Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2025, proposto da
PS Soc. Coop. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7BDE50F20, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl NT - Area Gestione Tecnica, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
in via principale:
-del provvedimento di esclusione, comunicato a mezzo PEC in data 27/10/2025 (Registro Comunicazione PE370431-25), inerente la “Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare della ASL di NT della durata di anni cinque (5)” (CIG B7BDE50F20);
-del provvedimento datato 25 settembre 2025 (Registro Comunicazione PE339267-25), con cui la Stazione appaltante ha avviato, nei confronti della ricorrente, il soccorso istruttorio ex art. 101, D. Lgs. 36/2023 e art. 4.9 del Disciplinare di gara;
-del Disciplinare di gara e, segnatamente, degli art. 4.9, 5.2, 5.2.2 e 5.3, 6.2 e 11, laddove interpretati nel senso di legittimare l’esclusione comminata in danno del RTI ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi (i) i verbali di gara, nella parte in cui è deliberata l’esclusione della ricorrente, (ii) l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva e ogni altro atto della procedura di gara lesivo dei diritti e interessi della ricorrente;
in via subordinata:
-della lex specialis, qualora essa cioè dovesse essere intesa nel senso postulato dall’Amministrazione resistente nel provvedimento di esclusione, in particolare degli artt. 4.9 (laddove prevede che la “ mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo ”), 5.2, 5.2.2., 5.2.3, 5.3, 6.1. e 11 del Disciplinare di gara;
nonché per la declaratoria di inefficacia
dell’eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio avverso la disposta esclusione;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente a essere riammessa alla procedura di gara, con condanna dell’Amministrazione resistente a darvi immediato seguito, adottando i consequenziali provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IE RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La PS Soc. Coop. P.A., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con la società Castiglia s.r.l., ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, del provvedimento di esclusione, comunicato via pec il 27.10.2025 (Registro Comunicazione PE370431-25), inerente la “ Procedura aperta per l’affidamento del Servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare della Asl di NT della durata di anni cinque (5) - CIG B7BDE50F20” ; e per la condanna alla riammissione della stessa alla procedura di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore , stipulato.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 68, 101, e 104, commi 3 e 8, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 5.2, 5.2.3., 5.3 del Disciplinare di gara; chiarimento n. 1 su quesito PE316086-25). Violazione e falsa applicazione dei principi di adeguatezza, ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, autovincolo, favor partecipationis e legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione dei principi di massima partecipazione e di piena concorrenza. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento di atti e fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione., manifesta ingiustizia, sviamento di potere.
L’Azienda Sanitaria Locale di NT (d’ora in poi solo Asl NT), in data 24.11.2025, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 26.11.2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 547 del 27.11.2025, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha ammesso con riserva la ricorrente alle successive fasi della procedura di gara in esame.
Alla pubblica udienza del 25.03.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti principali della vicenda in esame.
Con bando, pubblicato in data 24.07.2025, la Asl NT ha indetto una procedura di gara aperta, con le modalità di cui all’art. 71 del D.lgs., 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento del “ Servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare della Asl di NT della durata di anni cinque (5) - CIG: B7BDE50F20”.
Alla procedura di gara ha partecipato, tra gli altri, il costituendo RTI tra la PS Soc. Coop. p.a. e la Castiglia s.r.l. avvalendosi, ai fini dell’acquisizione dei requisiti speciali di accesso alla gara richiesti dal Disciplinare di gara, dei seguenti contratti di avvalimento:
1)il contratto di avvalimento tra la PS Soc. Coop. p.a. (Impresa Ausiliaria) e la Castiglia s.r.l. (Impresa Ausiliata) finalizzato a dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 5.2.3 lett. b) del Disciplinare di gara consistente “ nell’aver l’operatore economico eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento (anche a favore di soggetti privati), e dunque contratti di servizio integrato di manutenzione attinenti a tutte le attività afferenti all’esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, in ambito ospedaliero e/o sanitario, per un importo totale di almeno € 8.000.000,00 iva inclusa, che contemplino, cumulativamente, prestazioni riconducibili alle seguenti, ricomprese nell’oggetto d’appalto…”.
2)il contratto di avvalimento tra la PS Soc. Coop. p.a. (Impresa Ausiliata) e il costituendo RTP tra lo studio associato OM ER & Partners e Ake s.r.l. - Architecture Klima Engineering (Impresa Ausiliaria), finalizzato a dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 5.3 (cfr. Requisito di ordine speciale per i servizi di ingegneria e di architettura) ovvero la sussistenza dei titoli di studio e professionali ivi richiamati necessari per l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto di affidamento.
Nella seduta del 23.10.2025, la Asl NT ha ammesso con riserva l’attuale ricorrente per difetto, per entrambi i contratti di avvalimento, dell’individuazione delle risorse umane e strumentali e mezzi tecnici messi a disposizione.
All’esito del soccorso istruttorio, la Asl NT ha escluso la ricorrente per violazione dell’art. 104 D.lgs. n. 36 del 2023 e quindi, per genericità dei contratti di avvalimento prodotti in gara.
Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione resistente: 1) per violazione di legge: e, in particolare, degli artt. 1, 68, 101, e 104, commi 4 e 8, del d.lgs. 36/2023, e degli art. 5.2, 5.2.3. e 5.3. del Disciplinare di gara, oltre che degli artt. 1,3 e 7 della l. n. 241 del 1990; 2) per violazione e falsa applicazione dei principi di adeguatezza, ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, favor partecipationis e legittimo affidamento, violazione dei principi di massima partecipazione e piena concorrenza ed eccesso di potere sotto plurimi profili e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione,
Chiarito in punto di fatto quanto sopra, è possibile procedere all’esame dei motivi di gravame.
Con un primo ed articolato ordine di censure parte ricorrente ha contestato la propria esclusione fondata, per entrambi i contratti di avvalimento prodotti, sulla violazione dell’art. 104, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36 del 2023 e, quindi, sulla mancata specificazione delle risorse concretamente messe a disposizione dall’operatore economico.
Più nello specifico:
-con riferimento al contratto di avvalimento stipulato tra la PS Soc. Coop. p.a. (Ausiliaria) e la Castiglia s.r.l. (Ausiliata), secondo la ricostruzione attorea, l’Amministrazione avrebbe errato nel qualificare il c.f. “fatturato analogo” richiamato dal Disciplinare di gara (cfr. art. 5.2.3 lett. b) quale requisito di capacità tecnico professionale e non quale requisito di capacità economica - finanziaria e, conseguentemente, nel richiedere, l’indicazione puntuale delle dotazioni tecniche e risorse umane strumentali messe a disposizione di cui all’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023, essendo sufficiente, di contro, il solo requisito esperienziale prestato.
Sempre in tesi, il contratto di avvalimento risulterebbe, in ogni caso, completo, contenendo lo stesso l’indicazione di tutte le risorse necessarie messe a disposizione dall’ausiliaria.
-con riferimento, poi, al contratto di avvalimento tra PS e RTI studio associato ER (ausiliaria), secondo la tesi attorea, il contratto di avvalimento prodotto in gara, contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione, conterrebbe l’esatta indicazione delle risorse messe a disposizione dall’Ausiliaria.
La condotta dell’Amministrazione resistente sarebbe, sempre in tesi, violativa dell’art. 104 commi 3 e 8 del D.lgs. n. 36/2023; e ciò in quanto non sarebbe stato necessario indicare dettagliatamente le risorse mese a disposizioni in presenza di una Ausiliaria - come nella specie - munita di titoli professionali occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ai sensi dell’art. 104 commi 3 e 8 del D.lgs n. 36 del 2023, c.d. avvalimento esperienziale).
Tali doglianze non sono fondate.
Quanto al contratto di avvalimento stipulato tra la PS Soc. Coop. p.a. e la Castiglia s.r.l. in senso contrario all’assunto attoreo depone il dato letterale dell’art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36 del 2023 che qualifica espressamente come requisito di capacità tecnico professionale il requisito esperienziale del c.d. fatturato analogo.
L’art. 100, comma 11, del D.lgs n. 36 del 2023, infatti, prevede che:
“Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
A ciò si aggiunga che il Disciplinare di gara riferisce espressamente il fatturato specifico alla dimostrazione della capacità tecnica.
L’art. 5.2.3 lett. b) del Disciplinare, infatti, dopo aver elencato le attività riferibili ad esperienze pregresse pertinenti all’oggetto dell’appalto, prevede testualmente che “ le ragioni della richiesta del requisito di capacità economici -tecnici – professionali risiedono nella rilevanza della presente procedura sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista tecnico, palesandosi la necessità, anche da questo punto di vista (id est tecnico professionale) di qualificare la partecipazione alla procedura (pag. 16, art. 5.2.3. lett. b) disciplinare di gara).
Dal che ne deriva che l’avvalimento in esame non può che essere qualificato come avvalimento qualificante rispetto al quale trova applicazione l’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023.
E, nella specie, il contratto di avvalimento prodotto, al di là del dato economico (assolto, per quanto in atti, in parte per € 6.815.458,19 a fronte dell’importo totale richiesto di almeno € 8.000.000.00), non contiene alcuna specificazione delle risorse messe a disposizione dall’operatore economico; il tutto in palese violazione dell’art. 104, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023.
A fronte di tale genericità e quindi di una acclarata violazione dell’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023, la Stazione appaltante non poteva che adottare, come avvenuto nella specie, il provvedimento espulsivo oggetto di esame.
Le ulteriori contestazioni sollevate sul punto (ivi incluse quelle formulate attraverso il richiamo all’art. 5.2.3., lett. b) del Disciplinare) sono tutte generiche e indimostrate oltre che contraddette dalla mancata dimostrazione, per quanto in atti, della specifica indicazione delle risorse da impiegare nell’espletamento del servizio come richiesto dall’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023.
Del pari infondate sono le censure proposte con riferimento al contratto di avvalimento stipulato con il costituendo RTP tra lo Studio Associato OM ER & Partners e la Ake s.r.l. – Architecture Klima Engineering.
Sul punto vanno, innanzitutto disattese le doglianze prospettate attraverso il richiamo al c.d. avvalimento esperienziale di cui all’art. 104, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023; e ciò in considerazione dell’oggetto dell’appalto e, quindi, della nozione di “manutenzione” ivi indicata, idonea, in quanto tale, a ricomprendere una tipologia di attività ben più ampia dei soli aspetti progettuali richiamati dalla difesa attorea.
L’art. 2 del Disciplinare di gara, infatti, dispone che “ l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare della Asl di NT attinente a tutte le attività afferenti all’esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, prestazioni integrative, lavori a misura e servizi di ingegneria, secondo le specifiche tecniche riportate nel capitolato”.
Dal che ne deriva che, in difetto come nella specie di evenienze documentali di segno contrario, non è possibile ritenere che l’ausiliaria possa lei sola eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto di appalto.
Ma anche a voler ritenere che l’ausiliaria possa direttamente svolgere lei stessa tutto il servizio oggetto di appalto, in senso contrario all’assunto attoreo depone il dato letterale del contratto di avvalimento prodotto il quale non individua, nemmeno in termini generici, le funzioni e/o attività che l’ausiliaria dovrebbe svolgere.
Le ulteriori censure sul punto sono tutte generiche e indimostrate.
Vanno, infine, disattese le residue contestazioni prospettate sotto il profilo partecipativo- procedimentale.
Il provvedimento espulsivo in esame, per quanto documentato in atti, rappresenta l’esito di un iter procedimentale svoltosi nel rispetto delle specifiche regole partecipative previste dal Dlgs n. 36 del 2023 senza che possano rilevare le diverse doglianze prospettate anche attraverso il richiamo alle disposizioni della legge n. 242 del 1990.
Né parte ricorrente ha indicato, nel corso del processo, circostanze fattuali e/o giuridiche diverse da quelle prospettate in sede di procedimento le quali avrebbero dovuto condurre l’Amministrazione resistente ad adottare un provvedimento diverso da quello assunto in concreto.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a corrispondere, in favore della Asl NT, le spese di lite liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | NT CA |
IL SEGRETARIO