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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rendine Mario Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, ovvero, in estremo subordine, dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando, con le note del 3.7.2024, nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dr. aveva accertato che: “ , Persona_1 Parte_1
di anni 68, sia un soggetto invalido in misura pari al 75% a far data dal mese di dicembre del 2022.
pagina 1 di 3 Non si riconoscono i requisiti medico-legali per la corresponsione della indennità di accompagnamento e/o pensione di inabilità civile”.
Il C.T.U., visionata la documentazione medica successiva e disposta nuova visita peritale, ha poi così accertato: “All'esito del post atp, il sottoscritto CT ha rilevato un peggioramento clinico della ricorrente, in particolare dell'asse neuropsichico. Pertanto, per conforto clinico, il sottoscritto CT ha richiesto un accertamento neurologico presso una struttura pubblica, atteso che in sede di atp non erano emersi franchi deficit della sfera mnesico-cognitiva. La stessa figlia, nel racconto anamnestico redatto in sede di visita peritale, ha riferito una debacle delle funzioni cognitive della madre, sopraggiunta negli ultimi mesi e caratterizzata da una progressiva apatia con isolamento sociale. Dal predetto accertamento neurologico è scaturita una diagnosi di distima (ovvero un disturbo depressivo persistente) con decadimento cognitivo. Pertanto, è stata esclusa una forma di demenza, come erroneamente rilevato dal CTP nelle sue osservazioni all'atp, ma è stata constatata una forma di grave e cronica depressione con sottostante deficit mnesico, riconducibile alla patologia psichiatrica, piuttosto che ad altra forma di neurodegenerazione atrofica encefalica. In merito all'aspetto osteo- articolare, si escludono minus poliartrosici invalidanti, attesa anche l'assenza di franchi processi degenerativi anchilosici dell'apparato locomotore, piaghe da decubito o altri segni di inattività motoria (es. atrofia muscolare). Nel racconto anamnestico sono riportati presunti episodi di caduta a terra (quindi paziente deambulante), di cui uno con contestuale trauma osteoarticolare, verosimilmente riconducibili alla neuropatia diabetica degli arti inferiori, complicanza che comporta una ridotta percezione del tatto plantare. Tale quadro clinico, per quanto precedentemente esposto, determina una invalidità grave che, tuttavia, ancora la rende autonoma nel compimento delle ADL e delle IADL. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 –
(IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0,80 + 0,50) – (0,80 x 0,50) = 0,90 (0,90 +
0,30) – (0,90 x 0,30) = 0,93 (0,93 + 0,25) – (0,93 x 0,25) = 0,95 Utilizzando la variazione in senso maggiorativo del valore base, a discrezione dell'esaminatore1 , l'invalidità, in conclusione, è valutabile in misura pari al 100%.
In relazione a quanto dettagliatamente esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che , di anni 69, sia stata un soggetto invalido in misura pari al 75% a far data Parte_1
dal mese di dicembre del 2022 fino al mese di gennaio 2025. Da tale epoca si riconosce una invalidità grave (100%). Non sussistono i requisiti medico-legali per la corresponsione della indennità di accompagnamento”.
pagina 2 di 3 Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche le decorrenze per l'assegno d'invalidità civile da dicembre 2022 e per la pensione di inabilità - fatta risalire a gennaio 2025 - appaiono determinate dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione sottoposti al suo vaglio. Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente sia in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno d'invalidità civile dal dicembre 2022 e della pensione di inabilità civile da gennaio 2025.
Quanto invece all'indennità di accompagnamento, in ragione dell'integrazione e dei chiarimenti resi dal CT, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
La decorrenza differita dell'accertamento dei requisiti sanitari per fruire delle prestazioni sopra indicate induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile da Parte_1
dicembre 2022 e per la pensione di inabilità civile con decorrenza gennaio 2025;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rendine Mario Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, ovvero, in estremo subordine, dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando, con le note del 3.7.2024, nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dr. aveva accertato che: “ , Persona_1 Parte_1
di anni 68, sia un soggetto invalido in misura pari al 75% a far data dal mese di dicembre del 2022.
pagina 1 di 3 Non si riconoscono i requisiti medico-legali per la corresponsione della indennità di accompagnamento e/o pensione di inabilità civile”.
Il C.T.U., visionata la documentazione medica successiva e disposta nuova visita peritale, ha poi così accertato: “All'esito del post atp, il sottoscritto CT ha rilevato un peggioramento clinico della ricorrente, in particolare dell'asse neuropsichico. Pertanto, per conforto clinico, il sottoscritto CT ha richiesto un accertamento neurologico presso una struttura pubblica, atteso che in sede di atp non erano emersi franchi deficit della sfera mnesico-cognitiva. La stessa figlia, nel racconto anamnestico redatto in sede di visita peritale, ha riferito una debacle delle funzioni cognitive della madre, sopraggiunta negli ultimi mesi e caratterizzata da una progressiva apatia con isolamento sociale. Dal predetto accertamento neurologico è scaturita una diagnosi di distima (ovvero un disturbo depressivo persistente) con decadimento cognitivo. Pertanto, è stata esclusa una forma di demenza, come erroneamente rilevato dal CTP nelle sue osservazioni all'atp, ma è stata constatata una forma di grave e cronica depressione con sottostante deficit mnesico, riconducibile alla patologia psichiatrica, piuttosto che ad altra forma di neurodegenerazione atrofica encefalica. In merito all'aspetto osteo- articolare, si escludono minus poliartrosici invalidanti, attesa anche l'assenza di franchi processi degenerativi anchilosici dell'apparato locomotore, piaghe da decubito o altri segni di inattività motoria (es. atrofia muscolare). Nel racconto anamnestico sono riportati presunti episodi di caduta a terra (quindi paziente deambulante), di cui uno con contestuale trauma osteoarticolare, verosimilmente riconducibili alla neuropatia diabetica degli arti inferiori, complicanza che comporta una ridotta percezione del tatto plantare. Tale quadro clinico, per quanto precedentemente esposto, determina una invalidità grave che, tuttavia, ancora la rende autonoma nel compimento delle ADL e delle IADL. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 –
(IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0,80 + 0,50) – (0,80 x 0,50) = 0,90 (0,90 +
0,30) – (0,90 x 0,30) = 0,93 (0,93 + 0,25) – (0,93 x 0,25) = 0,95 Utilizzando la variazione in senso maggiorativo del valore base, a discrezione dell'esaminatore1 , l'invalidità, in conclusione, è valutabile in misura pari al 100%.
In relazione a quanto dettagliatamente esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che , di anni 69, sia stata un soggetto invalido in misura pari al 75% a far data Parte_1
dal mese di dicembre del 2022 fino al mese di gennaio 2025. Da tale epoca si riconosce una invalidità grave (100%). Non sussistono i requisiti medico-legali per la corresponsione della indennità di accompagnamento”.
pagina 2 di 3 Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche le decorrenze per l'assegno d'invalidità civile da dicembre 2022 e per la pensione di inabilità - fatta risalire a gennaio 2025 - appaiono determinate dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione sottoposti al suo vaglio. Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente sia in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno d'invalidità civile dal dicembre 2022 e della pensione di inabilità civile da gennaio 2025.
Quanto invece all'indennità di accompagnamento, in ragione dell'integrazione e dei chiarimenti resi dal CT, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
La decorrenza differita dell'accertamento dei requisiti sanitari per fruire delle prestazioni sopra indicate induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile da Parte_1
dicembre 2022 e per la pensione di inabilità civile con decorrenza gennaio 2025;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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