Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 27/02/2026, n. 3007
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'accertamento

    L'avviso di accertamento è stato notificato tempestivamente in data 18/12/2023, in applicazione dell'art.43, D.P.R.n.600/1973, nella versione in vigore dal 01/01/2016, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tale articolo si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento ha per oggetto l'anno d'imposta 2017, la dichiarazione dei redditi risulta presentata nel 2018, ne consegue che la notifica dello stesso, avvenuta il 18/12/2023, è tempestiva.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi relativi alle spese indeducibili

    La Corte rileva che, correttamente, all'esito della verifica dei costi dedotti dal reddito d'impresa, sono state escluse e quindi riprese a tassazione alcune fatture, in quanto risultavano carenti i requisiti previsti dall'art. 109 TUIR. La ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dall'Ufficio e la giustificazione fornita è risultata priva di qualsiasi supporto documentale e risulta del tutto incoerente con la descrizione delle prestazioni contenute nelle fatture suddette.

  • Rigettato
    Illegittimità dei rilievi relativi alle fatture soggettivamente inesistenti

    Risultano adeguatamente enunciate le ragioni in forza delle quali si è ritenuto che le fatture di sponsorizzazione – pubblicità per complessivi € 181.000 fossero riferite ad operazioni inesistenti; in particolare è stato accertato che la Società Ricorrente_1 non risulta aver acquistato il materiale pubblicitario che avrebbe dovuto fornire alla Associazione_1, non ha ricevuto né acquistato in proprio il materiale pubblicitario de quo; i dipendenti/ collaboratori dell'Associazione_1, escussi dai verificatori, hanno dichiarato di non aver mai indossato abbigliamento pubblicitario né distribuito materiale destinato a pubblicizzare la società Ricorrente_1, né di averlo visto fare ad altri colleghi; al riguardo la società ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a provare l'effettiva esistenza delle operazioni in contestazione, limitandosi prospettare argomentazioni generiche ed irrilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 27/02/2026, n. 3007
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 3007
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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