Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 20/05/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 283/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv. Marcello Mione;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Lucia
Orsingher;
-Resistente–
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2025, proponeva opposizione Parte_1
avverso il provvedimento di del 15.05.2024 con il quale è stata rigettata la CP_1
domanda del ricorrente di intervento del Fondo di garanzia ai sensi degli artt. 2 L. 29 maggio 1982 n. 297 e 2 D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 per la liquidazione dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con la società Senza
Confine S.r.l. (C.F. . P.IVA_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che il ricorrente dal
01.12.2018 ha lavorato alle dipendenze della società Senza Confine S.r.l., con sede in
Siracusa (SR) - 96100 nella piazza Federico di Svevia s.n.c., con la qualifica professionale di responsabile marketing, Livello A, categoria del C.C.N.L. turismo di riferimento;
che il rapporto di lavoro cessava in data 21.12.2019; che la società datrice non ha corrisposto al ricorrente il saldo del TFR, pari ad € 2.501,30, e l'importo di €
7.401,80 relativo a mensilità; che per il recupero dei crediti da lavoro, il ricorrente proponeva ricorso per decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro al Tribunale di
Siracusa – Sez. Lavoro per la somma complessiva di € 9.903,10 (€ 2.501,30 + €
7.401,80); che il Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro, all'esito del procedimento monitorio R.G. 57/2021, con decreto n. 114 del 2021 ingiungeva alla Senza Confine
S.r.l. il pagamento in favore del ricorrente delle integrali somme da lui richieste, oltre spese e compensi;
che in data 21.11.2022, tuttavia, il Tribunale di Siracusa dichiarava il fallimento della società Senza Confine S.r.l. (C.F. ); che il ricorrente, P.IVA_1 pertanto, richiedeva di essere ammesso allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare n. 2/2022 a carico della società debitrice per l'importo di € 7.401,80 a titolo di buste paga non pagate, € 2.501,30 a titolo di residuo TFR ed € 645,84 a titolo di compensi liquidati dal Giudice con il decreto ingiuntivo;
che il Giudice delegato
Dott.ssa Nicoletta Rusconi, come si evince dal verbale di formazione dello stato passivo del 20.04.2023, ammetteva come crediti privilegiati gli importi di € 7.401,80 ed €
2.501,30 richiesti dall'attore, escludendo quello di € 645,84; che il ricorrente, avendo diritto di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' Controparte_2 dall'art. 2 L. 29 maggio 1982 n. 297 per l'erogazione del TFR
[...]
e delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, in data 17.01.2024, tramite il Curatore fallimentare Avv. formulava apposita richiesta di Controparte_3 accesso al Fondo per € 2.501,30 a titolo di TFR, e per € 5.492,62 quale somma complessiva delle ultime buste paga del rapporto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019; che la somma per TFR veniva accolta da mentre quella delle CP_1
tre ultime mensilità dei crediti da lavoro veniva inspiegabilmente rigettata con il provvedimento oggi impugnato, e ciò nonostante il ricorrente ne abbia diritto e la relativa richiesta sia stata formulata nei modi e nei termini di cui all'art. 2 D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80; che non vi è alcun dubbio circa il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di garanzia previsto dalla legge per l'importo di € CP_1
5.492,62, pari alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro non corrisposte dal datore. 3
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'annullamento o, comunque, l'inefficacia del provvedimento emesso da Controparte_2
il 15.05.2024 che ha rigettato la domanda del ricorrente di
[...]
intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con la società Senza Confine S.r.l. (C.F.
), oggi fallita;
- conseguentemente, condannare la resistente a P.IVA_1 corrispondere al ricorrente l'importo di € 5.492,62, quale somma complessiva delle ultime tre buste paga (mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019) del rapporto di lavoro intercorso con la società Senza Confine S.r.l. (C.F. ). P.IVA_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, in particolare sollevando l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente nonché eccependo che per i crediti da lavoro diversi dal TFR, il Fondo interviene purché le tre ultime mensilità di stipendio rientrino nei 12 mesi precedenti la data di apertura della procedura concorsuale, vale a dire la data in cui è stato depositato il primo ricorso, da cui è scaturita la procedura CP_ concorsuale e le mensilità in questione non rientrano nei 12 mesi antecedenti. L eccepiva, ancora, che nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, comunque, al di là dell'importo ammesso nello stato passivo (non vincolante per l'ente previdenziale) la somma richiesta non è conforme a legge.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 20.05.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che il Fondo di garanzia, istituito dall'art. 2 della Legge n.
297/1982, interviene anche per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione in presenza di alcuni indefettibili presupposti di legge che risultano dalla disciplina dettata dagli artt. 1 e 2 del D. lgs n. 80/1992.
L'art. 1 prevede che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alla procedura di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a 4
carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982
n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
Il successivo art. 2, invece, recita “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa”.
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia di pagare i crediti inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, la Suprema Corte ha chiarito che “avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di giustizia della Comunità europea nella sentenza 10 luglio 1997 e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1 comma 1 lett. b), d.lg. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti” (tra le tante: Cass. Civ., sez. lav., n. 22011/2008; Cass. Civ., sez. lav., n. n.
7877 del 2015).
Alla luce dei suddetti principi, per determinare a ritroso il lasso dei dodici mesi indicati dalla norma, deve aversi riguardo al giorno in cui il lavoratore si è attivato, con qualsiasi iniziativa, a far valere in giudizio i propri crediti.
Orbene dalla documentazione in atti risulta che il primo atto con il quale il lavoratore si
è attivato per far valere in giudizio i propri crediti è il ricorso per decreto ingiuntivo del
13.01.2021.
Atteso pertanto che il termine deve farsi decorrere a ritroso dalla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, le somme pretese a titolo di retribuzione non risultano coperte dal fondo di garanzia poiché risalenti ad oltre un anno da tale data. 5
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, ritiene il decidente essere sussistenti giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Catania, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta