atti e discute riportandosi alle stesse. La maggiorazione dipende dalla legge, non
è discrezionale. Cont L'avv. Sterlino discute come in atti, evidenziando quanto alla maggiorazione l' è estranea ed è irrogata ex lege, senza discrezionalità. L'ordinanza ingiunzione non è stata opposta come da art. 6 d.lgs.
150/2011.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA pagina 1 di 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1924/2019 pendente tra:
GO AB, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1
Via Cantore n. 3, con il patrocinio dell'avv. Francesco Nosotti (C.F.: ) (pec: C.F._1
con elezione di domicilio in Modica, C.so Umberto I n. Email_1
92 presso lo studio dell'avv. Francesco Nosotti;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(p.i.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappr. p.t., con sede in Piazza Igea n. 1 con il patrocinio dell'Avv. Danilo Vallone (C.F.: CP_3
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._2 Email_2 in Piazza Igea n. 1; CP_3
CONVENUTA OPPOSTA nonché
(già Controparte_5 Controparte_6
per la provincia di p.i.: ), in persona del legale rappr. p.t., con il
[...] CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Antonella Fidelio (C.F.: ), (pec: C.F._3
con elezione di domicilio in via Natalelli n. 56/c; Email_3 CP_3
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24/04/2019, proponeva -avanti all'intestato tribunale opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 29720190001210884000, notificatagli da Controparte_2 agente della per la Provincia di il 25/03/2019, con la quale gli era stato intimato il CP_2 CP_3 pagamento dell'importo complessivo di euro 6.556,37 sul presupposto dell'ordinanza-ingiunzione n.
72/2015 emessa dall' a titolo di sanzione amministrativa per l'anno 2015. Controparte_7
Segnatamente, richiedendo altresì la sospensione della relativa efficacia esecutiva, il ricorrente eccepiva la nullità e/o inefficacia della opposta cartella di pagamento conseguentemente alla: a) illegittima iscrizione a ruolo delle somme ingiunte stante l'insussistenza della pretesa creditoria per assenza di notifica relativamente agli atti presupposti, non avendo esso opponente giammai ricevuto il prodromico pagina 2 di 6 verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa;
b) illegittimità della somma richiesta a titolo di maggiorazione e delle sanzioni applicate.
Concludeva, pertanto, come segue:
“piaccia al tribunale
-resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento dei motivi I e II sollevati con il presente ricorso, annullare e/o ritenere inefficaci, integralmente ovvero in subordine parzialmente, la cartella ed il sotteso ruolo nonché gli atti prodromici di cui in premessa adottando ogni provvedimento inerente e consequenziale;
-in vi subordinata e senza recesso, in caso di mancato accoglimento dei motivi I e II, si chiede determinarsi l'importo della sanzione comminata dall'sp di , di cui alla cartella impugnata, nella CP_3 misura del minimo edittale avvalendosi dei poteri conferiti dal comma 10 dell'art. 23 L. n. 689/1981 adottando ogni provvedimento inerente e consequenziale;
-con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio poi divenuta Controparte_2
, la quale, rilevando il difetto assoluto di legittimazione passiva in capo Controparte_1 alla stessa, chiedeva l'estromissione dall'incardinato giudizio insistendo, nella legittimità dell' impugnata cartella, del relativo procedimento di cartellizzazione del ruolo consegnato, nonché nella tempestività e correttezza delle effettuate notifiche.
Pertanto, concludeva come segue:
“Piaccia alla On.le commissione tributaria adita contrariis reiectis, 1) In via preliminare dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, attesa la funzione di semplice e mera esazione svolta e conseguentemente estromettere la dal presente giudizio, con Controparte_2 condanna del ricorrente a rifondere le spese legali;
2) in subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, tenere indenne la da oneri di soccombenza da porsi a Controparte_2 carico dell'Ente impositore. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Si costituiva altresì in giudizio l' la quale precisava che la pretesa Controparte_4 impositiva era nata a [...] un sopralluogo avvenuto in data 18/12/2014 – a mezzo ufficiali di polizia
Giudiziaria- nei pressi della stalla di sosta Bovimport s.r.l., sita a Scicli (Ragusa) della quale Parte_1 era proprietario e rappresentante legale. A seguito del predetto controllo, essendo emerso che n.7 capi di bestiame erano privi del marchio auricolare, era stato emesso verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 645/15/ASPRGVETMO notificato e consegnato all'opponente in data
16/02/2015. In mancanza di contestazione da parte di quest'ultimo nei successivi 30 giorni, essa CP_4
pagina 3 di 6 sanitaria, aveva pertanto emesso l'ordinanza di ingiunzione n. 72 del 7/7/2015, notificata il 9/07/2015, cui era seguita intimazione di pagamento notificata in data 18/05/2018.
Ritenuto che anche tale ultima diffida di pagamento era rimasta disattesa, essa opposta aveva proceduto all'iscrizione a ruolo delle somme (n. 2019/00385 reso esecutivo in data 17/12/2018) con successiva emissione della cartella di pagamento poi impugnata.
Ciò premesso, essa opposta rilevava l'inammissibilità della proposta opposizione sia per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6, d.lgs. n. 150/2011 relativamente all'ordinanza- ingiunzione sia per decorrenza del termine perentorio di giorni 20 per procedere ad impugnazione della relativa cartella di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo che: “piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere il ricorso avversato poiché inammissibile, e comunque, privo di fondatezza, e preliminarmente l'istanza di sospensione in essa formulata.
In subordine, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. 72/2015 della , e Controparte_7 per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle somme in essa ingiunte.”.
All'udienza del 28/06/2019, il giudice istruttore, alla luce della documentazione difensiva versata in atti Cont dall' non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo opposto e ritenendo la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza del 30/09/2025.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente deduce quale principale motivo di ricorso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'impugnata cartella esattoriale.
L costituendosi in giudizio, al contrario, ha provato di aver ritualmente notificato al CP_7 ricorrente sia la prodromica ordinanza ingiunzione, già in data 9/7/2015, sia gli ulteriori e differenti atti amministrativi ad essa connessi.
L'opposizione è, pertanto, tardiva, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 150/2011.
La violazione amministrativa contestata al ricorrente è stata accertata alla presenza dello stesso ricorrente Part
il quale ha dichiarato agli intervenuti agenti di polizia giudiziaria che avrebbe provveduto “ nel più breve tempo possibile alla ristampa delle M.A. mancanti e del bolo non leggibile”, e che il successivo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa del 16/02/2015 è stato anch'esso Part notificato personalmente al sig. mediante consegna di copia a mani (cfr. doc. n.2 e 3 comparsa di costituzione asp), si deve rilevare come la stessa ordinanza di ingiunzione n. 72 del 2015 è pervenuta al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 9/07/2015, essendo detto atto, ricevuto brevi manu dalla moglie tale dunque, da un familiare con esso convivente. Persona_1
Ed invero dalla produzione documentale offerta dall' si ricava che l'ordinanza ingiunzione CP_7
n.72/2015 in riferimento alla violazione amministrativa di cui al verbale n. 645/15/ASPRGVETMO del pagina 4 di 6 16/02/2015 del dipartimento di prevenzione veterinaria- Distretto di Modica è avvenuta con la modalità di cui agli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973 e 139 c.p.c. ossia mediante invio diretto, di raccomandata con avviso di ricevimento, sicché, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così
Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020
e Corte Cost. n. 175/2018) essendo sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Sebbene l'atto in oggetto non sia stato personalmente consegnato al ricorrente bensì a familiare ad esso convivente è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente impugnabile solo nei modi previsti dal codice civile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Ritualmente notificata è altresì da considerarsi la notifica relativa alla raccomandata A/R del 27/05/2018, con la quale il ricorrente, successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta, veniva diffidato al pagamento dell'importo ingiunto e, contestualmente, avvisato che decorsi infruttuosamente giorni 15 dal ricevimento della predetta -senza procedersi al pagamento - si sarebbe proceduto ad iscrizione a ruolo delle somme ingiunte. Anche in tale occasione, la notifica deve considerarsi esistente e perfettamente regolare, il plico postale essendo stato consegnato, anch'esso brevi manu alla moglie del Part ricorrente
Quanto alla questione relativa all'entità della maggiorazione e nella mancanza di motivazione sul punto, si rappresenta che nella cartella di pagamento è indicato il riferimento legislativo alla base dello stesso, integrando la motivazione minima sufficiente, non competendo al giudice ordinario di entrare nel merito della stessa, essendo giudice del rapporto non giudice dell'atto, come il g.a.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo e che sono poste interamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
pagina 5 di 6 • condanna, altresì, a rimborsare ad , nonché ad Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in euro 2.540,00 per compensi, CP_7 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 30/09/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30/09/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. NOSOTTI FRANCESCO;
Parte_1 C.F._1 per (Già , l'avv. Controparte_1 Controparte_2
GIOVANNI FRASCA, in sostituzione dell'avv. ANTONELLA FIDELIO. per , l'avv. DANILO VALLONE, oggi sostituito dall'avv. GIORGIO STERLINO;
CP_3
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice rappresenta l'eccessività della sanzione irrogata. Evidenzia che, quanto attiene all'applicazione della maggiorazione del 10%, non è dato capire nella cartella di capire dove e quando e per quale motivo è stata applicata: la cartella di pagamento è nulla in parte qua. Insiste nella nullità per difetto di motivazione della cartella impugnata limitatamente alle sanzioni applicate per maggiorazione aggiuntiva, perché da giurisprudenza il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere importo e decorrenza, in violazione dello statuto del contribuente.
L'avv. Frasca insiste in atti e discute riportandosi alle stesse. La maggiorazione dipende dalla legge, non
è discrezionale. Cont L'avv. Sterlino discute come in atti, evidenziando quanto alla maggiorazione l' è estranea ed è irrogata ex lege, senza discrezionalità. L'ordinanza ingiunzione non è stata opposta come da art. 6 d.lgs.
150/2011.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA pagina 1 di 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1924/2019 pendente tra:
GO AB, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1
Via Cantore n. 3, con il patrocinio dell'avv. Francesco Nosotti (C.F.: ) (pec: C.F._1
con elezione di domicilio in Modica, C.so Umberto I n. Email_1
92 presso lo studio dell'avv. Francesco Nosotti;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(p.i.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappr. p.t., con sede in Piazza Igea n. 1 con il patrocinio dell'Avv. Danilo Vallone (C.F.: CP_3
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._2 Email_2 in Piazza Igea n. 1; CP_3
CONVENUTA OPPOSTA nonché
(già Controparte_5 Controparte_6
per la provincia di p.i.: ), in persona del legale rappr. p.t., con il
[...] CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Antonella Fidelio (C.F.: ), (pec: C.F._3
con elezione di domicilio in via Natalelli n. 56/c; Email_3 CP_3
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24/04/2019, proponeva -avanti all'intestato tribunale opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 29720190001210884000, notificatagli da Controparte_2 agente della per la Provincia di il 25/03/2019, con la quale gli era stato intimato il CP_2 CP_3 pagamento dell'importo complessivo di euro 6.556,37 sul presupposto dell'ordinanza-ingiunzione n.
72/2015 emessa dall' a titolo di sanzione amministrativa per l'anno 2015. Controparte_7
Segnatamente, richiedendo altresì la sospensione della relativa efficacia esecutiva, il ricorrente eccepiva la nullità e/o inefficacia della opposta cartella di pagamento conseguentemente alla: a) illegittima iscrizione a ruolo delle somme ingiunte stante l'insussistenza della pretesa creditoria per assenza di notifica relativamente agli atti presupposti, non avendo esso opponente giammai ricevuto il prodromico pagina 2 di 6 verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa;
b) illegittimità della somma richiesta a titolo di maggiorazione e delle sanzioni applicate.
Concludeva, pertanto, come segue:
“piaccia al tribunale
-resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento dei motivi I e II sollevati con il presente ricorso, annullare e/o ritenere inefficaci, integralmente ovvero in subordine parzialmente, la cartella ed il sotteso ruolo nonché gli atti prodromici di cui in premessa adottando ogni provvedimento inerente e consequenziale;
-in vi subordinata e senza recesso, in caso di mancato accoglimento dei motivi I e II, si chiede determinarsi l'importo della sanzione comminata dall'sp di , di cui alla cartella impugnata, nella CP_3 misura del minimo edittale avvalendosi dei poteri conferiti dal comma 10 dell'art. 23 L. n. 689/1981 adottando ogni provvedimento inerente e consequenziale;
-con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio poi divenuta Controparte_2
, la quale, rilevando il difetto assoluto di legittimazione passiva in capo Controparte_1 alla stessa, chiedeva l'estromissione dall'incardinato giudizio insistendo, nella legittimità dell' impugnata cartella, del relativo procedimento di cartellizzazione del ruolo consegnato, nonché nella tempestività e correttezza delle effettuate notifiche.
Pertanto, concludeva come segue:
“Piaccia alla On.le commissione tributaria adita contrariis reiectis, 1) In via preliminare dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, attesa la funzione di semplice e mera esazione svolta e conseguentemente estromettere la dal presente giudizio, con Controparte_2 condanna del ricorrente a rifondere le spese legali;
2) in subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, tenere indenne la da oneri di soccombenza da porsi a Controparte_2 carico dell'Ente impositore. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Si costituiva altresì in giudizio l' la quale precisava che la pretesa Controparte_4 impositiva era nata a [...] un sopralluogo avvenuto in data 18/12/2014 – a mezzo ufficiali di polizia
Giudiziaria- nei pressi della stalla di sosta Bovimport s.r.l., sita a Scicli (Ragusa) della quale Parte_1 era proprietario e rappresentante legale. A seguito del predetto controllo, essendo emerso che n.7 capi di bestiame erano privi del marchio auricolare, era stato emesso verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 645/15/ASPRGVETMO notificato e consegnato all'opponente in data
16/02/2015. In mancanza di contestazione da parte di quest'ultimo nei successivi 30 giorni, essa CP_4
pagina 3 di 6 sanitaria, aveva pertanto emesso l'ordinanza di ingiunzione n. 72 del 7/7/2015, notificata il 9/07/2015, cui era seguita intimazione di pagamento notificata in data 18/05/2018.
Ritenuto che anche tale ultima diffida di pagamento era rimasta disattesa, essa opposta aveva proceduto all'iscrizione a ruolo delle somme (n. 2019/00385 reso esecutivo in data 17/12/2018) con successiva emissione della cartella di pagamento poi impugnata.
Ciò premesso, essa opposta rilevava l'inammissibilità della proposta opposizione sia per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6, d.lgs. n. 150/2011 relativamente all'ordinanza- ingiunzione sia per decorrenza del termine perentorio di giorni 20 per procedere ad impugnazione della relativa cartella di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo che: “piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere il ricorso avversato poiché inammissibile, e comunque, privo di fondatezza, e preliminarmente l'istanza di sospensione in essa formulata.
In subordine, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. 72/2015 della , e Controparte_7 per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle somme in essa ingiunte.”.
All'udienza del 28/06/2019, il giudice istruttore, alla luce della documentazione difensiva versata in atti Cont dall' non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo opposto e ritenendo la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza del 30/09/2025.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente deduce quale principale motivo di ricorso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'impugnata cartella esattoriale.
L costituendosi in giudizio, al contrario, ha provato di aver ritualmente notificato al CP_7 ricorrente sia la prodromica ordinanza ingiunzione, già in data 9/7/2015, sia gli ulteriori e differenti atti amministrativi ad essa connessi.
L'opposizione è, pertanto, tardiva, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 150/2011.
La violazione amministrativa contestata al ricorrente è stata accertata alla presenza dello stesso ricorrente Part
il quale ha dichiarato agli intervenuti agenti di polizia giudiziaria che avrebbe provveduto “ nel più breve tempo possibile alla ristampa delle M.A. mancanti e del bolo non leggibile”, e che il successivo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa del 16/02/2015 è stato anch'esso Part notificato personalmente al sig. mediante consegna di copia a mani (cfr. doc. n.2 e 3 comparsa di costituzione asp), si deve rilevare come la stessa ordinanza di ingiunzione n. 72 del 2015 è pervenuta al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 9/07/2015, essendo detto atto, ricevuto brevi manu dalla moglie tale dunque, da un familiare con esso convivente. Persona_1
Ed invero dalla produzione documentale offerta dall' si ricava che l'ordinanza ingiunzione CP_7
n.72/2015 in riferimento alla violazione amministrativa di cui al verbale n. 645/15/ASPRGVETMO del pagina 4 di 6 16/02/2015 del dipartimento di prevenzione veterinaria- Distretto di Modica è avvenuta con la modalità di cui agli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973 e 139 c.p.c. ossia mediante invio diretto, di raccomandata con avviso di ricevimento, sicché, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così
Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020
e Corte Cost. n. 175/2018) essendo sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Sebbene l'atto in oggetto non sia stato personalmente consegnato al ricorrente bensì a familiare ad esso convivente è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente impugnabile solo nei modi previsti dal codice civile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Ritualmente notificata è altresì da considerarsi la notifica relativa alla raccomandata A/R del 27/05/2018, con la quale il ricorrente, successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta, veniva diffidato al pagamento dell'importo ingiunto e, contestualmente, avvisato che decorsi infruttuosamente giorni 15 dal ricevimento della predetta -senza procedersi al pagamento - si sarebbe proceduto ad iscrizione a ruolo delle somme ingiunte. Anche in tale occasione, la notifica deve considerarsi esistente e perfettamente regolare, il plico postale essendo stato consegnato, anch'esso brevi manu alla moglie del Part ricorrente
Quanto alla questione relativa all'entità della maggiorazione e nella mancanza di motivazione sul punto, si rappresenta che nella cartella di pagamento è indicato il riferimento legislativo alla base dello stesso, integrando la motivazione minima sufficiente, non competendo al giudice ordinario di entrare nel merito della stessa, essendo giudice del rapporto non giudice dell'atto, come il g.a.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo e che sono poste interamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
pagina 5 di 6 • condanna, altresì, a rimborsare ad , nonché ad Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in euro 2.540,00 per compensi, CP_7 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 30/09/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6