TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Antonio BUCCARO Presidente
Dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Giudice relatore
Dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3241/2024 avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIALE XXIV MAGGIO, 98-SC. D 71121 FOGGIA presso il difensore avv. MORELLI MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA MOTTA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA T. FERRELLI, 8 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. LA MOTTA GIOVANNI
RESISTENTE
(C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 02.07.2025, ha rappresentato di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con il resistente mai sfociata in matrimonio, dalla quale è nata in [...] in data [...] , riconosciuta da entrambi i genitori e a tutela della quale la ricorrente Persona_1
ha chiesto l'emissione di misure relative all'affidamento e al mantenimento.
In particolare, rappresentando il completo disinteresse del padre convenuto per la LI, Parte_1
ha chiesto disporsi: l'affidamento esclusivo della minore con collocazione presso di lei;
[...]
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della LI nella misura di euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei minori, come da protocollo del Tribunale di Foggia;
la regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione dei nonni.
Ha rappresentato a sostegno della domanda di affido esclusivo che ormai da anni il avrebbe CP_1
interrotto qualsiasi contatto con;
che la ragazza avrebbe posto in essere invano plurimi tentativi Per_1
di approccio al genitore;
che, raggiunto il attraverso i social, costui avrebbe visionato i CP_1
messaggi della LI, senza mai rispondere, così provocando in un profondo stato di Per_1
frustrazione, a fronte del quale essa ricorrente si sarebbe determinata ad agire giudizialmente.
, costituendosi in giudizio, non ha contestato il venir meno di qualsiasi rapporto con Controparte_1
la LI, ma ha giustificato il proprio comportamento rappresentando che, dopo un primo periodo, durato fino al 2015/2016, in cui aveva cercato di mantenere il rapporto con la piccola , Per_1
successivamente all'improvviso e non annunciato allontanamento notte tempo della madre con la LI dalla casa che avevano destinato a dimora famigliare, aveva smesso di recarsi in Foggia dove la diade si era trasferita, in quanto aveva subito minacce per cui aveva temuto per la propria incolumità. Ha dichiarato, inoltre: di essere disponibile a contribuire al mantenimento della LI compatibilmente con l'esiguo reddito di cui dispone, pari ad un ammontare di appena € 900,00 mensili da cui decurtare somme mensili per due finanziamenti, e con l'obbligo mantenimentale su di lui gravante in ragione del sopravvenuto matrimonio e dello stato di disoccupazione della moglie. Non si è infine opposto agli incontri con la LI e, più in generale, alla ripresa di uno stabile rapporto con la stessa.
*****
1. Affidamento e collocamento.
pagina 2 di 6 Preliminarmente è d'uopo rilevare che il presente giudizio verte in materia di affidamento esclusivo dei figli minori.
A tal proposito, ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è
l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato ad adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione pagina 3 di 6 comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Ebbene, nel caso di specie, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le dichiarazioni delle parti in udienza, risulta indubitabile che il resistente abbia rinunciato ad esercitare il suo ruolo di genitore, facendo mancare presenza e cura, morale e materiale, alla LI . Per_1
Non appare, invero, idonea giustificazione del comportamento del padre di abbandono della LI il vago riferimento a minacce ricevute che, ove anche si ritenessero realmente esistite, lo avrebbero dovuto indurre a rivolgersi al tribunale al fine di tutelare la sua incolumità ed affermare il giusto e reciproco diritto suo e di alla bigenitorialità. Per_1
pagina 4 di 6 In ragione di quanto esposto deve ritenersi che vi siano fondate ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori e Per_1
per disporre l'affido esclusivo alla madre. Coerentemente, anche la collocazione della minore va disposta presso la madre, con cui la stessa già convive.
2. Diritto di visita paterno
Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità della minore che il padre possa in futuro esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la LI, ormai adolescente e presumibilmente pienamente capace di discernimento.
All'attualità deve tuttavia tenersi conto del fatto che occorre gradualità, atteso il lungo tempo di assenza del padre dalla vita della LI e della necessità di un sostegno psicologico che consenta al genitore e alla minore di conoscersi, spiegarsi, ritrovarsi. Devono pertanto disporsi incontri protetti presso il
Consultorio di Foggia che potrà delegare anche il Centro Pampuri, preceduti o seguiti da momenti di supporto psicologico.
2. Il mantenimento
Relativamente al mantenimento delle figlie (non solo la minore, ma anche la maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente), va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il risulta percettore di un reddito di € 900,00 mensili, ha contratto nel CP_1
frattempo matrimonio e sostiene spese che non gli consentono, a parere del Collegio, di sopportare un onere superiore ad € 180,00 mensili, da aggiornarsi periodicamente secondo gli indici Istat ed a cui va aggiunto il concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. AUU al 50%.
3. Spese di lite pagina 5 di 6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ed, attesa l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a carico dello Stato, devono essere versate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la LI minore, , nata in Foggia in data [...] in [...] esclusiva alla Persona_1 madre con collocamento presso di lei e con diritto-dovere di visita del padre con le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in Controparte_1 favore di , quale contributo per il mantenimento della LI minore la somma di Parte_1 euro 180,00 al mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
- pone a carico del resistente l'obbligo di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la minore, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
Condanna altresì il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in € 1.273,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Si comunichi alle parti e al Consultorio di Foggia.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 10 giugno
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Antonio BUCCARO Presidente
Dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Giudice relatore
Dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3241/2024 avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIALE XXIV MAGGIO, 98-SC. D 71121 FOGGIA presso il difensore avv. MORELLI MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA MOTTA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA T. FERRELLI, 8 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. LA MOTTA GIOVANNI
RESISTENTE
(C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 02.07.2025, ha rappresentato di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con il resistente mai sfociata in matrimonio, dalla quale è nata in [...] in data [...] , riconosciuta da entrambi i genitori e a tutela della quale la ricorrente Persona_1
ha chiesto l'emissione di misure relative all'affidamento e al mantenimento.
In particolare, rappresentando il completo disinteresse del padre convenuto per la LI, Parte_1
ha chiesto disporsi: l'affidamento esclusivo della minore con collocazione presso di lei;
[...]
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della LI nella misura di euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei minori, come da protocollo del Tribunale di Foggia;
la regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione dei nonni.
Ha rappresentato a sostegno della domanda di affido esclusivo che ormai da anni il avrebbe CP_1
interrotto qualsiasi contatto con;
che la ragazza avrebbe posto in essere invano plurimi tentativi Per_1
di approccio al genitore;
che, raggiunto il attraverso i social, costui avrebbe visionato i CP_1
messaggi della LI, senza mai rispondere, così provocando in un profondo stato di Per_1
frustrazione, a fronte del quale essa ricorrente si sarebbe determinata ad agire giudizialmente.
, costituendosi in giudizio, non ha contestato il venir meno di qualsiasi rapporto con Controparte_1
la LI, ma ha giustificato il proprio comportamento rappresentando che, dopo un primo periodo, durato fino al 2015/2016, in cui aveva cercato di mantenere il rapporto con la piccola , Per_1
successivamente all'improvviso e non annunciato allontanamento notte tempo della madre con la LI dalla casa che avevano destinato a dimora famigliare, aveva smesso di recarsi in Foggia dove la diade si era trasferita, in quanto aveva subito minacce per cui aveva temuto per la propria incolumità. Ha dichiarato, inoltre: di essere disponibile a contribuire al mantenimento della LI compatibilmente con l'esiguo reddito di cui dispone, pari ad un ammontare di appena € 900,00 mensili da cui decurtare somme mensili per due finanziamenti, e con l'obbligo mantenimentale su di lui gravante in ragione del sopravvenuto matrimonio e dello stato di disoccupazione della moglie. Non si è infine opposto agli incontri con la LI e, più in generale, alla ripresa di uno stabile rapporto con la stessa.
*****
1. Affidamento e collocamento.
pagina 2 di 6 Preliminarmente è d'uopo rilevare che il presente giudizio verte in materia di affidamento esclusivo dei figli minori.
A tal proposito, ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è
l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato ad adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione pagina 3 di 6 comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Ebbene, nel caso di specie, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le dichiarazioni delle parti in udienza, risulta indubitabile che il resistente abbia rinunciato ad esercitare il suo ruolo di genitore, facendo mancare presenza e cura, morale e materiale, alla LI . Per_1
Non appare, invero, idonea giustificazione del comportamento del padre di abbandono della LI il vago riferimento a minacce ricevute che, ove anche si ritenessero realmente esistite, lo avrebbero dovuto indurre a rivolgersi al tribunale al fine di tutelare la sua incolumità ed affermare il giusto e reciproco diritto suo e di alla bigenitorialità. Per_1
pagina 4 di 6 In ragione di quanto esposto deve ritenersi che vi siano fondate ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori e Per_1
per disporre l'affido esclusivo alla madre. Coerentemente, anche la collocazione della minore va disposta presso la madre, con cui la stessa già convive.
2. Diritto di visita paterno
Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità della minore che il padre possa in futuro esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la LI, ormai adolescente e presumibilmente pienamente capace di discernimento.
All'attualità deve tuttavia tenersi conto del fatto che occorre gradualità, atteso il lungo tempo di assenza del padre dalla vita della LI e della necessità di un sostegno psicologico che consenta al genitore e alla minore di conoscersi, spiegarsi, ritrovarsi. Devono pertanto disporsi incontri protetti presso il
Consultorio di Foggia che potrà delegare anche il Centro Pampuri, preceduti o seguiti da momenti di supporto psicologico.
2. Il mantenimento
Relativamente al mantenimento delle figlie (non solo la minore, ma anche la maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente), va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il risulta percettore di un reddito di € 900,00 mensili, ha contratto nel CP_1
frattempo matrimonio e sostiene spese che non gli consentono, a parere del Collegio, di sopportare un onere superiore ad € 180,00 mensili, da aggiornarsi periodicamente secondo gli indici Istat ed a cui va aggiunto il concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. AUU al 50%.
3. Spese di lite pagina 5 di 6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ed, attesa l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a carico dello Stato, devono essere versate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la LI minore, , nata in Foggia in data [...] in [...] esclusiva alla Persona_1 madre con collocamento presso di lei e con diritto-dovere di visita del padre con le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in Controparte_1 favore di , quale contributo per il mantenimento della LI minore la somma di Parte_1 euro 180,00 al mese, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
- pone a carico del resistente l'obbligo di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la minore, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
Condanna altresì il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in € 1.273,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Si comunichi alle parti e al Consultorio di Foggia.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 10 giugno
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6