Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036 , convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1973.
Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036 , convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1973.