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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5152/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26682/2025 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_1 ricorrono avverso
- l'avviso di accertamento n. 26682/2025
- per IMU 2020
- notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 06/06/2025 (compiuta giacenza)
- per € 1.135,00.
Si è costituito il Comune di Catania , deducendo:
l' avviso di accertamento n. 26682 emesso dal Comune di Catania il 22.02.2025 e notificato in data
06.06.2025 per IMU 2020, è stato annullato d'ufficio in data 12.12.2025 in esercizio del potere di autotutela dell'Ente per vizio sostanziale dell'atto impugnato. Alla luce di quanto fin qui esposto, resta nella considerazione di codesta Corte di Giustizia di primo grado adita, il giudizio sulle eccezioni sollevate da parte ricorrente e, per le motivazioni quivi, riportate, il Comune di Catania, come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE Che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, contrariis reiectis, voglia, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Alla pubblica udienza del 10.11.2025 è stata accolta l'istanza di sospensiva.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Atteso l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso sul ricorso, come in epigrafe proposto, · dichiara cessata la materia del contendere. · condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12.2025. Il Giudice monocratico
AR CC
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5152/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Erede Di CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26682/2025 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_1 ricorrono avverso
- l'avviso di accertamento n. 26682/2025
- per IMU 2020
- notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 06/06/2025 (compiuta giacenza)
- per € 1.135,00.
Si è costituito il Comune di Catania , deducendo:
l' avviso di accertamento n. 26682 emesso dal Comune di Catania il 22.02.2025 e notificato in data
06.06.2025 per IMU 2020, è stato annullato d'ufficio in data 12.12.2025 in esercizio del potere di autotutela dell'Ente per vizio sostanziale dell'atto impugnato. Alla luce di quanto fin qui esposto, resta nella considerazione di codesta Corte di Giustizia di primo grado adita, il giudizio sulle eccezioni sollevate da parte ricorrente e, per le motivazioni quivi, riportate, il Comune di Catania, come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE Che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, contrariis reiectis, voglia, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Alla pubblica udienza del 10.11.2025 è stata accolta l'istanza di sospensiva.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Atteso l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso sul ricorso, come in epigrafe proposto, · dichiara cessata la materia del contendere. · condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12.2025. Il Giudice monocratico
AR CC