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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MA IT RI Presidente relatore dott. Alessandra Martinelli Consigliere dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 116/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 32193/2024 del 12/12/2024; avente ad oggetto: calcolo premi;
CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da
corrente in Modena, Parte_1
Strada Sant'Anna n. 636 (C. F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Cristina Venturoli, MA Cristina
ER e DI TE LI, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime, sito in Modena, Viale delle Rimembranze n. 52;
- ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_2
, (C.F. ), con sede
[...] P.IVA_2 in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Silingardi e MA Elena
Cocciolo, come da procura in atti;
- resistente in riassunzione;
1 udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.All'udienza del 25.9.2025 nessuna delle parti è comparsa e neppure all'odierna udienza della cui fissazione le parti sono state rese edotte ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …”). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436
– bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 116/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio
2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 20 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.MA IT RI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MA IT RI Presidente relatore dott. Alessandra Martinelli Consigliere dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 116/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 32193/2024 del 12/12/2024; avente ad oggetto: calcolo premi;
CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da
corrente in Modena, Parte_1
Strada Sant'Anna n. 636 (C. F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Cristina Venturoli, MA Cristina
ER e DI TE LI, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime, sito in Modena, Viale delle Rimembranze n. 52;
- ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_2
, (C.F. ), con sede
[...] P.IVA_2 in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Silingardi e MA Elena
Cocciolo, come da procura in atti;
- resistente in riassunzione;
1 udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.All'udienza del 25.9.2025 nessuna delle parti è comparsa e neppure all'odierna udienza della cui fissazione le parti sono state rese edotte ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …”). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436
– bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 116/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio
2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 20 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.MA IT RI
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