CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 27/02/2026, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3007/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10702/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036502465 2023 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11041/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma, per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento n. TK3036502465/2023, notificato in data 18.12.2023, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 237.204,30= (di Euro 106.939,00= per maggiore IRES e IVA accertata, a cui si aggiunge una sanzione amministrativa pari ad Euro 2 105.470,10=, oltre relativi interessi dalla debenza al saldo e spese di notifica per Euro 130.265,30=) derivante dal processo verbale n. 610/2022 redatto in data 12.04.2022 dalla Guardia di Finanza di Follonica;
solleva i seguenti motivi:
1.1. tardività dell'accertamento, in quanto l'avviso è stato notificato oltre il termine ordinario di 4 anni previsto dalla legge, poiché non ricorrono i presupposti per il raddoppio dei termini.
1.2. Infondatezza dei rilievi relativi alle spese indeducibili (€ 36.017,07), facendosi rilevare che le spese contestate come “non documentate” sono in realtà inerenti all'attività di amministratore (viaggi e trasferte per motivi di lavoro), quindi deducibili.
1.3. Illegittimità dei rilievi relativi alle fatture soggettivamente inesistenti (€ 181.000,00); segnatamente si contesta la ripresa a tassazione delle fatture emesse da Associazione_1 Equitando, sostenendo che: l'organizzazione degli eventi ippici deve per regolamento essere affidata a una Associazione_1 (Associazione sportiva dilettantistica); le prestazioni sono effettivamente avvenute, come dimostrato da documentazione bancaria, pubblicità, articoli di stampa, ecc.; la Associazione_1 è autonoma rispetto al gestore dell'ippodromo; i costi sono certi, inerenti e documentati.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia dell'Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti motivi dedotti,
Quanto al primo motivo relativo all'eccepita decadenza dell'azione accertativa, lo stesso risulta infondato;
difatti l'avviso di accertamento impugnato è stato tempestivamente notificato in data 18/12/2023, in applicazione dell'art.43, D.P.R.n.600/1973, nella versione in vigore dal 01/01/2016, che prevede che: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Il suddetto articolo è stato così sostituito dall'art.1, comma 131, legge n.208/2015 e si applica - come disposto dal comma 132 dell'art.1 della citata legge - agli avvisi accertamento relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento ha per oggetto l'anno d'imposta 2017, la dichiarazione dei redditi risulta presentata nel 2018, ne consegue che la notifica dello stesso, avvenuta il 18/12/2023, è tempestiva.
Quanto al secondo motivo rileva la Corte che, correttamente, all'esito della verifica dei costi dedotti dal reddito d'impresa, sono state escluse e quindi riprese a tassazione le fatture nel seguito indicate, in quanto risultavano carenti i requisiti previsti dall'art. 109 TUIR;
segnatamente si tratta della fattura n.432 del
05/12/2017 con imponibile di € 14.754,00 e della fattura n.468 del 31/12/2017 con imponibile di € 16.393,44, emesse dalla Società_1 S.r.l., le quali portano entrambe la generica descrizione: “per sopralluogo e consulenza tecnico commerciale locali adibiti a foresteria c/o Società_4; vi è poi la fattura n.92 del03/04/2017 con imponibile di € 3.067,56, emessa dalla Società_2 S.r.l., che porta la generica descrizione:
“commissione n.10359 del 13/03/2017”; ed ancora la fattura n.219 del 19/07/2017 con imponibile di
€ 1.986,20, emessa da Società_3 S.r.l., porta la descrizione: “soggiorno 2 persone mezza pensione”. La ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dall'Ufficio e la giustificazione fornita è risultata priva di qualsiasi supporto documentale e risulta del tutto incoerente con la descrizione delle prestazioni contenute nelle fatture suddette.
Quanto al terzo motivo, risultano adeguatamente enunciate le ragioni in forza delle quali si è ritenuto che le fatture di sponsorizzazione – pubblicità per complessivi € 181.000 fossero riferite ad operazioni inesistenti;
in particolare è stato accertato che la Società Ricorrente_1 non risulta aver acquistato il materiale pubblicitario che avrebbe dovuto fornire alla Associazione_1
non ha ricevuto né acquistato in proprio il materiale pubblicitario de quo;
i dipendenti/ collaboratori dell'Associazione_1, escussi dai verificatori, hanno dichiarato di non hanno mai indossato abbigliamento pubblicitario né distribuito materiale destinato a pubblicizzare la società
Ricorrente_1, né di averlo visto fare ad altri colleghi;
al riguardo la società ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a provare l'effettiva esistenza delle operazioni in contestazione, limitandosi prospettare argomentazioni generiche ed irrilevanti.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
La parte ricorrente risultata soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento liquidate in € 3000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Antonino La Malfa
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10702/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036502465 2023 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11041/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma, per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento n. TK3036502465/2023, notificato in data 18.12.2023, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 237.204,30= (di Euro 106.939,00= per maggiore IRES e IVA accertata, a cui si aggiunge una sanzione amministrativa pari ad Euro 2 105.470,10=, oltre relativi interessi dalla debenza al saldo e spese di notifica per Euro 130.265,30=) derivante dal processo verbale n. 610/2022 redatto in data 12.04.2022 dalla Guardia di Finanza di Follonica;
solleva i seguenti motivi:
1.1. tardività dell'accertamento, in quanto l'avviso è stato notificato oltre il termine ordinario di 4 anni previsto dalla legge, poiché non ricorrono i presupposti per il raddoppio dei termini.
1.2. Infondatezza dei rilievi relativi alle spese indeducibili (€ 36.017,07), facendosi rilevare che le spese contestate come “non documentate” sono in realtà inerenti all'attività di amministratore (viaggi e trasferte per motivi di lavoro), quindi deducibili.
1.3. Illegittimità dei rilievi relativi alle fatture soggettivamente inesistenti (€ 181.000,00); segnatamente si contesta la ripresa a tassazione delle fatture emesse da Associazione_1 Equitando, sostenendo che: l'organizzazione degli eventi ippici deve per regolamento essere affidata a una Associazione_1 (Associazione sportiva dilettantistica); le prestazioni sono effettivamente avvenute, come dimostrato da documentazione bancaria, pubblicità, articoli di stampa, ecc.; la Associazione_1 è autonoma rispetto al gestore dell'ippodromo; i costi sono certi, inerenti e documentati.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia dell'Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti motivi dedotti,
Quanto al primo motivo relativo all'eccepita decadenza dell'azione accertativa, lo stesso risulta infondato;
difatti l'avviso di accertamento impugnato è stato tempestivamente notificato in data 18/12/2023, in applicazione dell'art.43, D.P.R.n.600/1973, nella versione in vigore dal 01/01/2016, che prevede che: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Il suddetto articolo è stato così sostituito dall'art.1, comma 131, legge n.208/2015 e si applica - come disposto dal comma 132 dell'art.1 della citata legge - agli avvisi accertamento relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento ha per oggetto l'anno d'imposta 2017, la dichiarazione dei redditi risulta presentata nel 2018, ne consegue che la notifica dello stesso, avvenuta il 18/12/2023, è tempestiva.
Quanto al secondo motivo rileva la Corte che, correttamente, all'esito della verifica dei costi dedotti dal reddito d'impresa, sono state escluse e quindi riprese a tassazione le fatture nel seguito indicate, in quanto risultavano carenti i requisiti previsti dall'art. 109 TUIR;
segnatamente si tratta della fattura n.432 del
05/12/2017 con imponibile di € 14.754,00 e della fattura n.468 del 31/12/2017 con imponibile di € 16.393,44, emesse dalla Società_1 S.r.l., le quali portano entrambe la generica descrizione: “per sopralluogo e consulenza tecnico commerciale locali adibiti a foresteria c/o Società_4; vi è poi la fattura n.92 del03/04/2017 con imponibile di € 3.067,56, emessa dalla Società_2 S.r.l., che porta la generica descrizione:
“commissione n.10359 del 13/03/2017”; ed ancora la fattura n.219 del 19/07/2017 con imponibile di
€ 1.986,20, emessa da Società_3 S.r.l., porta la descrizione: “soggiorno 2 persone mezza pensione”. La ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dall'Ufficio e la giustificazione fornita è risultata priva di qualsiasi supporto documentale e risulta del tutto incoerente con la descrizione delle prestazioni contenute nelle fatture suddette.
Quanto al terzo motivo, risultano adeguatamente enunciate le ragioni in forza delle quali si è ritenuto che le fatture di sponsorizzazione – pubblicità per complessivi € 181.000 fossero riferite ad operazioni inesistenti;
in particolare è stato accertato che la Società Ricorrente_1 non risulta aver acquistato il materiale pubblicitario che avrebbe dovuto fornire alla Associazione_1
non ha ricevuto né acquistato in proprio il materiale pubblicitario de quo;
i dipendenti/ collaboratori dell'Associazione_1, escussi dai verificatori, hanno dichiarato di non hanno mai indossato abbigliamento pubblicitario né distribuito materiale destinato a pubblicizzare la società
Ricorrente_1, né di averlo visto fare ad altri colleghi;
al riguardo la società ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a provare l'effettiva esistenza delle operazioni in contestazione, limitandosi prospettare argomentazioni generiche ed irrilevanti.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
La parte ricorrente risultata soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento liquidate in € 3000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Antonino La Malfa