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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.441/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 441/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
OGGETTO:
(GIA' ) con il patrocinio Controparte_1 CP_2
Bancari (deposito dell'avv. Stringhini Sergio bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario)
e con il patrocinio Controparte_3 CP_4
Codice: P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. Ravasio Giancarlo CP_5
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 518/2022 pubblicata in data 1° marzo 2022
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati
i motivi esposti con il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata
sentenza n.518/22, emessa il 21.02.22 e pubblicata in data 01.03.22 dal
Tribunale Bergamo, Giudice Onorario dott.ssa Carlotta Griffini,
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi ogni domanda
formulata dai signori e CP_4 Controparte_3
nei confronti di , in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale, anche relativi al primo grado di giudizio,
interamente rifusi”.
Degli appellati
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto dalla con conferma della Parte_1
sentenza n.518/2022 del 21/2/2022, pubblicata in data 1/3/2022 del
Tribunale di Bergamo, in ogni suo punto e capo.
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio,
nonché della fase inibitoria, il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori di
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda
2 proposta da e di condanna ai sensi Controparte_3 CP_4
dell'art. 2050 cod.civ. di al pagamento della somma di € Controparte_2
80.150,00, oltre interessi legali dal 16 ottobre 2013 al saldo, quale importo complessivo di due bonifici eseguiti dall'istituto bancario in favore di una società malese sul loro conto corrente e da essi contestati in quanto non autorizzati
1.1. Il Tribunale ha ritenuto che dalla istruttoria sia emerso che:
in data 27 agosto 2011, appreso della effettuazione dei bonifici, CP_4
si è recato presso la filiale di Albino con il fratello, ha rilevato che le
[...]
due lettere di disposizione dei bonifici presentavano una firma che non ha riconosciuto come propria “ benché molto simile” e indirizzo mail e numero di telefono non corrispondenti (teste fratello Testimone_1
dell'attore);
sulle richieste di bonifico l'indirizzo mail e il numero telefonico erano errati
(interrogatorio formale di;
Testimone_1
le uniche verifiche effettuate dai dipendenti bancari sono state quelle di comparare le firme sulle disposizioni scritte di bonifico con lo specimen e di controllare i dati presenti sulla busta del plico con cui erano pervenute a mezzo corriere DHL da una località provenienza molto vicina a quella di effettiva residenza del correntista in Sud Africa (testi Tes_2
e ; Testimone_3 Testimone_4
il conto corrente era poco movimentato, “fermo”, e le somme erano in giacenza da anni (teste dipendente della . Testimone_5 CP_2
3 Il Tribunale ha quindi ritenuto accertata la responsabilità della banca ai sensi degli artt. 10, 11 e 15 d.leg.vo n. 11/2010 che impongono che sia onere provare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata nei termini corretti.
Ha rilevato che il prelievo fraudolento rientra nel “rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento” (Cass. 19690/2018) in relazione al quale
è richiesta una diligenza di natura tecnica da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere;
che, nel caso di specie, sono state eseguite operazioni mai richieste dal correntista su conto corrente “fermo” e sarebbe stato agevole da parte dei dipendenti dell'istituto bancario una verifica attraverso un contatto diretto con i correntisti;
che la banca non ha provato di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno né abbia fornito prova liberatoria circa la esistenza di un fattore causale esterno o di un comportamento doloso o incauto ad essi imputabile, posto che da parte loro vi è stato senza indugio il <> e la richiesta di restituzione della provvista.
2. Ha proposto appello (a seguito di fusione per Controparte_6
incorporazione con la sulla base di un unico motivo (la Controparte_2
riforma della statuizione in punto di spese è stata chiesta solo in relazione all'accoglimento del gravame). Ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3.A seguito di ricorso ex art. 351 cod.proc.civ. e di provvedimento presidenziale di sospensione depositato il 10 maggio 2022, costituito il
4 contraddittorio con gli appellati in ordine al sub-procedimento, la Corte ha revocato il provvedimento presidenziale.
3. Gli appellati si sono costituiti nel giudizio di merito ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
4. Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico articolato motivo l'appellante lamenta la errata applicazione da parte del Tribunale del D.Legs.vo n. 11/2010 che, in base alla circolare ABI
-serie tecnica n. 14 del 31 marzo 2010 il decreto trova applicazione solo se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati nella Comunità Europea;
evidenzia che nel caso di specie beneficiaria dei bonifici era una società estera con conto corrente presso istituto di credito malesiano.
Deduce che, se si ritenga applicabile all'art. 5 dei citato decreto legislativo,
l'operazione è da considerarsi autorizzata attraverso l'ordine di pagamento conferito dal pagatore, in quanto non sono prescritti requisiti di forma circa la modalità di trasmissione: l'ordine scritto trasmesso dal pagatore presentava tutti gli elementi necessari della disposizione di bonifico (tra cui i dati anagrafici, il codice IBAN completo, il saldo creditore del conto corrente) e anche lo swift, il codice di messaggistica mondiale richiesto per i bonifici internazionali considerato affidabile, sicché l'operazione si presentava
5 formalmente regolare.
Deduce che è stata osservata la prescritta diligenza in quanto, come confermato, dai testi escussi: è stato rifiutato l'ordine di bonifico via cavo o a mezzo telefax;
è stata richiesta disposizione scritta firmata in originale ed essa recava tutti prescritti dati, già preannunciati per telefono;
il plico proveniva da una cittadina del Sud Africa sita a pochi chilometri dal luogo di residenza del e l'etichetta indicava con esattezza i dati del mittente;
CP_4
la firma apposta corrispondeva a quella depositata sullo specimen, sul contratto di conto corrente e sulla copia del passaporto e la verifica è stata fatta da più dipendenti;
nessuna discrepanza o alterazione era rilevabile e visibile tanto che anche in sede penale è stata accertata la similitudine con la firma del CP_4
Sostiene che le informazioni fornite potevano essere in possesso del solo e deve ritenersi che egli abbia in modo colpevole o incauto fornito i CP_4
propri dati anagrafici e i dati relativi al proprio conto corrente bancario ovvero abbia tenuto in comportamento negligente che ha consentito a terzi di entrare in possesso di tali dati.
Censura che gli importi da bonificare o la scarsa movimentazione del conto potessero determinare la insorgenza di dubbi, come ritenuto dal Tribunale.
2.Il motivo è infondato.
3.Riguardo l'applicabilità del D.Lgs.vo n. 11/2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai mezzi di pagamento, è da rilevare che nel testo vigente ratione temporis l'art. 2 (in rubrica: “ambito di applicazione”) 6 prevede al primo comma:
pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non
appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio
economico europeo. >>; e al terzo comma prevede che
applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a
condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del
beneficiario siano insediati nella Comunità europea ovvero l'unico
prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento
sia insediato nella Comunità. L'articolo 23 si applica anche ai servizi di
pagamento in cui uno solo dei prestatori sia insediato nella Comunità. >>
Le disposizioni del Titolo II del Decreto si applicano a tutti i prestatori di servizi di pagamento per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in quanto ivi insediati o in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo e che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo. Rientrano altresì
nell'ambito di applicazione del Decreto le operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio
Economico Europeo a valere su un conto del pagatore denominato in una diversa divisa.
Nel caso di specie i bonifici sono stati effettuati in euro ma il prestatore dei servizi del beneficiario è sito in Malesia, al di fuori dello Spazio economico
7 europeo.
4. Tuttavia la disciplina contenuta nella citata normativa è in linea con le regole generali in tema di verifica della diligenza dell'agente professionale,
la cui diligenza qualificata nell'adempimento dei propri obblighi è prescritta dall'art. 1176 comma 2 cod.civ.
La vicenda in esame va comunque ricondotta nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente.
Infatti <
eseguito un ordine di bonifico pervenuto alla banca tramite canali inusuali,
non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità (v. Cass. n. 23580 del 2017 e n. 1764 del 1988,
quest'ultimo precedente con riferimento a un ordine di bonifico perfettamente falsificato;
cfr. n. 25894 del 2021)
5. E', quindi, corretta la statuizione (non oggetto, peraltro, di censura) per cui grava sull'istituto bancario l'onere di provare di avere adottato la diligenza tecnica propria dell'accorto banchiere.
La questione posta dall'appellante è quella della valutazione degli elementi
8 istruttori acquisiti che, a suo dire, depongono per una esclusione della sua responsabilità.
Il Tribunale, in realtà ha tenuto conto del contenuto delle deposizione dei testi addotti dall'istituto bancario, ha preso in considerazione la circostanza da questi riferita per cui, a fronte delle telefonate del sedicente CP_4
sia stato preteso un ordine scritto e le disposizioni di bonifico non siano state effettuate su disposizione verbale o a mezzo fax;
ha parimenti dato atto della similitudine, riconosciuta dallo stesso che connota la sottoscrizione CP_4
contenuta nelle lettere di disposizione di bonifico rispetto alla propria contenuta nello specimen di firma e nei documenti nella disponibilità
dell'istituto bancario;
ha anche evidenziato la circostanza della spedizione del plico da una località del Sud Africa sita nelle vicinanze al luogo di residenza del ma l'ha ritenuta, a ragione, non utile o decisiva al fine CP_4
di accertare la riconducibilità delle disposizioni di bonifico al cliente.
Sicché non può certo ritenersi che vi sia stata una omessa valutazione di tali elementi.
Piuttosto, il Tribunale ha ritenuto che le verifiche e cautele adottate non siano sufficienti a far ritenere osservato il canone di diligenza qualificato richiesto all'istituto bancario.
Ed in effetti sono di rilievo: la mancata presenza del correntista, residente all'estero, per la effettuazioni di operazioni che normalmente vengono effettuate allo sportello bancario ovvero attraverso strumenti di home
banking che, però, non erano nella disponibilità dei clienti (in tal senso può
9 ritenersi che sia stata espressa una loro scelta tesa ad escludere il compimento di operazioni “a distanza”); la scarsa movimentazione del conto, protratta da tempo;
la mancata esecuzione in precedenza di operazioni similari per importi assai consistenti e per una destinazione quanto meno non usuale;
la reiterazione a breve distanza di tempo dell'operazione .
Appaiono oggettive, per un verso, la impossibilità di accertare la reale provenienza delle richieste di bonifico dai correntisti se non con una interlocuzione diretta con gli stessi ma al loro indirizzo mail ed al numero di telefono nella disponibilità dell'istituto bancario e, per altro verso, la banalità
del riscontro con tale modalità (cioè la ricerca di un contatto diretto con i clienti ulteriore, evidentemente, a quello telefonico da cui ha preso avvio la vicenda in esame su iniziativa del sedicente al fine di accertare che CP_4
l'interlocutore delle telefonate fosse effettivamente il correntista) che sarebbe stato, però, di per sé sufficiente a bloccare la operazione.
In sostanza, i controlli effettuati (attraverso lo specimen e gli altri documenti presenti in filiale) e sulla busta del plico (che però, per quanto emerso in istruttoria, pur provenendo dal Sud Africa, presentava evidenti errori nella indicazione dell'indirizzo mail e del numero di telefono del correntista e, in base a quanto evidenziato dagli appellati, indicava quale “shipper” (mittente)
un nominativo diverso da quello del elementi che avrebbero dovuto CP_4
originare sospetti piuttosto che dare conferma circa la regolarità delle operazioni) non possono ritenersi sufficienti per ritenere adempiuto l'onere probatorio in capo all'istituto bancario.
10 Né a diverse considerazioni può condurre la “regolarità formale” delle lettere contenenti le disposizioni di bonifico: la indicazione in esse di dati
(anagrafici e bancari) nella disponibilità dei correntisti non sono sufficienti a configurare a suo carico comportamenti connotati da colpa grave in mancanza di qualunque obiettivo riscontro di rilievo pure indiziario che era onere dell'appellante fornire. La possibilità di acquisizione di tali dati attraverso tecniche fraudolente rientra nell'area del rischio di impresa,
destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente;
misure, che per le ragioni esposte, nel caso di specie non sono state attuate.
In senso contrario non depone la indicazione del codice swift che altro non è
se non un codice internazionale standardizzato utilizzato per identificare banche e istituzioni finanziarie durante le transazioni internazionali;
esso è
utilizzato nei bonifici internazionali ma la sua indicazione non concorre alla affidabilità dell'operazione.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, ancorché con diversa parziale motivazione, va confermata.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000) ed in conformità alla nota depositata.
7. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
11 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Bergamo n. 518/2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.441/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 441/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
OGGETTO:
(GIA' ) con il patrocinio Controparte_1 CP_2
Bancari (deposito dell'avv. Stringhini Sergio bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario)
e con il patrocinio Controparte_3 CP_4
Codice: P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. Ravasio Giancarlo CP_5
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 518/2022 pubblicata in data 1° marzo 2022
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati
i motivi esposti con il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata
sentenza n.518/22, emessa il 21.02.22 e pubblicata in data 01.03.22 dal
Tribunale Bergamo, Giudice Onorario dott.ssa Carlotta Griffini,
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi ogni domanda
formulata dai signori e CP_4 Controparte_3
nei confronti di , in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale, anche relativi al primo grado di giudizio,
interamente rifusi”.
Degli appellati
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto dalla con conferma della Parte_1
sentenza n.518/2022 del 21/2/2022, pubblicata in data 1/3/2022 del
Tribunale di Bergamo, in ogni suo punto e capo.
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio,
nonché della fase inibitoria, il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori di
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda
2 proposta da e di condanna ai sensi Controparte_3 CP_4
dell'art. 2050 cod.civ. di al pagamento della somma di € Controparte_2
80.150,00, oltre interessi legali dal 16 ottobre 2013 al saldo, quale importo complessivo di due bonifici eseguiti dall'istituto bancario in favore di una società malese sul loro conto corrente e da essi contestati in quanto non autorizzati
1.1. Il Tribunale ha ritenuto che dalla istruttoria sia emerso che:
in data 27 agosto 2011, appreso della effettuazione dei bonifici, CP_4
si è recato presso la filiale di Albino con il fratello, ha rilevato che le
[...]
due lettere di disposizione dei bonifici presentavano una firma che non ha riconosciuto come propria “ benché molto simile” e indirizzo mail e numero di telefono non corrispondenti (teste fratello Testimone_1
dell'attore);
sulle richieste di bonifico l'indirizzo mail e il numero telefonico erano errati
(interrogatorio formale di;
Testimone_1
le uniche verifiche effettuate dai dipendenti bancari sono state quelle di comparare le firme sulle disposizioni scritte di bonifico con lo specimen e di controllare i dati presenti sulla busta del plico con cui erano pervenute a mezzo corriere DHL da una località provenienza molto vicina a quella di effettiva residenza del correntista in Sud Africa (testi Tes_2
e ; Testimone_3 Testimone_4
il conto corrente era poco movimentato, “fermo”, e le somme erano in giacenza da anni (teste dipendente della . Testimone_5 CP_2
3 Il Tribunale ha quindi ritenuto accertata la responsabilità della banca ai sensi degli artt. 10, 11 e 15 d.leg.vo n. 11/2010 che impongono che sia onere provare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata nei termini corretti.
Ha rilevato che il prelievo fraudolento rientra nel “rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento” (Cass. 19690/2018) in relazione al quale
è richiesta una diligenza di natura tecnica da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere;
che, nel caso di specie, sono state eseguite operazioni mai richieste dal correntista su conto corrente “fermo” e sarebbe stato agevole da parte dei dipendenti dell'istituto bancario una verifica attraverso un contatto diretto con i correntisti;
che la banca non ha provato di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno né abbia fornito prova liberatoria circa la esistenza di un fattore causale esterno o di un comportamento doloso o incauto ad essi imputabile, posto che da parte loro vi è stato senza indugio il <> e la richiesta di restituzione della provvista.
2. Ha proposto appello (a seguito di fusione per Controparte_6
incorporazione con la sulla base di un unico motivo (la Controparte_2
riforma della statuizione in punto di spese è stata chiesta solo in relazione all'accoglimento del gravame). Ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3.A seguito di ricorso ex art. 351 cod.proc.civ. e di provvedimento presidenziale di sospensione depositato il 10 maggio 2022, costituito il
4 contraddittorio con gli appellati in ordine al sub-procedimento, la Corte ha revocato il provvedimento presidenziale.
3. Gli appellati si sono costituiti nel giudizio di merito ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
4. Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico articolato motivo l'appellante lamenta la errata applicazione da parte del Tribunale del D.Legs.vo n. 11/2010 che, in base alla circolare ABI
-serie tecnica n. 14 del 31 marzo 2010 il decreto trova applicazione solo se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati nella Comunità Europea;
evidenzia che nel caso di specie beneficiaria dei bonifici era una società estera con conto corrente presso istituto di credito malesiano.
Deduce che, se si ritenga applicabile all'art. 5 dei citato decreto legislativo,
l'operazione è da considerarsi autorizzata attraverso l'ordine di pagamento conferito dal pagatore, in quanto non sono prescritti requisiti di forma circa la modalità di trasmissione: l'ordine scritto trasmesso dal pagatore presentava tutti gli elementi necessari della disposizione di bonifico (tra cui i dati anagrafici, il codice IBAN completo, il saldo creditore del conto corrente) e anche lo swift, il codice di messaggistica mondiale richiesto per i bonifici internazionali considerato affidabile, sicché l'operazione si presentava
5 formalmente regolare.
Deduce che è stata osservata la prescritta diligenza in quanto, come confermato, dai testi escussi: è stato rifiutato l'ordine di bonifico via cavo o a mezzo telefax;
è stata richiesta disposizione scritta firmata in originale ed essa recava tutti prescritti dati, già preannunciati per telefono;
il plico proveniva da una cittadina del Sud Africa sita a pochi chilometri dal luogo di residenza del e l'etichetta indicava con esattezza i dati del mittente;
CP_4
la firma apposta corrispondeva a quella depositata sullo specimen, sul contratto di conto corrente e sulla copia del passaporto e la verifica è stata fatta da più dipendenti;
nessuna discrepanza o alterazione era rilevabile e visibile tanto che anche in sede penale è stata accertata la similitudine con la firma del CP_4
Sostiene che le informazioni fornite potevano essere in possesso del solo e deve ritenersi che egli abbia in modo colpevole o incauto fornito i CP_4
propri dati anagrafici e i dati relativi al proprio conto corrente bancario ovvero abbia tenuto in comportamento negligente che ha consentito a terzi di entrare in possesso di tali dati.
Censura che gli importi da bonificare o la scarsa movimentazione del conto potessero determinare la insorgenza di dubbi, come ritenuto dal Tribunale.
2.Il motivo è infondato.
3.Riguardo l'applicabilità del D.Lgs.vo n. 11/2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai mezzi di pagamento, è da rilevare che nel testo vigente ratione temporis l'art. 2 (in rubrica: “ambito di applicazione”) 6 prevede al primo comma:
pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non
appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio
economico europeo. >>; e al terzo comma prevede che
applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a
condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del
beneficiario siano insediati nella Comunità europea ovvero l'unico
prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento
sia insediato nella Comunità. L'articolo 23 si applica anche ai servizi di
pagamento in cui uno solo dei prestatori sia insediato nella Comunità. >>
Le disposizioni del Titolo II del Decreto si applicano a tutti i prestatori di servizi di pagamento per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in quanto ivi insediati o in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo e che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo. Rientrano altresì
nell'ambito di applicazione del Decreto le operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio
Economico Europeo a valere su un conto del pagatore denominato in una diversa divisa.
Nel caso di specie i bonifici sono stati effettuati in euro ma il prestatore dei servizi del beneficiario è sito in Malesia, al di fuori dello Spazio economico
7 europeo.
4. Tuttavia la disciplina contenuta nella citata normativa è in linea con le regole generali in tema di verifica della diligenza dell'agente professionale,
la cui diligenza qualificata nell'adempimento dei propri obblighi è prescritta dall'art. 1176 comma 2 cod.civ.
La vicenda in esame va comunque ricondotta nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente.
Infatti <
eseguito un ordine di bonifico pervenuto alla banca tramite canali inusuali,
non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità (v. Cass. n. 23580 del 2017 e n. 1764 del 1988,
quest'ultimo precedente con riferimento a un ordine di bonifico perfettamente falsificato;
cfr. n. 25894 del 2021)
5. E', quindi, corretta la statuizione (non oggetto, peraltro, di censura) per cui grava sull'istituto bancario l'onere di provare di avere adottato la diligenza tecnica propria dell'accorto banchiere.
La questione posta dall'appellante è quella della valutazione degli elementi
8 istruttori acquisiti che, a suo dire, depongono per una esclusione della sua responsabilità.
Il Tribunale, in realtà ha tenuto conto del contenuto delle deposizione dei testi addotti dall'istituto bancario, ha preso in considerazione la circostanza da questi riferita per cui, a fronte delle telefonate del sedicente CP_4
sia stato preteso un ordine scritto e le disposizioni di bonifico non siano state effettuate su disposizione verbale o a mezzo fax;
ha parimenti dato atto della similitudine, riconosciuta dallo stesso che connota la sottoscrizione CP_4
contenuta nelle lettere di disposizione di bonifico rispetto alla propria contenuta nello specimen di firma e nei documenti nella disponibilità
dell'istituto bancario;
ha anche evidenziato la circostanza della spedizione del plico da una località del Sud Africa sita nelle vicinanze al luogo di residenza del ma l'ha ritenuta, a ragione, non utile o decisiva al fine CP_4
di accertare la riconducibilità delle disposizioni di bonifico al cliente.
Sicché non può certo ritenersi che vi sia stata una omessa valutazione di tali elementi.
Piuttosto, il Tribunale ha ritenuto che le verifiche e cautele adottate non siano sufficienti a far ritenere osservato il canone di diligenza qualificato richiesto all'istituto bancario.
Ed in effetti sono di rilievo: la mancata presenza del correntista, residente all'estero, per la effettuazioni di operazioni che normalmente vengono effettuate allo sportello bancario ovvero attraverso strumenti di home
banking che, però, non erano nella disponibilità dei clienti (in tal senso può
9 ritenersi che sia stata espressa una loro scelta tesa ad escludere il compimento di operazioni “a distanza”); la scarsa movimentazione del conto, protratta da tempo;
la mancata esecuzione in precedenza di operazioni similari per importi assai consistenti e per una destinazione quanto meno non usuale;
la reiterazione a breve distanza di tempo dell'operazione .
Appaiono oggettive, per un verso, la impossibilità di accertare la reale provenienza delle richieste di bonifico dai correntisti se non con una interlocuzione diretta con gli stessi ma al loro indirizzo mail ed al numero di telefono nella disponibilità dell'istituto bancario e, per altro verso, la banalità
del riscontro con tale modalità (cioè la ricerca di un contatto diretto con i clienti ulteriore, evidentemente, a quello telefonico da cui ha preso avvio la vicenda in esame su iniziativa del sedicente al fine di accertare che CP_4
l'interlocutore delle telefonate fosse effettivamente il correntista) che sarebbe stato, però, di per sé sufficiente a bloccare la operazione.
In sostanza, i controlli effettuati (attraverso lo specimen e gli altri documenti presenti in filiale) e sulla busta del plico (che però, per quanto emerso in istruttoria, pur provenendo dal Sud Africa, presentava evidenti errori nella indicazione dell'indirizzo mail e del numero di telefono del correntista e, in base a quanto evidenziato dagli appellati, indicava quale “shipper” (mittente)
un nominativo diverso da quello del elementi che avrebbero dovuto CP_4
originare sospetti piuttosto che dare conferma circa la regolarità delle operazioni) non possono ritenersi sufficienti per ritenere adempiuto l'onere probatorio in capo all'istituto bancario.
10 Né a diverse considerazioni può condurre la “regolarità formale” delle lettere contenenti le disposizioni di bonifico: la indicazione in esse di dati
(anagrafici e bancari) nella disponibilità dei correntisti non sono sufficienti a configurare a suo carico comportamenti connotati da colpa grave in mancanza di qualunque obiettivo riscontro di rilievo pure indiziario che era onere dell'appellante fornire. La possibilità di acquisizione di tali dati attraverso tecniche fraudolente rientra nell'area del rischio di impresa,
destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente;
misure, che per le ragioni esposte, nel caso di specie non sono state attuate.
In senso contrario non depone la indicazione del codice swift che altro non è
se non un codice internazionale standardizzato utilizzato per identificare banche e istituzioni finanziarie durante le transazioni internazionali;
esso è
utilizzato nei bonifici internazionali ma la sua indicazione non concorre alla affidabilità dell'operazione.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, ancorché con diversa parziale motivazione, va confermata.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000) ed in conformità alla nota depositata.
7. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
11 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Bergamo n. 518/2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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