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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1853 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1853/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
e difeso dall'avv. Paolo Ferrati ed Controparte_1 PartitaIVA_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI,
PARTE ATTRICE: “ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. l'esclusiva Controparte responsabilità della a socio unico Sede: Via Augusto Ruffo 36 - 37040 Arcole (VR) Cod . Fisc. e Part. IVA: [...] PEC: Registro delle imprese di Verona C.C.I.A.A. nella causazione del sinistro per cui Email_1 P.IVA_2 CP_2 [... è causa verificatosi il 04.11.21; ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. la a socio unico Sede: Via Augusto Ruffo 36 - 37040 Arcole (VR) Cod . Fisc. e Part. IVA: [...] PEC: CP_1 Registro delle imprese di Verona C.C.I.A.A. responsabile dei danni, patrimoniali e Email_1 P.IVA_2 CP_3 non, subiti dall'attrice a causa del sinistro per cui è causa, per l'effetto
1 Controparte CONDANNARE la a socio unico Sede: Via Augusto Ruffo 36 - 37040 Arcole (VR) Cod . Fisc. e Part. IVA: [...] PEC: Registro delle imprese di Verona C.C.I.A.A. a rifondere all'attrice i citati danni, Email_1 P.IVA_2 CP_2 pagando la somma di euro € 11.057,25 oltre interessi legali nella misura di quella di mora dalla data di invio della richiesta di risarcimento fino al soddisfo ovvero la diversa somma – maggiore o inferiore - che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e che, in ogni caso, sarà ritenuta equa e di giustizia sempre oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del fatto fino al soddisfo. Con vittoria di competenze e spese (anche generali), oltre accessori di legge.
PARTE CONVENUTA: piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...] con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 21 settembre 2022; - subordinatamente: nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro , previa declaratoria di responsabilità CP_1Parte_ concorrente dell'attore nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto alla entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa addebitabile alla società convenuta e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione (e subordinatamente la compensazione) di onorari, diritti e spese del giudizio. AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Parte attrice fonda la propria azione su un'asserita responsabilità da custodia in capo alla convenuta, che avrebbe lasciato incustodito sul pavimento delle corsie del proprio supermercato, sito in Massa Via Aurelia Ovest 131, un pancale in legno, nel quale l'attrice sarebbe inciampata procurandosi lesioni e della quali chiede il risarcimento in forza dell'art. 2051 cod.civ.
L'esistenza del pancale, la circostanza che si trovasse nel luogo in cui è inciampata l'attrice e che abbia costituito elemento causale della caduta, che lo stesso fosse funzionale ad attività di sistemazione merce in corso, che non fosse segnalato e che fosse non immediatamente percepibile come ostacolo, poiché vi era merce posata sopra, sono tutte circostanze che si desumono dalle testimonianze di , che ha reso dichiarazione lineare e priva di alcuna evidente Testimone_1
discrasia logica, che quindi non può essere posta in dubbio solo in virtù del vincolo di parentela con l'attrice,, vieppiù tenuto conto del fatto che la presenza del pancale è stata confermata dai
CP_ teste dipendente e Tes_2 Tes_3
VA peraltro rilevato che ulteriori elementi di conferma a tali circostanze devono essere desunti
CP_ dalla condotta sostanziale e processuale di che nell'immediatezza dell'evento ha subito levato il pancale incriminato (testi e , che ha rifiutato la consegna alla danneggiata e Tes_1 Tes_3
ai suoi accompagnatori della relazione interna di cui avevano chiesto copia e che, in corso di causa, ha cercato in tutti i modi, nonostante l'ordine ex art 210 c.p.c., di eludere l'acquisizione di tali dati al processo, condotta che non può che rilevare sotto il duplice profilo dell'art. 116 c.p.c. ma anche di quello previsto dall'art. 96 comma III c.p.c.
In tal modo l'attrice ha assolto all'onere che le incombeva ex art 2697 comma I , ovvero quello di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia di dimostrare che
2 l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa"(ex multis Trib. Nola 13.1.2025 n. 68, App. Genova 10.2.2025 n. 171,
Cass. 26142/2023, Cass. Sez. III 7062/2005).
Compete invece al custode l'onere di provare la sussistenza di un fatto idoneo ad elidere tale nesso, quale certamente è anche la condotta colposa della vittima, laddove sia stata assorbente e da sola idonea a cagionare l'evento: “la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto fortuito o di un atto del danneggiato o del terzo che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co. 2, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (Cass. 18154/2024).
Tale prova dovrà tuttavia fondarsi su elementi oggettivi e non meramente presuntivi, tantomeno secondo un mero sillogismo deduttivo che, in una inammissibile formulazione circolare, considera sussistente la condotta dirimente in capo all'attrice solo poiché costei è caduta e, dunque, si deve ritenere non abbia posto l'adeguata attenzione per evitare un ostacolo perfettamente visibile.
Peraltro la tesi che l'ostacolo fosse ben visibile e percepibile è mera petizione di principio del convenuto (che invece aveva onere di darne prova ex art 2697 comma II c.c.): i testimoni escussi hanno invece riferito che la pedana non era immediatamente percepibile, in quanto occultata dalle merci che vi erano appoggiate sopra, e hanno altresì riferito che lo stato dei luoghi è stato immediatamente alterato dalla convenuta, che si è ben guadata dal documentare fotograficamente la scena e di addurre, in quel modo, elementi oggettivi in ordine alla visibilità, posizione e percepibilità dell'ostacolo.
Si è peraltro osservato da ultimo che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. 8450/2025), pronuncia che ha riguardo a vicenda che, sotto il profilo concettuale, appare analoga a quella oggetto di causa, seppur riferita a ipotesi di buche stradali, che l'ente custode riteneva percepibili e non insidiose, affermando con
3 CP_ analogo meccanismo deduttivo a quello svolto da che doveva dunque ritenersi sussistente in re ipsa la condotta causalmente esclusiva del soggetto che non evita l'ostacolo: la Corte ha cassato tale lettura meramente deduttiva, riaffermando l'allocazione in capo al custode di un onere probatorio positivo e puntuale, relativo alla sussistenza di una condotta oggettiva in capo al
CP_ danneggiato, idonea ad interrompere la catena causale, onere che in questa sede ha totalmente omesso di assolvere (e financo di dedurre a prova).
Resta da esaminare la domanda sotto il profilo del quantum debeatur, avuto riguardo al danno biologico accertato dal CTU dr. nella misura del 3% quanto alla invalidità permanente e Per_1
di un totale di 60 giorni, dei quali 30 al 75%, 20 al 50% e 10 al 25%).
Ne consegue che, adottando le c.d. tabelle milanesi (Cass. 11754/2018) relative all'anno 2024
possa desumersi un valore di euro 2.068,15 quale risarcimento per danno non patrimoniale
(applicata una personalizzazione del 25% sul valore base di invalidità pari a 1.654,52 e in assenza di prova delle ragioni di una diversa quantificazione della stessa, Cass. 21062/2024) ed euro
4.025,00 per invalidità temporanea.
La liquidazione secondo valori attuali esclude la rivalutazione, mentre saranno dovuti interessi dalla data del fatto sulla somma devalutata a quel momento e annualmente rivalutata.
Le spese mediche sono state ritenute congrue e pertinenti dal CTU per l'importo di euro 305.00, così come possono essere riconosciuti gli importi corrisposti dalla attrice al CTP che appaiono congrui, pertinenti e idonei ad integrare allegazione difensiva (Cass. 10173/2015),
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della sostanziale modestia del contendere, della pacificità e scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate e della lieve attività istruttoria svolta, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione, avuto riguardo al decisum. Attesa la condotta ostruzionistica della convenuta, sussistono gli estremi per condanna ex art 96 c.p.c.
in misura prossima all'importo delle spese lqiuidate.
Appaiono invece destituite di fondamento le richieste di parte attrice in ordine alle spese di negoziazione assistita, pari a ben 4.400,00 euro, posto che l'attività svolta è consistita nell'invio di un'unica pec, attività che può ritenersi prodromica alla causa e assorbita nelle competenze liquidate per la stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
4 Accoglie la domanda avanzata da e condanna a risarcire l'attrice Parte_1 Controparte_1
nella misura di euro 6.093,15 per danno biologico e non patrimoniale, oltre interessi su detta somma devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno e oltre a euro 713,00 per spese mediche e di CTP (interessi dalla data degli esborsi al saldo) .
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 311,11 per esborsi ed euro 2.540,00 per competenze oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Condanna a versare a parte attrice ex art 96 comma III c.p.c. l'importo di euro Controparte_1
2.500,00
Così deciso dal Tribunale di Massa il 26/05/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1853/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
e difeso dall'avv. Paolo Ferrati ed Controparte_1 PartitaIVA_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI,
PARTE ATTRICE: “ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. l'esclusiva Controparte responsabilità della a socio unico Sede: Via Augusto Ruffo 36 - 37040 Arcole (VR) Cod . Fisc. e Part. IVA: [...] PEC: Registro delle imprese di Verona C.C.I.A.A. nella causazione del sinistro per cui Email_1 P.IVA_2 CP_2 [... è causa verificatosi il 04.11.21; ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. la a socio unico Sede: Via Augusto Ruffo 36 - 37040 Arcole (VR) Cod . Fisc. e Part. IVA: [...] PEC: CP_1 Registro delle imprese di Verona C.C.I.A.A. responsabile dei danni, patrimoniali e Email_1 P.IVA_2 CP_3 non, subiti dall'attrice a causa del sinistro per cui è causa, per l'effetto
1 Controparte CONDANNARE la a socio unico Sede: Via Augusto Ruffo 36 - 37040 Arcole (VR) Cod . Fisc. e Part. IVA: [...] PEC: Registro delle imprese di Verona C.C.I.A.A. a rifondere all'attrice i citati danni, Email_1 P.IVA_2 CP_2 pagando la somma di euro € 11.057,25 oltre interessi legali nella misura di quella di mora dalla data di invio della richiesta di risarcimento fino al soddisfo ovvero la diversa somma – maggiore o inferiore - che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e che, in ogni caso, sarà ritenuta equa e di giustizia sempre oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del fatto fino al soddisfo. Con vittoria di competenze e spese (anche generali), oltre accessori di legge.
PARTE CONVENUTA: piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...] con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 21 settembre 2022; - subordinatamente: nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro , previa declaratoria di responsabilità CP_1Parte_ concorrente dell'attore nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto alla entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa addebitabile alla società convenuta e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione (e subordinatamente la compensazione) di onorari, diritti e spese del giudizio. AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Parte attrice fonda la propria azione su un'asserita responsabilità da custodia in capo alla convenuta, che avrebbe lasciato incustodito sul pavimento delle corsie del proprio supermercato, sito in Massa Via Aurelia Ovest 131, un pancale in legno, nel quale l'attrice sarebbe inciampata procurandosi lesioni e della quali chiede il risarcimento in forza dell'art. 2051 cod.civ.
L'esistenza del pancale, la circostanza che si trovasse nel luogo in cui è inciampata l'attrice e che abbia costituito elemento causale della caduta, che lo stesso fosse funzionale ad attività di sistemazione merce in corso, che non fosse segnalato e che fosse non immediatamente percepibile come ostacolo, poiché vi era merce posata sopra, sono tutte circostanze che si desumono dalle testimonianze di , che ha reso dichiarazione lineare e priva di alcuna evidente Testimone_1
discrasia logica, che quindi non può essere posta in dubbio solo in virtù del vincolo di parentela con l'attrice,, vieppiù tenuto conto del fatto che la presenza del pancale è stata confermata dai
CP_ teste dipendente e Tes_2 Tes_3
VA peraltro rilevato che ulteriori elementi di conferma a tali circostanze devono essere desunti
CP_ dalla condotta sostanziale e processuale di che nell'immediatezza dell'evento ha subito levato il pancale incriminato (testi e , che ha rifiutato la consegna alla danneggiata e Tes_1 Tes_3
ai suoi accompagnatori della relazione interna di cui avevano chiesto copia e che, in corso di causa, ha cercato in tutti i modi, nonostante l'ordine ex art 210 c.p.c., di eludere l'acquisizione di tali dati al processo, condotta che non può che rilevare sotto il duplice profilo dell'art. 116 c.p.c. ma anche di quello previsto dall'art. 96 comma III c.p.c.
In tal modo l'attrice ha assolto all'onere che le incombeva ex art 2697 comma I , ovvero quello di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia di dimostrare che
2 l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa"(ex multis Trib. Nola 13.1.2025 n. 68, App. Genova 10.2.2025 n. 171,
Cass. 26142/2023, Cass. Sez. III 7062/2005).
Compete invece al custode l'onere di provare la sussistenza di un fatto idoneo ad elidere tale nesso, quale certamente è anche la condotta colposa della vittima, laddove sia stata assorbente e da sola idonea a cagionare l'evento: “la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto fortuito o di un atto del danneggiato o del terzo che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co. 2, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (Cass. 18154/2024).
Tale prova dovrà tuttavia fondarsi su elementi oggettivi e non meramente presuntivi, tantomeno secondo un mero sillogismo deduttivo che, in una inammissibile formulazione circolare, considera sussistente la condotta dirimente in capo all'attrice solo poiché costei è caduta e, dunque, si deve ritenere non abbia posto l'adeguata attenzione per evitare un ostacolo perfettamente visibile.
Peraltro la tesi che l'ostacolo fosse ben visibile e percepibile è mera petizione di principio del convenuto (che invece aveva onere di darne prova ex art 2697 comma II c.c.): i testimoni escussi hanno invece riferito che la pedana non era immediatamente percepibile, in quanto occultata dalle merci che vi erano appoggiate sopra, e hanno altresì riferito che lo stato dei luoghi è stato immediatamente alterato dalla convenuta, che si è ben guadata dal documentare fotograficamente la scena e di addurre, in quel modo, elementi oggettivi in ordine alla visibilità, posizione e percepibilità dell'ostacolo.
Si è peraltro osservato da ultimo che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. 8450/2025), pronuncia che ha riguardo a vicenda che, sotto il profilo concettuale, appare analoga a quella oggetto di causa, seppur riferita a ipotesi di buche stradali, che l'ente custode riteneva percepibili e non insidiose, affermando con
3 CP_ analogo meccanismo deduttivo a quello svolto da che doveva dunque ritenersi sussistente in re ipsa la condotta causalmente esclusiva del soggetto che non evita l'ostacolo: la Corte ha cassato tale lettura meramente deduttiva, riaffermando l'allocazione in capo al custode di un onere probatorio positivo e puntuale, relativo alla sussistenza di una condotta oggettiva in capo al
CP_ danneggiato, idonea ad interrompere la catena causale, onere che in questa sede ha totalmente omesso di assolvere (e financo di dedurre a prova).
Resta da esaminare la domanda sotto il profilo del quantum debeatur, avuto riguardo al danno biologico accertato dal CTU dr. nella misura del 3% quanto alla invalidità permanente e Per_1
di un totale di 60 giorni, dei quali 30 al 75%, 20 al 50% e 10 al 25%).
Ne consegue che, adottando le c.d. tabelle milanesi (Cass. 11754/2018) relative all'anno 2024
possa desumersi un valore di euro 2.068,15 quale risarcimento per danno non patrimoniale
(applicata una personalizzazione del 25% sul valore base di invalidità pari a 1.654,52 e in assenza di prova delle ragioni di una diversa quantificazione della stessa, Cass. 21062/2024) ed euro
4.025,00 per invalidità temporanea.
La liquidazione secondo valori attuali esclude la rivalutazione, mentre saranno dovuti interessi dalla data del fatto sulla somma devalutata a quel momento e annualmente rivalutata.
Le spese mediche sono state ritenute congrue e pertinenti dal CTU per l'importo di euro 305.00, così come possono essere riconosciuti gli importi corrisposti dalla attrice al CTP che appaiono congrui, pertinenti e idonei ad integrare allegazione difensiva (Cass. 10173/2015),
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della sostanziale modestia del contendere, della pacificità e scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate e della lieve attività istruttoria svolta, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione, avuto riguardo al decisum. Attesa la condotta ostruzionistica della convenuta, sussistono gli estremi per condanna ex art 96 c.p.c.
in misura prossima all'importo delle spese lqiuidate.
Appaiono invece destituite di fondamento le richieste di parte attrice in ordine alle spese di negoziazione assistita, pari a ben 4.400,00 euro, posto che l'attività svolta è consistita nell'invio di un'unica pec, attività che può ritenersi prodromica alla causa e assorbita nelle competenze liquidate per la stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
4 Accoglie la domanda avanzata da e condanna a risarcire l'attrice Parte_1 Controparte_1
nella misura di euro 6.093,15 per danno biologico e non patrimoniale, oltre interessi su detta somma devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno e oltre a euro 713,00 per spese mediche e di CTP (interessi dalla data degli esborsi al saldo) .
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 311,11 per esborsi ed euro 2.540,00 per competenze oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Condanna a versare a parte attrice ex art 96 comma III c.p.c. l'importo di euro Controparte_1
2.500,00
Così deciso dal Tribunale di Massa il 26/05/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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