Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 29.01.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16640 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Ottavio Levita, presso il quale elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...]
in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Avv. Francesco Goglia Veronica Perrone C.F. e Pasquale Galassi, presso cui elettivamente domicilia;
- resistente –
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
rappresentante legale pro tempore;
rappresentato e difeso in virtù di procurale alle liti dall'Avv dall'avv. Diodata Ardolino presso cui domicilia
- resistente –
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
al 5.7.2019, con mansione di addetto alla sorveglianza, inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL Federambiente;
che il predetto rapporto di lavoro subordinato, prima a termine e da marzo 2001 a tempo indeterminato, è cessato in data 5.7.2019 per licenziamento poiché il ricorrente è stato assunto da Sapna S.p.A. il 6.7.2019; che, dopo la
CP_ cessazione dell'indicato rapporto di lavoro, il ha trasmesso all' - Gestione CP_1
dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di Caserta) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che il ricorrente, visto l'eccessivo decorso del tempo e il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, con PEC del 19.05.2023 ha chiesto all' di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali CP_2 documenti o pareri prodotti in merito;
che l con PEC del 23.05.2023 ha comunicato CP_2
l'impossibilità di procedere alla liquidazione della prestazione richiesta non risultando versata da parte dell'Ente la relativa contribuzione.
Tanto premesso, richiamando il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all' art. 2116 c.c., ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.3.2000 al 5.7.2019 con il convenuto;
accertare e dichiarare l'omissione contributiva del ed in CP_1 CP_1 ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
condannare l al CP_2 CP_2 pagamento in suo favore dell'importo, a titolo di TFR, di euro 32.160,89 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. Spese vinte.
Nel resistere alla domanda il Controparte_1
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al
[...] pagamento del TFR/TFS, chiedendo l'estromissione dal giudizio e la condanna dell' al CP_2
pagamento della predetta prestazione.
Ha dedotto in proposito che, ai sensi della legge n.152/1968 e del DPCM 20.12.2019 e s.m.i., ai dipendenti delle amministrazioni locali, tra cui i consorzi tra comuni, la prestazione del trattamento di fine servizio è liquidata d'ufficio dall'ente previdenziale dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, non sussistendo alcuna deroga al principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all' art. 2116 c.c.. L' si è costituito in giudizio tardivamente , con memoria non conferente con l'oggetto CP_2
del giudizio
******
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il pagamento da parte dell' del TFR , CP_2 avendo l provveduto al pagamento con mandato n 9000102904 del 14.05.2024 ha CP_2 dell'importo netto di euro 26.805,00 ( cfr. note in data 10.01.2024 nella prod. parte ricorrente).
Giova ricordare che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento dell'importo maturato a titolo di
TFR, avvenuto successivamente al deposito del ricorso, determina pertanto, allo stato, la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno, vertente sui medesimi titoli, la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Tuttavia la declaratoria è solo parziale in quanto parte ricorrente ha rilevato una difformità tra l'importo contabilizzato nel ricorso e quello effettivamente erogato.
In particolare, è stata evidenziata una diversa indicazione della retribuzione erogata al ricorrente per l'anno 2017 e posta a base del conteggio del TFR che non trova corrispondenza nel dato contabile contenuto nel modello TFR1, trasmesso dal CUB all CP_2 ove la retribuzione utile al fine del calcolo dell'emolumento in questione per l'anno suddetto
è pari € 26.716,82 e non € 16.716,82 ( cfr doc in atti). Errore di trascrizione che ha determinato una proporzionale riduzione dell'accantonamento corrispondente.
Ne consegue che al ricorrente è ancora dovuta la differenza, tra quanto liquidato dall CP_2
e quanto maturato, pari ad di € 728,83 Le spese, in relazione alle quali parte ricorrente e il CONSORZIO convenuto hanno chiesto la statuizione, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , atteso che il pagamento, spettante all' , è intervenuto solo in corso di CP_2 CP_2
giudizio (14.05.2024) e che il pagamento è stato parziale.
Vanno invece compensate con il convenuto, in ragione della posizione CP_1 processuale dell'Ente.
P.Q.M.
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento di € 728,83 per differenza economica tra quanto CP_2
spettante a titolo di TFR e quanto liquidato c) condanna l al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si CP_2 liquidano in complessivi € 2.695, 00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione;
c) compensa le spese di giudizio il Controparte_1
e le altre parti processuali.
[...]
Napoli, 29.01.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)